Language of document : ECLI:EU:T:2013:441

Causa T‑437/11

Golden Balls Ltd

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno

(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo GOLDEN BALLS – Marchio comunitario denominativo anteriore BALLON D’OR – Somiglianza dei segni – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Domanda di annullamento proposta dall’interveniente – Articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale – Portata dell’esame che deve essere effettuato dalla commissione di ricorso – Obbligo di statuire sull’integralità del ricorso – Articolo 8, paragrafo 5, articolo 64, paragrafo 1, e articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 settembre 2013

1.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Criteri

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

2.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Livello di attenzione del pubblico

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

3.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Complementarietà dei prodotti o dei servizi

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

4.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi interessati – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]

5.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi GOLDEN BALLS e BALLON D’OR

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b), e 5]

6.      Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 64, § 1, prima frase, e 76, § 1)

7.      Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili – Presupposti – Nesso tra i marchi

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 5)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 20-22, 53, 54)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 23)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 29)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 32, 33)

5.      Per il consumatore medio dell’Unione europea non esiste alcun rischio di confusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sul marchio comunitario, tra il segno denominativo GOLDEN BALLS, di cui è chiesta la registrazione come marchio comunitario per prodotti delle classi 16, 21 e 24 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e il marchio BALLON D’OR registrato anteriormente come marchio comunitario per prodotti e servizi delle classi 9, 14, 16, 18, 25, 28, 38 e 41 a norma di detto Accordo. Infatti, data la sussistenza di lingue differenti dei segni in conflitto, si crea una palese distinzione tra questi ultimi, di modo che il consumatore medio non li associa immediatamente senza comportare un processo intellettuale di traduzione.

Anche alla luce dell’identità dei prodotti della classe 16, la somiglianza concettuale debole – o addirittura molto debole –, che abbisogna di una previa traduzione, non può essere sufficiente a compensare le differenze visive e fonetiche esistenti. In tale contesto, vero è che dalla giurisprudenza costante risulta che non si può escludere che una semplice somiglianza concettuale tra due marchi possa creare un rischio di confusione nel caso di una somiglianza di prodotti, a condizione, tuttavia, che il marchio anteriore abbia un carattere distintivo elevato. Orbene, è sufficiente constatare che un simile carattere distintivo particolare del marchio BALLON D’OR non è stato dimostrato nel caso di specie in relazione ai prodotti interessati. Inoltre, anche supponendo che tale marchio goda di un carattere distintivo elevato, pur tenendo conto dell’identità dei prodotti in questione, la somiglianza concettuale molto debole, che abbisogna di una previa traduzione, non può essere sufficiente, nelle circostanze del caso di specie, a creare, di per sé sola, un rischio di confusione presso il pubblico considerato.

Per quanto riguarda i prodotti designati dal marchio richiesto rientranti nelle classi 21 e 24, che sono diversi da quelli contrassegnati dal marchio anteriore, i segni in conflitto non hanno la somiglianza richiesta ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

(v. punti 58-60, 72, 73)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 69)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punto 71)