Language of document : ECLI:EU:T:2013:405

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

6 settembre 2013 (*)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Errore manifesto di valutazione – Diritto di proprietà – Proporzionalità»

Nella causa T‑434/11,

Europäisch-Iranische Handelsbank AG, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata inizialmente da S. Ashley, S. Gadhia, solicitors, H. Hohmann, avvocato, D. Wyatt, QC, e R. Blakeley, barrister, successivamente da M. Ashley, H. Hohmann, D. Wyatt, R. Blakeley, S. Jeffrey e A. Irvine, solicitors,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da F. Naert e R. Liudvinaviciute‑Cordeiro, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da

Commissione europea, rappresentata inizialmente da E. Paasivirta e S. Boelaert, successivamente da E. Paasivirta e M. Konstantinidis, in qualità di agenti,

e da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato da S. Behzadi‑Spencer, A. Robinson e C. Murrell, in qualità di agenti, assistiti da J. Swift, QC, e R. Palmer, barristers,

intervenienti,

avente ad oggetto la domanda di annullamento, in primo luogo, della decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 65), in secondo luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 136, pag. 26), in terzo luogo, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71), in quarto luogo, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), e, in quinto luogo, del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da I. Pelikánová, presidente, K. Jürimäe (relatore) e M. van der Woude, giudici,

cancelliere: N. Rosner, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 20 febbraio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza (1)

 Fatti

[omissis]

 Procedimento e conclusioni delle parti

18      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 3 agosto 2011, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

19      Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la ricorrente ha proposto una domanda diretta a che la controversia fosse decisa con procedimento accelerato, in applicazione dell’articolo 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale. Con decisione del 12 settembre 2011, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha respinto tale domanda.

20      Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale rispettivamente il 27 ottobre 2011 ed il 14 novembre 2011, la Commissione europea ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno del Consiglio. Con ordinanza del 23 gennaio 2012, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha accolto tali domande.

21      Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 19 gennaio 2012, la ricorrente ha chiesto di poter adeguare le sue conclusioni alla luce dell’adozione degli atti del 1° dicembre 2011. Con decisione del 12 marzo 2012, la Quarta Sezione del Tribunale ha autorizzato il deposito di una memoria di modifica delle conclusioni e dei motivi di ricorso e ha impartito alla ricorrente, a tal fine, il termine del 23 aprile 2012.

22      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 aprile 2012, la ricorrente ha adeguato le sue conclusioni e motivi alla luce dell’adozione degli atti del 1° dicembre 2011 (in prosieguo: il «primo adeguamento delle conclusioni»).

23      Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 27 aprile 2012, la ricorrente ha nuovamente adeguato le sue conclusioni e motivi alla luce dell’adozione del regolamento n. 267/2012 (in prosieguo: il «secondo adeguamento delle conclusioni»).

24      Con atti depositati nella cancelleria del Tribunale rispettivamente il 20 giugno 2012 ed il 25 giugno 2012, il Consiglio ed il Regno Unito hanno presentato le loro osservazioni sul primo e sul secondo adeguamento delle conclusioni.

25      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 64 del regolamento di procedura, ha posto per iscritto taluni quesiti alle parti che vi hanno risposto entro i termini impartiti.

26      Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti orali del Tribunale sono state sentite all’udienza del 20 febbraio 2013.

27      Nell’atto introduttivo, nel primo e nel secondo adeguamento delle conclusioni, la ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare, con effetto immediato, gli atti impugnati, nella parte in cui tali atti la riguardano;

–        dichiarare l’inapplicabilità nei suoi confronti dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413, dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010 e dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012;

–        condannare il Consiglio alle spese.

28      Il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, chiede che il Tribunale voglia:

–        in via principale, respingere il ricorso in quanto infondato;

–        in subordine, dichiarare, in caso di annullamento, che gli effetti delle decisioni 2011/299 e 2011/783 sono mantenuti fino a quando l’annullamento del regolamento di esecuzione n. 503/2011, del regolamento di esecuzione n. 1245/2011 e del regolamento n. 267/2012 esplicherà i suoi effetti e non annullare tali regolamenti con effetto immediato;

–        condannare la ricorrente alle spese.

29      Il Regno Unito chiede che il Tribunale voglia respingere il ricorso in quanto infondato.

 In diritto

[omissis]

 Sul primo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione, dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva

[omissis]

 Sulla prima parte, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione

[omissis]

 Sulla seconda parte, vertente su una violazione dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva

[omissis]

–       Sulla possibilità per la ricorrente d’invocare il principio del rispetto dei diritti della difesa

[omissis]

–       Sull’assenza di motivazione adeguata e sull’assenza di comunicazione di informazioni sufficienti alla ricorrente

[omissis]

–       Sull’assenza di notifica preliminare alla prima iscrizione del nome della ricorrente negli elenchi

[omissis]

–       Sull’insufficienza del riesame formale in assenza di riunione tra la ricorrente ed i rappresentanti del Consiglio o di audizione della medesima

[omissis]

 Sul secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione

[omissis]

 Sulla censura vertente sul fatto che il Consiglio non ha apportato la prova delle operazioni indicate nella motivazione degli atti impugnati

[omissis]

 Sulla censura vertente sul fatto che le condizioni d’iscrizione e di mantenimento del nome della ricorrente negli elenchi non sono soddisfatte

[omissis]

123    Tenuto conto degli argomenti presentati dalle parti, si deve esaminare se, come sostiene il Consiglio, le operazioni indicate nella motivazione degli atti impugnati permettano d’iscrivere il nome della ricorrente negli elenchi. A tale titolo, dal momento che le citate operazioni indicate hanno avuto luogo «[n]el 2009», «[s]ubito dopo [i primi di agosto 2010]», «[n]ell’agosto 2010» e «[d]all’ottobre 2010», ovvero, ad eccezione delle operazioni che si sono svolte tra il 27 ed il 31 ottobre 2010, prima dell’entrata in vigore, il 27 ottobre 2010, del regolamento n. 961/2010, conformemente al suo articolo 41, primo comma, si deve esaminare, da un lato, se le operazioni effettuate prima del 27 ottobre 2010 siano state effettuate conformemente al regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 103, pag. 1) e, dall’altro, se quelle che hanno avuto luogo dopo tale data siano state effettuate conformemente al regolamento n. 961/2010.

124    Pertanto, in un primo tempo, il Tribunale procederà ad interpretare gli articoli da 7 a 10 del regolamento n. 423/2007, sulla cui applicazione le parti sono state interrogate a mezzo di quesiti scritti dal Tribunale, nonché gli articoli da 16 a 19 e 21 del regolamento n. 961/2010, per determinare il valore giuridico di un’autorizzazione o approvazione che sarà rilasciata dall’autorità nazionale competente, quale, nel caso di specie, la Bundesbank. A tal proposito si deve precisare che gli articoli da 7 a 10 del regolamento n. 423/2007 corrispondono, in sostanza, agli articoli da 16 a 19 del regolamento n. 961/2010 e che saranno pertanto esaminati congiuntamente. Quest’ultimo regolamento contiene, inoltre, al suo articolo 21, una disposizione relativa specificamente ai trasferimenti di capitali verso o da entità iraniane. In un secondo tempo, il Tribunale esaminerà se, nel caso di specie, le operazioni indicate nella motivazione degli atti impugnati siano state realizzate conformemente a dette disposizioni, come sostiene la ricorrente.

125    Per quanto riguarda, in un primo tempo, l’interpretazione degli articoli da 7 a 10 del regolamento n. 423/2007 nonché degli articoli da 16 a 19 e 21 del regolamento n. 961/2010, va ricordato che, ai fini dell’interpretazione di una disposizione di diritto dell’Unione, si deve tenere conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza della Corte del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, Racc. pag. 3781, punto 12).

126    In primo luogo, da un lato, si deve rilevare che l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 423/2007 e l’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 961/2010 dispongono che sono congelati tutti i capitali e le risorse economiche appartenenti alle persone, entità o organismi di cui, rispettivamente, all’allegato IV e all’allegato V nonché all’allegato VII e all’allegato VIII di detti regolamenti (in prosieguo: il «principio del congelamento dei capitali»).

127    Dall’altro, gli articoli da 8 a 10 del regolamento n. 423/2007 nonché gli articoli da 17 a 19 del regolamento n. 961/2010 prevedono, in sostanza, che «[i]n deroga», rispettivamente, all’articolo 7 del regolamento n. 423/2007 e all’articolo 16 del regolamento n. 961/2010, «le autorità competenti degli Stati membri (…) possono autorizzare che taluni [capitali] o risorse economiche congelati siano sbloccati [purché siano soddisfatte le condizioni enunciate alle disposizioni summenzionate]». Tali condizioni riguardano, in sostanza, da un lato, la natura dell’utilizzo previsto dei capitali e delle risorse economiche e, dall’altro, per quanto riguarda le deroghe previste agli articoli 9 e 10 del regolamento n. 423/2007 e agli articoli 18 e 19 del regolamento n. 961/2010, la notifica preliminare delle autorizzazioni, a seconda del caso, al comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o agli altri Stati membri e alla Commissione. Peraltro, gli articoli 9 e 10 del regolamento n. 423/2007 così come gli articoli 18 e 19 del regolamento n. 961/2010 precisano che dette autorizzazioni possono essere rilasciate «alle condizioni che [le autorità nazionali competenti] ritengono appropriate». Tali espressioni comportano le due considerazioni seguenti.

128    Così, innanzitutto, da tali disposizioni deriva che alle autorità nazionali competenti viene riconosciuto, in talune circostanze e in via d’eccezione rispetto al principio del congelamento dei capitali, il potere di autorizzare lo sblocco di taluni capitali. A tal fine, esse devono valutare caso per caso ciascuna delle operazioni in questione per accertare se siano soddisfatte le condizioni in presenza delle quali possono autorizzare uno sblocco. Correlativamente, le entità interessate devono chiedere un’autorizzazione per ciascuna operazione che rientri nell’ambito di applicazione di dette disposizioni. Pertanto, le disposizioni degli articoli da 8 a 10 del regolamento n. 423/2007 nonché quelle degli articoli da 17 a 19 del regolamento n. 961/2010 non consentono alle autorità nazionali competenti di rilasciare un’approvazione generalizzata di una determinata categoria di operazioni per le quali le entità interessate sarebbero, pertanto, dispensate dal chiedere autorizzazioni caso per caso.

129    Inoltre, contrariamente alle asserzioni del Consiglio, siffatta autorizzazione attesta la liceità rispetto, a seconda del caso, al regolamento n. 423/2007 o al regolamento n. 961/2010, dell’operazione autorizzata. Pertanto il Consiglio non può, salvo circostanze eccezionali che dovrà dimostrare, fondare l’adozione delle misure restrittive applicabili in futuro su operazioni autorizzate conformemente, a seconda del caso, all’articolo 8, all’articolo 9 o all’articolo 10 del regolamento n. 423/2007 o all’articolo 17, all’articolo 18 o all’articolo 19 del regolamento n. 961/2010. Al contrario, in assenza di autorizzazione caso per caso, una semplice approvazione generalizzata non può impegnare il Consiglio.

130    Il contesto nel quale s’iscrivono gli articoli da 8 a 10 del regolamento n. 423/2007 e gli articoli da 17 a 19 del regolamento n. 961/2010, e, in particolare l’economia generale di tali regolamenti, suffraga tale analisi testuale. Infatti, alla luce del loro collocamento nel regolamento n. 423/2007 e nel regolamento n. 961/2010, gli articoli da 8 a 10 del primo e gli articoli da 17 a 19 del secondo si presentano come temperamento al principio del congelamento dei capitali prescritto, rispettivamente, all’articolo 7 del regolamento n. 423/2007 e all’articolo 16 del regolamento n. 961/2010, che li precedono.

131    Infine, tale interpretazione, suggerita dalle analisi testuale e sistematica, è compatibile con l’obiettivo perseguito dai regolamenti n. 423/2007 e n. 961/2010, ovvero la volontà d’impedire la proliferazione nucleare e, più in generale, di mantenere la pace e la sicurezza internazionale, data la gravità del rischio rappresentato dalla proliferazione nucleare.

132    In secondo luogo, per quanto riguarda le operazioni realizzate attraverso l’intermediazione di un’entità non designata al fine di effettuare pagamenti o, come nell’ambito della procedura della terza tipologia, di saldare debiti di entità designate (in prosieguo: le «operazioni realizzate attraverso l’intermediazione di un’entità non designata»), si deve necessariamente rilevare che né il regolamento n. 423/2007 né il regolamento n. 961/2010 contengono una disposizione espressa in forza della quale operazioni siffatte dovrebbero essere autorizzate.

133    Nondimeno, risulta dalle disposizioni, dall’economia generale e dall’obiettivo perseguito dal regolamento n. 423/2007 e dal regolamento n. 961/2010 che operazioni realizzate attraverso l’intermediazione di un’entità non designata non sono automaticamente lecite e che, per garantire l’effetto utile dell’articolo 7 del regolamento n. 423/2007 e dell’articolo 16 del regolamento n. 961/2010, le entità interessate devono assicurarsi della legittimità di operazioni siffatte chiedendo, ove opportuno, autorizzazioni alle loro autorità nazionali competenti.

134    Infatti, innanzitutto, da un lato, l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 423/2007 nonché l’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 961/2010, vietano di partecipare consapevolmente e deliberatamente ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere, direttamente o indirettamente, le misure di divieto di cui ai paragrafi da 1 a 3 di queste stesse disposizioni. Esse costituiscono una misura di divieto la cui trasgressione può, come tale, servire da fondamento autonomo per l’imposizione di sanzioni, anche penali, sulla base del diritto nazionale applicabile, conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 423/2007 e all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento n. 961/2010 (v., in tal senso, sentenza della Corte del 21 dicembre 2011, Afrasiabi e a., C‑72/11, Racc. pag. I-14285, punti 34 e 35).

135    Peraltro, menzionando all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 423/2007 e all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 961/2010 le attività aventi l’obiettivo o il risultato di «eludere», direttamente o indirettamente, le misura di divieto di cui ai rispettivi paragrafi da 1 a 3 delle citate disposizioni, il legislatore dell’Unione si riferisce alle attività che hanno per obiettivo o per risultato di sottrarre il loro autore all’applicazione della citata misura di divieto (v., in tal senso, sentenza Afrasiabi e a., punto 134 supra, punto 60). Le condizioni cumulative della conoscenza e della volontà di cui a detto articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 423/2007 e all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 961/2010, sussistono quando la persona che partecipa a un’attività di cui alle suddette disposizioni persegue deliberatamente l’obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di elusione connesso a tale attività. Esse ricorrono altresì quando la persona in questione ritiene che la sua partecipazione a una siffatta attività possa avere tale obiettivo o tale risultato e accetti detta possibilità (v., in tal senso, sentenza Afrasiabi e a., punto 134 supra, punto 67).

136    Pertanto, operazioni realizzate attraverso l’intermediazione di un’entità non designata possono infrangere il divieto posto rispettivamente dall’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 423/2007 e dall’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 961/2010 allorché si propongano di realizzare operazioni finanziarie che interessano un’entità designata e le entità coinvolte in una simile operazione perseguano effettivamente la realizzazione di tale obiettivo o sappiano che la loro partecipazione a tale operazione può avere tale obiettivo o tale risultato e accettino tale possibilità. In tali circostanze, spetta all’entità che invoca la conformità delle operazioni da essa realizzate, a seconda del caso, al regolamento n. 423/2007 o al regolamento n. 961/2010 di dimostrare che le condizioni del divieto, a seconda del caso, dell’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 423/2007 o dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 961/2010 non sono soddisfatte.

137    Dall’altro, si deve osservare che all’articolo 21 del regolamento n. 961/2010, che non ha equivalenti nel regolamento n. 423/2007, sono previste regole specifiche che disciplinano il trasferimento dei capitali verso e da una persona, un’entità o un organismo iraniano. In particolare, detto articolo impone l’obbligo di ottenere, presso le autorità nazionali competenti, un’autorizzazione preliminare per ogni trasferimento, diverso dai trasferimenti di cui al suo paragrafo 1, lettera a), di importo pari o superiore ad EUR 40 000. Siffatta autorizzazione, conformemente all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento n. 961/2010, è rilasciata tranne nel caso in cui il previsto trasferimento di capitali contribuisca alle attività menzionate in tale disposizione. Al contrario, trasferimenti di capitali d’importo inferiore ad EUR 40 000 non richiedono un’autorizzazione preliminare, ma devono essere notificati qualora il loro importo sia superiore ad EUR 10 000.

138    Da una lettura a contrario dell’articolo 21 del regolamento n. 961/2010 risulta che i trasferimenti di capitali verso e da persone, entità o organismi iraniani, compresi, come risulta dall’articolo 1, lettera m), di detto regolamento, persone, entità o organismi iraniani non designati, possono, in linea di principio, essere realizzati purché le condizioni di detto articolo 21 siano soddisfatte. Pertanto, l’articolo 21 del regolamento n. 961/2010 costituisce un temperamento al principio del congelamento dei capitali sancito dall’articolo 16 del regolamento n. 961/2010, poiché, come risulta dall’articolo 1, lettera i), di detto regolamento, per congelamento di capitali s’intende ogni azione volta ad impedire in particolare qualunque trasferimento di capitali così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione.

139    Tuttavia, dal momento che, come risulta dal punto precedente, l’articolo 21 del regolamento n. 961/2010 costituisce un temperamento del principio enunciato all’articolo 16 di detto regolamento, si deve rilevare che detto articolo 21 del regolamento n. 961/2010 dev’essere interpretato conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, di questo stesso regolamento. Orbene, quest’ultima disposizione vieta di eludere consapevolmente e deliberatamente le misure di cui ai suoi paragrafi da 1 a 3. Pertanto, i trasferimenti di capitali che possono essere realizzati conformemente all’articolo 21 non possono consentire di eludere il divieto posto dall’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 961/2010.

140    Si deve poi ricordare che, per quanto riguarda enti finanziari e creditizi, quali la ricorrente, l’articolo 11 bis, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 423/2007, come inserito in detto regolamento dall’articolo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1110/2008 del Consiglio, del 10 novembre 2008, che modifica il regolamento n. 423/2007 (GU L 300, pag. 1), impone a detti enti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 18 del regolamento n. 423/2007 di «esercita[re] una vigilanza costante sull’attività contabile» nei loro rapporti con gli enti finanziari e creditizi di cui al paragrafo 2 di tale articolo 11 bis, ovvero, in particolare, gli enti finanziari e creditizi domiciliati in Iran. Ai sensi dell’articolo 18 del regolamento n. 423/2007, quest’ultimo si applica in particolare a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo istituito, come la ricorrente, o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro nonché a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all’interno della Comunità. L’articolo 23, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 961/2010 impone un obbligo di vigilanza simile agli enti finanziari e creditizi che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 39 di tale regolamento, rispetto all’attività contabile.

141    Pertanto l’effetto utile delle disposizioni combinate degli articoli da 7 a 10 del regolamento n. 423/2007 e degli articoli da 16 a 19 e 21 del regolamento n. 961/2010 sarebbe compromesso se un’entità non designata potesse liberamente realizzare operazioni attraverso l’intermediazione di un’entità non designata per saldare debiti o effettuare pagamenti per conto di un’entità designata. Ne discende che un’entità non designata deve sempre assicurarsi della legittimità di operazioni siffatte chiedendo, ove opportuno, autorizzazioni all’autorità nazionale competente.

142    È alla luce di tale interpretazione del regolamento n. 423/2007 nonché del regolamento n. 961/2010 che va esaminato, in un secondo tempo, se, nel caso di specie, le operazioni indicate nella motivazione degli atti impugnati fossero lecite.

143    A tal proposito si deve ricordare che, per dimostrare che il complesso delle operazioni da essa realizzate erano lecite, la ricorrente sostiene che esse erano, a seconda del caso, autorizzate dalla Bundesbank o escluse dall’ambito di applicazione delle misure restrittive o realizzate conformemente ad una procedura approvata dalla Bundesbank, ovvero la procedura della terza tipologia.

144    Il Tribunale esaminerà, innanzitutto, le operazioni asseritamente escluse dall’ambito di applicazione, in seguito le operazioni asseritamente autorizzate e, infine, le operazioni asseritamente effettuate conformemente alla procedura della terza tipologia.

145    In primo luogo, per quanto riguarda le operazioni asseritamente escluse dall’ambito di applicazione delle misure restrittive, va rilevato che, da un lato, la ricorrente si limita a sostenere che talune delle sue operazioni erano escluse da tale ambito, senza sviluppare ulteriormente la sua argomentazione al riguardo, che è concentrata sulle operazioni autorizzate o approvate. In tali circostanze, si deve respingere tale argomento in quanto irricevibile alla luce delle disposizioni dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

146    Dall’altro, la ricorrente ha precisato, in udienza, che l’approvazione, da parte della Bundesbank, della procedura della terza tipologia era fondata sulla constatazione che le operazioni realizzate secondo questa procedura erano escluse dall’ambito di applicazione, a seconda del caso, dell’articolo 7 del regolamento n. 423/2007 o dell’articolo 16 del regolamento n. 961/2010. In tali circostanze, tale argomento sarà esaminato nell’ambito dell’esame delle operazioni asseritamente approvate e realizzate secondo detta procedura.

147    In secondo luogo, per quanto riguarda le operazioni asseritamente autorizzate dalla Bundesbank, la ricorrente sostiene che le sue operazioni erano, ove necessario, autorizzate sulla base, a seconda del caso, dell’articolo 18 o dell’articolo 21 del regolamento n. 961/2010. In risposta ad un quesito scritto del Tribunale, essa ha aggiunto che, prima dell’entrata in vigore del regolamento n. 961/2010, essa ha sempre richiesto, ove fosse necessario, le autorizzazioni conformemente agli articoli da 8 a 10 del regolamento n. 423/2007. Per dimostrare che le sue operazioni erano effettivamente lecite, la ricorrente si limita tuttavia a produrre, in allegato al suo atto introduttivo, da un lato, un elenco delle operazioni asseritamente autorizzate, sulla base dell’articolo 18 del regolamento n. 961/2010, effettuate tra il 2 settembre 2010 ed il 21 luglio 2011 e che riguardavano la Bank Mellat, la Bank Sepah, la Bank Saderat Iran e la Bank Saderat Plc (Bank Saderat di Londra), la Future Bank nonché la Postbank of Iran. Dall’altro, essa produce dieci «esempi» di autorizzazioni rilasciate, sulla base dell’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento n. 961/2010, il 7 ed il 24 gennaio 2011, il 3 febbraio 2011, il 23 marzo 2011, il 13 ed il 19 maggio 2011 ed il 16 giugno 2011, relative ad operazioni effettuate secondo la procedura della terza tipologia per le quali era necessaria un’autorizzazione.

148    Orbene, da un lato, per quanto riguarda le operazioni di cui alla motivazione degli atti impugnati effettuate prima del 2 settembre 2010, la ricorrente non può validamente sostenere che le condizioni d’iscrizione del suo nome negli elenchi, motivata da operazioni effettuate nel 2009 e nel 2010, non erano soddisfatte dal momento che le operazioni da essa effettuate tra il 2 settembre 2010 ed il 21 luglio 2011 erano autorizzate. Pertanto, si deve respingere tale argomento in quanto inoperante nella parte in cui riguarda le operazioni di cui alla motivazione degli atti impugnati che hanno avuto luogo prima del 2 settembre 2010.

149    Dall’altro, per quanto riguarda le operazioni effettuate a partire dal 2 settembre 2010, va rilevato che gli esempi di autorizzazioni, menzionati al punto 145 supra, sono insufficienti per corroborare l’argomento della ricorrente secondo il quale tutte le operazioni da essa effettuate nel corso dei periodi successivi al 2 settembre 2010, indicate nella motivazione degli atti impugnati, erano lecite. Pertanto, si deve respingere tale argomento in quanto infondato per quanto riguarda dette operazioni.

150    In terzo luogo, per quanto riguarda le operazioni asseritamente effettuate secondo la procedura della terza tipologia approvata dalla Bundesbank, la ricorrente ha sostenuto, in udienza, che essere erano escluse, secondo la Bundesbank, dall’ambito di applicazione, a seconda del caso, dell’articolo 7 del regolamento n. 423/2007 o dell’articolo 16 del regolamento n. 961/2010. Inoltre essa avrebbe sempre chiesto, dall’adozione del regolamento n. 961/2010, un’autorizzazione conformemente al suo articolo 21 allorché siffatta autorizzazione era richiesta. A tal proposito, oltre al fatto che quest’ultimo argomento dev’essere respinto per i motivi illustrati al punto 145 supra, si deve immediatamente rilevare che, alla luce delle considerazioni esposte ai punti da 135 a 139 supra, le operazioni asseritamente effettuate secondo la procedura della terza tipologia sono in grado di violare il divieto enunciato all’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 423/2007 e all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 961/2010. Infatti, tali operazioni, secondo la definizione fornita nell’atto introduttivo, hanno lo scopo di realizzare operazioni finanziarie che interessano entità designate dal momento che dovevano permettere, in particolare, l’esecuzione di obblighi anteriori delle banche iraniane designate. La ricorrente era consapevole non soltanto dell’esistenza del regime delle misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran, ma altresì del fatto che la procedura della terza tipologia permetteva, a scapito del principio del congelamento dei capitali, di realizzare operazioni che interessavano banche designate.

151    Pertanto, la realizzazione, da parte di un ente finanziario, di operazioni secondo la procedura della terza tipologia può, in linea di principio, giustificare l’adozione di misure restrittive, a meno che dette operazioni siano state autorizzate dall’autorità nazionale competente in conformità, a seconda del caso, al regolamento n. 423/2007 o al regolamento n. 961/2010, e rientra, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente in udienza, nell’ambito di applicazione, a seconda del caso, dell’articolo 7 del regolamento n. 423/2007 o dell’articolo 16 del regolamento n. 961/2010.

152    La ricorrente sostiene tuttavia che tali operazioni erano lecite. Per dimostrare la loro liceità, essa produce in allegato al suo atto introduttivo in particolare:

–        due messaggi di posta elettronica inviati dalla Bundesbank alla ricorrente in data, rispettivamente, 24 maggio 2007 e 1° luglio 2008, le cui informazioni sono confermate da un insieme di lettere e di messaggi di posta elettronica inviati, durante questo stesso periodo, a seconda del caso, dalla Bank Saderat alla ricorrente, dalla ricorrente alla Bundesbank, dalla Bundesbank alla Bank Saderat, nonché da taluni appunti, redatti dai rappresentanti della ricorrente, di conversazioni telefoniche che sarebbero intercorse nello stesso periodo, salvo una conversazione che avrebbe avuto luogo nel 2011;

–        tre lettere indirizzate dall’Österreichische Nationalbank (banca nazionale austriaca) alla Wirtschaftskammer Österreich (camera di commercio austriaca), di cui una non datata e le altre datate rispettivamente 27 giugno 2008 e 6 agosto 2010, che illustrano i risultati di una riunione Relex/sanzioni del 13 giugno 2007, l’opinione giuridica dell’Österreichische Nationalbank quanto alle operazioni finanziarie nonché le nuove necessità di autorizzazione risultanti dalla decisione 2010/413;

–        tre relazioni di revisione contabile di cui due, datate rispettivamente 16 dicembre 2010 e 30 maggio 2011, sono state realizzate da rappresentanti della Bundesbank e la terza, datata 23 dicembre 2010, è stata realizzata da una società di consulenza (in prosieguo: la «relazione del 23 dicembre 2010»).

153    A tal proposito, innanzitutto, si deve osservare che, certamente, secondo quanto indicato nei messaggi di posta elettronica della Bundesbank, da un lato, «trasferimenti di capitali [potevano] avere luogo tra i conti bancari di due entità non designate anche allorché [erano] realizzati al fine di saldare i debiti di un’entità designata». Dall’altro, risulta dal messaggio di posta elettronica della Bundesbank datato 24 maggio 2007 che la domanda di autorizzazione, del 18 aprile 2007, per il ricevimento di pagamenti dalla Bank Sepah era «superflua».

154    Tuttavia, il Tribunale considera che tali messaggi di posta elettronica al pari dei messaggi di posta elettronica di conferma e gli appunti di conversazioni telefoniche sono, in assenza di autorizzazioni rilasciate caso per caso, insufficienti per dimostrare la liceità, rispetto al regolamento n. 423/2007 ed al regolamento n. 961/2010, delle operazioni di cui alla motivazione degli atti impugnati tenuto conto delle considerazioni esposte ai punti da 136 a 139 supra. Infatti, da un lato, un’approvazione generalizzata e globale che non distingua la natura delle operazioni precise e le entità designate interessate, è insufficiente. Dall’altro, i messaggi di posta elettronica, le lettere e le telefonate di cui trattasi sono antecedenti, a seconda del caso, di uno o due anni alle operazioni di cui alla motivazione degli atti impugnati, ad eccezione di una chiamata effettuata dopo l’iscrizione della ricorrente negli elenchi. Orbene, alla luce della necessità di vigilanza illustrata al punto 138 supra, un ente finanziario ragionevolmente diligente avrebbe dovuto chiedere ulteriori precisazioni quanto all’«approvazione» ricevuta.

155    Successivamente, per quanto riguarda le lettere dell’Österreichische Nationalbank, è sufficiente rilevare che detta autorità non è l’autorità nazionale competente, ai sensi del regolamento n. 423/2007 e del regolamento n. 961/2010, per la Germania. Orbene, la ricorrente è stabilita in Germania.

156    Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non risulta dalle relazioni di revisione contabile di cui al punto 152, terzo trattino, supra che essa si sia, in ogni caso, conformata agli obblighi relativi alle misure restrittive. Al contrario, oltre al fatto che le due relazioni di revisione contabile realizzate dalla Bundesbank nonché la relazione del 23 dicembre 2010 effettuano un’analisi delle transazioni finanziarie realizzate dalla ricorrente che non è esaustiva, ma fondata su un campione, la relazione del 23 dicembre 2010 rileva esplicitamente che le transazioni effettuate, nel 2010, nell’ambito della procedura della terza tipologia potevano compromettere gli obiettivi della politica di sanzioni dell’Unione.

157    Risulta da quanto precede che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le operazioni indicate nella motivazione degli atti impugnati non sono, in assenza di autorizzazioni concesse caso per caso, lecite alla luce, a seconda del caso, del regolamento n. 423/2007 e del regolamento n. 961/2010, sicché, tenuto conto delle considerazioni esposte ai punti da 129 a 139 supra, il Consiglio poteva validamente fondare l’adozione delle misure restrittive nei confronti della ricorrente in relazione a dette operazioni.

[omissis]

 Sulla censura vertente sulla valutazione della proposta d’iscrizione ed il riesame dell’iscrizione

[omissis]

 Sul terzo motivo, vertente su una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, del principio della certezza del diritto e del diritto ad una buona amministrazione

[omissis]

 Sull’eccezione d’illegittimità relativa all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413, all’articolo 16, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 961/2010 e all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012

[omissis]

 Sul quarto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità, del diritto di proprietà e della libertà d’impresa

[omissis]

 Sugli effetti nel tempo dell’annullamento degli atti del 23 maggio 2011

[omissis]

 Sulle spese

[omissis]

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, e la decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, sono annullati nella parte in cui tali atti riguardano l’Europäisch‑Iranische Handelsbank AG.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      L’Europäisch‑Iranische Handelsbank sopporterà, oltre ai tre quinti delle proprie spese, i tre quinti delle spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.

4)      Il Consiglio sopporterà, oltre ai due quinti delle sue spese, i due quinti delle spese sostenute dall’Europäisch‑Iranische Handelsbank.

5)      Il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e la Commissione europea sopporteranno le loro spese.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 settembre 2013.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.


1 –      Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.