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Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 novembre 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof - Germania) – Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht / TB

(Causa C-646/20) 1

(Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Divorzio – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 2, punto 4, e articolo 21 – Nozione di “decisione” – Riconoscimento, in uno Stato membro, di uno scioglimento del matrimonio convenuto in un accordo tra i coniugi e pronunciato da un ufficiale dello stato civile di un altro Stato membro – Criterio che consente di accertare l’esistenza di una “decisione”)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Senatsverwaltung für Inneres und Sport, Standesamtsaufsicht

Convenuto: TB

con l’intervento di: Standesamt Mitte von Berlin, RD

Dispositivo

L’articolo 2, punto 4, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000,

deve essere interpretato, segnatamente ai fini dell’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento, nel senso che:

un atto di divorzio redatto da un ufficiale dello stato civile dello Stato membro d’origine, contenente un accordo di divorzio concluso dai coniugi e confermato da questi ultimi dinanzi a detto ufficiale, in conformità alle condizioni previste dalla normativa di tale Stato membro, rappresenta una «decisione» ai sensi del citato articolo 2, punto 4.

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1 GU C 44 dell’8.2.2021.