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Ricorso proposto il 30 dicembre 2023 – Apc Europe e a./Commissione

(Causa T-1194/23)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Apc Europe SL (Granollers, Spagna) e altri 9 ricorrenti (rappresentante: M. Moretto, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

Annullare la decisione, contenuta nella lettera sottoscritta dalla Direttrice generale della Direzione Generale della Salute e della Sicurezza Alimentare e ricevuta dai ricorrenti il 24 ottobre 2023, con la quale la Commissione europea ha respinto la richiesta di riesaminare, alla luce della nuova situazione creatasi nell’Unione con la sostanziale scomparsa della Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE), l’attuale divieto di utilizzazione di sangue e prodotti sanguigni di origine bovina nel regime alimentare degli animali d’acquacoltura, e di presentare un progetto di misure volte a consentirne l’utilizzazione, richiesta formulata dai ricorrenti con lettera del 28 agosto 2023; e

–    Porre le spese a carico della convenuta.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 7, 23 e 24 del regolamento n. 999/20011 , degli articoli art. 7, par. 2, e 5, par. 3, del regolamento n. 178/20022 . Manifesti errori di valutazione commessi dalla Commissione. Violazione del principio di buona amministrazione e dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali.

A questo riguardo, con il primo motivo, i ricorrenti fanno valere che, rifiutandosi con la decisione impugnata di riesaminare il divieto di utilizzare prodotti sanguigni di origine bovina nel regime alimentare degli animali d’acquacoltura e di presentare un progetto di misure in sede di comitato volte a consentirne l’utilizzazione, se del caso previa imposizione di condizioni specifiche da rispettare, la Commissione ha violato gli articoli 7, 23 e 24 del regolamento n. 999/2001, gli articoli 7, paragrafi 2, e 5, par. 3, del regolamento n. 178/2002, nonché commesso manifesti errori di valutazione, violando altresì il principio di buona amministrazione e l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali.

L’assenza da oltre sei anni di casi di BSE classica nell’Unione, la qualifica degli Stati membri come paesi a rischio di BSE trascurabile, le norme internazionali adottate in sede de l’Organizzazione mondiale per la salute animale (WOAH) e i nuovi dati acquisiti dall’ultima valutazione effettuata dall’Autorità Europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel 2007, unitamente ad una serie di ulteriori elementi rilevanti, ignorati dalla Commissione, dimostrano che oggi il rischio può essere circoscritto da misure meno severe rispetto al vigente divieto assoluto di utilizzazione.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 178/2002.

Con il secondo motivo i ricorrenti fanno valere che, considerato il radicale miglioramento della situazione epidemiologica registrato nell’Unione, il rifiuto della Commissione di riesaminare il divieto assoluto di utilizzare prodotti sanguigni di origine bovina nell’alimentazione degli animali d’acquacoltura contenuto nella decisione impugnata viola il principio di proporzionalità e l’articolo 7, paragrafo 2, seconda frase, del regolamento n. 178/2002, letto alla luce della giurisprudenza e dei considerando 17 e 66 del medesimo regolamento.

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1 Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU 2001, L 147, p. 1).

1 Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU 2002, L 31, p. 1).