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Sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015 – Air Canada / Commissione

(Causa T-9/11) 1

[«Concorrenza – Intese – Mercato europeo del trasporto aereo di merci – Accordi e pratiche concordate su vari elementi dei prezzi dei servizi di trasporto aereo di merci (introduzione di supplementi carburante e di supplementi sicurezza, rifiuto di pagare una commissione sui supplementi) – Articolo 101 TFUE, articolo 53 dell’Accordo SEE e articolo 8 dell’Accordo tra la Comunità e la Svizzera sul trasporto aereo – Obbligo di motivazione»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Air Canada (Québec, Canada) (rappresentanti: S. Kim, H. Bignall, J. Phaesant e T. Capel, solicitors)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Noë e N. von Lingen, poi J. Bourke e S. Noë, e infine A. Dawes e H. Leupold, agenti, assistiti da G. Peretz, barrister)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera e sul trasporto aereo (caso COMP/39258 - Trasporto aereo di merci), nella parte riguardante la ricorrente, e, in subordine, di annullamento o di riduzione dell’ammenda inflitta a quest’ultima.

Dispositivo

La decisione C (2010) 7694 definitivo della Commissione, del 9 novembre 2010, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE, dell’articolo 53 dell’accordo SEE e dell’articolo 8 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera e sul trasporto aereo (caso COMP/39258 - Trasporto aereo di merci), è annullata nella parte in cui riguarda l’Air Canada.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dall’Air Canada.

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1 GU C 72 del 5.3.2011.