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Ricorso proposto il 24 giugno 2009 - Shell Hellas / Commissione

(Causa T-245/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Shell Hellas Oil and Chemical (Shell Hellas AE) (Attica, Grecia) (rappresentante: P. Hubert, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

annullare tutto o in parte la risposta negativa implicita della Commissione 16 aprile 2009 opposta alla domanda di accesso a documenti detenuti dalla Commissione (riferimento GESTDEM 6159/2008) e di trarre tutte le conseguenze che si impongono per quanto riguarda l'accesso della ricorrente ai documenti richiesti;

in subordine, qualora il Tribunale dovesse considerarla come una decisione, annullare tutta o in parte la lettera 15 aprile 2009 del Segretario generale della Commissione nella quale viene manifestata l'impossibilità di rispondere alla sua domanda di accesso ai documenti della Commissione (riferimento GESTDEM 6159/2008), e di trarne tutte le conseguenze che si impongono per quanto riguarda l'accesso della ricorrente ai documenti richiesti;

condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della decisione implicita con la quale la Commissione le nega di concedergli l'accesso all'insieme della corrispondenza relativa all'inchiesta sul mercato del carburante intercorsa tra la Commissione e l'autorità greca della concorrenza ai sensi dell'art. 11, n. 4, del regolamento 1/2003. In subordine, qualora il Tribunale dovesse considerarla come una decisione esplicita di rifiuto, la ricorrente chiede l'annullamento della lettera del Segretario generale nella quale viene affermato che la Commissione non è in grado di dare una risposta alla domanda di accesso ai documenti formulata dalla ricorrente.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente la ricorrente solleva tre motivi.

Con il primo motivo, che deduce la violazione dell'art. 253 CE, la ricorrente sostiene che, poiché il rifiuto è stato implicito, la convenuta non ha, per la natura stessa della decisione, fornito motivazioni che avrebbero consentito alla ricorrente di conoscere i motivi del rifiuto.

Con il secondo motivo, che viene sollevato in subordine, qualora il Tribunale dovesse considerare o che la lettera del Segretario generale sia la decisione impugnabile o che la nuova lettera del Segretario generale 18 giugno 2009 fornisca i motivi effettivi della decisione implicita, la ricorrente sostiene che la motivazione fornita non risponde ai requisiti di motivazione dell'art. 253 CE e contravviene alla lettera e allo spirito del regolamento n. 1049/2001 1.

Con il terzo motivo, che deduce la violazione dell'art. 225 CE e del regolamento n. 1049/2001, la ricorrente sostiene che i documenti ai quali è stato chiesto l'accesso non rientrano nell'ambito delle eccezioni al principio di trasparenza previste dal regolamento n. 1049/2001. A questo proposito la ricorrente sostiene che:

la Commissione non ha proceduto ad un'analisi documento per documento, ma ha valutato in modo generale le eccezioni del regolamento con riferimento alle categorie di documenti;

la Commissione non poteva consultare direttamente l'autorità di concorrenza greca sulla base dell'art. 4, n. 5, del regolamento n. 1049/2001 per ottenere la sua posizione sulla comunicazione dei documenti, poiché lo Stato membro è il solo abilitato a rifiutare la comunicazione dei documenti su tale base;

la Commissione aveva torto di avvalersi dell'eccezione relativa alla protezione degli interessi commerciali (art. 4, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001) per rifiutare la comunicazione dei documenti nella loro integralità in quanto sarebbe in grado di espungere informazioni confidenziali dai documenti;

la Commissione non poteva avvalersi dell'eccezione relativa alla tutela delle attività d'inchiesta (art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001) dal momento che l'autorità greca della concorrenza aveva già adottato la sua decisione definitiva nel caso di cui trattasi;

essa non poteva neanche avvalersi dell'eccezione relativa alla tutela del processo decisionale, sia perché i documenti ai quali è stato chiesto l'accesso non rientrano nell'ambito del processo decisionale, sia perché la violazione non può essere configurata.

Infine, la ricorrente sostiene che, comunque, esisterebbe un interesse pubblico superiore a ottenere la comunicazione dei documenti di cui trattasi, cioè quello di consentire un'efficace e uniforme applicazione del diritto comunitario.

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1 - Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).