Ricorso proposto il 7 maggio 2014 – Bankia / UAMI – Banco ActivoBank (Portugal) (Bankia)
(Causa T-323/14)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Bankia, SA (Valencia, Spagna) (rappresentante: avv. F. De Barba)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Banco ActivoBank (Portugal), SA (Lisbona, Portogallo)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso del 14 febbraio 2014 nei procedimenti R 649/2013-2 e R 744/2013-2, disponendo che la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 10 125 284 “BANKIA” sia accolta per tutti i prodotti e servizi;
condannare l’opponente e/o l’UAMI a farsi carico delle spese sostenute dalla ricorrente in relazione al presente ricorso.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l’elemento verbale “Bankia” per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 36, 38, 41 e 45 - Domanda di registrazione di marchio comunitario n° 10 125 284
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Banco ActivoBank (Portugal), SA
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio nazionale denominativo “BANKY” per servizi della classe 36
Decisione della divisione d'opposizione: l’opposizione è stata parzialmente accolta
Decisione della commissione di ricorso: il ricorso di BANKIA S.A. è stato respinto e il ricorso del Banco ActivoBank (Portugal), SA parzialmente accolto, negando la registrazione del marchio controverso per una più ampia gamma di servizi
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009