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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Erfurt (Germania) il 3 gennaio 2022 – HK / Allianz Lebensversicherungs AG

(Causa C-2/22)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Erfurt

Parti

Ricorrente: HK

Resistente: Allianz Lebensversicherungs AG

Questioni pregiudiziali

Se il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 31 della terza direttiva assicurazione vita 1 e l’articolo 15, paragrafo 1, della seconda direttiva assicurazione vita 2 , eventualmente in combinato disposto con l’articolo 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, osti ad una normativa nazionale la quale prevede la trasmissione della nota informativa integrale solo a seguito di una richiesta del consumatore, segnatamente con la polizza di assicurazione («modello della consegna della polizza»).

In caso di risposta affermativa: se derivi da detta sola circostanza un diritto di opposizione del consumatore, vale a dire alla risoluzione del contratto di assicurazione.

Se al suddetto diritto possa ostare l’eccezione di prescrizione o di abuso di diritto oppure se esistano altri limiti, ad esempio temporali, ai fini dell’esercizio del diritto.

Se sia precluso ad un assicuratore, il quale non fornisca al consumatore alcuna informativa sul diritto di recesso oppure ne fornisca una erronea, di far valere nei confronti dei diritti del consumatore che ne derivano, quale, in particolare, il diritto di opposizione, una prescrizione, un abuso di diritto o una decadenza.

Se sia precluso ad un assicuratore, il quale non abbia trasmesso al consumatore alcuna nota informativa o ne fornisca una incompleta oppure erronea, di far valere nei confronti dei diritti del consumatore che ne derivano, quale, in particolare, il diritto di opposizione, una prescrizione, un abuso di diritto o una decadenza.

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1 Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) (GU 1992, L 360, pag. 1).

1 Seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (GU 1990, L 330, pag. 50).