Language of document : ECLI:EU:F:2015:46

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DELL’UNIONE EUROPEA
(Prima Sezione)

18 mai 2015

Causa F‑44/14

Jaana Pohjanmäki

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Funzione pubblica – Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Ruoli rispettivi dell’APN e della CCP – Assenza di rapporti informativi – Mancata consultazione dei rapporti informativi da parte dei membri della CCP – Compatibilità delle funzioni di relatore presso la CCP e di ex valutatore – Errore manifesto di valutazione – Anzianità nel grado – Livello delle responsabilità esercitate – Dovere di sollecitudine»

Oggetto:      Ricorso proposto dalla sig.ra Pohjanmäki ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, diretto ad ottenere l’annullamento della decisione del Consiglio dell’Unione europea di non promuoverla al grado AD 13 a titolo dell’esercizio di promozione 2013, nonché la condanna del Consiglio al risarcimento del danno morale che essa asserisce di aver subìto a causa di tale decisione.

Decisione:      Il ricorso è respinto. La sig.ra Pohjanmäki sopporterà la metà delle proprie spese. Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare la metà delle spese sostenute dalla sig.ra Pohjanmäki.

Massime

1.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Modalità – Considerazione dei rapporti informativi – Fascicolo individuale incompleto e irregolare – Conseguenze

(Statuto dei funzionari, art. 45)

2.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Modalità – Considerazione dei rapporti informativi – Previo esame da parte di commissioni consultive di promozione – Modalità – Esame dei rapporti informativi da parte di un solo membro di una commissione consultiva di promozione – Ammissibilità

(Statuto dei funzionari, art. 45)

3.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Modalità – Considerazione dei rapporti informativi – Previo esame da parte di commissioni consultive di promozione – Modalità – Istruzione dei rapporti informativi da parte di un membro di una commissione consultiva di promozione che è stato valutatore del funzionario interessato – Ammissibilità

(Statuto dei funzionari, art. 45)

4.      Ricorsi dei funzionari – Previo reclamo amministrativo – Decisione di rigetto – Sostituzione della motivazione dell’atto contestato

(Statuto dei funzionari, artt. 45, 90 e 91)

5.      Funzionari – Promozione – Criteri – Meriti – Considerazione dell’anzianità nel grado – Natura subordinata – Considerazione della costanza nella durata dei meriti – Portata

(Statuto dei funzionari, art. 45)

6.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Potere discrezionale dell’amministrazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione – Nozione

(Statuto dei funzionari, art. 45)

7.      Funzionari – Promozione – Scrutinio per merito comparativo – Potere discrezionale dell’amministrazione – Elementi che possono essere presi in considerazione – Livello delle responsabilità esercitate

(Statuto dei funzionari, artt. 5 et 45)

8.      Funzionari – Promozione – Reclamo di un candidato non promosso – Decisione di rigetto – Obbligo di motivazione – Portata – Insufficienza di motivazione – Regolarizzazione nel corso del procedimento contenzioso – Presupposti

(Statuto dei funzionari, artt. 25 e 45)

1.      Per annullare una decisione di non promozione, non basta che il fascicolo di un candidato sia irregolare e incompleto, bisogna inoltre che sia provato che tale circostanza abbia potuto avere un’influenza decisiva sul procedimento di promozione.

Quindi, riguardo a un’irregolarità attinente ad un difetto di informazione sulle prestazioni di un funzionario nel corso di due periodi per un totale di sette mesi, non è dimostrato che tale irregolarità abbia potuto avere un’incidenza decisiva sul procedimento di promozione. Infatti, il periodo complessivo di sette mesi rispetto al quale le prestazioni dell’interessato non risultano valutate nel contesto di rapporti informativi è assai breve se paragonato a quello di otto anni trascorso nel grado di cui trattasi e l’interessato non ha dimostrato e neppure asserito che i suoi meriti durante i suddetti sette mesi erano stati di tale importanza che il risultato dello scrutinio comparativo avrebbe potuto essere diverso se essi fossero stati presi in considerazione.

(v. punti 41, 43 e 44)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenza Sabbag Afota/Consiglio, F‑9/11, EU:F:2011:196, punti da 42 a 44

2.      Allorché il sistema di promozione attuato da un’istituzione consente di designare un relatore in seno ad ogni commissione consultiva di promozione, il cui ruolo consiste nello studiare i fascicoli e i rapporti informativi e renderne conto alla commissione consultiva di promozione, il fatto che i rapporti informativi di uno dei funzionari promuovibili siano consultati da un solo membro della commissione consultiva di promozione non consente di concludere che l’intero scrutinio per merito comparativo sia irregolare. Inoltre, dato che la disciplina interna dell’istituzione non prevede una procedura o una formalità particolare per la designazione del relatore presso una commissione consultiva di promozione, la consultazione dei rapporti informativi da parte di uno dei membri della commissione consultiva di promozione è sufficiente per ritenere che tale membro abbia agito come relatore presso la commissione consultiva di promozione.

(v. punto 46)

3.      Allorché il sistema di promozione attuato da un’istituzione consente di designare un relatore nell’ambito di ogni commissione consultiva di promozione, il cui ruolo consiste nello studiare i fascicoli e i rapporti informativi e renderne conto alla commissione consultiva di promozione, e prevede in tal caso che il primo valutatore di uno dei funzionari promuovibili sia membro di una commissione consultiva di promozione, tale membro deve astenersi dal partecipare al dibattito sul funzionario interessato. Non vi è tuttavia ragione di estendere la portata di quest’ultima regola fino a includervi anche la funzione di relatore che il membro in questione è invitato a svolgere nell’ambito della commissione consultiva di promozione, nella fase di istruzione dei fascicoli e dei rapporti pertinenti.

(v. punto 49)

4.      Il carattere evolutivo della procedura precontenziosa consente all’amministrazione, nella fase del reclamo, di riesaminare l’atto impugnato in funzione di elementi nuovi in fatto e in diritto e, se necessario, di modificare o di completare le motivazioni sulla base delle quali essa lo aveva adottato.

(v. punto 52)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: sentenza Mocová/Commissione, T‑347/12 P, EU:T:2014:268, punti 34, 35 e 45

Tribunale della funzione pubblica: sentenze AZ/Commission, F‑26/10, EU:F:2011:163, punto 38, e BD/Commissione, F‑36/11, EU:F:2012:49, punto 47

5.      L’articolo 45 dello Statuto esige che la promozione sia effettuata esclusivamente scegliendo tra i funzionari promuovibili più meritevoli. Di conseguenza, ai fini della promozione di un funzionario, l’anzianità nel grado e nel servizio possono intervenire soltanto in quanto criteri subordinati, in caso di parità di meriti con altri funzionari promuovibili.

Il criterio della costanza nella durata dei meriti non costituisce un criterio distinto dai tre criteri elencati nell’articolo 45 dello Statuto, ma appartiene direttamente al primo di essi, basato sui rapporti informativi dei funzionari, che consente all’autorità che ha il potere di nomina di trovare un giusto equilibrio tra l’obiettivo di garantire una rapida progressione in carriera ai funzionari brillanti che si distinguono con un livello di prestazioni eccezionalmente alto e quello di garantire una carriera normale ai funzionari che hanno dato prova, per un lungo periodo, di un livello di prestazioni costantemente elevato.

(v. punti 57 e 58)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: sentenza Stols/Consiglio, T‑95/12 P, EU:T:2014:3, punti da 40 a 45

Tribunale della funzione pubblica: sentenze Barbin/Parlamento, F‑68/09, EU:F:2011:11, punto 91, e Nieminen/Consiglio, F‑81/12, EU:F:2014:50, punti 43 e 44, oggetto di impugnazione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa T‑464/14 P

6.      Ai fini dello scrutinio per merito comparativo dei funzionari candidati a una promozione, l’autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere discrezionale e il sindacato del giudice dell’Unione deve, in tal contesto, limitarsi ad accertare se, tenuto conto dei criteri e dei mezzi che possono aver determinato il giudizio dell’amministrazione, quest’ultima si sia mantenuta entro limiti non censurabili e non abbia fatto uso del proprio potere in modo manifestamente errato. Il giudice non può quindi sostituire la propria valutazione delle qualificazioni e dei meriti dei candidati a quella dell’autorità che ha il potere di nomina.

Al riguardo, un errore è manifesto quando è agevolmente percepibile e può essere chiaramente individuato in base ai criteri cui il legislatore ha inteso subordinare le decisioni in materia di promozione. Di conseguenza, al fine di dimostrare che l’amministrazione ha commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti tale da giustificare l’annullamento di una decisione, gli elementi di prova che la parte ricorrente è tenuta a fornire devono essere sufficienti per privare di plausibilità le valutazioni operate dall’amministrazione. In altri termini, il motivo relativo all’errore manifesto dev’essere respinto se, malgrado gli elementi addotti dal ricorrente, la valutazione contestata può essere ammessa come vera o valida.

(v. punti 61 e 62)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenze AC/Consiglio, F‑9/10, EU:F:2011:160, punti da 22 a 24, e Nieminen/Consiglio, EU:F:2014:50, punto 59

7.      Secondo il principio dell’equivalenza del grado e della funzione sancito dall’articolo 5 dello Statuto, si presuppone che i funzionari e agenti che occupano lo stesso grado svolgano funzioni di responsabilità equivalente. Di conseguenza, l’amministrazione, allorché procede allo scrutinio per merito comparativo dei funzionari promuovibili, deve tenere conto del livello delle responsabilità esercitate dal funzionario promuovibile, qualora queste ultime eccedano quelle normalmente attribuite a un funzionario dello stesso grado.

(v. punto 66)

Riferimento:

Tribunale della funzione pubblica: sentenza Merhzaoui/Consiglio, F‑18/09, EU:F:2011:180, punto 59

8.      Anche se l’autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a motivare le decisioni di promozione nei confronti dei funzionari non promossi, essa, per contro, è tenuta a motivare la decisione con cui respinge il reclamo di un candidato non promosso avverso la decisione di non promozione che lo riguarda, presupponendosi che la motivazione di tale decisione coincida con quella della decisione oggetto del reclamo.

In tal contesto, il carattere sufficiente della motivazione dev’essere valutato alla luce degli elementi essenziali delle argomentazioni a cui l’istituzione risponde. Poiché le promozioni si effettuano, a scelta tra i funzionari interessati, conformemente all’articolo 45 dello Statuto, è sufficiente che la motivazione della decisione di rigetto del reclamo faccia riferimento all’applicazione delle condizioni giuridiche e statutarie di promozione che è stata fatta alla situazione individuale del funzionario.

Inoltre, purché un principio di motivazione sia stato fornito dall’autorità che ha il potere di nomina, precisazioni ulteriori possono essere apportate in corso di causa.

(v. punti 79, 80 e 83)

Riferimento:

Tribunale dell’Unione europea: ordinanza Van Neyghem/Consiglio, T‑113/13 P, EU:T:2013:568, punto 17

Tribunale della funzione pubblica: sentenze AC/Consiglio, EU:F:2011:160, punto 29; Sabbag Afota/Consiglio, EU:F:2011:196, punto 65, e Bouillez e a./Consiglio, F‑11/11, EU:F:2012:8, punto 22