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Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 maggio 2012 - Commissione europea / Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-368/10)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2004/18/CE - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - Appalto pubblico per la fornitura, l'installazione e la manutenzione di distributori automatici di bevande calde, e la fornitura di tè, di caffè e di altri ingredienti - Articolo 23, paragrafi 6 e 8 - Specifiche tecniche - Articolo 26 - Condizioni di esecuzione dell'appalto - Articolo 53, paragrafo 1 - Criteri di aggiudicazione degli appalti - Offerta economicamente più vantaggiosa - Prodotti biologici e del commercio equo e solidale - Utilizzo di marchi di qualità nell'ambito della formulazione di specifiche tecniche e di criteri di aggiudicazione - Articolo 39, paragrafo 2 - Nozione di "informazioni complementari" - Articolo 2 - Principi di aggiudicazione degli appalti - Principio di trasparenza - Articoli 44, paragrafo 2, e 48 - Accertamento dell'idoneità e scelta dei partecipanti - Livelli minimi di capacità tecniche e professionali - Rispetto dei "criteri di sostenibilità degli acquisti e di responsabilità sociale delle imprese")

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: C. Zadra e F. Wilman, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e M. de Ree, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato - Violazione degli articoli 2, 23, paragrafi 6 e 8, 44, paragrafo 2, 48, paragrafi 1 e 2, e 53, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) - Principi di aggiudicazione degli appalti - Specifiche tecniche - Verifica dell'idoneità e scelta dei partecipanti, aggiudicazione degli appalti - Capacità tecniche o professionali - Criteri per l'aggiudicazione degli appalti - Fornitura, installazione e manutenzione di macchine per il caffè

Dispositivo

Poiché nell'ambito dell'aggiudicazione di un appalto pubblico per la fornitura e la gestione di macchine automatiche per il caffè, oggetto di un bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 16 agosto 2008, la provincia Noord-Holland:

ha stabilito una specifica tecnica incompatibile con l'articolo 23, paragrafo 6, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (CE) n. 1422/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, nell'imporre che taluni prodotti da fornire presentassero un'ecoetichettatura determinata, invece di utilizzare specifiche dettagliate;

ha stabilito criteri di aggiudicazione incompatibili con l'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva prevedendo che il fatto che taluni prodotti da fornire presentassero determinati marchi di qualità avrebbe dato luogo all'assegnazione di un certo punteggio nell'ambito della selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, senza aver elencato i criteri sottesi a tali marchi di qualità né aver autorizzato che fosse fornita con ogni mezzo appropriato la prova che un prodotto soddisfaceva tali criteri sottesi;

ha stabilito un livello minimo di capacità tecnica non autorizzato dagli articoli 44, paragrafo 2, e 48 della medesima direttiva imponendo, a titolo di requisiti d'idoneità e di livelli minimi di capacità enunciati nel capitolato d'oneri applicabile nell'ambito del citato appalto, la condizione secondo la quale gli offerenti devono soddisfare "i criteri di sostenibilità degli acquisti e di responsabilità sociale delle imprese", indicare come soddisfano tali criteri e "contribui[scono] al miglioramento della sostenibilità del mercato del caffè e ad una produzione del caffè responsabile sotto il profilo ambientale, sociale ed economico", e

ha stabilito una clausola contraria all'obbligo di trasparenza previsto dall'articolo 2 di tale medesima direttiva imponendo la condizione secondo la quale gli offerenti devono soddisfare "i criteri di sostenibilità degli acquisti e di responsabilità sociale delle imprese", indicare come soddisfano tali criteri e "contribui[scono] al miglioramento della sostenibilità del mercato del caffè e ad una produzione del caffè responsabile sotto il profilo ambientale, sociale ed economico",

il Regno dei Paesi Bassi è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza delle succitate disposizioni.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

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1 - GU C 328 del 4.12.2010.