Language of document : ECLI:EU:T:2015:678

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

23 settembre 2015

Causa T‑114/13 P

Maria Concetta Cerafogli

contro

Banca centrale europea (BCE)

«Impugnazione – Personale della BCE – Denuncia depositata per discriminazione e molestie psicologiche – Decisione della BCE di chiudere l’indagine amministrativa avviata in seguito alla denuncia – Diniego d’accesso a elementi di prova nel corso del procedimento amministrativo – Rigetto di una domanda diretta ad ottenere che sia disposta la produzione degli elementi di prova nel corso del procedimento giurisdizionale – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Errore di diritto»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 12 dicembre 2012, Cerafogli/BCE (F‑43/10, Racc. FP, EU:F:2012:184).

Decisione:      La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 12 dicembre 2012, Cerafogli/BCE (F‑43/10), è annullata. La causa è rinviata al Tribunale della funzione pubblica. Le spese sono riservate.

Massime

1.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Rispetto nell’ambito dei procedimenti amministrativi – Portata

2.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Principio del contraddittorio – Portata

3.      Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Diritti ed obblighi – Indagine interna relativa a pretese molestie psicologiche – Diritti dell’autore della denuncia di essere sentito e di accedere al fascicolo di indagine – Limiti

4.      Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Domanda di produzione di documenti – Domanda riguardante informazioni contenute in una relazione di indagine redatta a seguito di una denuncia per discriminazione e molestie psicologiche – Obbligo del giudice dell’Unione di soppesare l’interesse del ricorrente a esercitare utilmente il suo diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo e gli inconvenienti eventualmente risultanti dalla divulgazione di elementi di detta relazione – Portata

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, art. 47)

5.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Sindacato del Tribunale sul diniego del Tribunale della funzione pubblica di disporre misure di organizzazione del procedimento o mezzi istruttori – Portata

(Art. 256, § 2, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 11)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 32-34)

Riferimento:

Corte: sentenze 18 dicembre 2008, Sopropé, C‑349/07, Racc: EU:C:2008:746, punto 36; 10 settembre 2013, G. e R., C‑383/13 PPU, Racc. EU:C:2013:533, punto 32, e 22 ottobre 2013, Sabou, C‑276/12, Racc. EU:C:2013:678, punto 38

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 35)

Riferimento:

Corte: sentenza 2 dicembre 2009, Commissione/Irlanda e a., C‑89/08 P, Racc. EU:C:2009:742, punto 50

3.      La situazione dell’autore di una denuncia, nell’ambito di una denuncia per molestie psicologiche, non può essere equiparata a quella della persona oggetto della denuncia e i diritti procedurali che vanno riconosciuti alla persona accusata di molestie psicologiche si distinguono da quelli, più limitati, di cui dispone, nell’ambito del procedimento amministrativo, l’autore di una denuncia che ritenga di essere vittima di molestie psicologiche.

(v. punto 40)

4.      Il diritto a beneficiare di un ricorso giurisdizionale effettivo implica che l’autore di una denuncia la cui denuncia per molestie psicologiche viene respinta possa contestare dinanzi al giudice dell’Unione l’atto lesivo in tutti i suoi elementi, anche, se del caso, facendo valere che il rapporto di indagine non rispecchia correttamente le testimonianze sulle quali tale rigetto è fondato. Tale diritto può implicare che il ricorrente, per far valere utilmente i suoi argomenti, sia posto in grado di controllare direttamente la corrispondenza tra la relazione di indagine e i verbali delle testimonianze sulle quali detta relazione è fondata o, quanto meno, di chiedere al Tribunale della funzione pubblica che esso prenda conoscenza di tali elementi di prova alle condizioni di riservatezza previste dall’articolo 47 del suo regolamento di procedura. Spetta in tal caso al Tribunale della funzione pubblica, conformemente all’articolo 47, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, soppesare l’interesse del ricorrente a disporre degli elementi di prova necessari per consentirgli di esercitare utilmente il suo diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo, da una parte, e gli inconvenienti che la divulgazione di tali elementi può comportare, dall’altra.

(v. punto 43)

Riferimento:

Corte: sentenza 21 giugno 2012, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commissione, C‑135/11 P, Racc. EU:C:2012:376, punto 73

5.      Il Tribunale della funzione pubblica dispone, in linea di principio, di un potere discrezionale per valutare l’utilità di disporre la produzione degli elementi necessari alla risoluzione delle controversie a lui sottoposte. Il valore probatorio o meno dei documenti processuali rientra nella sua valutazione insindacabile dei fatti che è sottratta al controllo del Tribunale nell’ambito dell’impugnazione, salvo in caso di snaturamento degli elementi di prova presentati al giudice di primo grado o quando l’inesattezza materiale degli accertamenti effettuati da quest’ultimo risulti dai documenti agli atti.

Tuttavia, qualora un ricorrente non sia stato, legittimamente, posto in condizione di accedere, durante il procedimento amministrativo, a elementi di prova determinanti quanto all’esito di tale procedimento, non può pretendersi che egli comprovi sufficientemente errori di fatto il cui accertamento dipende dall’esame di elementi di prova ai quali gli sia stato rifiutato l’accesso. Spetta invece al Tribunale della funzione pubblica, se il ricorrente fornisce un principio di prova a sostegno delle sue affermazioni, chiedere la produzione degli elementi di prova necessari per valutare la fondatezza di tale argomentazione.

(v. punti 44 e 45)

Riferimento:

Corte: sentenza 16 luglio 2009, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione, C‑385/07 P, Racc, EU:C:2009:456, punto 163 e giurisprudenza citata.