Language of document : ECLI:EU:C:2022:879

Causa C646/20

Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht

contro

TB

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)

 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 novembre 2022

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale – Divorzio – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 2, punto 4, e articolo 21 – Nozione di “decisione” – Riconoscimento, in uno Stato membro, di uno scioglimento del matrimonio convenuto in un accordo tra i coniugi e pronunciato da un ufficiale dello stato civile di un altro Stato membro – Criterio che consente di accertare l’esistenza di una “decisione”»

Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento n. 2201/2003 – Riconoscimento ed esecuzione – Nozione di decisione – Portata – Atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile di uno Stato membro in conformità alle condizioni previste dalla normativa di tale Stato – Inclusione

(Convenzione del 27 settembre 1968, art. 25; regolamenti del Consiglio n. 2201/2003, art. 2, punto 4, artt. 21, 22 e 46, e 2019/1111, considerando 14 e artt. 30 e 65)

(v. punti 48, 49, 53-55, 59-61, 67 e dispositivo)


Sintesi

TB, avente doppia cittadinanza tedesca e italiana, ha sposato RD, cittadino italiano, nel 2013 a Berlino, dove il loro matrimonio è stato iscritto nel registro dei matrimoni. Nel 2017 essi hanno avviato un procedimento di divorzio extragiudiziale dinanzi all’ufficiale dello stato civile di Parma (Italia). Conformemente al diritto italiano (1), essi sono comparsi più volte dinanzi a detto ufficiale al fine di esprimere e confermare la loro volontà di sciogliere il loro matrimonio. Al termine di tale procedimento, detto ufficiale ha rilasciato a TB il certificato di cui all’articolo 39 del regolamento Bruxelles II bis (2), attestante il suo divorzio da RD.

TB ha poi chiesto l’iscrizione del divorzio nel registro dei matrimoni di Berlino. Tale domanda ha dato luogo ad una controversia vertente sulla questione se l’iscrizione del divorzio richiedesse un previo riconoscimento da parte dell’autorità giudiziaria competente del Land, prevista dal diritto tedesco per le decisioni straniere in materia matrimoniale. Investito di un’impugnazione, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha deciso di interrogare la Corte in merito alla nozione di «decisione» di divorzio ai sensi del regolamento Bruxelles II bis. In particolare, il giudice del rinvio si chiede se le norme sul riconoscimento previste da detto regolamento per le decisioni di divorzio si applichino nel caso di divorzio extragiudiziale come quello previsto dal diritto italiano, cosicché in Germania non sarebbe necessario alcun previo procedimento di riconoscimento.

La Corte, riunita in Grande Sezione, dichiara che un atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile di uno Stato membro, contenente un accordo di divorzio concluso dai coniugi e confermato da questi ultimi dinanzi a detto ufficiale, in conformità alle condizioni previste dalla normativa di tale Stato membro, rappresenta, segnatamente ai fini dell’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles II bis, una «decisione» ai sensi dell’articolo 2, punto 4 del regolamento stesso.

Giudizio della Corte

In primo luogo, basandosi in particolare sulle definizioni di «decisione» e di «autorità giurisdizionale» di cui all’articolo 2, punti 1 e 4, del regolamento Bruxelles II bis, la Corte rileva che quest’ultimo disciplina le decisioni di divorzio intervenute in uno Stato membro (3) al termine di un procedimento tanto giudiziario quanto extragiudiziale, purché il diritto degli Stati membri attribuisca competenze in materia di divorzio anche alle autorità extragiudiziali. Pertanto, qualsiasi decisione pronunciata da siffatte autorità extragiudiziali competenti deve essere, in linea di principio, riconosciuta automaticamente, in forza dell’articolo 21 del regolamento Bruxelles II bis, negli altri Stati membri.

In secondo luogo, per quanto riguarda il grado di controllo che deve esercitare l’autorità competente in materia di divorzio affinché l’atto di divorzio che essa emana, segnatamente nell’ambito di un divorzio consensuale, possa essere qualificato come una «decisione», la Corte precisa, basandosi sulla propria giurisprudenza (4) in materia di riconoscimento delle decisioni, che ogni autorità pubblica chiamata ad adottare una «decisione», ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento Bruxelles II bis, deve mantenere il controllo sulla pronuncia del divorzio. Tale condizione implica, nell’ambito dei divorzi consensuali, che essa proceda a un esame delle condizioni del divorzio alla luce del diritto nazionale nonché dell’effettività e della validità del consenso dei coniugi a divorziare.

La Corte rileva peraltro che detta condizione è stata adottata altresì, in un’ottica di continuità, dal regolamento Bruxelles II ter (5), il quale, in quanto rifusione del regolamento Bruxelles II bis, ha abrogato quest’ultimo a decorrere dal 1º agosto 2022. Risulta infatti dalla genesi del regolamento Bruxelles II ter che il legislatore dell’Unione non ha inteso introdurre nuove norme, bensì «chiarire», per un verso, la portata della norma già contenuta all’articolo 46 del regolamento Bruxelles II bis in merito agli atti pubblici e agli accordi tra le parti e, per altro verso, il criterio che consente di distinguere la nozione di «decisione» da quelle di «atto pubblico» e di «accordi tra le parti», vale a dire il criterio relativo all’esame di merito.

Pertanto, qualora un’autorità extragiudiziale competente approvi, a seguito di un esame di merito, un accordo di divorzio, quest’ultimo è riconosciuto quale «decisione», a norma dell’articolo 21 del regolamento Bruxelles II bis e dell’articolo 30 del regolamento Bruxelles II ter. Per contro, altri accordi di divorzio aventi effetti giuridici vincolanti nello Stato membro di origine sono riconosciuti, a seconda dei casi, come atti pubblici o come accordi, in conformità all’articolo 46 del regolamento Bruxelles II bis e all’articolo 65 del regolamento Bruxelles II ter.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte conclude, nel caso di specie, nel senso dell’esistenza di una «decisione» ai sensi dell’articolo 2, punto 4, del regolamento Bruxelles II bis.

Infatti, secondo il diritto italiano (6), l’ufficiale dello stato civile deve ricevere, personalmente e per due volte, in un intervallo di almeno trenta giorni, le dichiarazioni di ciascun coniuge, il che implica che egli si accerti del carattere valido, libero e informato del loro consenso al divorzio. Peraltro, il citato ufficiale procede ad un esame del contenuto dell’accordo di divorzio, sincerandosi, segnatamente, che tale accordo riguardi unicamente lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con esclusione di qualsiasi trasferimento patrimoniale, e che i coniugi non abbiano figli minori, né figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Qualora una o più condizioni di legge previste dal diritto italiano non siano soddisfatte, l’ufficiale dello stato civile non è autorizzato a pronunciare il divorzio secondo tale diritto.


1      Articolo 12 del decreto-legge del 12 settembre 2014, n. 132 – Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile (GURI n. 212 del 12 settembre 2014), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge del 10 novembre 2014, n. 162 (GURI n. 261, del 10 novembre 2014) (in prosieguo: il «decreto-legge n. 132/2014»).


2      Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles II bis»)


3      Ai sensi dell’articolo 2, punto 3, del regolamento Bruxelles II bis, l’espressione «Stato membro» comprende tutti gli Stati membri dell’Unione, ad eccezione del Regno di Danimarca.


4      Sentenze del 2 giugno 1994, Solo Kleinmotoren (C 414/92, EU:C:1994:221), e del 20 dicembre 2017, Sahyouni (C 372/16, EU:C:2017:988).


5      Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (GU 2019, L 178, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento Bruxelles II ter»).


6      Articolo 12 del decreto-legge n. 132/2014.