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Impugnazione proposta il 2 luglio 2021 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 21 aprile 2021, causa T-252/19, Pech/Consiglio

(Causa C-408/21 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. de Gregorio Merino, E. Dumitriu-Segnana, K. Pavlaki, E. Rebasti, agenti)

Altre parti nel procedimento: Laurent Pech, Regno di Svezia

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale;

statuire definitivamente sulle questioni oggetto della presente impugnazione, e

condannare il ricorrente nella causa T-252/19 alle spese sostenute dal Consiglio nell’ambito di tale causa e della presente impugnazione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, il Consiglio deduce tre motivi.

Primo motivo: errata interpretazione ed errata applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/20011

Prima parte del motivo: il Tribunale avrebbe errato nella sua valutazione della questione se il parere richiesto abbia una portata particolarmente ampia e avrebbe interpretato tale criterio, elaborato dalla giurisprudenza, in un modo che lo renderebbe inoperante. Avendo omesso di rispondere agli argomenti del Consiglio a tale riguardo, il Tribunale avrebbe altresì violato il proprio obbligo di motivazione.

Seconda parte del motivo: il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel non prendere in considerazione il carattere sensibile del parere giuridico alla luce delle specifiche circostanze del contesto in cui esso è stato emesso, in particolare la sua importanza per il processo decisionale. L’interpretazione del carattere sensibile dei pareri giuridici suggerita dal Tribunale, che isolerebbe il contenuto di un parere giuridico dalle sue circostanze, sarebbe viziata in punto di diritto e svuoterebbe la tutela garantita dall’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento di una gran parte del suo significato.

Terza parte del motivo: il Tribunale avrebbe errato nella sua valutazione della questione se la divulgazione del parere giuridico pregiudicherebbe futuri procedimenti giudiziari ledendo l’uguaglianza delle parti dinanzi al giudice e i diritti della difesa del Consiglio.

Secondo motivo: errata interpretazione ed errata applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001

Prima parte del motivo: statuendo sull’applicabilità dell’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto ritenendo che la decisione di conferma dovesse addurre elementi concreti e che non lo avesse fatto. Inoltre, il Tribunale avrebbe limitato il proprio ragionamento ad affermazioni generiche che negano in generale la tutela anziché esaminare specificamente le giustificazioni addotte dal Consiglio relativamente al rischio per il suo processo decisionale.

Seconda parte del motivo: il Tribunale sarebbe parimenti incorso in un errore di diritto ritenendo che il principio della responsabilità democratica alla base del rafforzamento della trasparenza dei documenti legislativi si applichi a tutti i documenti riguardanti le procedure legislative allo stesso modo, indipendentemente dal fatto che essi contengano posizioni di responsabili politici o consistano in contributi di servizi interni, incluso il servizio giuridico.

Terzo motivo: violazione dell’articolo 113 del regolamento di procedura del Tribunale e snaturamento dei fatti

Infine, il Tribunale avrebbe rifiutato di riaprire la fase orale del procedimento e di prendere in considerazione il fatto che erano stati avviati ricorsi giurisdizionali contro il regolamento 2020/20921 in riferimento proprio alle stesse questioni giuridiche discusse nel parere. Ciò costituirebbe un vizio di procedura che non avrebbe consentito al Consiglio di essere ascoltato su un elemento fondamentale per la causa instaurata dinanzi al Tribunale.

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1 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

1 Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione (GU 2020, L 433 I, pag. 1).