Language of document : ECLI:EU:T:2012:287





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 giugno 2012 —
Insula / Commissione

(causa T‑246/09)

«Clausola compromissoria — Contratti di finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo — Contratti MEDIS e Dias.Net — Mancanza di documenti giustificativi e non conformità alle clausole contrattuali di una parte delle spese dichiarate — Ritenzione di una somma destinata a un altro contraente — Rimborso delle somme versate — Irricevibilità parziale del ricorso — Domanda riconvenzionale della Commissione — Non luogo parziale relativo alla domanda riconvenzionale»

1.                     Procedimento giurisdizionale — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria — Contratto che prevede un contributo finanziario comunitario a favore di un programma di ricerca e sviluppo — Domanda di rimborso di determinate spese — Domanda di risarcimento danni — Domanda riconvenzionale con i relativi interessi moratori — Applicazione del diritto nazionale — Accertamento del mancato rispetto degli obblighi derivanti dal contratto — Diritto della Commissione al rimborso dell’anticipo, maggiorato degli interessi moratori al tasso fissato dalla Banca centrale europea (Art. 238 CE) (v. punti 87, 124, 213-216, 288)

2.                     Procedimento giurisdizionale — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria — Contratto soggetto al diritto nazionale — Applicazione di norme nazionali in materia di competenza — Esclusione (Art. 238 CE) (v. punto 88)

3.                     Procedimento giurisdizionale — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria — Ricorso che contesta il fondamento del credito di un’istituzione nei confronti delle sue controparti — Decisione di tale istituzione adottata allo scopo di recuperare detto credito — Decisione che costituisce titolo esecutivo — Natura giuridica di siffatta decisione definita dal Trattato CE — Atto impugnabile ex art. 230 CE (Artt. 230 CE, 238 CE e 256 CE; regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 72, § 2) (v. punti 93-96)

4.                     Procedimento giurisdizionale — Oggetto della lite — Modifica in corso di causa — Modifica delle conclusioni del ricorso introdotta in seguito all’adozione di una decisione da parte dell’istituzione convenuta — Modifica vertente sulla natura del ricorso — Divieto (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punti 100-104)

5.                     Procedimento giurisdizionale — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria — Ricorso che contesta il fondamento del credito di un’istituzione nei confronti delle sue controparti — Domanda riconvenzionale volta al recupero di tale credito — Adozione, in corso di causa, di una decisione di tale istituzione di recuperare il medesimo credito — Interesse del ricorrente e della convenuta a mantenere le loro domande (Art. 238 CE) (v. punti 113-116, 294-302)

6.                     Procedimento giurisdizionale — Produzione delle prove — Termine –Deposito tardivo dei mezzi di prova — Presupposti (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 1) (v. punto 143)

7.                     Procedimento giurisdizionale — Deduzione di motivi nuovi in corso di causa — Presupposti — Ampliamento di un motivo esistente e stretto nesso con questo [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 44, § 1, c), e 48, § 2] (v. punto 199)

8.                     Procedimento giurisdizionale — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma — Individuazione dell’oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi dedotti — Ricorso diretto al risarcimento dei danni causati da un’istituzione comunitaria — Ricorso diretto a ottenere un generico risarcimento, senza che siano fornite precisazioni al riguardo — Irricevibilità [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 221, 262, 270)

Oggetto

Domanda diretta, da un lato, a che sia dichiarato infondato un credito della Commissione di EUR 189241,64, dall’altro, a che la Commissione sia condannata ad emettere una «nota di accredito» di tale importo e, infine, a che la Commissione sia condannata a versare a titolo di risarcimento del danno EUR 212597 a titolo principale ed EUR 230025 a titolo subordinato.

Dispositivo

1)

Il ricorso presentato dal Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) è respinto.

2)

Non vi è più luogo a provvedere sulle conclusioni riconvenzionali presentate dalla Commissione in quanto dirette alla condanna dell’Insula al pagamento della somma dovuta, in capitale ed interessi, a titolo del contratto Dias.Net.

3)

L’Insula è condannata a versare alla Commissione la somma capitale di EUR 157983,11, maggiorata degli interessi di mora al tasso annuo del 2,75%, a decorrere dal 16 maggio 2009 e fino all’integrale pagamento della suddetta somma capitale.

4)

L’Insula sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.