Ordinanza del Presidente del Tribunale 23 dicembre 2008 – AES‑Tisza / Commissione
(causa T‑468/08 R)
«Procedimento sommario – Aiuti di Stato – Decisione della Commissione che dichiara incompatibili con il mercato comune gli aiuti che la Repubblica d’Ungheria avrebbe accordato a taluni produttori di energia elettrica tramite accordi di acquisto di energia elettrica – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza – Ponderazione degli interessi»
1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo (Artt. 225 CE, 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 10‑13)
2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno pecuniario (Art. 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 28‑29, 35‑39, 42, 45‑47)
3. Procedimento sommario – Presupposti per la ricevibilità – Atto di ricorso – Requisiti di forma – Esposizione dei motivi che giustificano prima facie la concessione dei provvedimenti richiesti (Artt. 242 CE e 243 CE; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 104, nn. 2 e 3, e 109) (v. punti 30‑31)
4. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Ponderazione di tutti gli interessi in gioco – Decisione in materia di aiuti di Stato (Artt. 88, n. 2, CE e 242 CE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 7) (v. punti 61‑62)
Oggetto
| Domanda di sospensione dell’esecuzione dell’art. 1 della decisione della Commissione 4 giugno 2008, C (2008)2223 def., relativa all’aiuto di Stato concesso dalla Repubblica d’Ungheria tramite accordi di acquisto di energia elettrica. |
Dispositivo
1) | | La domanda di provvedimenti provvisori è respinta. |
2) | | Le spese sono riservate. |