Language of document : ECLI:EU:C:2022:97

Causa C156/21

Ungheria

contro

Parlamento europeo
e
Consiglio dell’Unione europea

 Sentenza della Corte (Seduta Plenaria) del 16 febbraio 2022

«Ricorso di annullamento – Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 – Regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione europea – Protezione del bilancio dell’Unione in caso di violazioni dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri – Base giuridica – Articolo 322, paragrafo 1, lettera a), TFUE – Asserita elusione dell’articolo 7 TUE e dell’articolo 269 TFUE – Asserite violazioni dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’articolo 5, paragrafo 2, e dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE nonché dei principi di certezza del diritto, di proporzionalità e di uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati»

1.        Procedimento giurisdizionale – Procedimento accelerato – Presupposti – Circostanze che giustificano un rapido trattamento – Importanza fondamentale della causa per l’ordinamento giuridico dell’Unione – Causa riguardante le competenze dell’Unione a difendere il proprio bilancio da pregiudizi che possono derivare da violazioni dei valori contenuti nell’articolo 2 TUE – Ammissibilità del ricorso a tale procedimento

(Art. 2 TUE; art. 263 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 133, § 1)

(v. punti 30, 31)

2.        Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela della consulenza legale – Interesse pubblico prevalente alla trasparenza che giustifica la divulgazione di documenti – Nozione – Obbligo per l’istituzione di effettuare un bilanciamento degli interessi in gioco – Divulgazione e produzione in giudizio dei pareri giuridici relativi a processi legislativi – Obbligo per l’istituzione di motivare ogni decisione di diniego di accesso in modo circostanziato – Interesse proprio del ricorrente alla produzione in giudizio del parere giuridico in questione – Irrilevanza

(Art. 10, § 3, TUE; artt. 15, § 1, e 298, § 1, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio no 1049/2001, art. 4, § 2, secondo trattino; decisione del Consiglio 2009/937, art. 6, § 2)

(v. punti 50‑52, 55, 56, 58‑60, 62‑64)

3.        Atti delle istituzioni – Scelta della base giuridica – Criteri – Regolamento 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione – Finalità – Protezione del bilancio dell’Unione da pregiudizi derivanti da violazioni dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro – Contenuto – Meccanismo di condizionalità che subordina il beneficio di finanziamenti provenienti dal bilancio dell’Unione al rispetto, da parte di uno Stato membro, del valore dello Stato di diritto – Adozione sulla base dell’articolo 322, paragrafo 1, lettera a), TFUE – Ammissibilità – Meccanismo di condizionalità orizzontale rientrante nella nozione di regole finanziarie ai sensi di tale disposizione

[Artt. 2, 5, § 2, e 49 TUE; artt. 7, 310, 315317 e 322, § 1, a), TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/2092, considerando 5 e 13 e artt. 1, 2, a), 3, 4, §§ 1 e 2, artt. 5, § 1, e 6, § 1]

(v. punti 98‑101, 104, 107, 108, 110, 111, 114, 116, 118‑120, 122, 124‑133, 139‑141, 144‑147, 150‑153)

4.        Bilancio dell’Unione europea – Adozione da parte del Parlamento e del Consiglio delle regole finanziarie che stabiliscono le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti – Base giuridica – Articolo 322, paragrafo 1, TFUE – Nozione di regole finanziarie – Regole che definiscono le modalità di esecuzione delle spese iscritte nel bilancio – Regole che stabiliscono gli obblighi di controllo e di revisione contabile incombenti agli Stati membri in caso di esecuzione del bilancio in cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, nonché le responsabilità che ne derivano – Inclusione – Regole volte a garantire il rispetto del principio della sana gestione finanziaria

[Art. 322, § 1, a), TFUE]

(v. punti 105, 151, 186)

5.        Diritto dell’Unione europea – Principi – Principio di solidarietà tra gli Stati membri – Solidarietà di bilancio basata sulla fiducia reciproca tra Stati membri – Fiducia reciproca basata sul rispetto, da parte degli Stati membri, dei valori contenuti nell’articolo 2 TUE, tra cui quello dello Stato di diritto

(Art. 2 TUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/2092, considerando 5)

(v. punto 129)

6.        Diritto dell’Unione europea – Valori e obiettivi dell’Unione – Valori – Rispetto dello Stato di diritto – Portata – Regolamento 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione – Regolamento che autorizza la Commissione e il Consiglio a controllare il rispetto, da parte degli Stati membri, dello Stato di diritto – Controllo limitato all’esame delle condotte delle autorità nazionali relative all’esecuzione del bilancio dell’Unione – Regolamento che consente alla Corte di controllare, nell’ambito di un ricorso di annullamento, la legittimità delle decisioni del Consiglio adottate su tale base – Elusione, attraverso l’adozione di tale regolamento, della procedura prevista all’articolo 7 TUE e delle competenze attribuite alla Corte dall’articolo 269 TFUE – Lesione dell’equilibrio istituzionale – Insussistenza

[Artt. 2, 7, 13, § 2, e 19 TUE; artt. 8, 10, 19, § 1, 153, § 1, i), 157, § 1, e 269 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/2092]

(v. punti 156‑164, 167‑172, 179‑182, 192‑197)

7.        Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Normativa dell’Unione – Requisito di chiarezza e di prevedibilità – Regolamento 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione – Regolamento che istituisce un meccanismo di condizionalità legato al rispetto, da parte degli Stati membri, dello Stato di diritto – Nozione di Stato di diritto – Rinvio al valore dell’Unione sancito all’articolo 2 TUE – Principi dello Stato di diritto che trovano la loro fonte nei valori comuni agli Stati membri – Sufficiente precisione di detti principi

[Artt. 2, 4, § 2, e 19 TUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/2092, considerando 3 e artt. 2, a), e 4, § 1]

(v. punti 223‑229, 231‑237, 240)

8.        Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Portata – Regolamento 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione – Regolamento che istituisce un meccanismo di condizionalità legato al rispetto, da parte degli Stati membri, dello Stato di diritto – Nesso sufficientemente preciso tra le disposizioni di tale regolamento che istituisce detto meccanismo – Ricorso a nozioni definite in altre disposizioni della norma impugnata o del diritto dell’Unione – Concessione di un margine di discrezionalità alla Commissione e al Consiglio quanto alla scelta dell’azione oggetto della misura di protezione del bilancio da adottare – Ammissibilità

[Artt. 2 e 4, § 2, TUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, art. 63, § 2, d), e 2020/2092, artt. 2, a), 3, e 4, § 2, h)]

(v. punti 242, 243, 248‑250, 252, 254, 259)

9.        Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Portata – Regolamento 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione – Misure di protezione del bilancio dell’Unione – Condizioni per l’adozione di misure in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto – Pregiudizio o rischio serio di pregiudizio per la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Requisiti sufficientemente precisi connessi alla realizzazione di tale rischio – Natura e portata sufficientemente definite delle misure di protezione del bilancio dell’Unione – Mantenimento del legame tra la violazione constatata di un principio dello Stato di diritto e le misure adottate – Rispetto del principio di proporzionalità

[Art. 317, primo comma, TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/1046, artt. 2, punto 59, e 63, § 2, d), e 2020/2092, art. 4, §§ 1 e 2, e art. 5, §§ 1 e 3]

(v. punti 261‑263, 267‑275, 277‑279, 329‑333, 341‑345)

10.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Portata – Regolamento 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione – Condizioni per l’adozione di misure in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto – Valutazione specifica, da parte della Commissione, del pregiudizio o del rischio serio di pregiudizio per la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Responsabilità della Commissione quanto alla pertinenza delle informazioni utilizzate e all’affidabilità delle fonti impiegate

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/2092, artt. 4, 5, § 3, e art. 6, §§ 19)

(v. punti 280, 282, 284, 287, 289, 354‑359)

11.      Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Annullamento parziale di un atto del diritto dell’Unione – Presupposto – Separabilità degli elementi annullabili dell’atto impugnato – Regolamento 2020/2092 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione – Inseparabilità di una disposizione del regolamento che precisa le condizioni per l’adozione delle misure di protezione del bilancio dell’Unione che possono essere adottate

(Art. 264 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/2092, artt. 4, § 1, e 5, § 1)

(v. punti 293‑295)

12.      Ricorso di annullamento – Ricorsi degli Stati membri – Ricorso diretto contro un regolamento che istituisce un regime di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione – Motivi di ricorso – Motivo di ricorso vertente sulla violazione delle disposizioni del diritto dell’Unione relative ai disavanzi pubblici e sull’inosservanza del principio di uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati – Misure adottate in forza di tale regolamento che non modificano gli obblighi preesistenti degli Stati membri derivanti in particolare dalla normativa settoriale e finanziaria applicabile – Regolamento che non impone alcun nuovo obbligo agli Stati membri – Motivo infondato

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2020/2092, art. 5, § 2)

(v. punti 312‑317)

Sintesi

Il regolamento 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020(1), ha istituito un «meccanismo di condizionalità orizzontale» volto a proteggere il bilancio dell’Unione europea in caso di violazioni dei principi dello Stato di diritto negli Stati membri. A tal fine, tale regolamento consente al Consiglio dell’Unione europea, su proposta della Commissione europea, di adottare, alle condizioni da esso stabilite, opportune misure di protezione quali la sospensione dei pagamenti a carico del bilancio dell’Unione o la sospensione dell’approvazione di uno o più programmi a carico di tale bilancio. Il regolamento impugnato subordina l’adozione di misure di tal genere alla produzione di elementi di prova idonei a dimostrare non soltanto l’esistenza di una violazione dei principi dello Stato di diritto, ma anche l’impatto di quest’ultima sull’esecuzione del bilancio dell’Unione.

Il regolamento impugnato si inserisce nel solco di una serie di iniziative vertenti, più in generale, sulla protezione dello Stato di diritto negli Stati membri(2) e che miravano a fornire risposte, a livello dell’Unione, alle crescenti preoccupazioni relative al rispetto, da parte di vari Stati membri, dei valori comuni dell’Unione quali previsti all’articolo 2 TUE(3).

L’Ungheria, sostenuta dalla Repubblica di Polonia(4), ha proposto un ricorso diretto, in via principale, all’annullamento del regolamento impugnato e, in subordine, all’annullamento di alcune delle sue disposizioni. A sostegno delle sue conclusioni, essa affermava, essenzialmente, che tale regolamento, benché formalmente presentato come un atto rientrante nell’ambito delle regole finanziarie previste all’articolo 322, paragrafo 1, lettera a), TFUE, mirerebbe, in realtà, a sanzionare, in quanto tale, qualsiasi pregiudizio arrecato da uno Stato membro ai principi dello Stato di diritto, i cui requisiti sarebbero, in ogni caso, insufficientemente precisi. L’Ungheria fonda quindi il proprio ricorso, in particolare, sull’incompetenza dell’Unione ad adottare un simile regolamento, sia per via della mancanza di una base giuridica sia per via dell’elusione della procedura prevista all’articolo 7 TUE, nonché sull’inosservanza dei requisiti del principio della certezza del diritto.

Così chiamata a pronunciarsi sulle competenze dell’Unione per difendere il proprio bilancio e i propri interessi finanziari da pregiudizi che possono derivare da violazioni di valori di cui all’articolo 2 TUE, la Corte ha ritenuto che tale causa rivestisse un’importanza fondamentale che ne giustificava l’attribuzione alla seduta plenaria. Per queste stesse ragioni, è stata accolta l’istanza del Parlamento europeo di trattare la presente causa con procedimento accelerato. Ciò posto, la Corte respinge integralmente il ricorso di annullamento proposto dall’Ungheria.

Giudizio della Corte

Preliminarmente all’esame nel merito del ricorso, la Corte si pronuncia sulla domanda del Consiglio di non prendere in considerazione vari passaggi del ricorso dell’Ungheria, in quanto essi si fondano su elementi tratti da un parere riservato del servizio giuridico del Consiglio così divulgato senza l’autorizzazione richiesta. A tale riguardo, la Corte conferma che l’istituzione interessata può, in linea di principio, subordinare la produzione in giudizio di un simile documento interno a un’autorizzazione preventiva. Tuttavia, nel caso in cui il parere giuridico in questione si riferisca a una procedura legislativa, come nel caso di specie, occorre tener conto del principio di trasparenza, essendo la divulgazione di un parere del genere idonea ad accrescere la trasparenza e l’apertura del processo legislativo. Infatti, l’interesse pubblico prevalente connesso alla trasparenza e all’apertura del processo legislativo prevale, in linea di principio, sull’interesse delle istituzioni, per quanto riguarda la divulgazione di un parere giuridico interno. Nel caso di specie, poiché il Consiglio non ha dimostrato il carattere particolarmente sensibile del parere in questione o una portata particolarmente estesa del medesimo che vada al di là dell’ambito del processo legislativo di cui trattasi, la Corte respinge, di conseguenza, la domanda del Consiglio.

Quanto al merito, la Corte procede, in primo luogo, all’esame dei motivi di ricorso dedotti a sostegno delle conclusioni principali dirette all’annullamento integrale del regolamento impugnato, vertenti, da un lato, sull’incompetenza dell’Unione ad adottare tale regolamento e, dall’altro, sulla violazione del principio della certezza del diritto.

Per quanto riguarda, da un lato, la base giuridica del regolamento impugnato, la Corte rileva che la procedura prevista da tale regolamento può essere avviata solo nel caso in cui sussistano motivi fondati per ritenere non soltanto che in uno Stato membro si verifichino violazioni dei principi dello Stato di diritto, ma soprattutto che tali violazioni compromettano o rischino seriamente di compromettere in modo sufficientemente diretto la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione o la tutela dei suoi interessi finanziari. Inoltre, le misure che possono essere adottate ai sensi del regolamento impugnato si riferiscono esclusivamente all’esecuzione del bilancio dell’Unione e sono tutte idonee a limitare i finanziamenti provenienti da tale bilancio a seconda dell’impatto su di esso di un simile pregiudizio o di un simile rischio serio. Pertanto, il regolamento impugnato mira a proteggere il bilancio dell’Unione da pregiudizi derivanti in modo sufficientemente diretto da violazioni dei principi dello Stato di diritto, e non già a sanzionare, di per sé, simili violazioni.

In risposta all’argomento dell’Ungheria secondo cui una regola finanziaria non può essere finalizzata a precisare la portata dei requisiti intrinseci ai valori di cui all’articolo 2 TUE, la Corte ricorda che il rispetto da parte degli Stati membri dei valori comuni sui quali l’Unione si fonda, che sono stati identificati e sono condivisi da questi ultimi e che definiscono l’identità stessa dell’Unione quale ordinamento giuridico comune a tali Stati, tra cui lo Stato di diritto e la solidarietà, giustifica la fiducia reciproca tra tali Stati. Poiché tale rispetto costituisce quindi una condizione per il godimento di tutti i diritti derivanti dall’applicazione dei trattati allo Stato membro interessato, l’Unione deve essere in grado, nei limiti delle sue attribuzioni, di difendere tali valori.

La Corte precisa su tale punto, da un lato, che il rispetto di tali valori non può essere ridotto a un obbligo cui uno Stato candidato è tenuto al fine di aderire all’Unione e al quale potrebbe sottrarsi dopo la sua adesione. Dall’altro lato, essa sottolinea che il bilancio dell’Unione è uno dei principali strumenti che consentono di concretizzare, nelle politiche e nelle azioni dell’Unione, il principio fondamentale di solidarietà tra Stati membri e che l’attuazione di tale principio, mediante tale bilancio, si basa sulla fiducia reciproca che questi ultimi ripongono nell’utilizzo responsabile delle risorse comuni iscritte nello stesso bilancio.

Orbene, la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione e gli interessi finanziari dell’Unione possono essere gravemente compromessi da violazioni dei principi dello Stato di diritto commesse in uno Stato membro. Infatti, tali violazioni possono comportare, in particolare, l’assenza di garanzia che spese coperte dal bilancio dell’Unione soddisfino tutte le condizioni di finanziamento previste dal diritto dell’Unione e, di conseguenza, rispondano agli obiettivi perseguiti dall’Unione quando essa finanzia spese di tal genere.

Pertanto, un «meccanismo di condizionalità orizzontale», come quello istituito dal regolamento impugnato, che subordina il beneficio dei finanziamenti provenienti dal bilancio dell’Unione al rispetto da parte di uno Stato membro dei principi dello Stato di diritto, può rientrare nella competenza, conferita all’Unione dai trattati, a stabilire «regole finanziarie» relative all’esecuzione del bilancio dell’Unione. La Corte precisa che fanno parte integrante di un simile meccanismo, in quanto elementi costitutivi di quest’ultimo, le disposizioni del regolamento impugnato che identificano tali principi, che forniscono un’elencazione di casi che possono essere indicativi della violazione degli stessi principi, che precisano le situazioni o le condotte che devono essere interessate da violazioni del genere e che definiscono la natura e la portata delle misure di protezione che possono, se del caso, essere adottate.

Per quanto riguarda poi la censura vertente su una pretesa elusione della procedura prevista all’articolo 7 TUE nonché delle disposizioni dell’articolo 269 TFUE, la Corte respinge l’argomentazione dell’Ungheria secondo cui solo la procedura prevista all’articolo 7 TUE conferisce alle istituzioni dell’Unione la competenza a esaminare, constatare e, se del caso, sanzionare le violazioni dei valori contenuti nell’articolo 2 TUE commesse in uno Stato membro. X Infatti, oltre alla procedura prevista all’articolo 7 TUE, numerose disposizioni dei trattati, frequentemente concretizzate da diversi atti di diritto derivato, conferiscono alle istituzioni dell’Unione la competenza a esaminare, constatare e, se del caso, sanzionare violazioni dei valori contenuti nell’articolo 2 TUE commesse in uno Stato membro.

Inoltre, la Corte osserva che la procedura prevista all’articolo 7 TUE ha la finalità di consentire al Consiglio di sanzionare violazioni gravi e persistenti di ciascuno dei valori comuni sui quali l’Unione si fonda e che definiscono la sua identità, al fine, in particolare, di ingiungere allo Stato membro interessato di porre fine a tali violazioni. Il regolamento impugnato mira invece a proteggere il bilancio dell’Unione, e ciò soltanto in caso di violazione dei principi dello Stato di diritto in uno Stato membro che compromette o rischia seriamente di compromettere l’esecuzione efficiente di tale bilancio. Inoltre, la procedura prevista all’articolo 7 TUE e quella istituita dal regolamento impugnato si distinguono per il loro oggetto, le condizioni per il loro avvio, le condizioni per l’adozione e per la revoca delle misure previste e la natura di queste ultime. Di conseguenza, queste due procedure perseguono scopi diversi e hanno ciascuna un oggetto nettamente distinto. Ne consegue, altresì, che la procedura istituita dal regolamento impugnato non può essere considerata neppure come volta a eludere la limitazione della competenza generale della Corte, prevista dall’articolo 269 TFUE, poiché il tenore letterale di tale disposizione riguarda soltanto il controllo di legittimità di un atto adottato dal Consiglio europeo o dal Consiglio in forza dell’articolo 7 TUE.

Infine, poiché il regolamento impugnato consente alla Commissione e al Consiglio di esaminare solo situazioni o condotte imputabili alle autorità di uno Stato membro e che risultano rilevanti per la l’esecuzione efficiente del bilancio dell’Unione, i poteri conferiti a tali istituzioni dal regolamento di cui trattasi non travalicano i limiti delle competenze attribuite all’Unione.

Dall’altro lato, nell’ambito dell’esame del motivo di ricorso vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto, la Corte giudica del tutto infondata l’argomentazione sviluppata dall’Ungheria in merito alla mancanza di precisione da cui sarebbe viziato il regolamento impugnato, sia per quanto riguarda i criteri relativi alle condizioni per l’avvio della procedura sia per quanto riguarda la scelta e la portata delle misure da adottare. A tale riguardo, la Corte osserva prima di tutto che i principi menzionati nel regolamento impugnato, in quanto elementi costitutivi della nozione di «Stato di diritto»(5), sono stati ampiamente sviluppati nella sua giurisprudenza, che tali principi trovano la loro fonte in valori comuni riconosciuti e applicati anche dagli Stati membri nei propri ordinamenti giuridici e che essi discendono da una nozione di «Stato di diritto» che gli Stati membri condividono e alla quale aderiscono, in quanto valore comune alle loro tradizioni costituzionali. Di conseguenza, la Corte ritiene che gli Stati membri siano in grado di determinare con sufficiente precisione il contenuto essenziale nonché i requisiti derivanti da ciascuno di tali principi.

Per quanto riguarda, in particolare, i criteri relativi alle condizioni per l’avvio della procedura e alla scelta e alla portata delle misure da adottare, la Corte precisa che il regolamento impugnato richiede, per l’adozione delle misure di protezione da esso previste, che venga accertato un nesso effettivo tra la violazione di un principio dello Stato di diritto e un pregiudizio o un rischio serio di pregiudizio per la sana gestione finanziaria dell’Unione o per i suoi interessi finanziari, e che una violazione del genere riguardi una situazione o una condotta imputabile a un’autorità di uno Stato membro e rilevante per l’esecuzione efficiente del bilancio dell’Unione. Inoltre, essa osserva che la nozione di «rischio serio» è precisata nella normativa finanziaria dell’Unione e ricorda che le misure di protezione che possono essere adottate devono essere strettamente proporzionate all’impatto della violazione constatata sul bilancio dell’Unione. In particolare, secondo la Corte, è solo nella misura strettamente necessaria a conseguire l’obiettivo di proteggere tale bilancio nel suo complesso che tali misure possono riguardare azioni e programmi diversi da quelli pregiudicati da una simile violazione. Infine, constatando che la Commissione deve rispettare, sotto il controllo del giudice dell’Unione, requisiti procedurali rigorosi che implicano in particolare varie consultazioni dello Stato membro interessato, la Corte conclude che il regolamento impugnato soddisfa i requisiti del principio della certezza del diritto.

La Corte esamina, in secondo luogo, le conclusioni formulate in subordine e dirette all’annullamento parziale del regolamento impugnato. A tale riguardo, la Corte dichiara, da un lato, che l’annullamento dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento impugnato avrebbe l’effetto di modificare la sostanza di tale regolamento, dal momento che tale disposizione precisa le condizioni richieste per consentire l’adozione delle misure di protezione previste da tale regolamento, cosicché le conclusioni dirette all’annullamento di questa sola disposizione devono essere considerate irricevibili. Dall’altro lato, la Corte giudica infondate le censure riguardanti una serie di altre disposizioni del regolamento impugnato, vertenti sul difetto di base giuridica nonché su violazioni sia delle disposizioni del diritto dell’Unione relative ai disavanzi pubblici sia dei principi della certezza del diritto, di proporzionalità e di uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati. Essa respinge pertanto integralmente le conclusioni formulate in subordine, così come nel suo complesso il ricorso proposto dall’Ungheria.


1      Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione (GU 2020, L 433I, pag. 1, e rettifica in GU 2021, L 373, pag. 94; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).


2      V., in particolare, comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 17 luglio 2019, «Rafforzare lo Stato di diritto nell’Unione - Programma d’azione», COM (2019) 343 final, che fa seguito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, dell’11 marzo 2014, «Un nuovo quadro dell’UE per rafforzare lo Stato di diritto», COM (2014) 158 final.


3      I valori fondanti dell’Unione e comuni agli Stati membri, contenuti nell’articolo 2 TUE, comprendono quelli del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.


4      Anche la Repubblica di Polonia ha proposto un ricorso diretto all’annullamento del regolamento 2020/2092 (causa C‑157/21).


5      Ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regolamento impugnato, nella nozione di «Stato di diritto» rientrano «i principi di legalità, in base alla quale il processo legislativo deve essere trasparente, responsabile, democratico e pluralistico; certezza del diritto; divieto di arbitrarietà del potere esecutivo; tutela giurisdizionale effettiva, compreso l’accesso alla giustizia, da parte di organi giurisdizionali indipendenti e imparziali, anche per quanto riguarda i diritti fondamentali; separazione dei poteri; non-discriminazione e uguaglianza di fronte alla legge».