Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 22 marzo 2007 – Brinkmann / UAMI – Terra Networks (Terranus)
(causa T‑322/05)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo Terranus – Marchio comunitario e nazionale figurativo anteriore terra – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza dei prodotti e dei segni – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 36‑39, 41)
Oggetto
| Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 10 giugno 2005 (procedimento R 1145/2004‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Terra Networks, SA, e il sig. Carsten Brinkmann |
Dati relativi alla causa
Richiedente il marchio comunitario: | Carsten Brinkmann |
Marchio comunitario di cui trattasi: | Marchio denominativo Terranus per beni e servizi della classe 36 – domanda n. 2061968 |
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: | Terra Networks, SA |
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: | Marchio figurativo terra per beni e servizi della classe 36 (marchio comunitario n. 1332691, nonché marchio spagnolo n. 2261483) |
Decisione della divisione di opposizione: | Rigetto della domanda |
Decisione della commissione di ricorso: | Rigetto del ricorso |
Dispositivo
2) | | Il ricorrente è condannato alle spese. |