Language of document : ECLI:EU:T:2023:332

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

14 giugno 2023 (*)

«Concorrenza – Concentrazioni – Mercato a monte della paraffina molle – Mercato a valle delle cere di paraffina – Decisione che dichiara la concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo SEE – Assenza di un impegno relativo alla fornitura della paraffina molle – Effetti verticali – Preclusione del mercato a livello dei fattori della produzione»

Nella causa T‑585/20,

Polwax S.A., con sede in Jasło (Polonia), rappresentata da E. Nessmann e G. Duda, avvocate,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da N. Khan, G. Meessen e J. Szczodrowski, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., con sede in Płock (Polonia), rappresentata da M. Mataczyński, avvocato,

interveniente,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),

composto da F. Schalin, presidente, S. Frimodt Nielsen, P. Škvařilová-Pelzl, I. Nõmm (relatore) e D. Kukovec, giudici,

cancelliere: M. Zwozdziak-Carbonne, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento,

in seguito all’udienza dell’11 gennaio 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il suo ricorso, basato sull’articolo 263 TFUE, la ricorrente, Polwax S.A., chiede l’annullamento della decisione della Commissione del 14 luglio 2020 (caso M.9014), adottata sul fondamento dell’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 24, pag. 1; in prosieguo: la «decisione impugnata»), con la quale la Commissione europea ha dichiarato compatibile con il mercato interno e con l’articolo 57 dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) una concentrazione tra la Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. (in prosieguo: la «Orlen») e la Grupa Lotos S.A. (in prosieguo: la «Lotos»), sulla base di determinati impegni da parte della Orlen.

I.      Fatti della controversia e fatti successivi alla proposizione del ricorso

2        La ricorrente è una società polacca che produce e commercializza cere di paraffina e prodotti a base di paraffina.

3        La Orlen è un’impresa verticalmente integrata che opera principalmente nella raffinazione e nella commercializzazione (incluso al dettaglio) di combustibili e di prodotti correlati ai combustibili in Polonia, nella Repubblica ceca, in Lituania e in Germania. Essa è parimenti presente nella prospezione, nello sviluppo e nella produzione, a monte, di petrolio greggio e di gas naturale, nonché sul mercato petrolchimico.

4        La Lotos è un’impresa verticalmente integrata che opera principalmente nella raffinazione e nella commercializzazione (incluso al dettaglio) di combustibili e di prodotti correlati ai combustibili, essenzialmente in Polonia. Essa è parimenti presente nella prospezione, nello sviluppo e nella produzione, a monte, di petrolio greggio e di gas naturale.

5        Il 3 luglio 2019, la Orlen ha notificato alla Commissione, in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, un progetto di concentrazione consistente nell’acquisizione del controllo esclusivo della Lotos.

6        Con una decisione del 7 agosto 2019 (GU 2019, C 273, pag. 2), la Commissione ha ritenuto che l’operazione di concentrazione suscitasse seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato comune, ha deciso di avviare una seconda fase istruttoria, in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 139/2004, e ha invitato i terzi interessati a trasmetterle le loro eventuali osservazioni riguardo al progetto di concentrazione.

7        Il 30 settembre 2019, in seguito a una domanda in tal senso, la ricorrente si è vista riconoscere lo status di interessata ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento n. 139/2004.

8        Il 7 aprile 2020, la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti, inviandone alla ricorrente una versione non riservata il 4 maggio 2020.

9        Il 15 maggio 2020, la ricorrente ha presentato le sue osservazioni sulla comunicazione degli addebiti e ha affermato che avrebbero dovuto essere previsti alcuni impegni per garantire che la concentrazione non pregiudicasse il suo accesso a determinati fattori della sua produzione.

10      Il 14 luglio 2020, la Commissione ha adottato la decisione impugnata.

11      In un comunicato stampa dello stesso giorno, la Commissione ha dichiarato, in primo luogo, che, all’esito della sua indagine, essa temeva che l’operazione, come originariamente notificata, nuocesse alla concorrenza, in particolare nei seguenti mercati:

–        la fornitura all’ingrosso di carburanti per motori in Polonia;

–        la fornitura al dettaglio di carburanti per motori in Polonia;

–        la fornitura di carburanti avio in Polonia e nella Repubblica ceca;

–        la fornitura di prodotti correlati, come diversi tipi di bitume, in Polonia.

12      In secondo luogo, la Commissione ha affermato che, per dissipare le sue preoccupazioni, la Orlen aveva proposto alcuni impegni riguardanti i mercati di cui al precedente punto 11.

13      In terzo luogo, la Commissione ha dichiarato che «la combinazione tra le cessioni e gli altri impegni consentirebbe agli acquirenti delle imprese cedute, nonché ad altri concorrenti, di assoggettare l’impresa risultante dalla concentrazione ad una concorrenza effettiva sui mercati interessati in futuro»; che «sui mercati all’ingrosso del gasolio e della benzina, in particolare, l’acquirente della partecipazione nella raffineria sarebbe in grado di importare volumi significativi grazie ad un accesso più ampio alle infrastrutture» e che, «grazie a tale combinazione tra la capacità di raffinazione e il potenziale d’importazione, l’acquirente eserciterebbe una pressione concorrenziale analoga a quella della Lotos prima dell’operazione». La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che «l’operazione, come modificata dagli impegni, non porrebbe più problemi di concorrenza» e ha precisato che «tale decisione era subordinata all’integrale rispetto degli impegni sottoscritti».

14      Alla data della proposizione del ricorso, il 24 settembre 2020, non era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nessuna sintesi della decisione impugnata e sul sito Internet della Commissione non era stata pubblicata alcuna versione non riservata di tale decisione.

15      Il 18 maggio 2021, la Commissione ha pubblicato sul suo sito Internet una versione non riservata della decisione impugnata. Una sintesi di tale decisione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 25 maggio 2021 (GU 2021, C 196, pag. 8).

16      La decisione impugnata contiene un paragrafo 37 avente ad oggetto il mercato a monte della paraffina molle e il mercato a valle delle cere di paraffina (punti da 1993 a 2006).

17      Al punto 1993 della decisione impugnata, la Commissione ricorda, in primo luogo, che la paraffina molle è un sottoprodotto degli oli di petrolio e che è principalmente utilizzata come materia prima delle cere di paraffina completamente raffinate, che costituiscono, a loro volta, il materiale grezzo per la fabbricazione delle candele. Sottolinea poi, al punto 1994 della medesima decisione, che, sebbene la Lotos e la Orlen producano entrambe paraffina molle, soltanto la Lotos ne vende, mentre la Orlen la utilizza per la propria produzione di cere di paraffina, e che, pertanto, la concentrazione prevista sfocerebbe nella creazione di un collegamento verticale tra le parti, nel quale la Lotos sarebbe attiva a monte e la Orlen a valle.

18      In secondo luogo, la Commissione ha dichiarato, al punto 1997 della decisione impugnata, che i mercati rilevanti erano quelli della paraffina molle e delle cere di paraffina.

19      In terzo luogo, per quanto riguarda la dimensione geografica dei mercati di cui trattasi, la Commissione ha ricordato, al punto 1999 della decisione impugnata, di aver considerato, in una decisione anteriore, che il mercato della paraffina molle poteva estendersi alla totalità dello SEE oppure disporre di una dimensione nazionale, sottolineando che un acquirente di paraffina molle, la ricorrente, aveva preferito le fonti di approvvigionamento locale a causa degli elevati costi di trasporto. Essa ha parimenti considerato in tale decisione che definire il mercato delle cere di paraffina nel senso che esso include la totalità dello SEE fosse plausibile, dato che i fornitori di tale prodotto avevano indicato che lo vendevano oltre le frontiere della Polonia e che la Orlen vendeva il 30-40% della propria produzione fuori della Polonia ed essenzialmente nello SEE. Essa ha poi sostenuto, al punto 2000 della medesima decisione, di aver valutato gli effetti della concentrazione programmata sui mercati potenziali più ristretti, cioè quello della Polonia per la paraffina molle e quello dello SEE per le cere di paraffina.

20      In quarto luogo, per quanto riguarda gli effetti sulla concorrenza della concentrazione programmata, la Commissione ha esaminato, al punto 2003 della decisione impugnata, la possibilità, evidenziata dalla ricorrente, che la concentrazione conducesse ad una preclusione dei fattori della produzione, in quanto la nuova entità non le fornirebbe più paraffina molle o gliela fornirebbe soltanto a un prezzo molto più elevato impedendole, quindi, di essere sua concorrente sul mercato delle cere di paraffina.

21      A tal riguardo la Commissione ha ritenuto, al punto 2004 della decisione impugnata, che, se il mercato a monte della paraffina molle fosse stato definito su base nazionale, la Lotos avrebbe posseduto una quota di mercato tra il 30 e il 40% in Polonia nel 2017 e nel 2018. Pur riconoscendo che una quota di mercato siffatta comportava l’esistenza di effetti verticali, essa ha sottolineato che erano ancora disponibili tra il 60 e il 70% delle fonti di paraffina molle e che la stessa Orlen ricorreva a fornitori esterni. Ne ha dedotto che non appariva evidente che la nuova impresa costituita avrebbe avuto la capacità di precludere l’accesso alla paraffina molle ai clienti della Lotos attivi sul mercato delle cere di paraffina.

22      La Commissione ha aggiunto, al punto 2005 della decisione impugnata, che la Orlen disponeva solo di una quota di mercato a valle assai modesta e ne ha dedotto che la nuova impresa non avrebbe neppure interesse a precludere l’accesso ai fattori della produzione ai clienti della Lotos attivi su tale mercato. La ricorrente stessa sottolineava che la concorrenza su detto mercato era vivace, in quanto esso era dotato, in alcuni casi, di una dimensione globale e subiva la pressione dei produttori cinesi.

23      La Commissione ne ha concluso, al punto 2006 della decisione impugnata, che dalla sua indagine non risultavano prove evidenti nel senso dell’esistenza di un ostacolo significativo all’esercizio di una concorrenza effettiva riguardo al collegamento verticale tra il mercato della paraffina molle in Polonia e quello delle cere di paraffina nello SEE.

II.    Conclusioni delle parti

24      Con atto separato, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità a norma dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. L’eccezione di irricevibilità è stata riunita al merito.

25      In udienza, la Commissione ha ritirato la sua eccezione di irricevibilità e di ciò si è preso atto nel verbale d’udienza.

26      Nell’atto di ricorso la ricorrente chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

27      Peraltro, nelle sue osservazioni sulla memoria di intervento della Orlen e in udienza, la ricorrente ha concluso che il Tribunale voglia disporre una perizia quanto agli effetti della concentrazione sulla concorrenza o, in mancanza, ingiungere alla Commissione di fornire gli elementi alla base della motivazione della decisione impugnata.

28      La Commissione e la Orlen chiedono, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso perché infondato;

–        respingere la domanda di perizia formulata dalla ricorrente;

–        condannare la ricorrente alle spese.

III. In diritto

A.      Sulla domanda di perizia

29      La ricorrente chiede al Tribunale di disporre una perizia quanto agli effetti della concentrazione sulla concorrenza. Essa giustifica il ritardo nella presentazione di tale domanda, in sostanza, con la circostanza secondo cui il ragionamento sotteso a tale decisione è stato esplicitato soltanto nella fase di detta memoria d’intervento. Essa fa riferimento, al riguardo, all’assenza di pubblicazione di tale decisione alla data della proposizione del ricorso e al carattere sommario sia della motivazione che figura in tale decisione sia delle memorie della Commissione.

30      La Commissione e la Orlen si oppongono a tale domanda di perizia mettendo in evidenza, in particolare, il suo carattere tardivo.

31      In applicazione dell’articolo 88, paragrafo 1, del regolamento di procedura, «i mezzi istruttori possono essere adottati o modificati in qualsiasi fase del procedimento, d’ufficio o su domanda di una parte principale». Il paragrafo 2 della stessa disposizione precisa che «quando [la] domanda è formulata dopo il primo scambio di memorie, la parte che presenta la domanda espone le ragioni per le quali essa non ha potuto presentarla anteriormente».

32      Indipendentemente dalla questione se la ricorrente abbia fornito una giustificazione convincente per la formulazione tardiva della sua domanda di perizia, occorre ricordare che il regolamento di procedura conferisce al Tribunale un potere discrezionale per decidere se occorra o meno disporre una tale misura (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2017, Talanton/Commissione, T‑65/15, non pubblicata, EU:T:2017:491, punti da 35 a 37). Pertanto, anche quando gli viene rivolta da una parte una domanda di perizia in una fase avanzata del procedimento, esso può sempre decidere di adottare una tale misura d’ufficio, nell’esercizio del suo potere discrezionale.

33      La domanda di perizia della ricorrente deve, tuttavia, essere respinta quando supera l’oggetto dei mezzi istruttori di cui all’articolo 91 del regolamento di procedura, il quale consiste nel permettere di provare la veridicità delle affermazioni in fatto svolte da una parte a sostegno dei suoi motivi di ricorso (v., in tal senso, sentenza del 23 maggio 2014, European Dynamics Luxembourg/BCE, T‑553/11, non pubblicata, EU:T:2014:275, punto 317 e giurisprudenza ivi citata).

34      Orbene, secondo la sua domanda, la ricorrente chiede al Tribunale di disporre una perizia relativa ai «mercati vicini, incluso il mercato per il trattamento della paraffina molle, ai fini dei seguenti elementi: a) effetti della concentrazione (…) sulla concorrenza nei mercati rilevanti della paraffina molle e delle paraffine nonché nei mercati vicini, e in particolare ripercussione di tale concentrazione sul prezzo dei prodotti per i clienti finali e i consumatori; b) impatto di tale concentrazione sulla situazione economica della ricorrente nonché su quella degli altri operatori esercenti un’attività identica a quella della ricorrente per quanto riguarda la trasformazione della paraffina molle, delle paraffine e i mercati vicini; c) costi più elevati sostenuti dalla ricorrente a causa dell’acquisto della paraffina molle all’esterno del mercato locale; d) limitazione dell’accesso alla paraffina molle sul mercato locale; e) percentuale delle quote del mercato europeo dell’operatore oggetto di fusione in seguito alla concentrazione».

35      Tale domanda ha in realtà per oggetto, piuttosto che provare la veridicità di talune affermazioni in fatto, il riesame delle valutazioni formulate nella decisione impugnata e che vertono sulla conformità del progetto di concentrazione con l’articolo 2, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 139/2004. Pertanto, essa supera l’oggetto dei mezzi istruttori ai sensi dell’articolo 91 del regolamento di procedura, di modo che il Tribunale eccederebbe la sua competenza adottando una misura siffatta (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 12 settembre 2013, Besselink/Consiglio, T‑331/11, non pubblicata, EU:T:2013:419, punti 24 e 25).

B.      Sulla fondatezza dei motivi di ricorso

36      Nell’atto di ricorso, la ricorrente ha addotto, in sostanza, due motivi, vertenti, rispettivamente, sulla violazione dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 139/2004 e sulla violazione dell’articolo 9, paragrafo 1, dello stesso regolamento. Inoltre, nella replica, essa ha presentato un motivo nuovo, vertente sull’insufficiente motivazione della decisione impugnata.

37      All’udienza, la ricorrente ha rinunciato al motivo vertente sulla violazione dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004, e di ciò si è preso atto nel verbale d’udienza.

1.      Sul primo motivo di ricorso, vertente su una violazione dellarticolo 2, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 139/2004

38      La ricorrente asserisce, in sostanza, che il paragrafo 37 della decisione impugnata, nel quale la Commissione ha considerato che la concentrazione non determinasse un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva sul mercato delle cere di paraffina, deriva da un’errata applicazione dell’articolo 2, paragrafi da 1 a 3, del regolamento n. 139/2004.

39      Secondo l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 139/2004:

«Le concentrazioni di cui al presente regolamento sono valutate conformemente agli obiettivi del presente regolamento e alle seguenti disposizioni per stabilire se siano compatibili o meno con il mercato comune.

In tale valutazione la Commissione tiene conto:

a)      della necessità di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel mercato comune alla luce, segnatamente, della struttura di tutti i mercati interessati e della concorrenza effettiva o potenziale di imprese situate all’interno o esterno dell’[Unione];

b)      della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere economico e finanziario, delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi, dell’esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all’entrata, dell’andamento dell’offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli interessi dei consumatori intermedi e finali nonché dell’evoluzione del progresso tecnico ed economico purché essa sia a vantaggio del consumatore e non costituisca impedimento alla concorrenza».

40      L’articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 139/2004 dispone, da una parte, che «le concentrazioni che non ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato [interno] o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate compatibili con il mercato [interno]» e, dall’altra, che «le concentrazioni che ostacolino in modo significativo una concorrenza effettiva nel mercato [interno] o in una parte sostanziale di esso, in particolare a causa della creazione o del rafforzamento di una posizione dominante, sono dichiarate incompatibili con il mercato [interno]».

41      Gli argomenti della ricorrente a sostegno del presente motivo possono essere suddivisi in due parti, a seconda che siano contestate le valutazioni della Commissione relative alla definizione dei mercati rilevanti o agli effetti della concentrazione su tali mercati.

a)      Sulla prima parte, vertente su unerrata definizione dei mercati rilevanti 

42      La ricorrente afferma, in sostanza, che la Commissione ha travisato l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 139/2004 per il fatto di un’errata definizione dei mercati rilevanti.

43      Secondo la giurisprudenza, l’adeguata definizione del mercato rilevante è una condizione necessaria e previa ad ogni valutazione relativa all’impatto concorrenziale di un’operazione di concentrazione (v., in tal senso, sentenza del 31 marzo 1998, Francia e a./Commissione, C‑68/94 e C‑30/95, EU:C:1998:148, punto 143).

44      A tal riguardo si deve osservare che il mercato dei prodotti da prendere in considerazione comprende tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle loro caratteristiche, dei loro prezzi e dell’uso al quale sono destinati. La nozione di mercato rilevante implica che vi possa essere concorrenza effettiva tra i prodotti o servizi che ne fanno parte, il che presuppone un sufficiente grado di intercambiabilità per lo stesso uso tra tutti i prodotti o servizi che fanno parte dello stesso mercato (sentenza del 23 gennaio 2018, F. Hoffmann-La Roche e a., C‑179/16, EU:C:2018:25, punti 50 e 51).

45      Inoltre, quando si contesta alla Commissione di non aver preso in considerazione un eventuale problema di concorrenza in mercati diversi da quelli ai quali si è riferita l’analisi concorrenziale, spetta al ricorrente fornire indizi seri che dimostrino in maniera tangibile l’esistenza di un problema di concorrenza che, a causa del suo impatto, avrebbe dovuto essere esaminato dalla Commissione. Al fine di ottemperare a tale obbligo, incombe al ricorrente identificare i mercati interessati, descrivere la situazione della concorrenza in assenza di concentrazione e indicare quali sarebbero i probabili effetti di una concentrazione stante la situazione della concorrenza su tali mercati (v. sentenze del 4 luglio 2006, easyJet/Commissione, T‑177/04, EU:T:2006:187, punti 65 e 66, nonché del 13 maggio 2015, Niki Luftfahrt/Commissione, T‑162/10, EU:T:2015:283, punti 174 e 175).

46      Nel paragrafo 37 della decisione impugnata, la Commissione ha identificato due mercati interessati dalla concentrazione, cioè, da un lato, un mercato a monte costituito dalla fornitura di paraffina molle in Polonia e, dall’altro, un mercato a valle costituito dalla fornitura di cere di paraffina nello SEE, che utilizzano la paraffina molle come materia prima.

47      Sotto un primo profilo, la ricorrente contesta alla Commissione il fatto di aver limitato la definizione del mercato a valle delle cere di paraffina alle sole «cere di paraffina completamente raffinate», cioè le cere fabbricate a partire dalla paraffina molle leggera, che serve come materia prima per la produzione delle candele, e di non avervi incluso le cere a base di paraffina molle media e pesante, utilizzate per la fabbricazione di candele da cimitero e per diverse preparazioni industriali.

48      Tale censura riposa su un’errata lettura della decisione impugnata.

49      Infatti, al punto 1993 della decisione impugnata, la Commissione ha osservato che «la paraffina molle [era] un sottoprodotto della produzione degli oli di petrolio[, che] essa [aveva] molteplici utilizzi, ma [era utilizzata] principalmente come materia prima [per] la fabbricazione di cere di paraffina completamente raffinate, che – a loro volta – [costituivano] la principale materia prima per la produzione delle candele». Ai punti 1996 e 1997 di tale decisione, essa ha indicato che stava esaminando gli effetti della concentrazione sul mercato della paraffina molle e delle cere di paraffina.

50      Orbene, in primo luogo, dal punto 1993 della decisione impugnata non si può dedurre che la Commissione abbia definito il mercato a valle delle cere di paraffina in senso più restrittivo e cioè nel senso che riguarda solo le cere di paraffina completamente raffinate. In tale punto, la Commissione, al contrario, ha esplicitamente sottolineato che la paraffina molle aveva «molteplici utilizzi» e non esclusivamente per la produzione di cere di paraffina completamente raffinate.

51      In secondo luogo, al punto 1997 della decisione impugnata, la Commissione ha fatto riferimento a un mercato costituito globalmente dalle cere di paraffina e non dalle sole cere di paraffina completamente raffinate.

52      In terzo luogo, tale conclusione è confortata dalla lettura delle decisioni anteriori della Commissione, alle quali il punto 1997 della decisione impugnata rinvia e nel cui solco si inscrive la definizione del mercato a valle delle cere di paraffina.

53      Per esempio, al punto 4 della decisione C(2008) 4576 final della Commissione, del 1° ottobre 2008, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/C.39181 – Cere per candele) (sintesi pubblicata nella GU 2009, C 295, pag. 17), le cere di paraffina sono state definite come comprendenti sia «le cere di paraffina completamente raffinata che le cere di paraffina semiraffinata (a seconda del contenuto di petrolio) nonché le cere sottoposte a idrofinitura, le miscele di cere, le paraffine speciali e le cere di paraffina dura»; esse «vengono utilizzate nella fabbricazione di un’ampia gamma di prodotti quali candele, prodotti chimici, pneumatici e prodotti dell’industria automobilistica, come pure nelle industrie della gomma, degli imballaggi, degli adesivi e della gomma da masticare».

54      Ne deriva che il mercato a valle non è stato limitato nella decisione impugnata alle sole cere di paraffina completamente raffinate, come afferma la ricorrente, bensì comprende la totalità delle cere di paraffina, come definite al precedente punto 53.

55      Pertanto, tale censura dev’essere respinta.

56      Sotto un secondo profilo, si deve osservare che le memorie della ricorrente contengono diversi riferimenti ai vari tipi di paraffina molle, ossia «leggera», «media» o «pesante», nonché alle loro proprietà e ai loro diversi utilizzi. Nei limiti in cui tali riferimenti debbano essere intesi come una censura avente ad oggetto un’errata definizione del mercato a monte, in quanto la Commissione avrebbe dovuto considerare l’esistenza di tre mercati distinti a seconda di quale dei tre tipi di paraffina molle venisse in rilievo, tale censura non può avere successo.

57      Infatti, la ricorrente avrebbe dovuto fornire seri indizi che dimostrassero che non esisteva un grado sufficiente di intercambiabilità tra la paraffina molle «pesante», la paraffina molle «leggera» e la paraffina molle «media» perché appartenessero allo stesso mercato.

58      Più in particolare, alla luce del metodo esposto nella Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto [dell’Unione] in materia di concorrenza (GU 1997, C 372, pag. 5; in prosieguo: la «comunicazione sulla definizione del mercato rilevante»), spettava alla ricorrente fornire seri indizi che dimostrassero un’insufficiente sostituibilità sul versante della domanda e sul versante dell’offerta tra i diversi tipi di paraffina molle perché appartenessero allo stesso mercato.

59      Sul versante della domanda, la ricorrente avrebbe dovuto fornire seri indizi atti a dimostrare che i clienti di un tipo di paraffina molle non si sarebbero rivolti verso un altro tipo di paraffina molle in caso di incremento leggero del prezzo, di modo che questi ultimi non potevano essere considerati sostituibili (v., in tal senso, punti da 15 a 20 della comunicazione sulla definizione del mercato rilevante).

60      Sul versante dell’offerta, la ricorrente avrebbe dovuto fornire seri indizi atti a dimostrare che i fornitori di un tipo di paraffina molle non potevano riorientare la loro produzione verso la produzione di un altro tipo di paraffina molle e commercializzarlo a breve termine senza incorrere in nessun costo o rischio supplementare sostanziale in reazione a variazioni leggere, ma permanenti, dei relativi prezzi (v., in tal senso, punti da 20 a 24 della comunicazione sulla definizione del mercato rilevante).

61      La ricorrente si accontenta, ai punti da 112 a 120 della replica, di sottolineare che la paraffina molle leggera, la paraffina molle media e la paraffina molle pesante costituiscono i fattori della produzione di materie prime diverse. Ad altro riguardo nell’ambito della sua argomentazione, essa afferma che la qualità della paraffina molle può variare sensibilmente da una raffineria ad un’altra. Orbene, tali asserti non costituiscono seri indizi atti a dimostrare che non esiste un grado sufficiente di intercambiabilità tra tali diversi tipi di paraffina molle perché essi possano risultare sostituibili sul versante della domanda. In ogni caso, la ricorrente non affronta la questione di un’eventuale sostituibilità sul versante dell’offerta.

62      Tale censura della ricorrente, ammesso che sia stata formulata, dovrebbe quindi essere respinta in quanto infondata.

63      Sotto un terzo profilo, la ricorrente afferma, in sostanza, che la Commissione ha preso in considerazione a torto, nel mercato a monte, la paraffina molle importata in Polonia, mentre avrebbe dovuto limitare la definizione di tale mercato alla sola paraffina molle prodotta e commercializzata in Polonia. Essa giustifica tale affermazione con la differenza di qualità della paraffina molle a seconda della raffineria d’origine e con il costo del suo trasporto dall’estero.

64      Neanche tale censura può essere accolta.

65      Infatti, come risulta dai punti da 15 a 20 della comunicazione sulla definizione del mercato rilevante, come riassunti al precedente punto 59, i prodotti appartengono allo stesso mercato se, segnatamente, sono percepiti come sostituibili dal consumatore.

66      Orbene, la ricorrente non contesta che, anteriormente alla concentrazione, l’offerta di paraffina molle della quale i clienti polacchi si avvalevano non proveniva esclusivamente dalla Lotos, unica produttrice di paraffina molle polacca ad offrire tale prodotto sul mercato, ma anche da fornitori situati fuori di tale territorio. Riconosce di essersi avvalsa essa stessa di importazioni di paraffina molle provenienti dalla Gran Bretagna, dalla Francia, dall’Ungheria e dall’Italia.

67      L’argomentazione della ricorrente si basa in realtà piuttosto sui vantaggi che per essa rappresenta la paraffina molle proveniente dalla Lotos, in particolare per il suo minor costo di trasporto, per la varietà dei tipi di paraffina molle offerti o per l’adeguatezza di questi ultimi al suo processo di fabbricazione delle cere di paraffina, dato che entrambe sono appartenute alla stessa società fino al 2012.

68      Nondimeno, siffatte considerazioni sono prive di rilievo, in quanto la domanda di paraffina molle in Polonia non è soddisfatta esclusivamente dalla produzione nazionale, ma anche da importazioni, cosicché esiste un’effettiva concorrenza, sul mercato polacco, tra l’offerta di paraffina molle nazionale e l’offerta di paraffina molle estera, e ciò giustifica che quest’ultima sia inclusa nella definizione del mercato rilevante.

69      Tale conclusione non è compromessa dai nuovi elementi di prova presentati dalla ricorrente il 13 dicembre 2022 e il 5 gennaio 2023, che mettono in rilievo l’incremento dei costi di trasporto e l’impossibilità di procurarsi paraffina molle presso talune raffinerie russe in seguito alle azioni della Federazione russa per destabilizzare la situazione in Ucraina.

70      A tal riguardo e senza che sia necessario interrogarsi sulla ricevibilità di tali elementi di prova alla luce dell’articolo 85 del regolamento di procedura, è sufficiente sottolineare che, in quanto riguardano avvenimenti successivi alla decisione impugnata, essi sono privi di rilievo, dato che la legittimità della decisione impugnata deve essere valutata alla luce degli elementi di fatto esistenti al momento in cui l’atto è stato adottato (v., in tal senso, sentenze del 4 luglio 2006, easyJet/Commissione, T‑177/04, EU:T:2006:187, punti 203 e 204, e del 9 luglio 2007, Sun Chemical Group e a./Commissione, T‑282/06, EU:T:2007:203, punto 59).

71      Alla luce di quanto precede, occorre respingere la presente parte del motivo.

b)      Sulla seconda parte, vertente su unerrata valutazione degli effetti della concentrazione sui mercati rilevanti

72      La ricorrente asserisce, in sostanza, che la Commissione ha travisato l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 139/2004, nonché i paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo, per quanto riguarda la valutazione degli effetti della concentrazione tanto sul mercato della paraffina molle quanto su quello delle cere di paraffina.

73      Occorre preliminarmente respingere l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e vertente sul fatto che gli argomenti presentati dalla ricorrente, riferendosi esplicitamente ad una violazione dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 139/2004, non corrisponderebbero ai requisiti di chiarezza e di coerenza di cui all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.

74      Anche se, effettivamente, il passo del ricorso dedicato specificamente alla violazione dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 139/2004 è limitato a due punti, la ricorrente fa in esso rinvio all’argomentazione, più sviluppata, che ha presentato in riferimento alla violazione dell’articolo 2, paragrafo 1, dello stesso regolamento. La Commissione era pertanto in grado di comprendere gli argomenti che la ricorrente presentava a sostegno della sua contestazione della valutazione degli effetti della concentrazione.

75      La presente parte può essere suddivisa in due censure, con cui la ricorrente, rispettivamente, lamenta la mancanza di un esame degli effetti orizzontali della concentrazione sul mercato della paraffina molle e contesta la fondatezza dell’esame degli effetti verticali della concentrazione sul mercato delle cere di paraffina.

1)      Sulla prima censura, vertente sul mancato esame degli effetti orizzontali della concentrazione sul mercato della paraffina molle

76      La ricorrente sottolinea, in sostanza, che la Orlen era essa stessa un’impresa produttrice di paraffina molle, sicché il riacquisto della Lotos da parte sua aveva parimenti una dimensione orizzontale. Ne deduce che la Commissione ha omesso di esaminare gli effetti orizzontali della concentrazione, com’era invece tenuta a fare in applicazione degli Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, C 31, pag. 5; in prosieguo: gli «Orientamenti sulle concentrazioni orizzontali»).

77      La Commissione ribatte che la concentrazione non poteva avere effetti orizzontali sul mercato della paraffina molle, in quanto la Orlen non era presente su tale mercato.

78      Come ricordato dalla Commissione al punto 22 dei suoi Orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, queste ultime possono ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva in due modi principali, segnatamente creando o rafforzando una posizione dominante.

79      Si tratta, da un lato, dell’ipotesi degli effetti non coordinati o unilaterali, allorché la concentrazione elimina importanti vincoli concorrenziali per una o più imprese, che disporrebbero in tal modo di un maggior potere di mercato senza mettere in atto un comportamento coordinato.

80      Si tratta, dall’altro lato, dell’ipotesi degli effetti coordinati, allorché la concentrazione modifica la natura della concorrenza in modo tale che imprese che fino a quel momento non hanno coordinato il loro comportamento siano ormai molto più inclini a farlo e ad aumentare i loro prezzi o ad ostacolare in altro modo la concorrenza effettiva. Un’operazione di concentrazione può anche rendere il coordinamento più facile, più stabile o più efficace per imprese che già si coordinavano prima della concentrazione.

81      Pertanto, nella misura in cui è pacifico che la Orlen non commercializzava la sua produzione di paraffina molle, la concentrazione non ha potuto avere la conseguenza di una diminuzione dell’offerta sul mercato della paraffina molle. Da questo punto di vista, la concentrazione non poteva comportare l’eliminazione di «importanti vincoli concorrenziali» su tale mercato o la costituzione di un «maggior potere di mercato» a vantaggio delle imprese ivi presenti né era idonea ad agevolare il coordinamento sul mercato nel senso degli Orientamenti sulle concentrazioni orizzontali.

82      Inoltre, la ricorrente non contesta alla Commissione il fatto di aver omesso di esaminare la possibilità, considerata ai punti da 58 a 60 degli Orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, che la concentrazione producesse effetti anticoncorrenziali dato il raggruppamento tra un’impresa già attiva sul mercato, la Lotos, e una concorrente potenziale, la Orlen.

83      Comunque sia, non si può, alla luce delle circostanze del caso, seriamente contestare alla Commissione il fatto di non aver esplicitamente previsto tale possibilità.

84      Come viene ricordato al punto 60 degli Orientamenti sulle concentrazioni orizzontali, affinché la concentrazione presentasse effetti orizzontali significativi, sarebbe stato necessario che l’eventualità di un ingresso della Orlen sul mercato della paraffina molle dal lato dell’offerta costituisse, anteriormente a tale concentrazione, una pressione importante sui fornitori già presenti su detto mercato. Orbene, l’esistenza di una pressione siffatta era esclusa a causa della qualità di acquirente della Orlen su tale mercato, rilevata al punto 2004 della decisione impugnata.

85      Considerato quanto precede, occorre respingere la presente censura.

2)      Sulla seconda censura, vertente su un esame errato degli effetti verticali della concentrazione sul mercato delle cere di paraffina

86      La ricorrente sostiene che la Commissione ha ritenuto a torto, nei punti 2004 e 2005 della decisione impugnata, che la Orlen, in seguito all’acquisizione della Lotos, non avrebbe avuto né la capacità né l’incentivo a perseguire una strategia di preclusione dell’accesso alla paraffina molle sul mercato delle cere di paraffina.

87      La Commissione, sostenuta dalla Orlen, ritiene di avere giustamente escluso l’eventualità di tale preclusione.

88      Come viene indicato al punto 31 degli Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni non orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2008, C 265, pag. 6; in prosieguo: gli «Orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali»), vi è una preclusione a livello dei fattori di produzione nel caso in cui, dopo la concentrazione, è probabile che il nuovo soggetto limiti l’accesso a prodotti o servizi che avrebbe altrimenti fornito se la concentrazione non avesse avuto luogo. Secondo il punto 32 di tali Orientamenti, nel valutare la probabilità di uno scenario anticoncorrenziale di preclusione a livello dei fattori di produzione, la Commissione valuta, in primo luogo, se il soggetto risultante dalla concentrazione avrebbe, dopo l’operazione di concentrazione, la capacità di precludere in maniera significativa l’accesso ai fattori di produzione; in secondo luogo, se esso avrebbe un incentivo ad agire in tal senso e, in terzo luogo, se una strategia di preclusione del mercato avrebbe un effetto negativo significativo sulla concorrenza a valle.

89      Va osservato che queste tre condizioni sono cumulative, di modo che l’assenza di una di esse è sufficiente per escludere il rischio di preclusione dell’accesso ai fattori della produzione (v. sentenza del 27 gennaio 2021, KPN/Commissione, T‑691/18, non pubblicata, EU:T:2021:43, punto 112 e giurisprudenza ivi citata).

90      Con riferimento alla prima condizione, la Commissione ha ritenuto, al punto 2004 della decisione impugnata, che la Orlen, dopo la concentrazione, non avrebbe potuto disporre della capacità di precludere l’accesso alla paraffina molle, in quanto «più del [60-70%] del mercato [sarebbe rimasto] disponibile come fonte per la fornitura della paraffina molle».

91      Come indicato dalla Commissione al punto 35 degli Orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali, «perché la preclusione dei fattori di produzione rappresenti un motivo di preoccupazione, l’impresa integrata a livello verticale, derivante dalla concentrazione, deve avere un grado significativo di potere di mercato nel mercato a monte. Soltanto in tali circostanze si può prevedere che l’impresa derivante dalla concentrazione possa avere un’influenza significativa sulle condizioni di concorrenza nel mercato a monte e quindi, eventualmente, sui prezzi e sulle condizioni di fornitura sul mercato a valle».

92      A tal riguardo la Commissione sottolinea, al punto 36 degli Orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali, che «il nuovo soggetto avrebbe la capacità di precludere i concorrenti a valle soltanto se, riducendo l’accesso ai suoi prodotti o servizi a monte, potesse incidere negativamente sulla disponibilità complessiva di fattori di produzione per il mercato a valle in termini di prezzo o di qualità»; che «questo può avvenire qualora i rimanenti fornitori a monte siano meno efficienti, offrano alternative meno preferite o non abbiano la capacità di ampliare la produzione in risposta alla limitazione della fornitura, ad esempio perché hanno limiti di capacità o, più in generale, rendimenti di scala decrescenti», e che «l’esistenza di contratti di esclusiva tra l’impresa risultante dalla concentrazione ed i fornitori indipendenti di fattori di produzione può inoltre limitare la capacità dei concorrenti a valle di avere un accesso adeguato a detti fattori».

93      La ricorrente fonda la capacità della nuova impresa a precludere il mercato sulla circostanza secondo cui gli altri fornitori di paraffina molle offrono una scelta di prodotti minore, possono fornire solo quantitativi insufficienti, dispongono di prodotti di qualità inferiore, costituiscono fonti aleatorie a causa di difficoltà di carattere amministrativo o politico, oppure presentano difficoltà logistiche troppo elevate. La ricorrente fornisce peraltro, in allegato alle sue osservazioni sulla memoria d’intervento, un’analisi comparativa dei tipi di paraffina molle che essa utilizza a seconda dei suoi fornitori (Lotos e altri), che pone in rilievo, in sostanza, le rispettive differenze.

94      In primo luogo, per le ragioni esposte ai precedenti punti da 65 a 69, va osservato che la Commissione ha giustamente incluso nella sua definizione del mercato a monte la paraffina molle importata in Polonia.

95      In secondo luogo e di conseguenza, la Commissione ha del pari giustamente ritenuto, in sostanza, al punto 2004 della decisione impugnata, che vi è una parte sostanziale dell’offerta di paraffina molle sul mercato che non sarebbe pregiudicata dalla concentrazione.

96      In terzo luogo e di conseguenza, l’esistenza di importazione di paraffina molle verso la Polonia rendeva poco verosimile il fatto che, dopo la concentrazione, la Orlen avesse la capacità di precludere l’accesso a tale mercato, dato che la ricorrente restava in grado di rivolgersi a fonti di approvvigionamento alternative nell’eventualità in cui la paraffina molle controllata dalla Orlen non le fosse stata più accessibile o lo fosse stata soltanto in minor misura.

97      In quarto luogo, gli argomenti della ricorrente basati sulle differenze di qualità tra la paraffina molle importata e quella fornita dalla Lotos, sulle difficoltà di approvvigionamento e sui costi di trasporto connessi alla paraffina molle proveniente da altre fonti non consentono di dimostrare che la nuova impresa derivante dalla concentrazione sarebbe in grado di «incidere negativamente sulla disponibilità complessiva di fattori di produzione per il mercato a valle in termini di prezzo o di qualità», ai sensi del punto 36 degli Orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali.

98      Sotto un primo profilo, per quanto riguarda l’allegata differenza di qualità tra la paraffina molle prodotta dalla Lotos e la paraffina molle importata, va osservato che si tratta di una considerazione soggettiva, propria della ricorrente, che trova la sua origine nell’appartenenza di quest’ultima al gruppo Lotos fino al 2012 e dunque nel fatto che il suo processo di fabbricazione è basato sulle caratteristiche della paraffina molle proveniente dalle raffinerie della Lotos. Inoltre, tale considerazione è in una certa misura contraddetta dall’utilizzo da parte della ricorrente, in passato, di paraffina molle importata.

99      Sotto un secondo profilo, riguardo alle difficoltà di approvvigionamento e ai costi di trasporto connessi alla paraffina molle importata, anche qualora risultassero dimostrati, essi dovrebbero tuttavia essere relativizzati, in quanto una parte sostanziale della paraffina molle commercializzata sul mercato polacco prima della concentrazione derivava già da importazioni.

100    Sotto un terzo profilo, riguardo al fatto che la ricorrente ha posto in evidenza il 13 dicembre 2022 e il 5 gennaio 2023 l’incremento del prezzo e la riduzione delle fonti di approvvigionamento esterne alla Polonia dopo la concentrazione, per le ragioni esposte ai precedenti punti 69 e 70, tali circostanze non possono essere prese in considerazione ai fini del controllo della fondatezza delle valutazioni della Commissione.

101    Pertanto, la Commissione ha giustamente ritenuto che non era soddisfatta, nel caso di specie, la prima delle condizioni che dovevano ricorrere affinché si potesse concludere per la sussistenza di una preclusione del mercato a livello dei fattori della produzione. Considerato il carattere cumulativo di tali condizioni, come si è ricordato al precedente punto 89, tale constatazione è sufficiente per giustificare il rigetto della censura in esame.

102    In ogni caso, occorre osservare che la Commissione ha ugualmente effettuato una giusta applicazione della seconda condizione, considerando che non sarebbe esistito alcun incentivo per la nuova impresa risultante dalla concentrazione a precludere il mercato dei fattori della produzione.

103    Al punto 2005 della decisione impugnata, la Commissione si è giustamente basata sull’assai modesta quota di mercato detenuta dalla Orlen sul mercato delle cere di paraffina e sull’intensità della concorrenza imperante su tale mercato per escludere qualsiasi incentivo, da parte della nuova impresa derivante dalla concentrazione, ad adottare una strategia di preclusione del mercato a monte della paraffina molle.

104    Come sottolineato dalla Commissione al punto 40 degli Orientamenti sulle concentrazioni non orizzontali, «gli incentivi a precludere l’accesso ai fattori di produzione dipendono da quanto sarebbe vantaggiosa detta preclusione». Ai termini di detto punto, «l’impresa integrata verticalmente terrà conto del modo in cui le sue forniture di fattori di produzione ai concorrenti a valle incideranno non soltanto sui profitti della sua divisione a monte, ma anche della sua divisione a valle». Infine, nello stesso punto, è esposto che «l’impresa derivante dalla concentrazione deve essenzialmente trovare un equilibrio tra la diminuzione dei profitti sul mercato a monte a causa di una diminuzione delle vendite dei fattori di produzione ai concorrenti (reali o potenziali) e i profitti derivanti, a breve o a [più] lungo termine, dall’aumento delle vendite a valle o, se del caso, dalla possibilità di aumentare i prezzi per i consumatori».

105    La ricorrente afferma, in sostanza, che nella possibilità di aumentare i prezzi sul mercato delle cere di paraffina risiederebbe un incentivo a perseguire una strategia di preclusione della paraffina molle.

106    Va osservato che, al punto 2000 della decisione impugnata, la Commissione ha definito il mercato delle cere di paraffina come esteso all’insieme dello SEE; che, al punto 2002 di detta decisione, ha osservato che la Orlen vi possedeva una quota di mercato tra il 5 e il 10% e che, al punto 2005 di tale decisione, ha qualificato la concorrenza su quel mercato come intensa. Tali valutazioni non sono state contestate dalla ricorrente.

107    Orbene, alla luce delle caratteristiche del mercato a valle, la Commissione poteva ragionevolmente ritenere, al punto 2005 della decisione impugnata, che per la nuova impresa non esistesse alcun incentivo a restringere l’accesso alla paraffina molle.

108    Infatti, da un lato, gli effetti di una preclusione sarebbero stati idonei a pregiudicare solo una modesta parte della concorrenza sul mercato a valle e quindi non avrebbero presentato alcun vantaggio per la nuova impresa. D’altro lato, la preclusione avrebbe comportato una perdita di profitti sul mercato a monte della paraffina molle.

109    Infine, riguardo all’asserto della ricorrente esposto il 13 dicembre 2022 e il 5 gennaio 2023, secondo cui il timore che essa aveva manifestato di una preclusione del mercato della paraffina molle si sarebbe concretizzato, per ragioni analoghe a quelle esposte ai precedenti punti 69, 70 e 100 esso dev’essere considerato comunque privo di rilievo ai fini della verifica della legittimità della decisione impugnata.

110    Alla luce dell’insieme di tali considerazioni, occorre respingere il presente motivo nelle sue diverse parti e censure.

2.      Sul secondo motivo di ricorso, vertente su uninsufficienza di motivazione

111    La ricorrente ritiene che la motivazione della decisione impugnata sia insufficiente, in particolare riguardo alla definizione dei mercati rilevanti. A suo avviso, il presente motivo è ricevibile, anche se viene presentato allo stadio della replica, in quanto tale decisione non era stata ancora pubblicata alla data del deposito dell’atto di ricorso.

112    La Commissione ritiene che il presente motivo sia irricevibile, in quanto la sua presentazione allo stadio della replica è contraria all’articolo 84 del regolamento di procedura e il suo carattere tardivo risulta dalla scelta della ricorrente di proporre il ricorso prima della pubblicazione della decisione impugnata. In ogni caso, tale decisione sarebbe sufficientemente motivata in diritto.

113    Occorre ricordare preliminarmente che l’insufficienza o il difetto della motivazione di un atto devono essere sollevati d’ufficio dal Tribunale. La circostanza che un argomento in tal senso sia stato presentato ad uno stadio tardivo del procedimento dalla parte ricorrente non può modificare la competenza del giudice dell’Unione al riguardo.

114    A norma dell’articolo 296 TFUE, gli atti giuridici adottati dalle istituzioni dell’Unione sono motivati.

115    A tal riguardo, la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. In tal senso, l’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone, che detto atto riguardi direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto la questione di decidere se la motivazione di un atto soddisfi le prescrizioni di cui all’articolo 296 TFUE dev’essere risolta alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenze del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, punto 63; del 22 giugno 2004, Portogallo/Commissione, C‑42/01, EU:C:2004:379, punto 66, nonché del 15 aprile 2008, Nuova Agricast, C‑390/06, EU:C:2008:224, punto 79).

116    In primo luogo, dall’esame e dal rigetto del primo motivo deriva necessariamente che il ragionamento della Commissione che figura al paragrafo 37 della decisione impugnata ha consentito alla ricorrente di far valere utilmente i propri diritti e al Tribunale di esercitare il suo controllo.

117    In secondo luogo, tale conclusione è valida particolarmente riguardo a quella che sembra essere la critica principale della ricorrente, cioè un’asserita insufficienza di esplicitazione dei motivi che hanno condotto la Commissione a non privilegiare una definizione del mercato a monte limitata alla sola paraffina molle prodotta e commercializzata in Polonia.

118    A tal riguardo si deve osservare che l’inclusione da parte della Commissione dell’insieme della paraffina molle commercializzata in Polonia nella sua definizione del mercato costituisce una semplice applicazione dei criteri enunciati nella comunicazione sulla definizione del mercato rilevante, che appartiene al contesto giuridico in cui si inscrive la decisione impugnata. La ricorrente era dunque in grado di comprendere i motivi sottesi a tale decisione, senza che la Commissione fosse tenuta a fornire, al riguardo, una motivazione più esplicita.

119    In terzo luogo e in ogni caso, anche nell’eventualità in cui la decisione impugnata fosse viziata da un’insufficienza di motivazione riguardo alla definizione del mercato a monte, tale insufficienza non potrebbe implicare l’annullamento della decisione impugnata.

120    Da un lato, occorre ricordare che, considerato il carattere cumulativo delle condizioni necessarie per determinare la possibilità di una preclusione del mercato dei fattori della produzione, ricordato al precedente punto 88, ciascuno dei motivi che compaiono ai punti 2004 e 2005 della decisione impugnata era idoneo a giustificare la conclusione della Commissione che escludeva l’eventualità che la concentrazione determinasse una preclusione dell’accesso alla paraffina molle.

121    Dall’altro lato, un’insufficienza di motivazione nella definizione del mercato a monte inficerebbe soltanto il motivo vertente sull’incapacità della nuova impresa di precludere il mercato, che figura al punto 2004 della decisione impugnata. Essa sarebbe priva di rilievo sul motivo vertente sulla mancanza di incentivo in tal senso nel nuovo soggetto, che figura al punto 2005 di tale decisione. Quest’ultimo, infatti, contiene esclusivamente valutazioni relative alla dimensione geografica del mercato a valle delle cere di paraffina e all’intensità della concorrenza su tale mercato.

122    Occorre pertanto respingere il secondo motivo di ricorso e, di conseguenza, il ricorso nella sua interezza, senza che sia necessario esaminare la domanda presentata dalla ricorrente in udienza, per l’ipotesi di rigetto della domanda di perizia, diretta sostanzialmente a far sì che il Tribunale ottenga dalla Commissione gli elementi sulla base dei quali essa ha fondato la motivazione della decisione impugnata.

IV.    Sulle spese

123    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, va condannata alle spese, conformemente alle conclusioni della Commissione e dell’interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Polwax S.A. è condannata alle spese.

Schalin

Frimodt Nielsen

Škvařilová-Pelzl

Nõmm

 

      Kukovec

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 giugno 2023.

Firme


*      Lingua processuale: il polacco.