Language of document : ECLI:EU:T:2015:317





Ordinanza del Tribunale (Nona Sezione) del 21 maggio 2015 –
APRAM/Commissione

(causa T‑403/13)

«Ricorso di annullamento – Fondo di coesione – Regolamento (CE) n. 1164/94 – Riduzione del contributo finanziario – Mancanza d’incidenza diretta – Irricevibilità»

1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione, diretta ad uno Stato membro, che sopprime un contributo finanziario del Fondo di coesione – Decisione che non impone di procedere al recupero delle somme versate presso i beneficiari finali – Insussistenza di un margine discrezionale dello Stato membro interessato in merito al recupero di tali importi derivante dal diritto nazionale – Ricorso proposto dall’ente responsabile della realizzazione del progetto in questione – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 35, 36, 40‑43, 48‑51, 68)

2.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Atti che richiedono misure nazionali di applicazione – Possibilità per le persone fisiche o giuridiche di esperire il rimedio del rinvio pregiudiziale sulla validità – Obbligo degli Stati membri di stabilire i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva (Art. 4, § 3, TUE; artt. 263, comma 4, TFUE e 267 TFUE) (v. punti 65, 67)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2013) 1870 della Commissione, del 27 marzo 2013, relativa a una riduzione del contributo finanziario del Fondo di coesione per il progetto «Sviluppo delle infrastrutture portuali della regione autonoma di Madera — Porto di Caniçal», Madera, (Portogallo).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, SA sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.