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Ricorso proposto il 24 febbraio 2012 - T&L Sugars e Sidul Açúcares / Commissione

(Causa T-103/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: T&L Sugars Ltd (Londra, Regno Unito) e Sidul Açúcares, Unipessoal Lda (Santa Iria de Azóia, Portogallo) (rappresentanti : D. Waelbroeck, lawyer, e D. Slater, Solicitor)

Convenute: Commissione europea e Unione europea, rappresentate dalla Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile e fondato il presente ricorso di annullamento, proposto ai sensi dell'articolo 263, paragrafo 4, TFUE e/o l'eccezione di illegittimità sollevata in forza dell'articolo 277 TFUE, avverso i regolamenti n. 1240/2011, n. 1308/2011, n. 1239/2011, n. 1281/2011, n. 1316/2011, n. 1384/2011, n. 27/2012 e n. 57/2012;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1240/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, che istituisce misure eccezionali riguardanti l'immissione sul mercato dell'Unione di zucchero e isoglucosio fuori quota con riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2011/12 (GU L 318, pag. 9);

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1308/2011 della Commissione, del 14 dicembre 2011, recante fissazione del coefficiente di attribuzione, rigetto di ulteriori domande e chiusura del periodo di presentazione delle domande relative ai quantitativi di zucchero fuori quota disponibili per la vendita sul mercato dell'Unione con beneficio della riduzione del prelievo sulle eccedenze nella campagna di commercializzazione 2011/12 (GU L 332, pag. 8);

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, recante apertura di una gara permanente per le importazioni di zucchero del codice NC 1701 a dazio doganale ridotto per la campagna di commercializzazione 2011/12 (GU L 318, pag. 4);

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1281/2011 della Commissione, dell'8 dicembre 2011, relativo ai dazi doganali minimi da stabilirsi per la prima gara parziale nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 (GU L 327, pag. 60);

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1316/2011 della Commissione, del 15 dicembre 2011, relativo ai dazi doganali minimi da stabilirsi per la seconda gara parziale nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 (GU L 334, pag. 16);

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1384/2011 della Commissione, del 22 dicembre 2011, relativo ai dazi doganali minimi da stabilirsi per la terza gara parziale nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 (GU L 343, pag. 33);

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 27/2012 della Commissione, del 12 gennaio 2012, relativo ai dazi doganali minimi per lo zucchero da fissare per la quarta gara parziale nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 (GU L 9, pag. 12), e

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 57/2012 della Commissione, del 23 gennaio 2012, recante sospensione della procedura di gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 (GU L 19, pag. 12);

in subordine, dichiarare ricevibile e fondata l'eccezione di illegittimità sollevata avverso gli articoli 186, lettera a), e 187 del regolamento n. 1234/2007 , dichiarare tali disposizioni illegittime e annullare i regolamenti impugnati, i quali si basano, direttamente o indirettamente, su tali disposizioni;

condannare l'Unione europea, rappresentata dalla Commissione, a risarcire i danni subiti dalle ricorrenti a seguito della violazione, da parte di quest'ultima, degli obblighi ad essa incombenti, e fissare l'importo di tale risarcimento per il danno subito dalle ricorrenti, tra il 1° aprile 2011 e il 29 gennaio 2012, a EUR 87 399 257, maggiorato delle perdite correnti subite dalle ricorrenti dopo tale data o stabilire qualsiasi altro importo corrispondente al pregiudizio che le ricorrenti hanno subito o subiranno, e che provvederanno a stabilire nel corso del presente procedimento, in particolare per tenere in debito conto danni futuri;

ordinare il pagamento degli interessi sulla somma dovuta dalla data della pronuncia della sentenza del Tribunale fino all'effettuazione del pagamento, al tasso fissato a tale data dalla Banca centrale europea per il rifinanziamento delle operazioni principali, maggiorato di due punti percentuali, o qualsiasi altro tasso adeguato che spetterà al Tribunale determinare;

condannare la Commissione a tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di non discriminazione, atteso che gli atti impugnati operano una discriminazione a scapito delle raffinerie di zucchero di canna e in favore dei trasformatori di barbabietole.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del regolamento n. 1234/2007 e sull'assenza di un fondamento giuridico adeguato, in quanto la convenuta non dispone del potere di aumentare le quote ed è obbligata ad imporre un prelievo elevato e dissuasivo sull'immissione nel mercato di eccedenze di zucchero, e non ha alcun mandato o potere per imporre una misura di tal genere, mai prevista dalla normativa di base.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto, in quanto il regolamento n. 1239/2011 e i suoi regolamenti di esecuzione hanno creato un sistema in cui i dazi doganali non sono prevedibili e stabiliti in applicazione di criteri coerenti e oggettivi, ma sono piuttosto determinati dalla volontà soggettiva di pagare senza connessione con i prodotti importati.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, nella misura in cui la convenuta avrebbe facilmente potuto adottare misure meno restrittive, che non sarebbero state prese esclusivamente a scapito delle raffinerie importatrici.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto la convenuta non ha rispettato le legittime aspettative delle ricorrenti ad essere trattate in modo equilibrato, equo e non discriminatorio.

Sesto motivo, vertente sulla violazione dei principi di diligenza e di buona amministrazione, in quanto la convenuta si è anzitutto astenuta dall'agire, nonostante i reiterati avvertimenti di turbative di mercato; in seguito ha adottato misure manifestamente inadeguate per rimediare a tali turbative, e così facendo ha rotto l'equilibrio stabilito dal Consiglio tra i vari operatori di mercato.

Ai fini dell'annullamento del regolamento n. 57/2012, le ricorrenti invocano solo il primo, il quarto e il sesto motivo.

In subordine, le ricorrenti sollevano i suesposti motivi avverso i regolamenti nn. 1239/2011 e 1308/2011, a sostegno dell'illegittimità ai sensi dell'articolo 277 TFUE. Qualora il Tribunale respingesse tali motivi di annullamento, le ricorrenti sollevano parimenti l'illegittimità, ai sensi dell'articolo 277 TFUE, degli artt. 186, lett. a), e 187, del regolamento n. 1234/2007, che costituiscono il fondamento giuridico dei regolamenti controversi, e chiedono l'annullamento di tali disposizioni, nonché dei regolamenti impugnati.

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1 - Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1).