Language of document : ECLI:EU:T:2010:523

ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA PRIMA SEZIONE DEL TRIBUNALE

15 dicembre 2010 (1)

«Cancellazione dal ruolo»

Nella causa T-2/10,

Domenico De Lucia SpA, con sede in San Felice a Cancello (Italia), rappresentata dall’avv. S. Cutolo,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. G. Mannucci, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Edigio Galbani SpA, con sede in Melzo (Italia), rappresentata dall’avv. M. Francetti,

avente ad oggetto un ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 15 ottobre 2009 (procedimento R 37/2009-1), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Egidio Galbani SpA e la Domenico De Lucia SpA.


1        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 30 novembre 2010, l’interveniente aveva comunicato al Tribunale che, in seguito all’accordo intervenuto tra le parti, rinunciava ad ogni pretesa in relazione al presente giudizio.

2        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 1° dicembre 2010, la ricorrente ha reso noto, ai sensi dell’art. 99 del regolamento di procedura del Tribunale, che rinunciava agli atti. Essa non ha concluso sulle spese.

3        Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 7 dicembre 2010, il convenuto ha comunicato che non aveva osservazioni in merito alla rinuncia agli atti depositata dalla ricorrente e ha chiesto che la parte ricorrente sia condannata alle spese.

4        Ai sensi dell’art. 87, n. 5, primo comma, del regolamento di procedura, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l’altra parte conclude in tal senso nelle sue osservazioni sulla rinuncia agli atti.

5        Si deve pertanto cancellare la causa dal ruolo, condannare la ricorrente a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dal convenuto e decidere che l’interveniente sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La causa T-2/10 è cancellata dal ruolo del Tribunale.

2)      La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché le spese sostenute dal convenuto.

3)      L’interveniente sopporterà le proprie spese.

Lussemburgo, 15 dicembre 2010

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

        J. Azizi


1 Lingua processuale: l’italiano.