Language of document : ECLI:EU:T:2015:29





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 20 gennaio 2015 –
Spagna/Commissione

(causa T‑109/12)

«Fondo di coesione – Riduzione del contributo finanziario – Termine per l’adozione di una decisione»

1.                     Coesione economica, sociale e territoriale – Interventi strutturali – Finanziamento da parte dell’Unione – Sospensione o riduzione di un contributo finanziario a seguito di irregolarità – Termine di decadenza per l’adozione della decisione della Commissione – Dies a quo (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1303/2013, art. 145, § 6; regolamenti del Consiglio n. 1164/94, allegato II, art. H, § 2, come modificato dai regolamenti n. 1264/1999 e n. 1265/1999, e n. 1083/2006, art. 100, § 5; regolamento della Commissione n. 1386/2002, art. 18, § 3) (v. punti 22‑27)

2.                     Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Mancato rispetto di un termine impartito dal legislatore dell’Unione – Esame d’ufficio da parte del giudice (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1083/2006, art. 100, § 5) (v. punti 28, 33‑35)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2011) 9992 della Commissione, del 22 dicembre 2011, relativa alla riduzione dell’aiuto concesso a titolo di Fondo di coesione ai progetti «Azioni da svolgere nell’ambito dello sviluppo della 2a fase del piano generale di gestione dei residui solidi urbani della Comunità autonoma dell’Estremadura» (CCI 2000.ES.16.C.PE.020), «Emissari: Bacino medio Getafe e bacino inferiore dell’Arroyo Culebro (bacino del Tago-risanamento)» (CCI 2002.ES.16.C.PE.002), «Riutilizzo di acque depurate per l’irrigazione di zone verdi a Santa Cruz de Tenerife» (CCI 2003.ES.16.C.PE.003) e «Assistenza tecnica per lo studio e la redazione del progetto di ampliamento e approvvigionamento idrico della Mancomunidad [consorzio di comuni] de Algodor» (CCI 2002.ES.16.C.PE.040).

Dispositivo

1)

La decisione C (2011) 9992 della Commissione, del 22 dicembre 2011, relativa alla riduzione dell’aiuto concesso a titolo di Fondo di coesione ai progetti «Azioni da svolgere nell’ambito dello sviluppo della 2a fase del piano generale di gestione dei residui solidi urbani della Comunità autonoma dell’Estremadura» (CCI 2000.ES.16.C.PE.020), «Emissari: Bacino medio Getafe e bacino inferiore dell’Arroyo Culebro (bacino del Tago‑risanamento)» (CCI 2002.ES.16.C.PE.002), «Riutilizzo di acque depurate per l’irrigazione di zone verdi a Santa Cruz de Tenerife» (CCI 2003.ES.16.C.PE.003) e «Assistenza tecnica per lo studio e la redazione del progetto di ampliamento e approvvigionamento idrico della Mancomunidad [consorzio di comuni] de Algodor» (CCI 2002.ES.16.C.PE.040), è annullata.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.