Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 1° dicembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I - Germania) – DOMUS-Software-AG / Marc Braschoß Immobilien GmbH
(Causa C-370/21) 1
(Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Risarcimento delle spese di recupero sostenute dal creditore in caso di ritardo di pagamento da parte del debitore – Articolo 6 – Importo forfettario minimo di EUR 40 – Ritardo di diversi pagamenti a titolo di corrispettivo per forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico effettuate in esecuzione di un unico contratto)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht München I
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: DOMUS-Software-AG
Convenuta: Marc Braschoß Immobilien GmbH
Dispositivo
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in combinato disposto con l’articolo 3 della medesima direttiva,
deve essere interpretato nel senso che:
qualora un unico contratto preveda forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico, ciascuna da pagare entro un determinato termine, l’importo forfettario minimo di EUR 40 a titolo di risarcimento delle spese di recupero è dovuto al creditore per ciascun ritardo di pagamento.
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1 GU C 349 del 30.8.2021.