SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
17 febbraio 1998 (1)
«Aiuti concessi da uno Stato Ricorso per carenza Non luogo a statuire
Ricorso per risarcimento danni Domanda diretta ad imporre a uno Stato
membro una modifica delle modalità di concessione di un aiuto già concesso
Circostanze di fatto Incompetenza della Commissione»
Nella causa T-107/96,
Pantochim SA, società di diritto belga con sede in Feluy (Belgio), con l'avv. Jacques
Bourgeois, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo
studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gérard Rozet,
consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Hervé Lehman, del foro
di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la
Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
sostenuta da
Repubblica francese, rappresentata inizialmente dalla signora Catherine de Salins,
vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari
esteri, e dal signor Frédéric Pascal, chargé de mission presso la stessa direzione,
quindi dalla signora Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la stessa
direzione, e dal signor Pascal, in qualità di agenti, con domicilio eletto in
Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,
avente ad oggetto, da un lato, una domanda diretta all'accertamento della carenza
della Commissione, in quanto essa avrebbe illegittimamente omesso di decidere, ai
sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, che la Francia doveva modificare le modalità
di concessione dell'aiuto che essa concedeva ai fornitori di biocarburanti, e,
dall'altro, una domanda diretta al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a
causa della detta omissione,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Terza Sezione ampliata),
composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, C.P. Briët, P. Lindh, A. Potocki,
e J.D. Cooke, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 ottobre
1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1.
- La ricorrente, la società Pantochim SA, con sede in Feluy (Belgio), è una
controllata della Società italiana serie acetica sintetica SpA (in prosieguo: la
«SISAS»), con sede in Milano. La Pantochim dispone a Feluy (Belgio) di una unità
produttiva di gasolio di origine vegetale denominato «Sisoil E». Il Sisoil E è un
estere metilico di oli vegetali, che può essere impiegato solo o miscelato con i
gasoli classici per il carburante e per il riscaldamento domestico.
- 2.
- La legge finanziaria francese per l'anno 1992 (legge 91-1322 del 30 dicembre 1991,
pubblicata nel Journal officiel de la République française 31 dicembre 1991, pag.
17229), all'art. 32, esentava fino al 31 dicembre 1996 dall'imposta interna di
consumo gli esteri di olio di colza e di girasole, l'alcol etilico ottenuto da cereali,
topinambur, patate o barbabietole e incorporato nei supercarburanti e nelle
benzine, nonché i derivati dello stesso alcol (in prosieguo: i «biocarburanti»). Il
decreto 27 marzo 1992, adottato dall'applicazione all'art. 32, stabiliva i criteri da
rispettare per godere di tale esenzione. Esso richiedeva, in particolare, che i
prodotti in questione venissero impiegati nell'ambito di un progetto sperimentale
e ottenuti in unità considerate «pilota».
- 3.
- L'art. 30 della legge finanziaria correttiva relativa all'anno 1993 (pubblicata nel
Journal officiel de la République française 31.12.1993, pag. 18526), prescriveva
inoltre che i prodotti oggetto dell'esenzione fossero ottenuti da materie prime
agricole «prodotte su parcelle ritirate dalla produzione non alimentare ai sensi
del regolamento (CEE) della Commissione 15 febbraio 1993, n. 334».
- 4.
- In mancanza di esenzione fiscale, come quella sopra descritta, la produzione di
biocarburanti non presenterebbe alcun interesse economico, considerati i notevoli
costi di produzione.
- 5.
- Sin dal mese di novembre 1992 la SISAS faceva presente all'amministrazione
francese il proprio interesse ad ottenere il riconoscimento del suo stabilimento di
Feluy come unità pilota per la produzione di biocarburanti, richiedendo
ufficialmente tale riconoscimento nel marzo 1993. Tuttavia è accertato che, fino ad
oggi, nessun riconoscimento le è stato concesso in tal senso dall'amministrazione
francese. Talché, il ministro francese dell'Agricoltura, della Pesca e
dell'Alimentazione, con lettera 14 giugno 1996 al consiglio della Pantochim, faceva
presente che, secondo un'indagine svolta in loco, lo stabilimento di Feluy aveva una
capacità produttiva superiore al volume indicato ai fini del riconoscimento richiesto.
Orbene, dato che la direttiva del Consiglio 19 ottobre 1992, 92/81/CEE, relativa
all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali (GU L 316, pag.
12), autorizza gli Stati membri ad applicare esenzioni o riduzioni totali o parziali
dell'aliquota dell'accisa solo nell'ambito esclusivo di progetti pilota definiti in base
alla capacità di produzione degli impianti, il detto stabilimento non poteva ottenere
il riconoscimento come unità pilota. Inoltre, il ministro affermava che, essendo in
corso dinanzi alla Commissione (v. oltre) un procedimento di controllo della
compatibilità della normativa francese con il mercato comune, le autorità francesi
erano impossibilitate a procedere a qualsiasi nuovo riconoscimento.
- 6.
- La Commissione avviava il 7 dicembre 1994 il procedimento di cui all'art. 93, n. 2,
del Trattato CE, riguardo alla normativa francese che esentava i biocarburanti
dall'imposta interna di consumo, e ne informava le autorità francesi con lettera 12
dicembre 1994. Nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 9 giugno 1995 veniva
pubblicata una comunicazione «ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato CE [...]
concernente aiuti concessi dalla Francia nel settore dei biocarburanti» (GU C 143,
pag. 8).
- 7.
- La SISAS presentava le proprie osservazioni nell'ambito di tale procedimento
amministrativo il 29 giugno 1995. Essa chiedeva inoltre alla Commissione, in primo
luogo, «di dichiarare che a motivo di tali modalità contrarie all'art. 95 del Trattato
che istituisce la Comunità europea, l'aiuto concesso dalla Francia alla produzione
di biodiesel non [era] compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 92 del
Trattato», in secondo luogo, «di decidere che la Francia [doveva] modificare tale
aiuto consentendo al biodiesel prodotto in altri Stati membri e distribuito in Francia
di godere degli stessi vantaggi» e, in terzo luogo, «di adottare i provvedimenti
provvisori necessari chiedendo alla Francia di procedere al più presto al
riconoscimento dello stabilimento di Feluy della SISAS come unità pilota
provvisoriamente per un quantitativo di 20 000 tonnellate annue per il 1995».
- 8.
- Non essendo intervenuta alcuna presa di posizione da parte della Commissione su
tale questione, la SISAS, con lettera 29 marzo 1996, le intimava di agire entro due
mesi, ai sensi dell'art. 175 del Trattato, e ribadiva le domande di cui alla sua lettera
29 giugno 1995. Essa aggiungeva inoltre che si riservava «il diritto della sua
controllata Pantochim SA di chiedere allo Stato francese e alla Commissione
europea il risarcimento del notevole danno economico subito dalla Pantochim per
essere stata esclusa illegittimamente dal mercato francese del biodiesel detassato
dal 1993».
- 9.
- Con lettera 24 maggio 1996 al consiglio della SISAS, la Commissione comunicava
che la citata lettera 29 marzo 1996 era stata registrata come denuncia per
l'apertura di un procedimento per dichiarazione d'inadempimento ai sensi dell'art.
169 del Trattato CE.
- 10.
- La Commissione adottava il 18 dicembre 1996, la decisione 97/542/CE, relativa alle
esenzioni fiscali per i biocarburanti in Francia (GU L 222, pag. 26 in prosieguo: la
«decisione 18 dicembre 1996»), notificata alle autorità francesi il 29 gennaio 1997,
nella quale stabiliva che: «Gli aiuti concessi in Francia sotto forma di esenzione
fiscale a favore dei biocarburanti di origine agricola (...) sono illegali, in quanto
concessi in violazione delle regole di procedura definite dall'articolo 93, paragrafo
3 del trattato. Tali aiuti sono incompatibili con il mercato comune ai sensi
dell'articolo 92 del trattato. La Francia è tenuta a sopprimere gli aiuti di cui
all'articolo 2 entro due mesi dalla notificazione della presente decisione.»
- 11.
- Peraltro la Commissione, nel preambolo della decisione, precisava che:
«Il fatto che taluni prodotti di base non siano ammessi a beneficiare dell'esenzione
fiscale consente di affermare che tale misura costituisce un aiuto a norma dell'art.
92, paragrafo 1 del trattato, in quanto falsa la concorrenza favorendo determinate
produzioni agricole e, per le stesse ragioni, può ripercuotersi sugli scambi tra Stati
membri. (...) Le autorità francesi non hanno adeguatamente giustificato la necessità
di limitare la misura alle produzioni agricole provenienti da terreni messi a riposo.»
(Parte IV, punto 5.)
«Dal momento che l'esenzione fiscale riguarda unicamente i biocarburanti
fabbricati con determinati prodotti di base, la Commissione ha ritenuto che il
regime operi una discriminazione rispetto ad altri biocarburanti ottenibili da altre
materie prime (di un'altra specie o non provenienti da terreni ritirati dalla
produzione e che sono soggetti in Francia ad un'accisa normale. La misura di aiuto
sotto forma di esenzione costituisce pertanto un'infrazione alle disposizioni
dell'articolo 95 del trattato, in quanto limitata a biocarburanti ottenuti solo da
determinati prodotti di base (...) e in considerazione del fatto che i biocarburanti
importati dagli altri Stati membri e fabbricati con altri prodotti di base sono
soggetti ad una maggiore imposizione fiscale.» (Parte V, punto 4.)
«(...) Qualsiasi intervento statale nel settore contemplato dal regolamento (CEE)
n. 1765/92 equivarrebbe quindi ad un'ingerenza dello Stato nel sistema completo
ed esaustivo delle organizzazioni comuni dei mercati.
L'esenzione limitata in taluni casi, a decorrere dal 1994, ai prodotti coltivati su
terreni a riposo costituisce quindi un'infrazione al regolamento (CEE) n. 1765/92.»
(Parte VI, punto 2.)
«Conseguentemente, gli aiuti indiretti ai prodotti di base violano le disposizioni
relative alle organizzazioni comuni dei mercati, il regolamento (CEE) n. 1765/92
e l'articolo 95 del trattato, e non possono quindi beneficiare di alcuna delle deroghe
di cui all'articolo 92, paragrafo 3 del trattato (...)» (Parte VI, punto 4.)
«(...) occorre pertanto ritenere che l'effetto sostanziale dell'aiuto sia passato,
attraverso i fabbricanti che erano sotto il profilo tecnico i diretti destinatari, ai
produttori della materia prima, divenuti beneficiari indiretti.
(...)
Data la temporaneità del vantaggio concesso ai fabbricanti di biocarburanti e la
specificità dell'infrazione a livello dei produttori agricoli, beneficiari finali dei
vantaggi concessi, il recupero degli importi attribuiti finirebbe per penalizzare
duramente una misura fondamentalmente conforme alla politica della Comunità
e la cui illegalità, fatta eccezione per l'aspetto procedurale, si limitava
essenzialmente ad un approccio troppo restrittivo in relazione ai beneficiari
indiretti dell'aiuto.» (Parte VII, punto 3.)
- 12.
- Di conseguenza, non veniva imposto alla Repubblica francese alcun obbligo di
recupero dell'aiuto.
Procedimento
- 13.
- Alla luce di quanto sopra, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 12
luglio 1996, la Pantochim ha proposto il presente ricorso.
- 14.
- Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 luglio 1996, la
ricorrente ha presentato, ai sensi dell'art. 186 del Trattato CE, un'istanza di
provvedimento provvisorio, chiedendo che «la Commissione imponga, nell'ambito
del procedimento ex art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato, alla Francia, [di]
attribuir[le] provvisoriamente [...] la quota richiesta di biodiesel avente diritto
all'esenzione dall'accisa applicabile».
- 15.
- Con ordinanza 21 ottobre 1996, causa T-107/96 R, Pantochim/Commissione, (Racc.
pag. II-1361), il Presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti
provvisori proposta dalla Pantochim, riservandosi sulle spese.
- 16.
- Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale il 18 novembre 1996, la
Repubblica francese ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle
conclusioni della convenuta. Con ordinanza del Presidente della Terza Sezione del
Tribunale 9 gennaio 1997, la Repubblica francese è stata autorizzata ad intervenire
nella presente causa.
- 17.
- Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso
di passare alla fase orale chiedendo, ai sensi dell'art. 65 del regolamento di
procedura, la produzione di taluni documenti. Peraltro, il Tribunale ha invitato le
parti a rispondere a taluni quesiti per iscritto, nonché oralmente nel corso
dell'udienza. Le parti hanno dato seguito a tali inviti.
- 18.
- Le parti sono state sentite nelle loro difese orali e nelle loro risposte ai quesiti oralidel Tribunale nel corso dell'udienza del 7 ottobre 1997.
Conclusioni delle parti
- 19.
- La ricorrente conclude che il Tribunale voglia,
dichiarare che la Commissione, in violazione del Trattato ha omesso di
decidere, ai sensi dell'art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato, che la
Francia doveva modificare le modalità di concessione dell'aiuto ai
biocarburanti rendendole conformi alle norme del Trattato;
accertare la responsabilità della Comunità per il danno derivante da tale
inerzia della Commissione e condannare la Commissione a risarcire tale
danno, valutato provvisoriamente nella somma di 50 508 729 FF;
condannare la convenuta alle spese.
- 20.
- La Commissione conclude nella sua controreplica che il Tribunale voglia:
dichiarare che il ricorso per carenza è divenuto senza oggetto a seguito
dell'adozione della decisione 18 dicembre 1996;
respingere la domanda di risarcimento presentata dalla Pantochim;
condannare la ricorrente alle spese.
- 21.
- Il governo francese conclude che il Tribunale voglia:
dichiarare privo di oggetto il ricorso per carenza, avendo la Commissione
adottato la decisione 18 dicembre 1996.
Sulle conclusioni dirette all'accertamento della carenza
Argomenti delle parti
- 22.
- La ricorrente sottolinea che, con lettera 29 marzo 1996, la SISAS ha invitato la
Commissione, ai sensi dell'art. 175 del Trattato, per conto della Pantochim, a
prendere posizione entro due mesi e che allo scadere di tale termine la
Commissione non ha dato seguito a tale invito.
- 23.
- Essa precisa di addebitare alla Commissione di aver omesso di prendere la
decisione entro un termine ragionevole, ai sensi dell'art. 93, n. 2, primo comma, del
Trattato, ingiungendo alla Francia di «modificare le modalità di concessione
dell'aiuto ai biocarburanti rendendoli conformi alle norme del Trattato». Orbene,
la Commissione dovrebbe vietare le modalità di concessione dell'aiuto di cui trattasi
in quanto in cui queste ultime violerebbero manifestamente l'art. 95 del Trattato.
- 24.
- Essa ritiene, infine, che a prescindere da eventuali altri aspetti illegittimi del regime
di aiuti di cui trattasi, la sua domanda diretta a ottenere che fosse posto fine alle
modalità di concessione discriminatorie fosse motivata in quanto era
«perfettamente distinguibile dal regime di aiuti». Trincerandosi dietro altri
potenziali aspetti illegittimi, la Commissione ometterebbe di «adottare le prime
misure col pretesto che essa deve anzitutto effettuare un'analisi approfondita».
Un'eventuale decisione che implicasse l'obbligo per il governo francese di
sopprimere gli aiuti di cui trattasi non permetterebbe, peraltro, di ristabilire normali
relazioni di concorrenza.
- 25.
- La Commissione, nella sua controreplica, così come il governo francese nella sua
memoria d'intervento, fanno presente che, a seguito dell'adozione della decisione
18 dicembre 1996, il ricorso per carenza è divenuto privo di oggetto, con la
conseguenza che il Tribunale non dovrebbe più pronunciarsi su di esso.
- 26.
- Nella risposta alla lettera con la quale il Tribunale la invita a prendere posizione
su tale affermazione, la ricorrente, rammentando che il suo ricorso per carenza è
diretto a far «accertare che la Commissione [..] ha omesso, in violazione del
Trattato [...], di decidere ai sensi dell'art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato, che
la Francia [doveva] modificare le modalità di concessione dell'aiuto ai fornitori di
biocarburanti rendendole conformi alle norme del Trattato», asserisce, in sostanza,
che, pur sottolineando nella sua decisione che la misura di aiuti sotto forma di
esenzione costituisce una infrazione alle disposizioni dell'art. 95 del Trattato, la
Commissione non ha adottato la decisione la cui omissione viene contestata. Infatti,
invece di ingiungere alla Repubblica francese di rispettare l'art. 95 del Trattato in
occasione della concessione degli aiuti, la Commissione ha accertato che gli aiuti
in questione rispondevano alle condizioni previste all'art. 92, n. 1, del Trattato,
senza poter beneficiare di alcuna delle deroghe previste agli artt. 2 e 3 dei detti
articoli, e di conseguenza li ha dichiarati incompatibili con il mercato comune.
- 27.
- Essa fa altresì osservare che la Repubblica francese, pur mantenendo in vigore il
regime di aiuti dichiarato illegittimo dalla Commissione, non le ha mai concesso di
fruire di tali aiuti.
Giudizio del Tribunale
- 28.
- Occorre anzitutto ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il motivo
d'impugnazione di cui all'art. 175 del Trattato, è basato sul principio che l'inerzia
illegittima dell'istituzione consente di adire il giudice comunitario affinchè questi
dichiari che il comportamento omissivo è contrario al Trattato, in quanto la misura
o l'istituzione interessata non vi abbia posto rimedio. Ai sensi dell'art. 176 la detta
declaratoria fa sorgere l'obbligo dell'istituzione convenuta di adottare i
provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, salve restando
le azioni di responsabilità extracontrattuale che possono derivare dalla declaratoria
medesima (sentenza della Corte 24 novembre 1992, cause riunite C-15/91 e C-108/91, Racc. pag. I-6061, punto 14; sentenza del Tribunale 18 settembre 1992,
causa T-28/90, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-2285, punto 36).
- 29.
- Orbene, nel caso in cui l'atto la cui omissione costituisce oggetto della controversia
sia stato adottato dopo la proposizione del ricorso, ma prima della pronuncia della
sentenza, una dichiarazione del Tribunale che dichiari l'illegittimità dell'iniziale
omissione non può più portare alle conseguenze previste dall'art. 176 (sentenza del
Tribunale 10 luglio 1997, causa T-212/95, Oficemen/Commissione, Racc. pag. II-1161, punti 65-68). Ne consegue che, in tal caso, così come nel caso in cui
l'istituzione convenuta abbia risposto all'invito ad agire entro due mesi, l'oggetto
del ricorso è venuto meno.
- 30.
- Peraltro si evince da una costante giurisprudenza che l'art. 175 riguarda la carenza
consistente nell'astensione dal pronunciarsi o dal prendere posizione, e non
nell'adozione di un atto diverso da quello che gli interessati avrebbero auspicato
o ritenuto necessario (sentenze della Corte 13 luglio 1971, causa 8/71, Deutscher
Komponistenverband/Commissione, Racc. pag. 705, punto 2, e 15 dicembre 1988,
cause riunite 166/86 e 220/86, Racc. pag. 6473, punto 17). Orbene, nel caso di
specie non si può contestare che l'adozione della decisione 18 dicembre 1996
costituisce una presa di posizione della Commissione ai sensi dell'art. 175 del
Trattato in relazione all'invito ad agire rivolto alla Commissione il 29 marzo 1996.
- 31.
- Di conseguenza, la circostanza che la decisione adottata dalla Commissione il 18
dicembre 1996 sia diretta soltanto ad accertare che gli aiuti interessati sono
illegittimi e incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 92 del Trattato,
e che essa obblighi la Repubblica francese a sopprimere gli aiuti di cui trattasi,
senza tuttavia imporle la modifica delle modalità di concessione dell'aiuto
rendendole conformi alle norme del Trattato, è al riguardo irrilevante.
- 32.
- Il Tribunale conclude, di conseguenza, che non occorre statuire sul ricorso per
carenza.
Sulle conclusioni dirette al risarcimento danni
Argomenti delle parti
- 33.
- La ricorrente fa valere, in sostanza, che, omettendo di adottare la decisione
nell'ambito del procedimento avviato ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato e di
imporre alla Repubblica francese l'obbligo di modificare le modalità illegittime di
concessione dell'esenzione di cui trattasi, la Commissione ha agito in modo
illegittimo così da impegnare la responsabilità della Comunità. Infatti, rimanendo
così tanto tempo senza adottare una decisione, tale istituzione, da un lato, le
avrebbe impedito di disporre dell'atto necessario perché essa potesse far valere il
diritto al risarcimento contro l'amministrazione francese per il passato e, dall'altro,
non le avrebbe evitato il danno, futuro ma certo, conseguente alla sua esclusione
dal mercato francese per la nuova campagna.
- 34.
- Nel caso di specie, essa ritiene che la Commissione avrebbe dovuto agire per porre
fine alle condizioni di concessione discriminatorie e che, «una volta addebitata
l'omessa assistenza ad un soggetto in pericolo, non possa sfuggire alla sua
responsabilità civile per la mancata assistenza asserendo l'esistenza di un danno
causato dall'autore del pericolo». Essa rammenta peraltro che la Commissione non
ha ordinato alla Francia di sospendere il versamento degli aiuti.
- 35.
- La ricorrente sottolinea, inoltre, che l'ampio potere discrezionale previsto dall'art.
92, n. 3, del Trattato alla Commissione non può comportare la possibilità di
ammettere una violazione manifesta delle regole elementari del Trattato.
- 36.
- Per quanto riguarda il danno subito, la ricorrente ritiene che esso sia di duplice
natura poiché essa avrebbe subito perdite ed un mancato guadagno. Infatti, da un
lato, essa aveva chiesto, a partire dal novembre 1992, di poter rifornire il mercato
francese giovandosi dell'esenzione suddetta, dall'altro, l'amministrazione francese
era sul punto di stabilire, per la campagna seguente, che doveva iniziare il 1° luglio
1996, la quantità globale di biocarburante che poteva fruire dell'esenzione e di
ripartire le quote tra i beneficiari. Ne risulterebbe, a suo avviso, un danno causato
da perdite del margine cosiddetto «di contribuzione» ed un mancato guadagno, per
gli anni 1993-1997, che essa stima provvisoriamente in 50 508 729 FF.
- 37.
- Essa riconosce che allo stato attuale era difficile calcolare con precisione il danno
causato dall'inerzia della Commissione, in quanto la determinazione del danno per
il passato «dipende da una valutazione dei danni che effettuerebbe il giudice
francese, qualora la Commissione avesse deciso [...] che il comportamento
dell'amministrazione francese nei confronti della ricorrente [era] illegittimo».
- 38.
- La ricorrente ritiene che il nesso di causalità tra il danno e l'omissione della
Commissione sia evidente in ragione della verosimile impossibilità nella quale essa
si trova di far valere il suo diritto al risarcimento nei confronti dell'amministrazione
francese e in ragione dell'assenza di obbligo per la Repubblica francese di tenere
un comportamento diverso per la campagna che inizia il 1° luglio 1996.
- 39.
- La Commissione sostiene anzitutto che poiché non può esserle rimproverata alcuna
omissione, da un lato, non può esserle addebitato alcun comportamento illegittimo
e, dall'altro, che, anche ammettendo che venga accertata una eventuale carenza,
la ricorrente non ha dimostrato che essa costituiva una violazione di una norma
superiore di diritto che tuteli i singoli o una violazione grave e manifesta dei limiti
che si impongono all'esercizio dei suoi poteri (sentenza del Tribunale 27 giugno
1991, causa T-120/89, Stahlwerke Peine-Salzgitter/Commissione, Racc. pag. II-279,
punto 74).
- 40.
- Essa sottolinea al riguardo come l'art. 92, n. 3, del Trattato, le riconosca un ampio
potere discrezionale per decidere di ammettere o meno un regime di aiuti, o
ancora di imporre modifiche al detto regime (sentenza della Corte 11 luglio 1996,
causa C-39/94, SFEI e a., Racc. pag. I-3547, punto 36).
- 41.
- Essa osserva inoltre che non è sufficiente che venga constatata una carenza perché
la responsabilità della Comunità sia ipso facto impegnata, come emergerebbe dalla
sentenza del Tribunale 18 settembre 1996, causa T-387/94, Asia Motor France e
a./Commissione (Racc. pag. II-961, punti 107 e 108).
- 42.
- La Commissione sostiene inoltre, per quanto riguarda il danno subito, che l'invito
ad agire e una eventuale inerzia possono in ogni caso riguardare soltanto la
stagione 1996-1997 e non le stagioni precedenti la diffida. Entro tali limiti il danno
dipenderebbe dal comportamento dell'amministrazione francese nel corso di tale
periodo.
- 43.
- Peraltro, un danno che risulti dall'impossibilità di fruire di aiuti illegittimi non
potrebbe dar diritto ad un risarcimento.
- 44.
- Infine, la Commissione rammenta, per quanto riguarda il nesso di causalità, che
l'art. 215, secondo comma, del Trattato riguarda soltanto i danni imputabili alle
istituzioni della Comunità o ai loro agenti, ad esclusione della eventuale
responsabilità degli Stati membri (sentenze della Corte 13 febbraio 1979, causa
101/78, Granaria, Racc. pag. 623, e 18 ottobre 1984, causa 109/83,
Eurico/Commissione, Racc. pag. 3581).
- 45.
- Essa contesta, al riguardo, il fatto che l'asserita inerzia costituisca un ostacolo al
diritto al risarcimento da far valere contro l'amministrazione francese, dal momento
che la ricorrente aveva la possibilità di far valere i suoi diritti dinanzi al giudice
nazionale, invocando l'effetto diretto dell'art. 93, n. 3, del Trattato, in quanto il
regime di aiuti di cui trattasi non era stato notificato (sentenza SFEI e a., citata),
o l'effetto diretto dell'art. 95 del Trattato, che vieta le misure d'imposizione
discriminatorie.
- 46.
- Essa ritiene che emerga dal punto 36 della citata ordinanza del Presidente del
Tribunale 21 ottobre 1996 che la Commissione non poteva «adottare le misure»nel senso voluto dalla ricorrente. A suo giudizio, essa avrebbe potuto adottare una
decisione provvisoria di sospensione del provvedimento d'aiuto, ma ciò non sarebbe
stato corrispondente a quanto veniva richiesto dalla Pantochim.
- 47.
- Ne deduce che essa non era tenuta a pronunciarsi sulla questione se il
comportamento del'amministrazione francese nei confronti della Pantochim fosse
illegittimo, ma le incombeva semplicemente di decidere se il regime di aiuti di cui
trattasi fosse, nel suo complesso, compatibile o meno con il mercato comune.
Giudizio del Tribunale
- 48.
- Secondo una giurisprudenza consolidata, la responsabilità extracontrattuale della
Comunità può sorgere solo se ricorra un insieme di condizioni, per quanto riguarda
l'illiceità del comportamento contestato all'istituzione comunitaria, il carattere
effettivo del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento
illecito e il danno lamentato (sentenza del Tribunale 13 dicembre 1995, cause
riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione,
Racc. pag. II-2941, punto 80).
- 49.
- Il Tribunale rileva che emerge dalla lettura del ricorso, dalla diffida ad agire come
chiarita alla luce della lettera della società madre della ricorrente 29 giugno 1995
(v. punti 7 e 8 della presente sentenza), dalle varie memorie della ricorrente e dalle
dichiarazioni fatte da quest'ultima nel corso dell'udienza che il presente ricorso per
risarcimento danni è diretto, in sostanza, a far accertare che la Commissione, in
violazione del Trattato, ha omesso di decidere, in via provvisoria o definitiva, ai
sensi dell'art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato, che la Repubblica francese
doveva modificare tale aiuto, permettendo ai fornitori di biodiesel prodotto in altri
Stati membri e consegnato in Francia di godere dei medesimi vantaggi concessi alle
società con sede in Francia che operano nel medesimo settore, e che la ricorrente
doveva ottenere dalle autorità francesi competenti un'esenzione fiscale per il
biodiesel fornito in Francia, e a far constatare, di conseguenza, la responsabilità
della Comunità per il danno conseguente da tale omissione della Commissione.
- 50.
- Orbene, occorre rilevare che le misure richieste dalla ricorrente vanno oltre la
competenza della Commissione.
- 51.
- In primo luogo, risulta dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale che quando,
nell'ambito di un procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato, la Commissione
dichiara che un aiuto è stato istituito senza esserle stato preventivamente notificato
come previsto dall'art. 93, n. 3, del Trattato, essa non può adottare altro
provvedimento provvisorio se non un'ingiunzione allo Stato membro interessato di
sospendere immediatamente il pagamento dell'aiuto e di fornirle, nel termine da
essa impartito, tutti i documenti, le informazioni e i dati necessari per esaminare
la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune (v., da ultimo, sentenza SFEI e
a., citata, punto 45). Orbene, il provvedimento provvisorio richiesto dalla
richiedente alla Commissione, consistente in realtà nell'ordinare alla Francia di
esentare la richiedente dall'imposta interna di consumo, si colloca manifestamente
fuori delle competenze riconosciute all'istituzione convenuta nell'ambito del
procedimento amministrativo previsto all'art. 93, n. 2, del Trattato.
- 52.
- In secondo luogo, emerge dalla formulazione dell'art. 93, n. 2, del Trattato, che, in
presenza di un aiuto incompatibile, la Commissione deve ordinare allo Stato
membro di cui trattasi di «sopprimerlo o modificarlo» nel termine da essa stabilito.
Orbene, le due misure che la ricorrente chiede alla Commissione, come sopra
descritte, si pongono al di là delle competenze che sono state riconosciute alla
Commissione per chiudere il procedimento amministrativo previsto dall'art. 93, n.
2, del Trattato, poiché tale domanda che mira all'ottenimento di un aiuto va al di
là della soppressione o della modifica dell'aiuto, come consentito dall'art. 93, n. 2,
del Trattato.
- 53.
- Di conseguenza, non può muoversi censura alla Commissione per aver adottato un
comportamento illegittimo rifiutando, con la decisione 18 dicembre 1996, di
emanare le misure richieste dalla ricorrente.
- 54.
- Da quanto precede consegue che la prima condizione per impegnare la
responsabilità extracontrattuale della Comunità, vale a dire l'esistenza di un
comportamento illegittimo della Commissione, non sussiste nel caso di specie.
- 55.
- Di conseguenza, la domanda per risarcimento danni va respinta.
Sulle spese
- 56.
- Ai sensi dell'art. 87, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale, in caso di
non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa. Peraltro,
ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è
condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.
- 57.
- Nella fattispecie il Tribunale rileva che, considerata l'illegittimità della misura
richiesta dalla ricorrente alla Commissione, accertata nell'ambito dell'esame del
ricorso per risarcimento danni, il ricorso per carenza proposto dalla ricorrente non
avrebbe in ogni caso potuto essere accolto. Di conseguenza, la ricorrente dev'essere
condannata a tutte le spese, comprese quelle per il procedimento sommario.
- 58.
- Ai sensi dell'art. 87, n. 4, del regolamento di procedura, il governo della Repubblica
francese sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) Non occorre statuire sul ricorso per carenza.
2) Il ricorso per risarcimento danni è respinto poiché infondato.
3) La ricorrente è condannata alle spese, comprese quelle riguardanti il
procedimento sommario.
4) Il governo della Repubblica francese sopporterà le proprie spese.
VesterdorfBriët
Lindh
Potocki Cooke
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 febbraio 1998.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
B. Vesterdorf