Language of document :

Sentenza del Tribunale del 22 maggio 2012 - Sviluppo Globale / Commissione

(Causa T-6/10) 

["Appalti pubblici di servizi - Gara d'appalto - Supporto alle amministrazioni doganale e fiscale del Kosovo - Rigetto di un'offerta - Atto non impugnabile - Atto confermativo - Irricevibilità - Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Documenti relativi alla gara d'appalto - Diniego parziale di accesso - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo - Motivazione insufficiente"]

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Sviluppo Globale GEIE (Roma, Italia) (rappresentanti: F. Sciaudone, R. Sciaudone e A. Neri, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e F. Erlbacher, agenti, assistiti da P. Manzini, avvocato)

Oggetto

Da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Commissione del 10 novembre 2009, recante rigetto dell'offerta presentata dal consorzio di cui la ricorrente fa parte, nell'ambito della gara d'appalto EuropAid/127843/D/SER/KOS, relativa alla prestazione di servizi di supporto alle amministrazioni doganale e fiscale del Kosovo (GU 2009/S 4-003683), nonché, dall'altro, una domanda di annullamento della decisione della Commissione del 26 novembre 2009, che nega al consorzio l'accesso a taluni documenti relativi alla suddetta gara d'appalto

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto contro la decisione della Commissione europea del 10 novembre 2009, recante rigetto dell'offerta presentata dal consorzio di cui la ricorrente fa parte, nell'ambito della gara d'appalto EuropAid/127843/D/SER/KOS, relativa alla prestazione di servizi di supporto alle amministrazioni doganale e fiscale del Kosovo.

La decisione della Commissione del 26 novembre 2009, riguardante l'accesso a taluni documenti relativi alla suddetta gara d'appalto, è annullata nella parte in cui ha rifiutato l'accesso, nella versione divulgata della relazione di valutazione, ai giudizi assegnati dal comitato di valutazione quali figuranti alle pagine 3-5 di detta relazione.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La domanda della ricorrente intesa all'assunzione di mezzi istruttori è respinta.

La Sviluppo Globale GEIE sopporterà le proprie spese relative al procedimento principale nonché tre quarti di quelle sostenute dalla Commissione in relazione a tale procedimento. La Commissione sopporterà un quarto delle proprie spese relative al procedimento principale.

La Sviluppo Globale è condannata a tutte le spese relative al procedimento sommario nella causa T-6/10 R.

____________

1 - GU C 51 del 27.2.2010.