Language of document : ECLI:EU:T:2013:340





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 3 luglio 2013 – Cytochroma Development / UAMI – Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN)

(causa T‑106/12)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo ALPHAREN – Marchi nazionali denominativi anteriori ALPHA D3 – Impedimento relativo alla registrazione – Esecuzione da parte dell’UAMI di una sentenza di annullamento di una decisione delle sue commissioni di ricorso – Articolo 65, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Composizione delle commissioni di ricorso – Articolo 1 quinquies del regolamento (CE) n. 216/96»

1.                     Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Portata – Presa in considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo della sentenza – Retroattività dell’annullamento (Art. 266 TFUE) (v. punti 37, 38)

2.                     Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Opposizione – Esame limitato ai motivi dedotti – Possibilità di prendere in considerazione fatti notori (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76, § 1) (v. punto 51)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI, del 2 dicembre 2011 (procedimento R 1235/2011-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Teva Pharmaceutical Industries Ltd e la Cytochroma Development, Inc.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 2 dicembre 2011 (procedimento R 1235/2011-1) è annullata.

2)

L’UAMI è condannato alle spese.