Language of document : ECLI:EU:C:2017:631

Cause riunite C643/15 e C647/15

Repubblica slovacca
e
Ungheria

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Ricorso di annullamento – Decisione (UE) 2015/1601 – Misure temporanee in materia di protezione internazionale a beneficio della Repubblica ellenica e della Repubblica italiana – Situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel territorio di alcuni Stati membri – Ricollocazione di tali cittadini nel territorio degli altri Stati membri – Quote di ricollocazione – Articolo 78, paragrafo 3, TFUE – Base giuridica – Presupposti di applicazione – Nozione di “atto legislativo” – Articolo 289, paragrafo 3, TFUE – Carattere obbligatorio per il Consiglio dell’Unione europea di conclusioni adottate dal Consiglio europeo – Articolo 15, paragrafo 1, TUE e articolo 68 TFUE – Forme sostanziali – Modificazione della proposta della Commissione europea – Requisiti di una nuova consultazione del Parlamento europeo e di un voto unanime in seno al Consiglio dell’Unione europea – Articolo 293 TFUE – Principi di certezza del diritto e di proporzionalità»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 settembre 2017

1.        Atti delle istituzioni – Natura giuridica – Atto legislativo – Nozione – Misure temporanee adottate dal Consiglio a beneficio di Stati membri che si trovano in una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi – Esclusione

(Artt. 78, § 3, TFUE, 289 TFUE e 294 TFUE)

2.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Misure temporanee adottate dal Consiglio a beneficio di Stati membri che si trovano in una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi – Portata

(Art. 78, §§ 2 e 3, TFUE)

3.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Misure temporanee adottate dal Consiglio a beneficio di Stati membri che si trovano in una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi – Possibilità di derogare a disposizioni di atti legislativi – Limiti – Necessità che le misure presentino carattere temporaneo

(Art. 78, §§ 2 e 3, TFUE; decisione del Consiglio 2015/1601)

4.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Misure temporanee adottate dal Consiglio a beneficio di Stati membri che si trovano in una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi – Fissazione della durata – Criteri di valutazione

(Art. 78, § 3, TFUE; decisione del Consiglio 2015/1601)

5.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Misure temporanee adottate dal Consiglio a beneficio di Stati membri che si trovano in una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi – Nozione di «improvviso»

(Art. 78, § 3, TFUE)

6.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Misure temporanee adottate dal Consiglio a beneficio di Stati membri che si trovano in una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi – Necessità di uno stretto collegamento tra la situazione di emergenza e l’afflusso suddetto

(Art. 78, § 3, TFUE)

7.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Misure temporanee adottate dal Consiglio a beneficio di Stati membri che si trovano in una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi – Potere discrezionale del Consiglio quanto alla scelta delle misure da adottare – Possibilità di prevedere meccanismi di aggiustamento che consentano di far fronte all’evolversi della situazione

(Art. 78, § 3, TFUE)

8.        Commissione – Competenze – Potere di iniziativa legislativa – Esercizio nel rispetto dei principi dell’attribuzione dei poteri e dell’equilibrio istituzionale – Applicazione alle proposte di atti legislativi e non legislativi

(Art. 13, § 2, TUE; artt. 68 TFUE e 78, § 3, TFUE)

9.        Atti delle istituzioni – Procedimento di elaborazione – Consultazione regolare del Parlamento – Nuova consultazione obbligatoria in caso di modifica sostanziale apportata alla proposta iniziale – Portata dell’obbligo

(Art. 113 TFUE)

10.      Commissione – Competenze – Potere di iniziativa legislativa – Potere di modifica di una proposta – Presupposti per l’esercizio – Proposta di misure temporanee a beneficio di Stati membri che si trovano in una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi

(Artt. 78, § 3, TFUE e 293, § 2, TFUE)

11.      Commissione – Competenze – Potere di iniziativa legislativa – Potere di modifica di una proposta – Possibilità per il collegio dei commissari di autorizzare alcuni dei propri membri a procedere alla modifica

(Art. 293, § 2, TFUE; regolamento interno della Commissione, art. 13)

12.      Consiglio – Deliberazioni – Regime linguistico – Possibilità di proporre una modifica di un progetto di atto giuridico in una sola lingua ufficiale dell’Unione – Ammissibilità – Presupposto – Assenza di opposizione di uno Stato membro

(Art. 3, § 3, comma 4, TUE; decisione del Consiglio 2009/937, allegato, art. 14)

13.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Proporzionalità – Portata – Potere discrezionale del legislatore dell’Unione – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Valutazione alla luce degli elementi disponibili al momento dell’adozione dell’atto

(Art. 5, § 4, TUE; art. 78, § 3, TFUE)

14.      Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Misure temporanee adottate dal Consiglio a beneficio di Stati membri che si trovano in una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi – Ricollocazione di tali cittadini nel territorio degli altri Stati membri – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Imposizione di una suddivisione per quote delle persone ricollocate tra gli Stati membri – Ammissibilità – Rispetto del principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri

(Artt. 78, § 3, TFUE e 80 TFUE)

15.      Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Misure temporanee adottate dal Consiglio a beneficio di Stati membri che si trovano in una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi – Ricollocazione di tali cittadini nel territorio degli altri Stati membri – Obbligo di tener conto dell’esistenza di legami culturali o linguistici tra ciascun cittadino e lo Stato membro di ricollocazione – Insussistenza

(Artt. 78, § 3, TFUE e 80 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 21)

16.      Procedimento giurisdizionale – Intervento – Motivi diversi da quelli della parte principale a favore della quale l’intervento è effettuato – Ricevibilità – Presupposto – Collegamento con l’oggetto della controversia

[Statuto della Corte di giustizia, art. 40; regolamento di procedura della Corte, artt. 129 e 132, § 2, b)]

17.      Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Misure temporanee adottate dal Consiglio a beneficio di Stati membri che si trovano in una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi – Ricollocazione di tali cittadini nel territorio degli altri Stati membri – Obbligo di garantire un diritto di ricorso effettivo contro la decisione di ricollocazione

(Art. 78, § 3, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

18.      Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Misure temporanee adottate dal Consiglio a beneficio di Stati membri che si trovano in una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi – Ricollocazione di tali cittadini nel territorio degli altri Stati membri – Decisione 2015/1601 relativa alle misure prese a beneficio della Grecia e dell’Italia – Modalità di ripartizione dei cittadini di paesi terzi – Presa in considerazione delle preferenze di un cittadino di un paese terzo per un determinato Stato membro ospitante – Esclusione

(Art. 78, § 3, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 604/2013, art. 13, § 1; decisione del Consiglio 2015/1601, art. 5, § 3)

19.      Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica d’asilo – Misure temporanee adottate dal Consiglio a beneficio di Stati membri che si trovano in una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi – Ricollocazione di tali cittadini nel territorio degli altri Stati membri – Qualificazione di una ricollocazione come respingimento verso uno Stato terzo – Esclusione

(Art. 78, § 3, TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 18)

1.      Un atto giuridico può essere qualificato come atto legislativo dell’Unione soltanto se è stato adottato sul fondamento di una disposizione dei Trattati che fa espresso riferimento o alla procedura legislativa ordinaria o alla procedura legislativa speciale. Ne consegue che dal riferimento al requisito di una consultazione del Parlamento, contenuto nella disposizione dei Trattati che serve quale base giuridica dell’atto di cui trattasi, non può dedursi che la procedura legislativa speciale sia applicabile all’adozione di tale atto.

Dunque, nella misura in cui l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE prevede che il Consiglio adotti le misure temporanee contemplate da tale disposizione su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e non contiene alcun espresso riferimento né alla procedura legislativa ordinaria né alla procedura legislativa speciale, deve ritenersi che misure suscettibili di essere adottate sul fondamento della disposizione suddetta devono essere qualificate come atti non legislativi, in quanto esse non vengono adottate all’esito di una procedura legislativa.

(v. punti 62, 64‑66)

2.      Le disposizioni di cui all’articolo 78, paragrafi 2 e 3, TFUE rivestono carattere complementare, permettendo all’Unione di adottare, nel quadro della politica comune dell’Unione in materia di asilo, misure diversificate al fine di dotarsi degli strumenti necessari, in particolare, per rispondere in maniera effettiva, sia a breve che a lungo termine, a situazioni di crisi migratoria. A questo proposito, la nozione di misure temporanee che possono essere adottate ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE deve avere una portata sufficientemente estesa per permettere alle istituzioni dell’Unione di adottare tutte le misure temporanee necessarie per rispondere in modo effettivo e rapido a una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi.

(v. punti 74, 77)

3.      Se certo le misure temporanee adottate sul fondamento dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE possono in via di principio derogare a disposizioni di atti legislativi, simili deroghe devono nondimeno essere circoscritte sotto il profilo del loro ambito di applicazione sia sostanziale che temporale, così che esse si limitino a rispondere in modo rapido ed effettivo, mediante una disciplina provvisoria, ad una situazione di crisi precisa, ciò che esclude che dette misure possano avere per oggetto o per effetto di sostituire o di modificare in modo permanente e generale gli atti legislativi di cui sopra, aggirando così la procedura legislativa ordinaria prevista dall’articolo 78, paragrafo 2, TFUE.

Obbediscono a tale esigenza le deroghe previste dalla decisione 2015/1601, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia. Infatti, le deroghe previste dalla decisione suddetta si applicano unicamente per un periodo di due anni, salva la possibilità di una proroga. Oltre a ciò, esse riguardano un numero limitato di cittadini di paesi terzi, che hanno presentato una domanda di protezione internazionale in Grecia o in Italia, e appartenenti a una delle nazionalità contemplate dalla decisione 2015/1601, i quali verranno ricollocati a partire da uno di questi due Stati membri e che sono arrivati o arriveranno in questi ultimi durante un certo periodo.

(v. punti 78‑80)

4.      L’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, pur esigendo che le misure da esso contemplate siano temporanee, riserva al Consiglio un margine di discrezionalità per stabilire, caso per caso, il loro periodo di applicazione in funzione delle circostanze del caso di specie e, in particolare, alla luce delle specificità della situazione di emergenza che giustifica tali misure.

Quanto alla decisione 2015/1601, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia, il Consiglio non ha manifestamente ecceduto il suo potere discrezionale nel fissare a 24 mesi la durata delle misure previste da detta decisione. Infatti, tale scelta appare giustificata in considerazione del fatto che una ricollocazione di un numero significativo di persone è un’operazione al tempo stesso inedita e complessa, che necessita di un certo tempo di preparazione e di attuazione, in particolare sul piano del coordinamento tra le amministrazioni degli Stati membri, prima che essa produca effetti concreti. A questo proposito, non si può fondatamente sostenere che la decisione 2015/1601 non ha carattere temporaneo in quanto essa produrrà effetti a lungo termine. Infatti, se si dovesse tener conto della durata degli effetti di una misura di ricollocazione sulle persone ricollocate al fine di valutare il suo carattere temporaneo ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, nessuna misura di ricollocazione di persone aventi manifestamente bisogno di protezione internazionale potrebbe essere adottata sulla base della disposizione suddetta, in quanto simili effetti a più o meno lungo termine sono inerenti ad una ricollocazione siffatta.

(v. punti 92, 96‑99)

5.      Può essere qualificato come «improvviso», ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, un afflusso di cittadini di paesi terzi di una tale portata da essere imprevedibile, e ciò quand’anche esso si inserisca in un contesto di crisi migratoria distribuita su vari anni, in quanto esso rende impossibile il funzionamento normale del regime comune di asilo dell’Unione.

(v. punto 114)

6.      Per quanto riguarda l’aggettivo «caratterizzata» che qualifica la situazione di emergenza contemplata dall’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, sebbene una minoranza delle versioni linguistiche di tale disposizione utilizzi non già questo termine bensì il termine «causata», questi due termini devono, nel contesto della disposizione di cui sopra e alla luce dell’obiettivo di quest’ultima inteso a consentire l’adozione rapida di misure provvisorie destinate a reagire in maniera efficace ad una situazione di emergenza migratoria, essere intesi nel medesimo senso dell’esigenza di un nesso sufficientemente stretto tra la situazione di emergenza di cui trattasi e l’afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi.

(v. punto 125)

7.      Tenuto conto del fatto che è inerente ai flussi migratori che questi ultimi possano evolvere rapidamente, in particolare spostandosi verso altri Stati membri, l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE non osta a che dei meccanismi di aggiustamento si aggiungano alle misure temporanee adottate ai sensi di tale disposizione. Infatti, questa disposizione conferisce un ampio potere discrezionale al Consiglio nella scelta delle misure che possono essere prese al fine di rispondere in maniera rapida ed efficace ad una situazione di emergenza particolare nonché a possibili evoluzioni alle quali quest’ultima potrebbe andare incontro. Rispondere all’emergenza non esclude il carattere evolutivo e modulato della risposta, purché quest’ultima conservi il proprio carattere temporaneo.

(v. punti 131‑134)

8.      I principi dell’attribuzione dei poteri e dell’equilibrio istituzionale si applicano al potere di iniziativa della Commissione nel quadro dell’adozione, sulla base dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, di atti non legislativi, come una decisione che istituisce misure temporanee in materia di protezione internazionale a beneficio di alcuni Stati membri. A questo proposito, l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE non subordina il potere di iniziativa della Commissione alla previa esistenza di orientamenti definiti dal Consiglio europeo ai sensi dell’articolo 68 TFUE.

Peraltro, l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE permette al Consiglio di adottare misure a maggioranza qualificata. Il principio dell’equilibrio istituzionale vieta che il Consiglio europeo modifichi tale regola di voto imponendo al Consiglio, mediante conclusioni formulate ai sensi dell’articolo 68 TFUE, una regola di voto all’unanimità. Orbene, atteso che le norme relative alla formazione della volontà delle istituzioni dell’Unione trovano la loro fonte nei Trattati e che esse non sono derogabili né dagli Stati membri né dalle stesse istituzioni, solamente i Trattati possono, in casi specifici, autorizzare un’istituzione a modificare una procedura decisionale da essi prevista.

(v. punti 146‑149)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti 160‑162)

10.    Ai sensi dell’articolo 293, paragrafo 2, TFUE, fintantoché il Consiglio non ha deliberato su una proposta della Commissione, quest’ultima può modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano all’adozione di un atto dell’Unione. Le proposte modificate adottate dalla Commissione non devono necessariamente assumere una forma scritta, in quanto esse fanno parte del processo di adozione di atti dell’Unione che è caratterizzato da una certa flessibilità, necessaria per raggiungere una convergenza di vedute tra le istituzioni.

Nel particolare contesto dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, si può ritenere che la Commissione abbia esercitato il proprio potere di modifica previsto dall’articolo 293, paragrafo 2, TFUE qualora risulti chiaramente dalla partecipazione di tale istituzione al processo di adozione dell’atto di cui trattasi che la proposta modificata è stata approvata dalla Commissione medesima. Un’interpretazione del genere risponde alla finalità dell’articolo 293, paragrafo 2, TFUE, che mira a proteggere il potere di iniziativa della Commissione.

(v. punti 177, 179, 181)

11.    Risulta dall’articolo 13 del regolamento interno della Commissione, interpretato alla luce dell’obiettivo dell’articolo 293, paragrafo 2, TFUE, che mira a tutelare il potere di iniziativa della Commissione, che il collegio dei commissari può autorizzare alcuni dei suoi membri a procedere alla modifica, in corso di procedimento, di una proposta della Commissione entro i limiti da esso preventivamente stabiliti.

(v. punto 185)

12.    Anche se l’Unione attribuisce grande rilievo alla preservazione del multilinguismo, la cui importanza viene ricordata all’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, TUE, nulla osta a che il Consiglio interpreti l’articolo 14 del proprio regolamento interno nel senso che, sebbene il suo paragrafo 1 prescriva che i progetti che sono alla base delle deliberazioni del Consiglio devono in linea di principio essere redatti in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, il paragrafo 2 del medesimo articolo 14 prevede un regime semplificato per gli emendamenti che non devono essere imperativamente disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Sarebbe soltanto in caso di opposizione di uno Stato membro che dovrebbero essere presentate al Consiglio anche le versioni linguistiche designate da tale Stato prima che detta istituzione possa continuare a deliberare. Un’interpretazione siffatta deriva infatti da un approccio equilibrato e flessibile che favorisce l’efficacia e la rapidità dei lavori del Consiglio.

(v. punti 201, 203)

13.    V. il testo della decisione.

(v. punti 206‑208, 221)

14.    Nel particolare contesto di una situazione di grave emergenza, caratterizzata da un afflusso massiccio e improvviso di cittadini di paesi terzi in alcuni Stati membri, una decisione di adottare un meccanismo vincolante di ricollocazione di 120 000 persone in base all’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, se certo deve essere fondata su criteri oggettivi, può essere censurata dalla Corte soltanto qualora si constati che il Consiglio, quando ha adottato la decisione impugnata, ha commesso, tenuto conto delle informazioni e dei dati disponibili in quel momento, un errore manifesto di valutazione, nel senso che avrebbe potuto essere adottata entro gli stessi termini un’altra misura meno vincolante ma altrettanto efficace.

In proposito, per quanto concerne un’argomentazione addotta secondo cui la decisione impugnata costituirebbe una misura sproporzionata in quanto imporrebbe senza necessità un meccanismo vincolante che comporta una ripartizione su base numerica e obbligatoria, sotto forma di quote, delle persone ricollocate tra gli Stati membri, non risulta che il Consiglio, avendo scelto di imporre un siffatto meccanismo vincolante di ricollocazione, abbia commesso un errore manifesto di valutazione. Infatti, il Consiglio può a ragione ritenere, nell’ambito dell’ampio margine di discrezionalità che deve essergli riconosciuto al riguardo, che il carattere vincolante della ripartizione delle persone ricollocate si imponga in considerazione della situazione di emergenza particolare nella quale la decisione impugnata deve essere adottata. Inoltre, nell’adottare la decisione impugnata, il Consiglio è effettivamente tenuto a dare attuazione al principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario, la cui osservanza si impone, a norma dell’articolo 80 TFUE, nell’ambito dell’attuazione della politica comune dell’Unione in materia di asilo. Pertanto, non si può imputare al Consiglio di aver commesso un errore manifesto di valutazione quando esso reputi di dover adottare, in considerazione dell’urgenza specifica della situazione, sulla base dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, letto alla luce dell’articolo 80 TFUE e del principio di solidarietà tra Stati membri in esso sancito, misure temporanee consistenti nell’imporre un meccanismo di ricollocazione vincolante.

(v. punti 235, 236, 245, 246, 252, 253)

15.    Qualora uno o più Stati membri si trovino in una situazione di emergenza, ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, gli oneri derivanti dalle misure temporanee adottate in virtù di tale disposizione a beneficio di questo o di questi Stati membri devono, in linea di principio, essere ripartiti tra tutti gli altri Stati membri, conformemente al principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, dal momento che, ai sensi dell’articolo 80 TFUE, tale principio disciplina la politica dell’Unione in materia di asilo. Pertanto, correttamente la Commissione e il Consiglio ritengono, in occasione dell’adozione di una decisione che istituisce misure temporanee in materia di protezione temporanea a beneficio di alcuni Stati membri, che la ripartizione dei richiedenti ricollocati tra tutti gli Stati membri, in conformità del principio sancito all’articolo 80 TFUE, costituisca un elemento fondamentale di detta decisione.

A questo proposito, se la ricollocazione dovesse essere strettamente subordinata all’esistenza di legami culturali o linguistici tra ciascun richiedente una protezione internazionale e lo Stato membro di ricollocazione, ne risulterebbe l’impossibilità di ripartire tali richiedenti tra tutti gli Stati membri nel rispetto del principio di solidarietà imposto dall’articolo 80 TFUE e, dunque, di adottare un meccanismo di ricollocazione vincolante. In ogni caso, eventuali considerazioni connesse all’origine etnica dei richiedenti una protezione internazionale non possono essere prese in esame, in quanto esse sarebbero, con tutta evidenza, contrarie al diritto dell’Unione e in particolare all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(v. punti 291, 292, 304, 305)

16.    V. il testo della decisione.

(v. punto 303)

17.    A norma dell’articolo 47 de la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, un diritto di ricorso effettivo deve essere garantito sul piano nazionale contro qualsiasi decisione che debba essere presa da un’autorità nazionale nell’ambito di una procedura di ricollocazione ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE.

(v. punto 325)

18.    Il sistema istituito dalla decisione 2015/1601, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia, è fondato, al pari del sistema istituito dal regolamento n. 604/2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, su criteri oggettivi, e non sull’espressione di una preferenza da parte del richiedente una protezione internazionale. In particolare, la regola della competenza dello Stato membro di primo ingresso, prevista dall’articolo 13, paragrafo 1, di detto regolamento, che è l’unica regola di determinazione dello Stato membro competente dettata da questo regolamento alla quale la decisione 2015/1601 apporta una deroga, non si ricollega alle preferenze del richiedente per un determinato Stato membro ospitante e non mira specificamente a garantire che sussista un legame linguistico, culturale o sociale tra tale richiedente e lo Stato membro competente.

Inoltre, se un certo margine di discrezionalità è riservato alle autorità degli Stati membri beneficiari quando questi sono chiamati, a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, della decisione 2015/1601, a identificare i richiedenti individuali che possono essere ricollocati in un determinato Stato membro di ricollocazione, tale margine di discrezionalità è giustificato alla luce dell’obiettivo di detta decisione consistente nell’alleggerire i regimi di asilo greco e italiano di un numero significativo di richiedenti, ricollocandoli, entro brevi termini e in modo effettivo, in altri Stati membri nel rispetto del diritto dell’Unione e, in particolare, dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Inoltre, il diritto dell’Unione non consente ai richiedenti di scegliere lo Stato membro competente per l’esame della loro domanda. Infatti, i criteri previsti dal regolamento n. 604/2013 per determinare lo Stato membro competente a trattare una domanda di protezione internazionale non si ricollegano alle preferenze del richiedente per un determinato Stato membro ospitante.

(v. punti 333, 334, 337, 339)

19.    Il trasferimento nell’ambito di un’operazione di ricollocazione, ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, di un richiedente la protezione internazionale da uno Stato membro ad un altro al fine di assicurare un esame della sua domanda entro termini ragionevoli non può essere considerato come configurante un respingimento verso uno Stato terzo. Si tratta al contrario di una misura di gestione di crisi, presa a livello dell’Unione, mirante a garantire l’esercizio effettivo, nel rispetto della Convenzione relativa allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, del diritto fondamentale di asilo, quale sancito dall’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(v. punti 342, 343)