Language of document : ECLI:EU:C:2015:428

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

presentate il 25 giugno 2015 (1)

Causa C‑404/14

Marie Matoušková, commissario giudiziale nel procedimento di successione

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud České republiky (Repubblica ceca)]

«Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Competenza dei giudici e riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Ambito di applicazione ratione materiae – Accordo per la ripartizione dell’eredità raggiunto tra il coniuge della de cuius e i figli della stessa rappresentati da un tutore ad litem – Riserva di autorizzazione del giudice»





I –    Introduzione

1.        Nella presente causa, la Corte andrà a specificare l’ambito di applicazione ratione materiae del cosiddetto regolamento Bruxelles II bis (2) riguardo ai procedimenti «in materia di responsabilità genitoriale».

2.        In linea di principio, tali procedimenti ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles II bis. Il regolamento citato non si applica, tuttavia, in base al suo articolo 1, paragrafo 3, lettera f), «ai trust e alle successioni».

3.        Il giudice del rinvio desidera sapere se l’eccezione prevista nell’articolo 1, paragrafo 3, lettera f) trovi applicazione quando nell’ambito della successione è nominato, per gli eredi minorenni, un tutore ad litem che, in nome dei minori, conclude un accordo volto alla ripartizione dell’eredità che deve poi essere autorizzato in sede giudiziale.

4.        Nel rispondere alla domanda pregiudiziale la Corte ha altresì l’occasione di distinguere, l’uno dall’altro, i rispettivi ambiti di applicazione del regolamento Bruxelles II bis e del cosiddetto regolamento in materia di successioni (3).

II – Contesto normativo

5.        In base ai suoi considerando 5 e 9, il regolamento Bruxelles II bis disciplina «tutte le decisioni in materia di responsabilità genitoriale» e così, in particolare, la «designazione e [le] funzioni di una persona o ente aventi la responsabilità di gestire i beni del minore o che lo rappresentino o assistano e (…) [le] misure relative all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore. (...)».

6.        L’articolo 1 del regolamento Bruxelles II bis disciplina l’ambito di applicazione ratione materiae e prevede quanto segue:

«1.      Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:

(…)

b) all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

2.      Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano in particolare:

(…)

b) la tutela, la curatela ed altri istituti analoghi;

c) la designazione e le funzioni di qualsiasi persona o ente aventi la responsabilità della persona o dei beni del minore o che lo rappresentino o assistano;

(…)

e) le misure di protezione del minore legate all’amministrazione, alla conservazione o all’alienazione dei beni del minore.

3.      Il presente regolamento non si applica:

(…)

f) ai trust e alle successioni;

(…)».

7.        In base all’articolo 2, punto 7, del regolamento Bruxelles II bis, la nozione di «responsabilità genitoriale» ricomprende i «diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore». A norma dell’articolo 2, punto 8, del regolamento, occorre considerare come «titolare della responsabilità genitoriale» «qualsiasi persona che eserciti la responsabilità di genitore su un minore».

III – Procedimento principale e domanda pregiudiziale

8.        Nel maggio 2009 decedeva nel Regno dei Paesi Bassi una cittadina ceca, lasciando marito e due figli comuni minorenni (in prosieguo: gli «eredi»). Gli eredi erano, al momento del decesso della de cuius, residenti nei Paesi Bassi.

9.        Nell’aprile 2010 il Městsky soud v Brně (giudice municipale di Brno) apriva un procedimento successorio e affidava al notaio Matoušková, in qualità di commissario giudiziale, lo svolgimento delle diverse fasi procedurali. In considerazione dei potenziali conflitti di interessi tra gli eredi, il giudice municipale nominava inoltre un «curatore giudiziale» in rappresentanza dei figli minorenni.

10.      Nel luglio 2011, gli eredi stipulavano un «accordo successorio» finalizzato alla ripartizione dell’eredità nell’ambito del quale i figli minorenni erano rappresentati dal loro curatore giudiziale.

11.      Nell’agosto 2012, il coniuge superstite affermava, nel corso del procedimento successorio, quale circostanza nuova, che la de cuius, al momento della sua morte, era in realtà domiciliata nel Regno dei Paesi Bassi e non, come sino ad allora ritenuto, nella Repubblica ceca. Egli produceva inoltre un’attestazione olandese del 14 marzo 2011 sui diritti di successione (in prosieguo: il «certificato ereditario») rilasciata nel corso di un procedimento successorio nei Paesi Bassi.

12.      Alla luce delle circostanze che precedono, l’«accordo successorio» concluso nel luglio 2011 veniva modificato in senso corrispondente al procedimento successorio già svoltosi nei Paesi Bassi.

13.      Nell’agosto 2012 il commissario giudiziale chiedeva al giudice municipale di Brno di autorizzare l’«accordo successorio» per i figli minorenni.

14.      Il giudice municipale non procedeva ad esaminare nel merito la domanda del commissario giudiziale in quanto i minori di cui trattasi vivevano stabilmente al di fuori della Repubblica ceca, né era pronto a dichiararsi incompetente o a rimettere la questione dinanzi al Nejvyšší soud (Corte superiore della Repubblica ceca) per la decisione sulla competenza.

15.      Alla luce di quanto sopra, il commissario giudiziale si rivolgeva, in data 10 luglio 2013, direttamente al Nejvyšší soud, chiedendo a quest’ultimo di individuare il giudice territorialmente competente a pronunciarsi sull’autorizzazione dell’«accordo successorio».

16.      Il Nejvyšší soud ha sospeso il procedimento dinanzi ad esso pendente e ha sottoposto alla Corte la seguente questione in via pregiudiziale:

«Nel caso di un accordo successorio concluso per conto di un minore dal suo curatore, per la cui validità sia richiesta l’autorizzazione di un’autorità giurisdizionale, se tale decisione di autorizzazione configuri una misura ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), oppure una misura ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000».

IV – Analisi

17.      I fatti esposti dal giudice del rinvio e l’iter processuale nazionale lasciano numerose questioni aperte, cosicché è necessario anzitutto verificare la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.

A –    Ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

18.      Sulla base delle informazioni fornite dal giudice del rinvio non è possibile per la Corte farsi un quadro completo della vicenda in materia successoria controversa. Ciò vale, in particolare, per il procedimento successorio svoltosi nei Paesi Bassi, il cui iter resta sostanzialmente oscuro.

19.      La Corte non riesce a comprendere le ragioni che hanno portato all’avvio di un procedimento successorio non solo nella Repubblica ceca, ma anche nei Paesi Bassi, né sulla base della domanda di pronuncia pregiudiziale è possibile stabilire se i figli minorenni siano stati rappresentati nel procedimento svoltosi nei Paesi Bassi. La questione se il certificato ereditario olandese disciplini solo i diritti del padre o anche quelli dei figli resta aperta, come rimangono sconosciute le ragioni per cui dopo lo svolgimento del procedimento successorio nei Paesi Bassi fosse necessario l’intervento ulteriore del commissario giudiziale ceco o del giudice municipale di Brno.

20.      Malgrado tali punti oscuri, la Corte dispone di elementi sufficienti per poter prendere posizione sulla questione sollevata dal giudice nazionale.

21.      La questione pregiudiziale è volta, infatti, soltanto a chiarire se l’autorizzazione giudiziale richiesta, riferita all’«accordo successorio» concluso nell’ambito del procedimento successorio ceco, rientri nell’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles II bis e non riguardi, pertanto, il procedimento successorio olandese.

22.      Il giudice del rinvio ha esposto in modo circostanziato il procedimento successorio ceco, l’unico ad essere oggetto di controversia, cosicché il contesto di diritto e di fatto della domanda di pronuncia pregiudiziale risulta sufficientemente chiaro per la Corte.

23.      È vero che, in tale contesto, non sono state discusse questioni attinenti alla validità degli accordi controversi; esse non necessitano però di essere chiarite. Il giudice del rinvio è chiamato infatti, nella fase del procedimento che lo riguarda, soltanto ad adottare una decisione attinente alla competenza. A tal fine, il giudice deve sapere se gli è possibile richiamarsi al regolamento Bruxelles II bis o se l’applicazione di quest’ultimo sia invece preclusa (4).

24.      Non sussistono quindi dubbi in merito alla rilevanza della questione pregiudiziale ai fini della decisione, aspetto che peraltro spetta, in definitiva, al giudice del rinvio giudicare.

25.      Alla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale non osta, inoltre, neppure la circostanza che l’oggetto del procedimento principale è riconducibile alla cosiddetta volontaria giurisdizione.

26.      È vero che, in linea di principio, le procedure non contenziose prive di carattere giurisdizionale – come, ad esempio, l’attività di un giudice nazionale in veste di autorità amministrativa (5) – non offrono occasione di presentare una domanda di pronuncia pregiudiziale. Tuttavia, una domanda di pronuncia pregiudiziale può essere ammessa anche nell’ambito della volontaria giurisdizione, se, nel contesto di un siffatto procedimento, effettivamente avviato come procedimento non contenzioso, la domanda non è accolta e insorge al riguardo una controversia (6).

27.      Alla luce del diniego del giudice municipale di Brno occorre presumere che ricorra una tale ipotesi con conseguente ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale.

B –    Analisi nel merito della questione pregiudiziale

28.      Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio vuole essenzialmente sapere se il regolamento Bruxelles II bis trovi applicazione all’autorizzazione dell’accordo successorio ceco o se operi la clausola di esclusione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera f), del regolamento secondo cui le «successioni» non ricadono nell’ambito di applicazione dello stesso.

29.      La disposizione in parola depone prima facie contro l’applicabilità del regolamento Bruxelles II bis al procedimento principale.

30.      Ciò è tanto più vero in ragione del fatto che le successioni, sottratte all’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles II bis, sono oggetto di disciplina del regolamento in materia di successioni, che coprirà – fatte salve talune eccezioni – «tutti [(7)]gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte»(8).

31.      I due regolamenti sono pensati per essere concettualmente complementari: il regolamento Bruxelles II bis non dovrebbe entrare in collisione con il regolamento in materia di successioni, posto che queste ultime sono escluse dal suo ambito di applicazione. E viceversa, gli aspetti che sono già oggetto di una compiuta disciplina nel regolamento Bruxelles II bis non necessitano di essere trattati nel regolamento in materia di successioni.

32.      È vero che il regolamento in materia di successioni non è ancora applicabile ratione temporis al procedimento principale ceco; tuttavia, il suo ambito di applicazione materiale permette di trarre, a contrario, talune conclusioni in merito alla portata che il legislatore intende riconoscere al criterio di esclusione delle «successioni» presente nel regolamento Bruxelles II bis.

33.      Per quanto attiene all’«accordo successorio» ceco qui controverso, occorre in tale contesto, anzitutto, osservare che non si tratta di un patto successorio ai sensi del regolamento in materia di successioni.

34.      In base all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento, per patto successorio s’intende infatti «l’accordo (…) che conferisce, modifica o revoca (…) diritti nella successione futura di una o più persone parti dell’accordo». Nel procedimento successorio ceco non si discute però di una successione futura, ma della ripartizione dell’eredità nell’ambito di una successione già aperta mediante un accordo contrattuale tra gli eredi.

35.      Tuttavia, il regolamento in materia di successioni comprende, a norma del suo articolo 23, non soltanto i patti successori, ma in generale «l’intera successione a causa di morte», compresa la «divisione dell’eredità».

36.      Da quanto consta, l’accordo ceco controverso riguarda una siffatta divisione dell’eredità. Ciò indica, di primo acchito, che anche la riserva di autorizzazione ad essa riferita dovrebbe essere classificata come collegata alla successione e potrebbe essere sottratta dall’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles II bis in base al suo articolo 1, paragrafo 3, lettera f).

37.      Dal collegamento esistente tra la riserva di autorizzazione ceca e la normativa in materia di successioni non si può però desumere, in modo troppo rapido e generico, l’impossibilità di applicarvi il regolamento Bruxelles II bis.

38.      Dall’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento in materia di successioni sono infatti esclusi, a norma del suo articolo 1, paragrafo 2, lettera b), «la capacità delle persone fisiche» (9) e, quindi, proprio quei settori di cui si occupa il procedimento principale, nell’ambito del quale si discute della tutela ad litem di un minore e dell’autorizzazione giudiziale dell’accordo concluso dal suo curatore giudiziale.

39.      A tal riguardo non si deve temere che il regolamento Bruxelles II bis vada, sotto il profilo contenutistico, a collidere con l’ambito di applicazione del regolamento in materia di successioni. Al contrario: quando si discute della capacità delle persone fisiche, sussiste la necessità di colmare una lacuna normativa che emerge nel campo di applicazione del regolamento in materia di successioni.

40.      Al fine di colmare la suddetta lacuna è possibile ricorrere al regolamento Bruxelles II bis. Mediante quest’ultimo, la materia del contendere nel procedimento principale può – in caso di interpretazione restrittiva della clausola di esclusione delle «successioni» nell’articolo 1, paragrafo 3, lettera f) – essere ricondotta a un corpo normativo di diritto dell’Unione, integrato e in sé compiuto.

41.      La Corte ha peraltro già confermato nella sentenza Schneider (10) che la capacità e le questioni attinenti alla rappresentanza ad essa collegate devono essere valutate, in linea di principio, in base a criteri autonomi e non come questioni preliminari non autonome del rispettivo negozio controverso. Anche nella suddetta sentenza si discuteva di questioni attinenti alla volontaria giurisdizione che si ponevano, però, in collegamento con il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (11).

42.      Nella causa in parola un «cittadino parzialmente incapace» di uno Stato membro aveva avviato dinanzi a un giudice di un altro Stato membro un procedimento di volontaria giurisdizione, chiedendo l’autorizzazione a vendere la quota di un immobile di sua proprietà sito in detto altro Stato membro.

43.      Il giudice adito nello Stato in cui si trovava l’immobile sollevava dubbi in merito alla sua competenza a pronunciarsi nel procedimento di volontaria giurisdizione benché, in base all’articolo 22, punto 1, del regolamento Bruxelles I, in materia di diritti reali immobiliari hanno competenza i giudici dello Stato membro in cui l’immobile è situato.

44.      La Corte ha stabilito a questo proposito che il regolamento Bruxelles I non si applica a un siffatto procedimento di volontaria giurisdizione. Esso riguarderebbe, infatti, la capacità delle persone fisiche ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 44/2001, che sarebbe esclusa dall’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento Bruxelles I (12).

45.      Lo stesso deve valere, nel caso di specie, per il regolamento in materia di successioni. Posto che anche il suddetto regolamento non si applica alla capacità delle persone fisiche, esso non osta all’applicabilità del regolamento Bruxelles II bis e a un’interpretazione restrittiva della clausola di esclusione delle «successioni» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera f).

46.      Nello stesso senso depone anche la relazione illustrativa di Paul Lagarde (13) sulla Convenzione dell’Aia concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità dei genitori e di misure per la protezione dei minori, del 19 ottobre 1996 (in prosieguo: la «Convenzione dell’Aia del 1996») (14).

47.      La relazione Lagarde può, nel quadro dell’interpretazione sistematica e basata sulla genesi del regolamento Bruxelles II bis, fornire indizi ai fini dell’interpretazione delle corrispondenti disposizioni del regolamento. Le disposizioni del regolamento in materia di diritto di affidamento si fondano, infatti, sui lavori preparatori dalla Convenzione dell’Aia del 1996 e li riflettono in ampia parte. Le disposizioni del regolamento e le corrispondenti disposizioni di tale Convenzione dovrebbero, inoltre, essere interpretate anche per questo, possibilmente in modo conforme, per evitare che si giunga a risultanti differenti a seconda che la fattispecie concreta si riferisca ad uno Stato membro o ad uno Stato terzo (15).

48.      Rispetto all’eccezione delle «successioni» prevista nell’articolo 4, lettera f), della Convenzione dell’Aia del 1996, che corrisponde a quella presente nel regolamento Bruxelles II bis, la relazione Lagarde chiarisce anzitutto che le successioni sarebbero, in linea di principio, escluse da detta convenzione. La relazione non esclude, tuttavia, «nella misura in cui la normativa successoria applicabile prevede l’intervento del legale rappresentante dei minori che questo sia individuato sulla base della Convenzione», privilegiando così un’interpretazione restrittiva dell’eccezione prevista per le successioni.

49.      Posto che, come osservato ai paragrafi 37 e seguenti, non vi sono elementi di diritto dell’Unione in senso contrario, lo stesso dovrebbe valere anche per l’interpretazione del regolamento Bruxelles II bis e la sua eccezione, riferita alle successioni, non dovrebbe trovare applicazione all’autorizzazione dell’accordo successorio qui controverso.

50.      L’autorizzazione richiesta nel procedimento principale – e la determinazione del giudice a tal fine competente – deve quindi essere considerata una questione di diritto civile avente a oggetto «[l]’attribuzione, [l]’esercizio [o la] delega (…) della responsabilità genitoriale», ai sensi degli articoli 1, paragrafo 1, lettera b), e 2, punto 7, del regolamento Bruxelles II bis.

V –    Conclusione

51.      Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale nei seguenti termini:

L’autorizzazione giudiziale di un accordo di suddivisione dell’eredità concluso da un curatore per conto di un minore ricade nell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e non nell’articolo 1, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (CE) n. 2201/2003.


1 – Lingua originale: il tedesco.


2 – Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).


3 – Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU L 201, pag. 107). Riguardo alla sua entrata in vigore e validità, cfr. articolo 84 del regolamento in materia di successioni.


4 – Neppure le questioni se l’autorizzazione giudiziale richiesta sia, giuridicamente, effettivamente necessaria e quale diritto sia al riguardo applicabile, sono oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale; esse possono quindi essere accantonate nella presente fase del procedimento e non necessitano di essere esaminate dalla Corte.


5 – In tal senso, ad esempio, sentenza Job Centre (C‑111/94, EU:C:1995:340, punti da 9 a 11), riguardante l’autorizzazione dell’atto costitutivo di una società ai fini dell’iscrizione nel registro dell’imprese nell’ambito della giurisdizione volontaria italiana.


6 – In tal senso, v. la già citata sentenza Job Centre, che, al suo punto 11, indica quanto segue: «Soltanto nel caso in cui la persona autorizzata dalla legge nazionale a richiedere l’omologazione presenti reclamo contro il diniego di quest’ultima, e quindi contro il diniego di iscrizione nel registro, si può ritenere che il giudice adito eserciti una funzione di natura giurisdizionale, ai sensi dell’art. 177, avente ad oggetto l’annullamento di un atto lesivo di un diritto del richiedente».


7 – Il corsivo è mio.


8 –      V. considerando 9 del regolamento.


9 – L’esclusione in parola opera «fatto salvo quanto stabilito all’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 26». Nessuna delle due disposizioni trova però applicazione nel caso di specie: l’articolo 23 si riferisce alla capacità di succedere, e l’articolo 26 disciplina, in particolare, «l’ammissibilità della rappresentanza ai fini di una disposizione a causa di morte».


10 – Sentenza Schneider (C‑386/12, EU:C:2013:633).


11 – GU L 12, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I».


12 – Sentenza Schneider (C‑386/12, EU:C:2013:633, punto 31).


13 – In prosieguo: la «relazione Lagarde», reperibile in lingua tedesca alla pagina http://www.hcch.net/upload/expl34d.pdf.


14 – Disponibile anche in lingua tedesca sulla homepage della conferenza dell’Aia: http://hcch.e-vision.nl/upload/text34d.pdf.


15 – V. la mia presa di posizione nella causa Health Service Executive (C‑92/12 PPU, EU:C:2012:177, paragrafo 17).