Language of document : ECLI:EU:T:2014:1016

Causa T‑661/11

Repubblica italiana

contro

Commissione europea

«FEAOG – Sezione “Garanzia” – FEAGA e FEASR – Spese escluse dal finanziamento – Latticini – Entrate con destinazione specifica – Controlli essenziali – Tardività – Rettifica finanziaria forfettaria – Fondamento giuridico – Articolo 53 del regolamento (CE) n. 1605/2002 – Reiterazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 2 dicembre 2014

1.      Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Requisiti analoghi per le censure dedotte a sostegno di un motivo – Censure non esposte nell’atto introduttivo – Rinvio all’insieme degli allegati – Irricevibilità

[Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)]

2.      Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Latte e latticini – Prelievo supplementare sul latte – Controlli da parte degli Stati membri – Termini dei controlli – Termine imperativo – Conclusione del controllo

(Regolamento della Commissione n. 595/2004)

3.      Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di assumere spese conseguenti ad irregolarità nell’applicazione della normativa dell’Unione – Irregolarità relative ad entrate con destinazione specifica – Rettifica finanziaria forfettaria decisa dalla Commissione conformemente agli orientamenti interni adottati in materia – Controlli che non rivelano il livello atteso di regolarità delle domande – Ammissibilità dell’applicazione di un’aliquota forfettaria del 5 o del 10% in caso di controlli in loco realizzati fuori dai termini impartiti nel settore dei latticini

(Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 53, § 5)

4.      Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Motivo fondato su elementi emersi in corso di causa

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2)

5.      Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Latte e latticini – Entrate con destinazione specifica – Prelievo supplementare sul latte – Controllo delle modalità di riscossione da parte della Commissione

(Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 53, § 5)

6.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG

(Art. 296 TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 50, 60)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 64, 65, 135)

3.      Quando non è più in condizione di quantificare oggettivamente il volume di latte prodotto e, pertanto, di valutare con esattezza le perdite subite dal Fondo, la Commissione è legittimata, conformemente agli orientamenti adottati, ad applicare una rettifica finanziaria forfettaria per irregolarità vertenti sulla riscossione del prelievo supplementare, cioè un’entrata con destinazione specifica. Da un lato, infatti, le irregolarità relative alla realizzazione dei controlli in loco fuori dai termini impartiti riguardano controlli essenziali. Dall’altro, vista la categoria dei controlli interessata, la Commissione è, secondo gli orientamenti, legittimata ad applicare un’aliquota di rettifica finanziaria forfettaria del 5 o del 10%.

(v. punti 67, 68, 108)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 89)

5.      Il prelievo supplementare è considerato parte degli interventi che rientrano nella sezione «Garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) ed è destinato al finanziamento delle spese del settore del latte e dei latticini oggetto di un’organizzazione comune di mercato che rientra nella Politica agricola comune. Discende, infatti, dalla natura del prelievo supplementare che esso costituisce un’entrata specificamente destinata al finanziamento delle spese del settore del latte. Gli Stati membri hanno il compito di percepire detta entrata per conto della sezione «Garanzia» del FEAOG, sotto il controllo della Commissione, ciò che consente a quest’ultima di assumere la propria responsabilità finale nell’esecuzione del bilancio. Pertanto, si deve considerare che la Commissione dispone di un fondamento giuridico per controllare le modalità di riscossione del prelievo supplementare ed applicare rettifiche finanziarie in caso di irregolarità.

(v. punti 101, 103, 104, 118)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punti 145, 146)