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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 27 maggio 2021 – L GmbH / F GmbH, BW, SW

(Causa C-336/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Korneuburg

Parti

Appellante: L GmbH

Appellate: F GmbH, BW, SW

Questioni pregiudiziali

1.    Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 1 , debba essere interpretato nel senso che un vettore aereo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 7 del suddetto regolamento, qualora raggiunga la destinazione finale dei passeggeri con un ritardo di 7 ore e 41 minuti, perché l’aeromobile era stato danneggiato da un fulmine nel penultimo volo precedente; il tecnico della società di manutenzione incaricata dal vettore aereo, chiamato dopo l’atterraggio, riscontrava solo danni minori («some minor findings») che non pregiudicavano il corretto funzionamento dell’aeromobile; il volo successivo al sinistro veniva regolarmente operato; tuttavia, da un pre-flight-check eseguito prima del volo [di cui trattasi] risultava evidente che per il momento l’aeromobile non potesse essere utilizzato; il vettore aereo sostituiva quindi l’aeromobile originariamente previsto, che aveva subìto il danno, con un altro aeromobile, che effettuava detto volo con un ritardo in partenza di 7 ore e 40 minuti.

2.    Se l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sui diritti dei passeggeri debba essere interpretato nel senso che le misure ragionevoli che il vettore aereo è tenuto ad adottare comprendono l’offerta ai passeggeri del trasferimento su un altro volo con il quale essi raggiungerebbero la propria destinazione finale con un ritardo inferiore, anche quando il vettore aereo operi il volo servendosi, al posto di quello non più utilizzabile, di un aeromobile sostitutivo, con il quale i passeggeri raggiungeranno la propria destinazione finale con un ritardo prolungato.

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1 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).