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Impugnazione proposta il 30 novembre 2023 dalla Zoetis Belgium avverso la sentenza del Tribunale (Seconda sezione ampliata) del 20 settembre 2023, cause riunite T-266/16, T-324/16, T-351/16, T-363/16, T-371/16 e T-388/16, Capsugel Belgium e a./Commissione

(Causa C-740/23 P)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Zoetis Belgium (rappresentanti: C. Borgers, B. Buytaert e H. Vanhulle, advocaten, B. Meyring, Rechtsanwalt)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata e la decisione (UE) 2016/1699 della Commissione, dell'11 gennaio 2016 relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio1 ha dato esecuzione (in prosieguo: la «decisione controversa»); o

in via cautelare, nell'ipotesi in cui la Corte ritenesse di non poter statuire sull'annullamento della decisione controversa, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale; e, in ogni caso,

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente deduce quattro motivi a sostegno della sua impugnazione.

Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto sostituendo l'interpretazione del diritto belga da parte delle autorità e dei giudici belgi competenti con la propria interpretazione divergente del diritto belga.

Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe snaturato i fatti e/o gli elementi di prova. Nel valutare se l'esenzione degli utili in eccesso fosse una caratteristica intrinseca delle norme belghe in materia di imposta sulle società, il Tribunale, arbitrariamente, non ha tenuto conto di tutti i fattori pertinenti. In particolare, esso avrebbe ignorato la prassi pertinente delle autorità e dei giudici nazionali senza fornire alcuna ragione o giustificazione obiettiva.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel concludere che la decisione controversa aveva dimostrato l'esistenza di un vantaggio.

Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto e snaturato gli elementi di prova nella valutazione della selettività del regime di esenzione degli utili in eccesso.

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1 GU 2016, L 260, pag. 61.