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Ricorso presentato l'11 gennaio 2010 - Sviluppo Globale/Commissione

(Causa T-6/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Sviluppo Globale GEIE (Roma, Italia) (rappresentanti: F. Sciaudone, avvocato, R. Sciaudone, avvocato, A. Neri, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare le decisioni del 10 novembre 2009 e del 26 novembre 2009.

Condannare la Commissione al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge, da un lato, contro la decisione della Commissione del 10 novembre 2009, con la quale la Commissione ha respinto l'offerta presentata dal consorzio ITAK (di cui la ricorrente era membro ed incaricato di svolgere tutte le attività gestionali e amministrative a favore del consorzio stesso) nell'ambito della gara EUROPEAID/127843/D/SER/KOS, avente ad oggetto la fornitura di supporto alle amministrazioni doganali e fiscali nel Kosovo, e, dall'altro, contro la decisione della Commissione del 26 novembre 2009, relativa alla richiesta di accesso ai documenti della gara in questione formulata dal medesimo consorzio ITAK.

A sostegno della richiesta di annullamento della decisione del 10 novembre 2009, la ricorrente fa valere:

la violazione dell'obbligo di motivazione, nella misura in cui la Commissione non avrebbe mai fornito informazioni sulle caratteristiche ed i vantaggi dell'offerta prescelta;

la violazione degli obblighi incombenti sulla Commissione in forza del punto 2.4.15 della "Guida pratica delle procedure contrattuali nell'ambito delle procedure esterne" della Comunità europea nonché l'obbligo di diligenza nell'azione amministrativa che incombeva alla Commissione. Si ritiene a questo riguardo che la convenuta non abbia infatti risposto alle censure sollevate secondo le modalità previste dal punto 2.4.15 della Guida pratica;

un manifesto errore di valutazione delle qualità dell'offerta tecnica presentata dal consorzio ITAK, in quanto il comitato di valutazione ha giudicato insufficiente e non adeguata tecnicamente un'offerta presentata da tre amministrazioni (fiscali e doganali) di ben tre Stati membri dell'Unione europea;

un manifesto errore di valutazione delle qualità dell'offerta tecnica aggiudicataria. Viene affermato su questo punto che il comitato di valutazione ha attribuito un punteggio estremamente elevato all'offerta presentata da un consorzio di esperti informatici e con un team leader che nel passato aveva ottenuto giudizi mediocri dalla stessa Commissione.

A sostegno della richiesta di annullamento della decisione del 26 novembre 2009, la ricorrente fa valere:

la violazione dell'art. 7 del regolamento n. 1049/20011, in quanto la Commissione non ha trattato prontamente la richiesta di accesso, non ha inviato alcun avviso di ricevimento, e ha ritenuto di poter semplicemente ignorare l'istanza.

la violazione dell'art. 8 del regolamento n. 1049/2001, nella misura in cui la Commissione non ha trattato prontamente la domanda di conferma presentata dal consorzio ITAK, non ha inviato, neppure in questa circostanza, alcun avviso di ricevimento, e ha, infine, ritenuto di poter rispondere all'istanza successivamente al decorso del termine previsto per la risposta;

violazione dei generali principi relativi all'accesso ai documenti come stabiliti dal regolamento n. 1049/2001 e dalla stessa giurisprudenza. In particolare. La Commissione sarebbe arrivata al punto di non fornire neanche informazioni che erano state in precedenza trasmesse alla ricorrente;

in ultimo luogo la ricorrente fa anche valere la violazione della convenuta dei paragrafi 2, 3 e 6 dell'articolo 4 del regolamento n. 1049/2001.

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1 - Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, p. 43).