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Ordinanza del Tribunale 30 giugno 2011 - Al Saadi / Commissione

(Causa T-4/10)1

("Decesso del ricorrente - Mancata riassunzione della causa da parte degli aventi diritto - Non luogo a provvedere")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Faraj Faraj Hassan Al Saadi (Leicester, Regno Unito) (rappresentanti: J. Jones, barrister, e M. Arani, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis, T. Scharf e E. Paasivirta, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: R. Szostak e E. Finnegan, agenti); Repubblica italiana (rappresentanti: inizialmente G. Pa1mieri, successivamente G. Albenzio, avvocati dello Stato) e Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, E. Belliard e L. Butel, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale del regolamento (CE) della Commissione 13 ottobre 2009, n. 954, recante centoquattordicesima modifica del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 269, pag. 20), nella parte in cui il ricorrente compare negli elenchi delle persone, gruppi ed entità cui si applicano tali disposizioni

Dispositivo

Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.

Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 51 del 27.2.2010.