Language of document : ECLI:EU:C:2012:284

Causa C‑368/10

Commissione europea

contro

Regno dei Paesi Bassi

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2004/18/CE – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Appalto pubblico per la fornitura, l’installazione e la manutenzione di distributori automatici di bevande calde, e la fornitura di tè, di caffè e di altri ingredienti – Articolo 23, paragrafi 6 e 8 – Specifiche tecniche – Articolo 26 – Condizioni di esecuzione dell’appalto – Articolo 53, paragrafo 1 – Criteri di aggiudicazione degli appalti – Offerta economicamente più vantaggiosa – Prodotti biologici e del commercio equo e solidale – Utilizzo di marchi di qualità nell’ambito della formulazione di specifiche tecniche e di criteri di aggiudicazione – Articolo 39, paragrafo 2 – Nozione di “informazioni complementari” – Articolo 2 – Principi di attribuzione degli appalti – Principio di trasparenza – Articoli 44, paragrafo 2, e 48 – Accertamento dell’idoneità e scelta dei partecipanti – Livelli minimi di capacità tecniche e professionali – Rispetto dei “criteri di sostenibilità degli acquisti e di responsabilità sociale delle imprese”»

Massime della sentenza

Ravvicinamento delle legislazioni – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Direttiva 2004/18 – Appalto pubblico per la fornitura e la gestione di macchine automatiche per il caffè – Specifiche tecniche

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2004/18, come modificata dal regolamento n. 1422/2007, artt. 2, 23, § 6, 44, § 2, 48 e 53, § 1, b)]

Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 2, dell’articolo 23, paragrafo 6, degli articoli 44, paragrafo 2, e 48 nonché dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento n. 1422/2007, uno Stato membro a cui appartiene un’amministrazione aggiudicatrice per il fatto che quest’ultima, nell’ambito dell’aggiudicazione di un appalto pubblico per la fornitura e la gestione di distributori di bevande:

– ha stabilito una specifica tecnica incompatibile con l’articolo 23, paragrafo 6, della direttiva 2004/18 nell’imporre che taluni prodotti da fornire presentino un’ecoetichettatura determinata, invece di utilizzare le specifiche dettagliate;

– ha stabilito criteri di aggiudicazione incompatibili con l’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva prevedendo che il fatto che taluni prodotti da fornire presentino determinati marchi di qualità dia luogo all’assegnazione di un certo punteggio nell’ambito della selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, senza elencare i criteri sottesi a tali marchi di qualità né autorizzare che sia fornita con ogni mezzo appropriato la prova che un prodotto soddisfa tali criteri sottesi;

– ha stabilito un livello minimo di capacità tecnica non autorizzato dagli articoli 44, paragrafo 2, e 48 della medesima direttiva imponendo, a titolo di requisiti d’idoneità e di livelli minimi di capacità enunciati nel capitolato d’oneri applicabile nell’ambito del citato appalto, la condizione secondo la quale gli offerenti devono soddisfare «i criteri di sostenibilità degli acquisti e di responsabilità sociale delle imprese», nonché indicare come soddisfano tali criteri e come «contribui[scono] al miglioramento della sostenibilità del mercato del caffè e ad una produzione del caffè responsabile sotto il profilo ambientale, sociale ed economico», e

– ha stabilito una clausola contraria all’obbligo di trasparenza previsto dall’articolo 2 di tale medesima direttiva imponendo la condizione secondo la quale gli offerenti devono soddisfare «i criteri di sostenibilità degli acquisti e di responsabilità sociale delle imprese», nonché indicare come soddisfano tali criteri e come «contribui[scono] al miglioramento della sostenibilità del mercato del caffè e ad una produzione del caffè responsabile sotto il profilo ambientale, sociale ed economico».

(v. punto 112 e dispositivo)