Language of document : ECLI:EU:T:2020:287

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

25 giugno 2020 (*)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei fondi – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco – Obbligo del Consiglio di verificare che la decisione di un’autorità di uno Stato terzo sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva»

Nella causa T‑295/19,

Oleksandr Viktorovych Klymenko, residente a Mosca (Russia), rappresentato da M. Phelippeau, avvocato,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da A. Vitro e P. Mahnič, in qualità di agenti,

convenuto,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2019/354 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che modifica la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2019, L 64, pag. 7), e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/352 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2019, L 64, pag. 1), nella parte in cui i medesimi atti mantengono il nome del ricorrente nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano tali misure restrittive,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da D. Spielmann, presidente, O. Spineanu‑Matei e R. Mastroianni (relatore), giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La presente causa si inserisce nell’ambito del contenzioso relativo alle misure restrittive adottate nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, in seguito alla repressione delle manifestazioni di piazza dell’Indipendenza a Kiev (Ucraina) nel febbraio 2014.

2        Il sig. Oleksandr Viktorovych Klymenko, ricorrente, è stato Ministro delle Entrate e delle Imposte dell’Ucraina.

3        Il 5 marzo 2014, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la decisione 2014/119/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 26). In pari data, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU 2014, L 66, pag. 1).

4        I considerando 1 e 2 della decisione 2014/119 precisano quanto segue:

«(1)      Il 20 febbraio 2014 il Consiglio ha condannato nel modo più assoluto il ricorso alla violenza in Ucraina. Ha esortato all’immediata cessazione delle violenze in Ucraina e al pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Ha rivolto un appello al governo ucraino affinché dia prova di massima moderazione e ai leader dell’opposizione affinché prendano distanza da quanti ricorrono ad azioni radicali, inclusa la violenza.

(2)      Il 3 marzo 2014 il Consiglio ha convenuto di concentrare le misure restrittive sul congelamento e sul recupero dei beni delle persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini e delle persone responsabili di violazioni di diritti umani, con l’obiettivo di consolidare e sostenere lo [S]tato di diritto e il rispetto dei diritti umani in Ucraina».

5        L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, della decisione 2014/119 dispone quanto segue:

«1.      Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini e dalle persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina, e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a essi associat[i], elencati nell’allegato.

2.      Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato».

6        Le modalità di tale congelamento di fondi sono definite all’articolo 1, paragrafi da 3 a 6, della decisione 2014/119.

7        Conformemente alla decisione 2014/119, il regolamento n. 208/2014 impone l’adozione delle misure restrittive in questione e ne definisce le modalità di attuazione in termini sostanzialmente identici a quelli di detta decisione.

8        I nominativi delle persone cui fanno riferimento la decisione 2014/119 e il regolamento n. 208/2014 figurano nell’elenco contenuto nell’allegato della medesima decisione e nell’allegato I del citato regolamento (in prosieguo: l’«elenco»), accompagnati, in particolare, dalla motivazione del loro inserimento. Inizialmente, il nome del ricorrente non compariva nell’elenco.

9        La decisione 2014/119 e il regolamento n. 208/2014 sono stati modificati dalla decisione di esecuzione 2014/216/PESC del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua la decisione 2014/119 (GU 2014, L 111, pag. 91), e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2014, L 111, pag. 33) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti dell’aprile 2014»).

10      Con gli atti dell’aprile 2014, il nome del ricorrente è stato aggiunto all’elenco, con le informazioni identificative «ex Ministro delle [E]ntrate e delle [I]mposte» e con la motivazione che segue:

«Persona sottoposta a indagine in Ucraina per coinvolgimento in reati connessi alla distrazione di fondi dello Stato ucraino e al loro trasferimento illegale al di fuori dell’Ucraina».

11      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 giugno 2014, il ricorrente ha proposto un ricorso, iscritto a ruolo con il numero di causa T‑494/14, volto, in particolare, all’annullamento degli atti dell’aprile 2014, nella parte in cui lo riguardavano.

12      Il 29 gennaio 2015, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/143, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 24, pag. 16), e il regolamento (UE) 2015/138, che modifica il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 24, pag. 1).

13      La decisione 2015/143 ha precisato, con decorrenza dal 31 gennaio 2015, i criteri di inserimento delle persone sottoposte al congelamento dei fondi. In particolare, l’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119 è stato sostituito dal seguente testo:

«1.      Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini e dalle persone responsabili di violazioni di diritti umani in Ucraina, e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi a esse associati, elencati nell’allegato.

Ai fini della presente decisione, le persone identificate come responsabili dell’appropriazione indebita di fondi statali ucraini comprendono persone sottoposte a indagine da parte delle autorità ucraine:

a)      per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici ucraini o per essersi rese complici di tale appropriazione; o

b)      per abuso d’ufficio in qualità di titolari di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stesse o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio ai fondi o beni pubblici ucraini, o per essersi rese complici di tale abuso».

14      Il regolamento 2015/138 ha modificato il regolamento n. 208/2014 conformemente alla decisione 2015/143.

15      Il 5 marzo 2015, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/364, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2015, L 62, pag. 25), e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/357, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2015, L 62, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del marzo 2015»). La decisione 2015/364, da un lato, ha sostituito l’articolo 5 della decisione 2014/119, estendendo l’applicazione delle misure restrittive, per quanto concerneva il ricorrente, fino al 6 marzo 2016, e, dall’altro, ha modificato l’allegato della decisione da ultimo citata. Il regolamento di esecuzione 2015/357 ha modificato di conseguenza l’allegato I del regolamento n. 208/2014.

16      Con gli atti del marzo 2015, il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco, con le informazioni identificative «ex [M]inistro delle [E]ntrate e delle [I]mposte» e la nuova motivazione che segue:

«Persona sottoposta a procedimento penale dalle autorità ucraine per appropriazione indebita di fondi o beni statali e per abuso d’ufficio in qualità di titolare di un ufficio o di una carica pubblica per procurare a se stesso o a una parte terza un vantaggio ingiustificato, arrecando in tal modo pregiudizio ai fondi o beni statali ucraini».

17      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 maggio 2015, il ricorrente ha proposto un ricorso, iscritto a ruolo con il numero di causa T‑245/15, volto, in particolare, all’annullamento degli atti del marzo 2015, nella parte in cui lo riguardavano.

18      Il 4 marzo 2016, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/318, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2016, L 60, pag. 76), e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/311, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2016, L 60, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del marzo 2016»).

19      Con gli atti del marzo 2016, l’applicazione delle misure restrittive è stata prorogata, in particolare per quanto concerne il ricorrente, fino al 6 marzo 2017, senza che la motivazione della sua designazione fosse modificata rispetto a quella degli atti del marzo 2015.

20      Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 28 aprile 2016, il ricorrente ha adattato il ricorso relativo alla causa T‑245/15, in conformità all’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale, per chiedere anche l’annullamento degli atti del marzo 2016, nella parte in cui essi lo riguardavano.

21      Con ordinanza del 10 giugno 2016, Klymenko/Consiglio (T‑494/14, EU:T:2016:360), adottata sulla base dell’articolo 132 del regolamento di procedura, il Tribunale ha accolto il ricorso menzionato al punto 11 supra, dichiarandolo manifestamente fondato e annullando, quindi, gli atti dell’aprile 2014, nella parte in cui riguardavano il ricorrente.

22      Il 3 marzo 2017, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/381, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2017, L 58, pag. 34), e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/374, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2017, L 58, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del marzo 2017»).

23      Con gli atti del marzo 2017, l’applicazione delle misure restrittive è stata prorogata fino al 6 marzo 2018, senza che la motivazione della designazione del ricorrente fosse modificata rispetto a quella degli atti del marzo 2015.

24      Con memoria depositata presso la cancelleria del Tribunale il 27 marzo 2017, il ricorrente ha nuovamente adattato il ricorso relativo alla causa T‑245/15, per chiedere anche l’annullamento degli atti del marzo 2017, nella parte in cui lo riguardavano.

25      Con sentenza dell’8 novembre 2017, Klymenko/Consiglio (T‑245/15, non pubblicata, EU:T:2017:792), il Tribunale ha respinto la totalità delle domande del ricorrente di cui ai punti 17, 20 e 24 supra.

26      Il 5 gennaio 2018, il ricorrente ha presentato un’impugnazione dinanzi alla Corte, iscritta a ruolo con il numero di causa C‑11/18 P, avverso la sentenza dell’8 novembre 2017, Klymenko/Consiglio (T‑245/15, non pubblicata, EU:T:2017:792).

27      Il 5 marzo 2018, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/333, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2018, L 63, pag. 48), e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/326, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2018, L 63, pag. 5) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti del marzo 2018»).

28      Con gli atti del marzo 2018, l’applicazione delle misure restrittive in questione è stata prorogata fino al 6 marzo 2019, senza che la motivazione della designazione del ricorrente fosse modificata rispetto a quella degli atti del marzo 2015.

29      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 aprile 2018, il ricorrente ha proposto un ricorso, iscritto a ruolo con il numero di causa T‑274/18, volto all’annullamento degli atti del marzo 2018, nella parte in cui lo riguardavano.

30      Tra il dicembre 2018 e il febbraio 2019, il Consiglio e il ricorrente si sono scambiati diverse lettere in relazione alla possibile proroga delle misure restrittive di cui trattasi nei confronti di quest’ultimo. In particolare, il Consiglio ha trasmesso al ricorrente diverse lettere dell’ufficio del procuratore generale dell’Ucraina (in prosieguo, l’«UPG») in merito ai procedimenti penali cui egli era sottoposto e sui quali esso si basava per contemplare la suddetta proroga.

31      Il 4 marzo 2019, il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/354, che modifica la decisione 2014/119 (GU 2019, L 64, pag. 7), e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/352, che attua il regolamento n. 208/2014 (GU 2019, L 64, pag. 1) (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati»).

32      Con gli atti impugnati, l’applicazione delle misure restrittive in parola è stata prorogata fino al 6 marzo 2020 e il nome del ricorrente è stato mantenuto nell’elenco, con la medesima motivazione di quella ricordata supra al punto 16, accompagnata da una precisazione formulata nei seguenti termini:

«Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Klymenko sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dalla decisione del giudice istruttore del 5 ottobre 2018 che ha autorizzato un’indagine speciale in contumacia».

33      Con lettera del 5 marzo 2019, il Consiglio ha informato il ricorrente del mantenimento delle misure restrittive nei suoi confronti. Ha risposto alle osservazioni del ricorrente formulate nella corrispondenza del 19 dicembre 2018, del 21 gennaio e del 4 febbraio 2019 e gli ha trasmesso gli atti impugnati. Gli ha inoltre indicato il termine per presentare osservazioni prima dell’adozione della decisione riguardante l’eventuale mantenimento del suo nome nell’elenco.

 Fatti successivi alla presentazione del ricorso di cui trattasi

34      Con sentenza dell’11 luglio 2019, Klymenko/Consiglio (T‑274/18, EU:T:2019:509), il Tribunale ha annullato gli atti del marzo 2018 nella parte in cui riguardavano il ricorrente.

35      Con sentenza del 26 settembre 2019, Klymenko/Consiglio (C‑11/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:786), la Corte ha annullato, da un lato, la sentenza dell’8 novembre 2017, Klymenko/Consiglio (T‑245/15, non pubblicata, EU:T:2017:792) (v. punto 25 supra), e, dall’altro, gli atti del marzo 2015, del marzo 2016 e del marzo 2017, nella parte in cui riguardavano il ricorrente.

 Procedimento e conclusioni delle parti

36      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 maggio 2019, il ricorrente ha proposto il ricorso di cui trattasi.

37      Il 29 luglio 2019, il Consiglio ha depositato il proprio controricorso.

38      La fase scritta del procedimento si è conclusa il 20 settembre 2019, non avendo il ricorrente depositato una replica nel termine prescritto.

39      A seguito della modifica della composizione delle sezioni del Tribunale, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura, la causa è stata attribuita alla Quinta Sezione, alla quale è stato assegnato un nuovo giudice relatore.

40      Il 20 novembre 2019, il Tribunale ha invitato le parti, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura, a presentargli le loro osservazioni sulle conseguenze da trarre, nella presente causa, rispettivamente, dalla sentenza dell’11 luglio 2019, Klymenko/Consiglio (T‑274/18, EU:T:2019:509), e dalla sentenza del 26 settembre 2019, Klymenko/Consiglio (C‑11/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:786). Le parti hanno ottemperato a tale richiesta nel termine impartito.

41      In forza dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura, in assenza di una domanda di fissazione di udienza presentata dalle parti entro un termine di tre settimane decorrenti dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, il Tribunale può decidere di statuire sul ricorso senza fase orale. Nel caso di specie, il Tribunale, ritenendo di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa, ha deciso, in assenza di una simile domanda, di statuire senza fase orale.

42      Il ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        annullare gli atti impugnati, nella parte in cui lo riguardano;

–        condannare il Consiglio alle spese.

43      Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese;

–        in subordine, qualora gli atti impugnati dovessero essere annullati nella parte in cui riguardano il ricorrente, ordinare il mantenimento degli effetti della decisione 2019/354 fino a quando non acquisti efficacia l’annullamento parziale del regolamento di esecuzione 2019/352.

 In diritto

44      A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione, il secondo, sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, il terzo, sull’assenza di base giuridica, il quarto, su un errore di valutazione e, il quinto, sulla violazione del diritto di proprietà.

45      È opportuno esaminare anzitutto i motivi di ricorso secondo e quarto, congiuntamente, nella misura in cui sono diretti, in particolare, a contestare al Consiglio il fatto di non aver verificato il rispetto, da parte delle autorità ucraine, dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente, circostanza da cui risulterebbe un errore di valutazione commesso in sede di adozione degli atti impugnati.

46      Nell’ambito dei motivi di ricorso summenzionati, il ricorrente, basandosi sulla sentenza del 19 dicembre 2018, Azarov/Consiglio (C‑530/17 P, EU:C:2018:1031), sostiene, in particolare, che il Consiglio ha omesso di verificare se la decisione proveniente dall’UPG, sulla quale esso si era basato al fine di mantenere le misure restrittive nei suoi confronti, fosse stata adottata nel rispetto dei suoi diritti della difesa e del suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

47      A tale riguardo, il ricorrente contesta al Consiglio di aver effettuato verifiche insufficienti e di aver respinto arbitrariamente le osservazioni che egli gli aveva presentato in merito ai diversi documenti trasmessi dall’UPG.

48      Più precisamente, il ricorrente sostiene che la decisione del giudice istruttore del Tribunale distrettuale di Pechersk a Kiev del 5 ottobre 2018 (in prosieguo: la «decisione del giudice istruttore del 5 ottobre 2018»), che autorizzava l’apertura di un’indagine speciale in contumacia nei suoi confronti, non è stata adottata, contrariamente a quanto afferma il Consiglio, nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, quali sanciti, in particolare, dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»). Da un lato, infatti, tale decisione non avrebbe potuto essere assoggettata ad alcun appello e, dall’altro, essa sarebbe stata adottata in violazione dei requisiti di cui al codice di procedura penale ucraino (in prosieguo: il «codice di procedura penale»). Il ricorrente sottolinea che, nonostante ne abbia informato il Consiglio, quest’ultimo non ha effettuato alcuna verifica approfondita al riguardo.

49      Inoltre, il ricorrente ritiene che la durata dei procedimenti penali nei suoi confronti in Ucraina non sia ragionevole, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, e che, anche in seguito alla decisione del giudice istruttore del 5 ottobre 2018, sia evidente che l’unico scopo perseguito dalle autorità ucraine sarebbe di giustificare il mantenimento delle misure restrittive in questione.

50      Dall’apertura delle indagini preliminari, infatti, le autorità incaricate di esse, in assenza di prove, non avrebbero fatto altro che ritardarle e non avrebbero adottato alcuna decisione di rinviare la causa dinanzi a un tribunale o di chiudere il procedimento, violando, in tal modo, il codice di procedura penale.

51      Il Consiglio adduce, in particolare, come risulta dalla sua lettera del 5 marzo 2019, di aver preso in considerazione le osservazioni del ricorrente, di averne verificato la fondatezza e, alla luce delle informazioni ricevute dall’UPG, di aver ritenuto che sussistessero motivi sufficienti per mantenere il nome del ricorrente nell’elenco. Nell’ambito dei suoi scambi di corrispondenza con il ricorrente, il Consiglio ritiene di aver verificato gli argomenti avanzati da quest’ultimo, ponendo quesiti precisi e ottenendo chiarimenti dall’UPG. Inoltre, il ricorrente avrebbe esercitato il proprio diritto di essere rappresentato da un difensore in Ucraina nei procedimenti che lo riguardavano e avrebbe utilmente esercitato i propri diritti, cosicché i suoi ricorsi hanno talvolta avuto esito positivo.

52      Per il resto, dalla corrispondenza che il ricorrente ha inviato al Consiglio non risulterebbe che egli si sia avvalso dei mezzi di opposizione o di contestazione che gli erano offerti dal codice di procedura penale in relazione a talune situazioni procedurali, quali la sospensione delle indagini o il fatto che le stesse non si siano concluse entro il termine previsto.

53      Il Consiglio ricorda, inoltre, che nei confronti del ricorrente sono intervenute diverse decisioni giudiziarie. Si tratterebbe della concessione, da parte del giudice delle indagini preliminari del Tribunale distrettuale di Pechersk a Kiev, del permesso di detenzione per poter comparire in giudizio; dell’autorizzazione del 1° marzo 2017 a condurre l’indagine relativa al procedimento recante il riferimento 42017000000000113 (in prosieguo: il «procedimento 113») e della decisione che autorizzava l’apertura di un’indagine speciale in contumacia nell’ambito del procedimento recante il riferimento 42014000000000521 (in prosieguo: il «procedimento 521»). Per il resto, da altri elementi, quali, ad esempio, la notifica del 21 aprile 2017 ai difensori del ricorrente della fine dell’indagine giudiziaria in cui si dava loro accesso al fascicolo, emergerebbe che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente sono stati rispettati nell’ambito dei procedimenti che lo riguardano.

54      Pertanto, i difensori del ricorrente sarebbero stati effettivamente informati dei procedimenti in corso, ma addurrebbero il fatto che quest’ultimo non si trovi in Ucraina per far valere vizi procedurali e per evitare che compaia dinanzi ai giudici.

55      In definitiva, il Consiglio ritiene di aver potuto accertare che un certo numero di decisioni prese durante lo svolgimento dei procedimenti penali erano state adottate nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente.

56      Per quanto riguarda gli argomenti del ricorrente relativi alla durata eccessiva delle indagini e alla mancanza di incriminazione nei suoi confronti, il Consiglio riferisce di aver chiesto e ottenuto chiarimenti in merito da parte delle autorità ucraine e che le indagini riguardanti il procedimento 113 e il procedimento 521 sono state chiuse rispettivamente nel 2017 e nell’ottobre 2018, il che dimostrerebbe un’evoluzione del procedimento.

57      Il Consiglio sostiene inoltre che, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, esso si è fondato su una base fattuale sufficientemente solida, avendo fornito elementi comprovanti, da un lato, l’esistenza di procedimenti penali nei confronti del ricorrente per appropriazione indebita di fondi statali ucraini e, dall’altro, il rispetto dei diritti della difesa e del diritto a un equo processo.

58      Nella sua risposta al quesito di cui al punto 40 supra, il Consiglio sostiene, infine, che da tutti gli scambi di corrispondenza con il ricorrente si evince che esso ha verificato con l’UPG gli argomenti avanzati nelle lettere del ricorrente, ponendo domande precise e ottenendo ulteriori chiarimenti.

59      Da una giurisprudenza consolidata risulta che, nell’ambito dell’esame delle misure restrittive, i giudici dell’Unione europea devono garantire un controllo, in linea di principio completo, della legittimità di tutti gli atti dell’Unione alla luce dei diritti fondamentali che costituiscono parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione, fra i quali figurano, in particolare, il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e i diritti della difesa, quali sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta (v. sentenza dell’11 luglio 2019, Klymenko/Consiglio, T‑274/18, EU:T:2019:509, punto 40 e giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, sentenza del 26 settembre 2019, Klymenko/Consiglio, C‑11/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:786, punti 21 e 22 e giurisprudenza ivi citata).

60      L’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta esige che, nello svolgere il controllo della legittimità dei motivi su cui si basa la decisione di inserire o di mantenere il nome di una persona nell’elenco delle persone oggetto di misure restrittive, il giudice dell’Unione si assicuri che tale decisione, la quale riveste una portata individuale per detta persona, poggi su una base fattuale sufficientemente solida. Ciò implica una verifica dei fatti allegati nell’esposizione dei motivi sottesi a tale decisione, di modo che il controllo giurisdizionale non sia limitato alla valutazione della verosimiglianza astratta dei motivi addotti, ma sia inteso a stabilire se questi motivi, o per lo meno uno di essi considerato di per sé sufficiente a suffragare detti atti, siano fondati (v. sentenza dell’11 luglio 2019, Klymenko/Consiglio, T‑274/18, EU:T:2019:509, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

61      L’adozione e il mantenimento di misure restrittive, come quelle previste dalla decisione 2014/119 e dal regolamento n. 208/2014, come modificati, adottate nei confronti di una persona che è stata identificata come responsabile di un’appropriazione indebita di fondi appartenenti a uno Stato terzo, si fondano, sostanzialmente, sulla decisione di un’autorità di quest’ultimo, competente al riguardo, di avviare e condurre un procedimento penale relativo a tale persona e riguardante un reato di appropriazione indebita di fondi pubblici (v. sentenza dell’11 luglio 2019, Klymenko/Consiglio, T‑274/18, EU:T:2019:509, punto 42 e giurisprudenza ivi citata).

62      Inoltre, sebbene, in forza del criterio di inserimento, come quello di cui al punto 13 supra, il Consiglio possa fondare misure restrittive sulla decisione di uno Stato terzo, l’obbligo incombente a tale istituzione di rispettare i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva implica che esso debba assicurarsi del rispetto dei suddetti diritti da parte delle autorità dello Stato terzo che hanno adottato la citata decisione (v. sentenza dell’11 luglio 2019, Klymenko/Consiglio, T‑274/18, EU:T:2019:509, punto 43 e giurisprudenza ivi citata).

63      L’obbligo incombente al Consiglio di verificare che le decisioni degli Stati terzi sulle quali esso intende fondarsi siano state adottate nel rispetto dei diritti summenzionati è volto a garantire che l’adozione o il mantenimento delle misure di congelamento dei fondi abbia luogo soltanto su una base fattuale sufficientemente solida e, quindi, a proteggere le persone o entità interessate. Così, il Consiglio potrebbe ritenere che l’adozione o il mantenimento di tali misure si fondi su una base fattuale sufficientemente solida solamente dopo aver accertato esso stesso che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati in occasione dell’adozione della decisione dello Stato terzo interessato sulla quale esso intende fondarsi (v. sentenza dell’11 luglio 2019, Klymenko/Consiglio, T‑274/18, EU:T:2019:509, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

64      Oltretutto, se è vero che la circostanza che lo Stato terzo faccia parte degli Stati che hanno aderito alla CEDU comporta un controllo, da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), sui diritti fondamentali garantiti dalla CEDU, i quali, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, TUE, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali, una tale circostanza non può tuttavia rendere superfluo l’obbligo di verifica richiamato supra al punto 63 (v. sentenza dell’11 luglio 2019, Klymenko/Consiglio, T‑274/18, EU:T:2019:509, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

65      Secondo la giurisprudenza, il Consiglio deve dar atto, nell’esposizione dei motivi relativi all’adozione o al mantenimento delle misure restrittive nei confronti di una persona o di una entità, sia pure in maniera succinta, delle ragioni per le quali ritiene che la decisione dello Stato terzo sulla quale intende fondarsi sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Pertanto, il Consiglio, per adempiere il proprio obbligo di motivazione, deve indicare, nella decisione che impone misure restrittive, di aver verificato se la decisione dello Stato terzo su cui si fondano dette misure sia stata adottata nel rispetto di tali diritti (v. sentenza dell’11 luglio 2019, Klymenko/Consiglio, T‑274/18, EU:T:2019:509, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

66      In definitiva, allorché esso basa l’adozione o il mantenimento di misure restrittive, come quelle del caso di specie, sulla decisione di uno Stato terzo di avviare e condurre un procedimento penale per appropriazione indebita di fondi o beni statali da parte della persona interessata, il Consiglio deve, da un lato, assicurarsi che, al momento dell’adozione di detta decisione, le autorità di questo Stato terzo abbiano rispettato i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva della persona oggetto del procedimento penale di cui trattasi e, d’altro lato, menzionare, nella decisione che impone misure restrittive, le ragioni per le quali esso ritiene che la citata decisione dello Stato terzo sia stata adottata nel rispetto di questi diritti (v. sentenza dell’11 luglio 2019, Klymenko/Consiglio, T‑274/18, EU:T:2019:509, punto 47).

67      È alla luce dei suesposti principi giurisprudenziali che occorre accertare se il Consiglio abbia rispettato gli obblighi in questione.

68      In limine, si deve rilevare che, se è pur vero che il Consiglio ha menzionato, negli atti impugnati (v. punto 32 supra), le ragioni per le quali aveva ritenuto che la decisione delle autorità ucraine di avviare e condurre un procedimento penale per appropriazione indebita di fondi o beni statali nei confronti del ricorrente fosse stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, occorre nondimeno verificare se il Consiglio abbia correttamente ritenuto che dette autorità avessero rispettato, nell’ambito dei procedimenti sui quali gli atti impugnati sono fondati, i suddetti diritti del ricorrente.

69      L’esame della fondatezza della motivazione, che attiene alla legalità nel merito degli atti impugnati e consiste, nel caso di specie, nel verificare se gli elementi invocati dal Consiglio siano accertati e se gli stessi siano idonei a dimostrare la verifica del rispetto di tali diritti da parte delle autorità ucraine, deve essere infatti distinto dalla questione della motivazione, che riguarda una formalità sostanziale (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2012, Consiglio/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, punti 60 e 61) e costituisce solo il corollario dell’obbligo del Consiglio di assicurarsi preliminarmente del rispetto di detti diritti.

70      Orbene, il ricorrente è stato sottoposto a nuove misure restrittive adottate mediante gli atti impugnati sulla base del criterio di inserimento enunciato all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2014/119, quale precisato nella decisione 2015/143, e all’articolo 3 del regolamento n. 208/2014, quale precisato nel regolamento 2015/138 (v. supra punti 13 e 14). Tale criterio prevede il congelamento dei fondi delle persone che sono state identificate come responsabili di appropriazione indebita di fondi pubblici appartenenti allo Stato ucraino, ivi comprese le persone sottoposte a indagine da parte delle autorità ucraine.

71      Occorre constatare che il Consiglio, nel decidere di mantenere il nome del ricorrente nell’elenco, si è basato sulla circostanza che egli era sottoposto a un procedimento penale da parte delle autorità ucraine per reati di appropriazione indebita di fondi o beni pubblici, connessi a un abuso d’ufficio, la cui esistenza risultava dalle lettere dell’UPG di cui il ricorrente aveva ricevuto copia (v. punto 30 supra).

72      Il mantenimento delle misure restrittive adottate nei confronti del ricorrente si fondava dunque, così come nelle cause che hanno dato luogo alla sentenza del 26 settembre 2019, Klymenko/Consiglio (C‑11/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:786), e alla sentenza dell’11 luglio 2019, Klymenko/Consiglio (T‑274/18, EU:T:2019:509), sulla decisione delle autorità ucraine di avviare e condurre procedimenti penali per il reato di appropriazione indebita di fondi appartenenti allo Stato ucraino.

73      Occorre altresì rilevare che, modificando, attraverso gli atti impugnati, l’allegato della decisione 2014/119 e l’allegato I del regolamento n. 208/2014, il Consiglio ha aggiunto una nuova sezione, interamente dedicata ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, che si suddivide in due parti.

74      Nella prima parte figura un semplice richiamo, di ordine generale, ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi del codice di procedura penale. In particolare, si ricordano anzitutto i diversi diritti processuali di cui gode chiunque sia sospettato o accusato nell’ambito di un procedimento penale in forza dell’articolo 42 del codice di procedura penale. Poi, da un lato, si ricorda che, in forza dell’articolo 306 di questo stesso codice, qualsiasi ricorso avverso decisioni, atti od omissioni dell’inquirente o del procuratore deve essere esaminato da un giudice istruttore di un tribunale locale alla presenza del ricorrente o del suo avvocato difensore o del suo rappresentante legale. Dall’altro lato, si indica, in particolare, che l’articolo 309 del medesimo codice precisa quali decisioni dei giudici istruttori possono formare oggetto di ricorso. Infine, si specifica che è possibile effettuare una serie di atti procedurali, quali il sequestro di beni e le misure detentive, nella fase d’indagine solo previa decisione del giudice istruttore o di un tribunale.

75      La seconda parte della sezione riguarda l’applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva alle singole persone in elenco. Per quanto riguarda, in particolare, il ricorrente, si precisa che, secondo le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio, i suoi diritti della difesa e il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nell’ambito del procedimento penale su cui si è basato il Consiglio, come dimostrava, in particolare, la decisione del giudice istruttore del 5 ottobre 2018 (v. punto 32 supra).

76      Occorre altresì rilevare che, nella lettera del 5 marzo 2019 (v. punto 33 supra), il Consiglio, da un lato, si è limitato a indicare che le lettere provenienti dall’UPG dimostravano che il ricorrente continuava a essere oggetto del procedimento 113 e del procedimento 521 per appropriazione indebita di fondi o beni statali e, dall’altro, per quanto riguarda il rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente, ha fatto esplicito riferimento al solo procedimento 521, precisando che dalla decisione del giudice istruttore del 5 ottobre 2018 risultava che tali diritti erano stati rispettati nella fattispecie. Il rispetto dei diritti in questione deriverebbe dalla circostanza che la decisione summenzionata è stata adottata al termine di un’udienza in seduta pubblica con la partecipazione della difesa. Inoltre, con essa, si sarebbe ritenuto che il ricorrente fosse una persona sospettata in detto procedimento penale, che il suo nome fosse inserito in un «elenco delle persone ricercate», che l’accusa avesse dato prova di sospetti ragionevoli e che vi fosse motivo di credere che egli si nascondesse dalle autorità incaricate dell’indagine preliminare.

77      Ne consegue che, sebbene, nella sua lettera del 5 marzo 2019 (v. punto 33 supra), il Consiglio abbia menzionato anche il procedimento 113, il procedimento 521 è l’unico in riferimento al quale esso attesta di aver effettivamente verificato il rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente.

78      A tale riguardo, si deve osservare, in via preliminare, che il Consiglio non dimostra in quale misura la decisione del giudice istruttore del 5 ottobre 2018, che è un atto di natura puramente procedurale, attesterebbe il rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente nell’ambito del procedimento 521. Come ricordato supra ai punti 61 e 62, infatti, nel caso di specie, il Consiglio, prima di decidere sul mantenimento delle misure restrittive in questione, era tenuto a verificare se la decisione dell’amministrazione giudiziaria ucraina di avviare e condurre procedimenti penali sui reati inerenti all’appropriazione indebita di fondi o beni pubblici e all’abuso di ufficio commessi dal titolare di una carica pubblica fosse stata adottata nel rispetto di detti diritti del ricorrente.

79      In tale ottica, la decisione del giudice istruttore del 5 ottobre 2018, che è del tutto incidentale rispetto al procedimento 521, non può essere identificata, quantomeno su un piano formale, come quella di avviare e condurre il procedimento di indagine alla base del mantenimento delle misure restrittive. Ciò posto, è possibile ammettere che, da un punto di vista sostanziale, essendo stata adottata da un giudice, tale decisione è stata realmente presa in considerazione dal Consiglio come la base fattuale che giustifica il mantenimento delle misure in questione. Va dunque verificato se il Consiglio abbia legittimamente potuto ritenere che essa dimostrasse il rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente.

80      Orbene, contrariamente a quanto afferma il Consiglio, dalla decisione del giudice istruttore del 5 ottobre 2018 non emerge chiaramente che tali diritti siano stati garantiti al ricorrente nel caso di specie. A tale riguardo, se è pur vero, come sottolinea il Consiglio nella sua lettera del 5 marzo 2019 (v. punto 33 supra), che la decisione in questione è stata adottata al termine di un’udienza in seduta pubblica con la partecipazione di un rappresentante della difesa e che il giudice istruttore ha ivi concluso che il ricorrente era una persona sospettata, che era inserito in un «elenco delle persone ricercate», che il procuratore aveva dato prova di un sospetto ragionevole e che vi era motivo di credere che il ricorrente si nascondesse dalle autorità incaricate delle indagini preliminari, resta tuttavia il fatto che dagli atti di causa non risulta che il Consiglio abbia esaminato le informazioni che il ricorrente gli aveva comunicato nelle sue lettere del 19 dicembre 2018 e del 4 febbraio 2019.

81      Il ricorrente aveva infatti documentato, in primo luogo, che, contrariamente alle informazioni che l’UPG aveva fornito al giudice istruttore, il suo nome non era inserito nell’elenco delle persone ricercate a livello internazionale redatto dall’Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) (in prosieguo: l’«elenco delle persone ricercate dall’Interpol»); in secondo luogo, che, all’udienza dinanzi a detto giudice, egli era stato rappresentato non già dai difensori da lui designati, bensì da un difensore d’ufficio, non in grado di assicurare una difesa adeguata; e, in terzo luogo, da un lato, che non erano soddisfatte nella fattispecie le condizioni per autorizzare il procedimento contumaciale e, dall’altro, che la decisione del giudice istruttore del 5 ottobre 2018 violava il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva in quanto non poteva essere oggetto di appello.

82      A tale riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che dagli atti di causa non risulta che il Consiglio abbia verificato in quale misura una decisione, come quella del caso di specie, che non poteva essere oggetto di appello, si conciliasse con l’articolo 42 del codice di procedura penale, esplicitamente menzionato nella sezione degli atti impugnati relativa ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva (v. punto 74 supra), ai sensi del quale il sospettato ha il diritto di «contestare decisioni, azioni ed omissioni dell’inquirente, del procuratore e del giudice istruttore».

83      In secondo luogo, dagli atti di causa non risulta che il Consiglio abbia verificato, nonostante le informazioni fornitegli dal ricorrente, le ragioni per le quali quest’ultimo non era stato rappresentato da difensori da lui stesso designati, bensì da un difensore d’ufficio.

84      Più precisamente, è vero, come ricorda il Consiglio, che, nel gennaio 2019, esso ha ricevuto, in risposta a una domanda rivolta alle autorità ucraine e diretta in particolare a sapere se il ricorrente fosse stato rappresentato da un difensore all’udienza dinanzi al giudice istruttore, la lettera dell’UPG, recante data 22 gennaio 2019, nella quale era indicato che la difesa del ricorrente era stata garantita da un difensore del centro di assistenza legale gratuito designato d’ufficio dal giudice istruttore. Tuttavia, occorre rilevare, da un lato, che il ricorrente, nella sua lettera del 4 febbraio 2019, inviata entro il termine impartito dal Consiglio in risposta alla lettera di quest’ultimo del 25 gennaio 2019, ha lamentato il fatto di non essere stato rappresentato dai difensori da lui designati, e non già una mancanza di rappresentanza legale, e, dall’altro, che il Consiglio si è accontentato della risposta dell’UPG, la quale, del resto, si limita a riprodurre un’ampia parte della decisione del giudice istruttore, senza prendere realmente in considerazione gli elementi invocati dal ricorrente in relazione alla designazione da parte del giudice istruttore di un difensore d’ufficio.

85      Dalla decisione del giudice istruttore del 5 ottobre 2018 emerge infatti che questi era informato dell’esistenza di un difensore designato dal ricorrente, giacché afferma di avergli notificato la nuova informazione di garanzia redatta il 6 marzo 2018. Ciò posto, il Consiglio, cui incombe il compito, in caso di contestazione, di dimostrare la fondatezza dei motivi posti a carico della persona interessata (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2019, Klymenko/Consiglio, C‑11/18 P, non pubblicata, EU:C:2019:786, punto 38 e giurisprudenza ivi citata), non ha adempiuto, nel caso di specie, il suo obbligo di assicurarsi che i diritti della difesa del ricorrente fossero stati rispettati nell’ambito del procedimento 521.

86      In terzo luogo, dagli atti di causa non risulta, da un lato, quali siano le informazioni sulle quali il giudice istruttore si è basato per ritenere che il nome del ricorrente fosse inserito nell’elenco delle persone ricercate dall’Interpol e, dall’altro, quali siano le ragioni per le quali il Consiglio si è accontentato di semplici affermazioni dell’UPG e del giudice istruttore al riguardo, nonostante tutti i documenti trasmessigli dal ricorrente dimostrassero che il suo nome non figurava nell’elenco delle persone ricercate dall’Interpol.

87      Inoltre, quest’ultimo aspetto non è irrilevante ai fini della valutazione del rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente, alla luce dell’articolo 297‑4 del codice di procedura penale, ai sensi del quale il fatto di essere inserito in un elenco interstatale o internazionale di persone ricercate è una delle due condizioni che devono essere dimostrate dal pubblico ministero quando questi chiede l’autorizzazione a poter procedere in contumacia.

88      A tale riguardo, occorre rilevare che, nella sua decisione del 5 ottobre 2018, il giudice istruttore menziona le due condizioni senza tuttavia pronunciarsi esplicitamente su quella relativa all’inserimento del nome della persona interessata nell’elenco. Quanto all’UPG, è necessario constatare che esso si limita a indicare, nella sua lettera del 22 gennaio 2019, che, il 5 giugno 2014, il nome del ricorrente era stato inserito in un elenco internazionale di persone ricercate e che le corrispondenti informazioni erano state registrate nel fascicolo del segretariato generale dell’Interpol, ma che esse sono state successivamente bloccate fino all’esame del reclamo a causa delle contestazioni sollevate dal ricorrente.

89      In quarto luogo, per quanto riguarda il rispetto del diritto del ricorrente a essere giudicato entro un termine ragionevole, dalle lettere dell’UPG non risulta quale sia la ragione per la quale, tenuto conto dell’assenza prolungata del ricorrente dal territorio ucraino, circostanza di cui le autorità ucraine erano state informate, sia stata presentata al giudice istruttore una domanda di procedere in contumacia solo il 9 luglio 2018, ossia più di quattro anni dopo l’avvio delle indagini preliminari.

90      È necessario altresì constatare che la versione integrale della decisione di procedere in contumacia è stata prodotta dall’UPG in risposta a un quesito del Consiglio del 18 gennaio 2019 e che, fino all’adozione degli atti impugnati, il Consiglio non è stato informato dalle autorità ucraine sullo stato di avanzamento del procedimento 521 alla luce di detta decisione di autorizzazione a procedere in contumacia né ha preso l’iniziativa di chiedere alle medesime informazioni al riguardo. Per il resto, nella lettera del 22 gennaio 2019, l’UPG si è limitato a indicare che sarebbe stato inviato al tribunale un atto di accusa contro il ricorrente, una volta che la difesa avesse preso conoscenza degli elementi del procedimento penale in corso.

91      Relativamente all’argomento che il Consiglio vorrebbe trarre dall’esistenza delle altre decisioni giudiziarie intervenute nei confronti del ricorrente (v. punto 53 supra), occorre rilevare, come è già stato fatto nella causa che ha dato luogo alla sentenza dell’11 luglio 2019, Klymenko/Consiglio (T‑274/18, EU:T:2019:509, punto 81), che esse si inseriscono nel contesto dei procedimenti penali che hanno giustificato l’inserimento e il mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco e non sono altro che incidentali rispetto a questi ultimi, essendo di natura cautelare o procedurale.

92      Orbene, simili decisioni – che possono servire tutt’al più a provare l’esistenza di una base fattuale sufficientemente solida, ossia il fatto che, conformemente al criterio di inserimento, il ricorrente era sottoposto a procedimenti penali vertenti, in particolare, su un reato di appropriazione indebita di fondi o di beni appartenenti allo Stato ucraino – non sono ontologicamente idonee, di per sé, a dimostrare che la decisione dell’amministrazione giudiziaria ucraina di avviare e condurre i procedimenti penali in questione, sulla quale sostanzialmente poggia il mantenimento delle misure restrittive nei confronti del ricorrente, sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del medesimo.

93      In più, per quanto riguarda la circostanza che il ricorrente avrebbe ammesso di aver avuto accesso, il 21 aprile 2017, al fascicolo a suo carico di cui disponeva l’UPG, si deve constatare che si tratta di una condizione necessaria, ma certamente non sufficiente, per ritenere che i suoi diritti della difesa e il suo diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2019, Klymenko/Consiglio, T‑274/18, EU:T:2019:509, punto 88).

94      In ogni caso, il Consiglio non indica alcun documento del fascicolo del procedimento che ha condotto all’adozione degli atti impugnati dal quale consti che esso abbia esaminato le decisioni degli organi giurisdizionali ucraini, invocati in modo generico, e che abbia potuto concluderne che i diritti processuali del ricorrente erano stati rispettati nella loro sostanza.

95      D’altra parte, il Consiglio non spiega neppure in che modo l’esistenza di tali decisioni giudiziarie consenta di ritenere che sia stata garantita la tutela dei diritti in questione, laddove, come il ricorrente ha sostenuto nelle lettere inviate al Consiglio, il procedimento 521, che era stato avviato nell’aprile 2014 e riguardava fatti asseritamente commessi tra il 2011 e il 2014, si trovava ancora allo stadio delle indagini preliminari e la causa in questione non era stata sottoposta a un tribunale ucraino nel merito, ma lo era stata, tutt’al più, solamente per questioni procedurali.

96      Orbene, l’articolo 47, secondo comma, della Carta, che costituisce il parametro alla luce del quale il Consiglio valuta il rispetto del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, prevede che ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2019, Klymenko/Consiglio, T‑274/18, EU:T:2019:509, punto 84 e giurisprudenza ivi citata).

97      Laddove la Carta contenga diritti corrispondenti a diritti garantiti dalla CEDU, come quelli previsti dall’articolo 6, il significato e la portata degli stessi sono, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della Carta, uguali a quelli conferiti dalla CEDU.

98      A tale riguardo, occorre ricordare che, interpretando l’articolo 6 della CEDU, da un lato, la Corte EDU ha rilevato che l’obiettivo del principio del termine ragionevole è, in particolare, quello di tutelare la persona accusata contro le lungaggini eccessive del procedimento e di evitare che rimanga troppo a lungo nell’incertezza del suo destino, nonché contro i ritardi che possano compromettere l’efficacia e la credibilità dell’amministrazione della giustizia (v. Corte EDU, 7 luglio 2015, Rutkowski e a. c. Polonia, CE:ECHR:2015:0707JUD007228710, punto 126 e giurisprudenza ivi citata). Dall’altro lato, la Corte EDU ha statuito che la violazione di tale principio poteva essere constatata, in particolare, quando la fase d’istruttoria di un procedimento penale era caratterizzata da un certo numero di fasi di inattività imputabili alle autorità competenti per tale istruttoria (v., in tal senso, Corte EDU, 6 gennaio 2004, Rouille c. Francia, CE:ECHR:2004:0106JUD 005026899, punti da 29 a 31; 27 settembre 2007, Reiner e a. c. Romania, CE:ECHR:2007:0927JUD 000150502, punti da 57 a 59, e 12 gennaio 2012, Borisenko c. Ucraina, CE:ECHR:2012:0112JUD002572502, punti da 58 a 62).

99      Inoltre, risulta dalla giurisprudenza che, quando una persona è oggetto di misure restrittive da molti anni, e ciò per via dell’esistenza, in sostanza, delle medesime indagini preliminari condotte dall’UPG, il Consiglio è tenuto ad approfondire la questione dell’eventuale violazione dei diritti fondamentali di questa persona da parte della autorità ucraine (v., in tal senso, sentenza del 30 gennaio 2019, Stavytskyi/Consiglio T‑290/17, EU:T:2019:37, punto 132).

100    Pertanto, nel caso di specie, il Consiglio avrebbe per lo meno dovuto indicare le ragioni per le quali, nonostante gli argomenti del ricorrente riportati supra al punto 95, esso poteva ritenere che il diritto di quest’ultimo a una tutela giurisdizionale effettiva dinanzi all’amministrazione giudiziaria ucraina, che è, manifestamente, un diritto fondamentale, fosse stato rispettato sotto il profilo dell’esame della causa entro un termine ragionevole (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2019, Klymenko/Consiglio, T‑274/18, EU:T:2019:509, punto 87).

101    Non si può quindi concludere, alla luce degli atti di causa, che gli elementi di cui il Consiglio disponeva al momento dell’adozione degli atti impugnati gli abbiano consentito di accertare se la decisione dell’amministrazione giudiziaria ucraina fosse stata adottata nel rispetto dei diritti del ricorrente a una tutela giurisdizionale effettiva e a che la sua causa sia esaminata entro un termine ragionevole.

102    Inoltre, a tale proposito, è altresì opportuno rilevare che la giurisprudenza secondo la quale, in caso di adozione di una decisione di congelamento di fondi come quella riguardante il ricorrente, spetta al Consiglio o al giudice dell’Unione verificare la fondatezza non già delle indagini cui la persona interessata da tali misure era sottoposta in Ucraina, bensì unicamente della decisione di congelamento dei fondi in considerazione del o dei documenti sui quali tale decisione è stata fondata, non può essere interpretata nel senso che il Consiglio non è tenuto a verificare se la decisione dello Stato terzo sulla quale esso intende basare l’adozione delle misure restrittive sia stata adottata nel rispetto dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2019, Klymenko/Consiglio, T‑274/18, EU:T:2019:509, punto 90 e giurisprudenza ivi citata).

103    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, non è dimostrato che il Consiglio, prima dell’adozione degli atti impugnati, si sia assicurato del rispetto, da parte dell’amministrazione giudiziaria ucraina, dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del ricorrente nell’ambito dei procedimenti penali sui quali si è basato. Ne consegue che, decidendo di mantenere il nome del ricorrente nell’elenco, il Consiglio è incorso in un errore di valutazione.

104    Gli atti impugnati devono essere dunque annullati nella parte in cui riguardano il ricorrente, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi di ricorso e argomenti dedotti dal medesimo.

105    Quanto alla domanda presentata dal Consiglio in subordine (v. punto 43, terzo trattino, supra), diretta, in sostanza, al mantenimento degli effetti della decisione 2019/354 fino alla scadenza del termine previsto per proporre impugnazione e, qualora sia proposta impugnazione, fino alla decisione che statuisca in proposito, è sufficiente rilevare che la decisione 2019/354 ha prodotto effetti soltanto fino al 6 marzo 2020. Di conseguenza, l’annullamento di quest’ultima mediante la presente sentenza non produce effetti sul periodo successivo a tale data, cosicché non è necessario pronunciarsi sulla questione del mantenimento degli effetti di tale decisione (v. sentenza dell’11 luglio 2019, Klymenko/Consiglio, T‑274/18, EU:T:2019:509, punto 93 e giurisprudenza ivi citata).

 Sulle spese

106    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Il Consiglio, rimasto soccombente, deve essere condannato alle spese, conformemente alle conclusioni del ricorrente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione (PESC) 2019/354 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che modifica la decisione 2014/119/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/352 del Consiglio, del 4 marzo 2019, che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina, sono annullati nella parte in cui il nome del sig. Oleksandr Viktorovych Klymenko è stato mantenuto nell’elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applicano dette misure restrittive.

2)      Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.

Spielmann

Spineanu-Matei

Mastroianni

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 giugno 2020.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.