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Comunicazione sulla GU

 

Sentenza del Tribunale di primo grado 3 marzo 2004 nella causa T-48/01, François Vainker e Brenda Vainker contro Parlamento europeo1

(Dipendenti - Malattia professionale - Art. 73 dello Statuto - Ricorso per danni - Irregolarità in sede di procedimento inteso al riconoscimento dell'origine professionale della malattia - Danno - Pregiudizio subito dalla moglie di un ex dipendente)

Lingua processuale: l'inglese

Nella causa T-48/01, François Vainker, ex dipendente del Parlamento europeo, e Brenda Vainker, sua moglie, residenti in Middlesex (Regno Unito), rappresentati dagli avv.ti J. Grayston e A. Bywater, contro Parlamento europeo (agenti: sigg. H. von Hertzen, D. Moore e D. Waelbroeck), avente ad oggetto tre ricorsi proposti, in forza degli artt. 236 CE e 288, secondo comma, CE, per il risarcimento dei danni assertivamente subiti, da una parte, dal ricorrente sig. Vainker per il fatto di essere stato colpito da una malattia professionale e, dall'altra, da entrambi i ricorrenti a causa della non corretta amministrazione da parte dell'istituzione convenuta, per l'ottenimento dell'indennità statutaria prevista dall'art. 73 dello Statuto del personale delle Comunità europee, il Tribunale (Seconda Sezione), composto dai sigg. N.J. Forwood, presidente, J. Pirrung e A.W.H. Meij, giudici; cancelliere: H. Jung, ha pronunciato il 3 marzo 2004 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

Il Parlamento è condannato a versare al ricorrente sig. Vainker la somma di EUR 60 000.

Il Parlamento è condannato a versare al ricorrente sig. Vainker la somma di GBP 8 244,94 a titolo di rimborso delle spese di consulenza legale sostenute durante il procedimento diretto al riconoscimento dell'origine professionale della sua malattia.

Il Parlamento è condannato a versare al ricorrente sig. Vainker interessi compensativi sulla somma di EUR 617 617,94, a decorrere dal 29 novembre 1999 e sino al 9 gennaio 2002. Il tasso di tali interessi va calcolato in base al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento vigente durante il periodo di cui trattasi, maggiorati di due punti.

Per il resto, il ricorso è respinto.

Il Parlamento sopporterà le proprie spese nonché due terzi di quelle sostenute dai ricorrenti.

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1 - GU C 186 del 30.6.2001