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Ordinanza del Tribunale 21 settembre 2011 - Etimine e Etiproducts / Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

(Causa T-343/10) 1

("Ricorso di annullamento - REACH - Identificazione dell'acido borico e del tetraborato di disodio anidro come sostanze estremamente problematiche - Mancanza di incidenza diretta - Irricevibilità")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Etimine SA (Bettembourg, Lussemburgo) e AB Etiproducts Oy (Espoo, Finlandia) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä e W. Broere, agenti, assistiti dagli avv.ti J. Stuyck e A.-M. Vandromme)

Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver e E. Manhaeve, agenti, assistiti dall'avv. K. Sawyer, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione dell'ECHA, pubblicata il 18 giugno 2010, che identifica l'acido borico (CE n. 233-139-2) e il tetraborato di disodio anidro (CE n. 215-540-4) come sostanze che rispondono ai criteri di cui all'art. 57 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1), e che include tali sostanze nell'elenco di sostanze candidate all'eventuale inclusione nell'allegato XIV di detto regolamento, ai sensi dell'art. 59 dello stesso.

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

La Etimine SA e la AB Etiproducts Oy sono condannate a sopportare le proprie spese nonché le spese dichiarate dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 288 del 23.10.2010.