Language of document : ECLI:EU:T:2009:427

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

9 novembre 2009 (*)

«Procedura – Liquidazione delle spese»

Nel procedimento T‑45/01 DEP,

Stephen G. Sanders, residente in Oxon (Regno Unito), e gli altri 94 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato, rappresentati dai sigg. I. Hutton e B. Lask, barristers,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall, in qualità di agente,

convenuta,

sostenuta da

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato dai sigg. J.‑P. Hix e B. Driessen, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese che fa seguito alla sentenza del Tribunale 12 luglio 2007, causa T‑45/01, Sanders e a./Commissione (Racc. pag. II‑2665),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. M. Vilaras (relatore), presidente, M. Prek e V.M. Ciucă, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 febbraio 2001, il sig. Stephen G. Sanders, ricorrente, e gli altri 94 ricorrenti i cui nomi compaiono in allegato, hanno chiesto il risarcimento dei danni materiali subiti per non essere stati assunti in qualità di agenti temporanei delle Comunità europee per l’esercizio della loro attività in seno all’impresa comune Joint European Torus (JET).

2        Nella sua sentenza 5 ottobre 2004, causa T‑45/01, Sanders e a./Commissione (Racc. pag. II‑3315; in prosieguo: la «sentenza interlocutoria»), il Tribunale ha condannato la Commissione delle Comunità europee a risarcire il danno subito a tale titolo da ciascun ricorrente, ha ordinato alle parti di comunicargli, nel termine di sei mesi dalla data di pronuncia della sentenza, gli importi da pagare, definiti di comune accordo o, in mancanza di accordo, le loro proposte quantificate. Il Tribunale si è riservato la decisione sulle spese.

3        Poiché non hanno potuto convenire sugli importi da pagare, le parti hanno trasmesso al Tribunale le loro proposte quantificate.

4        Nella sua sentenza 12 luglio 2007, causa T‑45/01, Sanders e a./Commissione (Racc. pag. II‑2665; in prosieguo: la «sentenza definitiva»), il Tribunale, dopo aver determinato il risarcimento dovuto a ciascun ricorrente e dopo aver condannato la Commissione al suo pagamento, ha condannato la stessa Commissione a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dai ricorrenti per l’insieme del procedimento svoltosi dinanzi ad esso.

5        In assenza di un accordo con la Commissione sull’importo delle spese, i ricorrenti, con atto depositato in cancelleria il 4 marzo 2009, hanno invitato il Tribunale a fissare l’importo delle spese in lire sterline (GBP) 449 472,14, in applicazione dell’art. 92, n. 1, del suo regolamento di procedura.

6        Nelle sue osservazioni depositate nella cancelleria del Tribunale il 12 giugno 2009, la Commissione ha chiesto al Tribunale di fissare l’importo delle spese da rimborsare ai ricorrenti in GBP 250 000.

 In diritto

 Argomenti delle parti

7        I ricorrenti affermano che il procedimento è durato sei anni e mezzo, ha richiesto tre udienze e due lunghe sentenze del Tribunale e ha generato una notevole quantità di lavoro.

8        La varietà e la complessità delle questioni sollevate sarebbe stata dovuta, in parte, all’atteggiamento della Commissione, che avrebbe, ad esempio, ingiustificatamente chiesto la prova della sua responsabilità per ciascuno dei 95 ricorrenti. L’approccio inflessibile della Commissione, che avrebbe, a torto, vigorosamente contestato la domanda dei ricorrenti, tanto in linea di principio, sotto il profilo della sua responsabilità, quanto con riferimento alla questione del quantum dei danni, costituirebbe un elemento pertinente per la determinazione delle spese soggette a rifusione.

9        Talune questioni avrebbero peraltro sollevato problemi di diritto nuovi e importanti, relativi, in particolare, alla qualificazione giuridica della controversia e al suo collegamento al contenzioso della funzione pubblica, alla ricevibilità delle domande di risarcimento dal punto di vista del termine, all’applicazione analogica del termine di prescrizione di cinque anni per i ricorsi per risarcimento danni, all’interpretazione dello statuto del JET in seguito alla sentenza del Tribunale 12 dicembre 1996, cause riunite T‑177/94 e T‑377/94, Altmann e a./Commissione (Racc. pag. II‑2041), o avrebbero richiesto analisi in fatto complesse, relative, in particolare, alla natura delle mansioni assunte dai ricorrenti in seno al JET ed alle ricostruzioni individuali di carriera necessarie per determinare i diritti finanziari di ciascun ricorrente. Orbene, la stragrande maggioranza delle questioni controverse sarebbe stata decisa dal Tribunale a favore dei ricorrenti.

10      I calcoli presentati dalla Commissione ai fini della quantificazione dei danni sarebbero stati frequentemente inesatti, il che avrebbe costretto i ricorrenti ad un laborioso esercizio di verifica.

11      I ricorrenti avrebbero provveduto a minimizzare i loro costi istruendo i loro avvocati senza avvalersi di un solicitor, affidando le questioni meno importanti a barrister meno esperti dei loro consiglieri principali, che avrebbero fatturato onorari modesti, e ottenendo un contributo finanziario dai ricorrenti nella causa simile T‑144/02, Eagle e a./Commissione.

12      La controversia sarebbe stata di importanza senza precedenti sotto diversi aspetti e, in particolare, per il fatto che la violazione del diritto comunitario compiuta dalla Commissione si sarebbe verificata nel contesto di un progetto comunitario importante, che l’azione della Commissione si sarebbe protratta nel corso di tutta la durata di tale progetto, avrebbe riguardato l’assunzione massiccia e a più riprese di personale contrattuale e avrebbe costituito, quindi, un illecito circostanziato commesso da detta istituzione.

13      La causa avrebbe avuto per i ricorrenti una rilevante importanza finanziaria, che sarebbe riflessa dall’importo globale dei risarcimenti (GBP 29 654 315,55) pagati dalla Commissione e le spese sarebbero, rispetto a tale importo e al numero dei ricorrenti, modeste. La causa avrebbe avuto una rilevante importanza economica anche per le Comunità.

14      Sarebbe, quindi, a torto che la Commissione criticherebbe il ricorso da parte dei ricorrenti a diversi avvocati e ad un esperto contabile, argomentando dal fatto che, per suo conto, un solo agente avrebbe trattato tutto il fascicolo. Il loro coinvolgimento si sarebbe reso necessario a causa della complessità del fascicolo e, per quanto riguarda la Commissione, numerosi funzionari avrebbero in realtà assistito tale istituzione nel corso del procedimento. Comunque, i ricorrenti avrebbero avuto molto maggior lavoro che non la Commissione, tenuto conto, in particolare, della ripartizione dell’onere della prova.

15      La Commissione paragonerebbe, quindi, a torto la presente controversia ad una controversia normale rientrante nell’ambito del contenzioso della funzione pubblica, proponendo, in tale contesto, di fissare le spese a GBP 250 000.

16      La domanda di liquidazione delle spese dei ricorrenti comprenderebbe, per una quota modesta, elementi che includono la perdita in entrate e le spese di viaggio di tre rappresentanti non professionisti, che avrebbero assunto compiti di gestione della controversia, i quali, altrimenti, avrebbero dovuto essere eseguiti, ad un costo ben più elevato, da solicitors. L’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese rimborsabili sarebbe, del pari, ripetibile, come del resto i costi sostenuti per preparare la presente domanda di liquidazione delle spese.

17      La Commissione afferma che nulla giustifica una rifusione delle spese in misura superiore alla sua proposta di GBP 250 000. Tale proposta, derivante dalla moltiplicazione di un ragionevole importo delle spese per le controversie relative a funzionari (stimata in EUR 8 500) per un fattore 15, per tenere conto del carattere collettivo del ricorso, poi ancora per un fattore 2,5, per tenere conto delle analisi specifiche necessarie per la determinazione dell’importo individuale del risarcimento e, infine, per un fattore di 1/1,3 per tenere conto del tasso di cambio, sarebbe più che ragionevole.

18      Sarebbe erroneo l’argomento dei ricorrenti secondo cui l’importo della loro domanda sarebbe giustificato alla luce del carattere asseritamente abusivo dell’atteggiamento della Commissione nel presentare le sue difese nella controversia principale.

19      La condotta di una parte nel corso del procedimento sarebbe, infatti, rilevante soltanto ai fini della decisione della ripartizione delle spese adottata nella sentenza stessa.

20      In ogni caso, nella domanda di liquidazione delle spese nulla suggerirebbe che, da parte della Commissione, sussistesse una condotta che potrebbe essere qualificata come abusiva. I ricorrenti confonderebbero l’aver sollevato un argomento infondato con quello di aver sollevato deliberatamente un argomento futile o vessatorio. Nella fattispecie, la Commissione si sarebbe accontentata di difendersi e il Tribunale, nella sua sentenza interlocutoria e in quella definitiva, non avrebbe affatto indicato che essa avrebbe tenuto un comportamento abusivo o avrebbe opposto argomenti futili.

21      Quanto agli errori di calcolo trascurabili e, peraltro, difficilmente evitabili, compiuti dalla Commissione, essa li avrebbe riconosciuti senza discutere. D’altra parte, anche i ricorrenti avrebbero commesso taluni errori di calcolo.

22      La Commissione, che non intende contestare specificamente l’uno o l’altro degli argomenti presentati dai ricorrenti per giustificare il ricorso a diversi esperti, osserva tuttavia che essa ha presentato le sue difese avvalendosi di un solo agente, il quale ha lavorato ampiamente da solo ed è stato coadiuvato da altri agenti soltanto su taluni aspetti del fascicolo. Essa dubita della necessità di una rappresentanza da parte di due consulenti all’udienza del 23 settembre 2003, alla luce del fatto che tale udienza riguardava soltanto un punto di diritto, relativo alla fondatezza del ricorso. Essa contesta le domande relative alla perdita delle entrate ed alle spese di viaggio dei tre rappresentanti non professionisti dei ricorrenti. Quanto alle domande relative alle spese del presente procedimento di liquidazione, esse sarebbero troppo elevate.

23      Per quanto riguarda l’argomento secondo cui i ricorrenti avrebbero avuto più lavoro da svolgere che non la Commissione, quest’ultima fa valere che essa ha per prima prodotto numerosi elementi di prova nel corso del procedimento e che ha dovuto trascorrere del tempo a studiare gli elementi prodotti dai ricorrenti. Potrebbero essere prese in considerazione soltanto le spese degli avvocati che hanno rappresentato i ricorrenti. Quanto all’argomento secondo cui i ricorrenti avrebbero minimizzato le loro spese istruendo direttamente i loro avvocati, ciò non giustificherebbe l’importo reclamato, ma tutt’al più chiarirebbe perché tale importo non è ancora più elevato, il che sarebbe privo di pertinenza.

24      La Commissione osserva che, fino ad uno stadio avanzato della controversia principale, le questioni principali sono state comuni a tutti i ricorrenti ed hanno, pertanto, potuto essere esaminate congiuntamente. Il fatto che tali questioni abbiano potuto poi avere conseguenze differenziate secondo le situazioni individuali sarebbe esatto, ma ciò nulla toglierebbe al loro trattamento collettivo a monte.

25      La Commissione ammette che la presente controversia presentava delle particolarità e non contesta che essa era di importanza largamente superiore a quelle delle controversie abituali dei funzionari. Ciò giustificherebbe, d’altra parte, la sua proposta eccezionalmente elevata, dell’importo di GBP 250 000. Ma nulla esigerebbe di andare oltre, alla luce, in particolare, del fatto che le questioni poste erano, fino alla sentenza interlocutoria, largamente comuni ai 95 ricorrenti e che è stato soltanto successivamente e, peraltro, in modo assolutamente gestibile in pratica, che avrebbero dovuto essere operate delle distinzioni tra i ricorrenti.

26      Per quanto riguarda l’argomento dei ricorrenti secondo cui le spese reclamate sarebbero inferiori rispetto a quelle reclamate in altre controversie, la Commissione osserva che, in altri settori, come quelli della concorrenza, delle concentrazioni e degli aiuti di Stato, le spese reclamate rappresentano frequentemente una percentuale del valore finanziario della controversia ben inferiore, senza tuttavia che ciò impedisca al giudice comunitario di procedere a sostanziali riduzioni di tali spese.

 Giudizio del Tribunale

27      Secondo l’art. 91, lett. b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, e in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato». Da tale disposizione consegue che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute ai fini del procedimento dinanzi al giudice comunitario e, dall’altro, a quelle che sono state indispensabili a tal fine (ordinanze del Tribunale 24 gennaio 2002, causa T‑38/95 DEP, Groupe Origny/Commissione, Racc. pag. II‑217, punto 28, nonché 28 giugno 2004, causa T–342/99 DEP, Airtours/Commissione, Racc. pag. II‑1785, punto 13).

28      È del pari giurisprudenza costante che, in mancanza di disposizioni comunitarie di natura tariffaria, il Tribunale deve valutare liberamente i termini della causa tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto comunitario, nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti (ordinanza Airtours/Commissione, di cui al precedente punto 27, punto 18; v. anche, analogamente, ordinanza del presidente della Terza Sezione della Corte 26 novembre 1985, causa 318/82 DEP, Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 3727, punto 3).

29      Per quanto riguarda l’oggetto della controversia e la sua natura, va constatato che la presente controversia concerneva le condizioni di assunzione e di impiego del personale che lavorava per l’impresa comune JET e che essa sollevava pertanto, alla luce della specificità delle norme che disciplinano il funzionamento di tale impresa comune e come il Tribunale ha già osservato (ordinanza del Tribunale 25 giugno 1998, cause riunite T‑177/94 DEP, T‑377/94 DEP e T‑99/95 DEP, Altmann e a./Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑299 e II‑883, punto 22), questioni delicate. La Commissione conviene peraltro sul fatto che le specificità della presente causa possono giustificare spese di importo significativo.

30      Per quanto riguarda l’interesse della presente controversia dal punto di vista del diritto comunitario, il Tribunale osserva che tale controversia è certamente importante, ma che tale importanza si limita al contenzioso della funzione pubblica e, più in particolare, in tal contesto, ai rapporti tra le Comunità e le persone idonee ad essere impiegate in strutture paragonabili all’impresa comune JET.

31      Per quanto riguarda le difficoltà della controversia e l’ampiezza del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto comportare per gli agenti o per i consulenti dei ricorrenti, occorre osservare che, quantomeno nella prima parte del procedimento dinanzi al Tribunale e fino alla sentenza interlocutoria, le questioni che si ponevano, relative, in particolare, al collegamento della controversia con il contenzioso in materia di responsabilità extracontrattuale o con quello in materia di rapporti tra la Comunità e i suoi agenti, relative alla ricevibilità delle domande di indennizzo sotto il profilo del termine o, ancora, all’interpretazione dello statuto del JET, erano delicate ma comuni a tutti i ricorrenti.

32      Soltanto nella seconda parte del procedimento, dedicata alla determinazione dell’importo degli indennizzi dovuti dalla Commissione a ciascun ricorrente, è stato necessario distinguere le situazioni individuali. Occorre, inoltre, ricordare che il procedimento dinanzi al Tribunale ha allora avuto ad oggetto soltanto i punti di disaccordo esistenti tra le parti (sentenza definitiva, punti 7‑13 e 39‑106), mentre il Tribunale si è limitato a prendere atto dei punti in cui sussisteva accordo (sentenza definitiva, punti 33‑38).

33      Per quanto riguarda gli interessi economici che il presente procedimento ha rappresentato per le parti, il Tribunale constata che essi erano molto importanti, sia per i ricorrenti, considerati individualmente, sia per la Commissione. Si trattava infatti di domande di risarcimento riguardanti rapporti di lavoro che si erano protratti, per più della metà dei ricorrenti, per un periodo superiore a dieci anni (sentenza interlocutoria, punto 27). Al riguardo, occorre osservare che l’importanza economica della controversia è soltanto parzialmente riflessa dall’importo totale dei risarcimenti, per un importo pari a GBP 29 654 315,55, da ultimo versati dalla Commissione ai ricorrenti, in quanto tale importo deriva dall’applicazione alla fattispecie di un termine di prescrizione di cinque anni che ricalca il termine previsto dall’art. 46 dello Statuto della Corte (sentenza interlocutoria, punti 57‑85).

34      Alla luce della natura delle questioni sollevate, dell’importanza della controversia e del carattere tecnico dei calcoli necessari per la determinazione dei diritti individuali dei ricorrenti, il Tribunale considera che il ricorso fatto da questi ultimi a diversi consulenti, nonché ad un esperto contabile, non sia ingiustificato; occorre considerare, tuttavia, che non è verificata la necessità che i ricorrenti fossero rappresentati da due consulenti all’udienza del 23 settembre 2003.

35      L’argomento dei ricorrenti secondo cui l’importo delle spese ripetibili dovrebbe tenere conto del comportamento asseritamente abusivo della Commissione nel procedimento principale va respinto in quanto privo di pertinenza.

36      Infatti, se il carattere abusivo del comportamento della parte è pertinente ai fini della ripartizione delle spese disposte dal Tribunale nella sentenza o nell’ordinanza che pone fine alla causa, in conformità all’art. 87, nn. 1 e 3, secondo comma, del regolamento di procedura, esso è, per contro, del tutto irrilevante allo stadio della liquidazione delle spese, effettuata dal Tribunale in forza all’art. 92, n. 1, dello stesso regolamento, procedimento di liquidazione che costituisce un procedimento obiettivo il cui scopo è la determinazione delle spese indispensabili sostenute ai fini del procedimento, indipendentemente dalla circostanza che il comportamento all’origine di tali spese sia o meno abusivo.

37      Alla luce delle considerazioni che precedono, si procede ad una giusta valutazione dell’insieme delle spese ripetibili da parte dei ricorrenti presso la Commissione fissando il loro importo in GBP 300 000; tale importo tiene conto di tutte le circostanze della controversia fino alla data di adozione della presente ordinanza.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

così provvede:

L’importo totale delle spese che la Commissione delle Comunità europee deve rimborsare al sig. Stephen G. Sanders e agli altri 94 ricorrenti i cui nomi figurano in allegato è fissato in lire sterline (GBP) 300 000.

Lussemburgo, 9 novembre 2009

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Vilaras

Allegato


Keith Ashby,

Mark Ashman,

Geoff Atkins,

Yvonne Austin,

Neville Bainbridge,

R. Baker,

Ian Barlow,

Terry Boyce,

Robert Bracey,

Brian C. Brown,

Mike Browne,

James Bruce,

Neil Butler,

Paul Carman,

Roy Clapinson,

Royce Clay,

Derek Downes,

Graham Evans,

Jim Evans,

Tony Gallagher,

David Gear,

John Gedney,

David Grey,

Barry Grieveson,

Bernhard Haist,

David Hamilton,

Ray Handley,

Roy Harrison,

Michael Hart,

Phillip Haydon,

Ivor Hayward,

Mark Hopkins,

Keith Howard,

Peter Howarth,

Cyril Hume,

Eifion Jones,

Glyn Jones,

Andrew Lawler,

Gordon MacMillan,

Peter Martin,

Christopher May,

Derek May,

Ian Merrigan,

Richard Middleton,

Simon Mills,

Ray Musselwhite,

Tim Napper,

Keith Nicholls,

Mike Organ,

Robert Page,

Dai Parry,

Bill Parsons,

Derek Pledge,

Tim R. Potter,

Geoff Preece,

Tom Price,

Steve Richardson,

Shirley Rivers-Playle,

Alan Rolfe,

Michael Russell,

Stephen Sanders,

Stephen Scott,

John Shaw,

Michael R. Sibbald,

Nigel Skinner,

Paul G. Smith,

Tracey Smith,

Tony Spelzini,

Robin Stafford-Allen,

Robin Stagg,

Graham Stanley,

David Starkey,

Dave Sutton,

John Tait,

Michael E. Taylor,

Paul Tigwell,

George Toft,

Jim Tulloch,

Pat Twynam,

Tony Walden,

Martin Walker,

Norman Wallace,

Patrick Walsh,

Peter Watkins,

Mike Way,

Alan West,

Andy Whitby,

Srilal P. Wijetunge,

Brian L. Willis,

David J. Wilson,

David W. Wilson,

Julie Wright,

John Yorkshades,

David Young.


* Lingua processuale: l’inglese.