Language of document : ECLI:EU:T:2008:213

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

18 giugno 2008

Causa T‑164/07 P

Asa Sundholm

contro

Commissione delle Comunità europee

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione 2003 – Diritti della difesa – Impugnazione irricevibile – Impugnazione infondata»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Seconda Sezione) 1° marzo 2007, causa F‑30/05, Sundholm/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Decisione: L’impugnazione è respinta. La sig.ra Asa Sundholm sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito della presente causa.

Massime

1.      Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Diritti della difesa – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 43)

2.      Impugnazione – Motivi di ricorso – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità

(Statuto della Corte di giustizia, art. 51)

1.      Nell’ambito del sistema di valutazione istituito dalla Commissione non può essere considerata una violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa la consultazione, da parte del valutatore d’appello, del valutatore o dei colleghi di lavoro del funzionario valutato senza un contraddittorio con quest’ultimo, sempreché gli elementi informativi così raccolti non differiscano da quelli che sono serviti da fondamento alle valutazioni precedentemente formulate dal valutatore e dal vidimatore o, se ciò avviene, sempreché il valutatore d’appello non intenda prenderli in considerazione a carico del funzionario valutato.

(v. punti 28 e 29)

Riferimento: Tribunale 20 novembre 2007, causa T‑308/04, Ianniello/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 73)

2.      Sostenere, dinanzi al Tribunale di primo grado, che una conclusione del Tribunale della funzione pubblica è erronea, sulla base di una premessa di fatto diversa da quella sulla quale quest’ultimo è stato chiamato a pronunciarsi, equivale a far valere un motivo nuovo che estende l’oggetto della controversia e che non può essere dedotto per la prima volta nella fase dell’impugnazione. Orbene, la competenza del giudice dell’impugnazione è limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata data ai motivi discussi dinanzi al giudice di primo grado.

(v. punti 41 e 42)

Riferimento: Corte 1° febbraio 2007, causa C‑266/05 P, Sison/Consiglio (Racc. pag. I‑1233, punto 95 e giurisprudenza ivi citata)