Language of document : ECLI:EU:F:2009:95

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Seconda Sezione)

10 luglio 2009

Causa F‑15/09

Valentina Hristova

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Concorso – Esecuzione di una sentenza – Ricevibilità»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra Hristova chiede di ingiungere le misure di esecuzione appropriate della sentenza del Tribunale 25 novembre 2008, causa F‑50/07, Hristova/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Decisione: Il ricorso è manifestamente irricevibile. La ricorrente sopporterà le proprie spese.

Massime

Funzionari – Ricorso – Oggetto – Ingiunzione rivolta all’amministrazione – Irricevibilità

(Statuto dei funzionari, art. 91)

Nell’ambito di un ricorso proposto ai sensi dell’art. 91 dello Statuto, il giudice comunitario non può, senza usurpare le prerogative dell’autorità amministrativa, pronunciare dichiarazioni o constatazioni di principio né rivolgere ingiunzioni alle istituzioni comunitarie. Questo principio rende irricevibili conclusioni miranti a che sia ingiunto all’istituzione di adottare le misure che l’esecuzione di una sentenza di annullamento di una decisione comporta.

(v. punto 15)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 27 giugno 1991, causa T‑156/89, Valverde Mordt/Corte di giustizia (Racc. pag. II‑407, punto 150), e 8 giugno 1995, causa T‑583/93, P/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑137 e II‑433, punti 17 e 18)

Tribunale della funzione pubblica: 12 marzo 2009, causa F‑4/08, Hambura/Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 32)