Language of document : ECLI:EU:T:2021:374

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)

16 giugno 2021 (*)

«Regime linguistico – Bando relativo a concorsi generali per l’assunzione di traduttori di lingua tedesca, francese, italiana e neerlandese – Limitazione della scelta delle lingue 2 e 3 dei concorsi alle sole lingue francese, inglese e tedesca – Regolamento n. 1 – Articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, articolo 27 e articolo 28, lettera f), dello Statuto – Discriminazione fondata sulla lingua – Interesse del servizio – Proporzionalità – Obbligo di motivazione»

Nelle cause T‑695/17 e T‑704/17,

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato,

ricorrente nella causa T‑695/17,

Regno di Spagna, rappresentato da L. Aguilera Ruiz, in qualità di agente,

ricorrente nella causa T‑704/17,

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara, D. Milanowska, N. Ruiz García e L. Vernier, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa all’annullamento del bando relativo ai concorsi generali organizzati ai fini della formazione di elenchi di riserva per l’assunzione di traduttori (AD 5) di lingua tedesca (EPSO/AD/343/17), di lingua francese (EPSO/AD/344/17), di lingua italiana (EPSO/AD/345/17) e di lingua neerlandese (EPSO/AD/346/17) (GU 2017, C 224 A, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Nona Sezione),

composto da M.J. Costeira, presidente, D. Gratsias (relatore) e M. Kancheva, giudici,

cancelliere: A. Juhász‑Tóth, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 novembre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I.      Fatti all’origine della controversia

1        Il 13 luglio 2017 l’Ufficio europeo per la selezione del personale (EPSO), creato in virtù della decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002 (GU 2002, L 197, pag. 53), ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il bando relativo ai concorsi generali organizzati ai fini della formazione di elenchi di riserva per l’assunzione di traduttori (AD 5) di lingua tedesca (EPSO/AD/343/17), di lingua francese (EPSO/AD/344/17), di lingua italiana (EPSO/AD/345/17) e di lingua neerlandese (EPSO/AD/346/17) (GU 2017, C 224 A, pag. 1; in prosieguo: il «bando impugnato»). In tale bando si precisa che dagli elenchi di riserva in questione le istituzioni dell’Unione europea, «soprattutto il Parlamento europeo e il Consiglio [dell’Unione europea]», potranno attingere per l’assunzione di nuovi membri della funzione pubblica dell’Unione e che i posti di lavoro che potranno essere proposti ai vincitori dei concorsi saranno a Bruxelles (Belgio) oppure a Lussemburgo (Lussemburgo).

2        Secondo il bando impugnato, le funzioni che i vincitori dei concorsi in questione saranno chiamati ad esercitare includono «l’esecuzione di traduzioni e revisioni di documenti a partire da almeno due lingue straniere verso la lingua principale, lo svolgimento di ricerche terminologiche nonché il contributo alle azioni di formazione e allo sviluppo di strumenti informatici», e si precisa altresì che «[i] testi da tradurre, spesso complessi, sono generalmente di natura politica, giuridica, economica, finanziaria, scientifica o tecnica e riguardano tutti i settori di attività dell’Unione europea», e che «[l]o svolgimento di tali mansioni richiede l’impiego intensivo di specifici strumenti informatici e affini».

3        Nell’introduzione del bando impugnato, si fa presente che tale bando e i suoi due allegati, il primo dei quali è intitolato «Disposizioni generali relative ai concorsi generali» (in prosieguo: le «disposizioni generali»), costituiscono il quadro giuridicamente vincolante delle procedure di selezione in questione.

4        Si afferma altresì, nell’introduzione del bando impugnato, che ognuno dei concorsi oggetto del bando impugnato prevede due opzioni e che è possibile iscriversi a un solo concorso e a una sola opzione.

5        Il numero dei posti disponibili per ciascun concorso oggetto del bando impugnato è suddiviso tra le due opzioni come segue:

«(…)


Opzione 1

Opzione 2

EPSO/AD/343/17 — DE

9

5

EPSO/AD/344/17 — FR

6

7

EPSO/AD/345/17 — IT

10

4

EPSO/AD/346/17 – NL

8

7


(…)».

6        I requisiti linguistici di ciascuna delle due opzioni consentite agli interessati vengono illustrati nella sezione del bando impugnato intitolata «Condizioni di ammissione», il cui punto 2 definisce le «[c]ondizioni specifiche». Ivi viene infatti indicato che gli interessati devono conoscere almeno tre lingue ufficiali dell’Unione definite, ai fini di tale bando, nella maniera seguente:

«(…)

–        lingua 1: la lingua utilizzata per determinati test a scelta multipla su computer e per le prove di traduzione;

–        lingua 2: la lingua utilizzata per compilare l’atto di candidatura, per uno dei test di comprensione linguistica, per una delle prove di traduzione e nelle comunicazioni tra l’EPSO e i candidati che hanno presentato un atto di candidatura valido. La lingua 2 è obbligatoriamente diversa dalla lingua 1;

–        lingua 3: la lingua utilizzata per uno test di comprensione linguistica e una delle prove di traduzione. La lingua 3 è obbligatoriamente diversa dalle lingue 1 e 2.

(…)».

7        Secondo questo medesimo punto, nell’ambito dell’opzione 1, vengono designate, come «lingua 1», la «lingua del concorso» (in prosieguo: la «lingua 1»), come «lingua 2», una lingua obbligatoriamente diversa dalla lingua 1, da scegliersi a cura del candidato tra il francese, l’inglese o il tedesco (in prosieguo: la «lingua 2»), e, come «lingua 3», una lingua obbligatoriamente diversa dalle lingue 1 e 2, da scegliersi a cura del candidato anche in questo caso tra il francese, l’inglese o il tedesco (in prosieguo: la «lingua 3»).

8        Nell’ambito dell’opzione 2, vengono designate, come lingua 1, la «lingua del concorso», come lingua 2, una lingua obbligatoriamente diversa dalla lingua 1, da scegliersi a cura del candidato tra il francese, l’inglese o il tedesco, e, come lingua 3, una lingua da scegliere tra le 24 lingue ufficiali dell’Unione, ma che «è obbligatoriamente diversa dalle lingue 1 e 2 e dal francese, dall’inglese e dal tedesco».

9        Quanto al livello di conoscenza richiesto, il bando impugnato esige, nel medesimo punto 2 della sezione intitolata «Condizioni di ammissione», una conoscenza perfetta della lingua 1, corrispondente al livello C2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (in prosieguo: il «QCER»), ed una conoscenza approfondita delle lingue 2 e 3, corrispondente al livello C1 del QCER. Ivi viene precisato altresì che i livelli minimi richiesti si applicano per ogni singola abilità linguistica (parlato, scritto, ascolto, lettura) richiesta nell’atto di candidatura.

10      Il punto 2 della sezione del bando impugnato intitolata «Condizioni di ammissione» viene infine completato dalle seguenti indicazioni:

«La lingua 2 è obbligatoriamente l’inglese, il francese o il tedesco.

In considerazione dell’ingente volume di traduzioni e documenti ricevuti in francese, inglese e tedesco, i candidati devono presentare almeno una di queste lingue oltre alla lingua principale. Per gli stessi motivi, i candidati che partecipano al concorso per traduttori di lingua francese o tedesca devono essere in grado di tradurre da almeno un’altra di queste tre lingue».

11      Per quanto riguarda la procedura e le modalità di selezione, viene anzitutto indicato, al punto 1 della sezione del bando impugnato intitolata «Modalità di selezione», che i candidati devono compilare l’atto di candidatura nella lingua scelta come lingua 2 e che, in tale contesto, essi sono tenuti a selezionare anche le proprie lingue 1, 2 e 3. Ai sensi del punto 4.4 delle disposizioni generali, sia la presentazione dell’atto di candidatura in una lingua diversa da quella richiesta dal bando di concorso, sia la mancata dichiarazione, in tale atto, della lingua 2 o del livello minimo di conoscenza richiesto per tale lingua rischiano di comportare l’esclusione dalla procedura di selezione «in una qualsiasi fase della procedura» di selezione stessa.

12      Poi, al punto 2 della sezione del bando impugnato intitolata «Modalità di selezione», il bando impugnato prevede sei test del tipo questionario a scelta multipla su computer, di cui quattro – ossia i test di ragionamento verbale, numerico e astratto nonché il test di competenza nella «lingua principale» – si svolgeranno nella lingua 1, mentre gli altri due, aventi ad oggetto la comprensione linguistica, avranno luogo rispettivamente nella lingua 2 e nella lingua 3.

13      Inoltre, il punto 4 della sezione del bando impugnato intitolata «Modalità di selezione» enuncia che, dopo la verifica del rispetto delle condizioni di ammissione e in base ai risultati ottenuti nei test del tipo questionario a scelta multipla su computer, i candidati verranno invitati a sostenere due prove di traduzione con dizionario, la prima delle quali si svolgerà dalla lingua 2 verso la lingua 1 e la seconda dalla lingua 3 verso la lingua 1.

14      Ai sensi del punto 5 della sezione del bando impugnato intitolata «Modalità di selezione», in funzione dei punteggi complessivi ottenuti nelle ultime due prove menzionate al punto 13 supra, i candidati parteciperanno all’ultima fase delle procedure di selezione in questione, vale a dire alle prove dell’«Assessment center» (Centro di valutazione). Queste consistono nel verificare diverse «competenze generali» dei candidati e verranno organizzate nella lingua 2.

15      Infine, per quanto riguarda i reclami relativi ai test del tipo questionario a scelta multipla, le domande di riesame e i reclami amministrativi, le disposizioni generali indicano, rispettivamente, ai punti 4.2.1, 4.2.2 e 4.3.1, che i candidati interessati devono utilizzare la lingua da essi scelta come lingua 2 del concorso di cui trattasi.

II.    Procedimento e conclusioni delle parti

16      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 ottobre 2017, la Repubblica italiana ha proposto il suo ricorso nella causa T‑695/17.

17      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, il Regno di Spagna ha proposto il suo ricorso nella causa T‑704/17.

18      Al momento della presentazione di tali ricorsi pendeva, dinanzi alla Corte, un’impugnazione proposta dalla Commissione europea il 25 novembre 2016, registrata con il numero di ruolo C-621/16 P, avverso la sentenza del 15 settembre 2016, Italia/Commissione (T‑353/14 e T‑17/15, EU:T:2016:495). Con quest’ultima sentenza, il Tribunale aveva annullato il bando di concorso generale EPSO/AD/276/14, inteso alla costituzione di un elenco di riserva per l’assunzione di amministratori (AD 5) (GU 2014, C 74 A, pag. 1), e il bando di concorso generale EPSO/AD/294/14, inteso alla costituzione di un elenco di riserva per la copertura di posti vacanti di amministratore (AD 6) nel settore della protezione dei dati presso il Garante europeo per la protezione dei dati (GU 2014, C 391 A, pag. 1), a motivo del fatto che la limitazione alle sole lingue francese, inglese e tedesca, da un lato, della scelta della seconda lingua di detti concorsi e, dall’altro, delle lingue di comunicazione tra l’EPSO e i candidati configuravano una discriminazione ingiustificata fondata sulla lingua.

19      Il 23 ottobre e il 9 novembre 2017, la Commissione ha chiesto, sul fondamento dell’articolo 69, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale, la sospensione del procedimento, rispettivamente, nella causa T‑695/17 e nella causa T‑704/17, in considerazione dell’influenza che avrebbe potuto avere, sulle questioni sollevate in queste cause, la sentenza che la Corte avrebbe emesso nella causa C‑621/16 P.

20      Il 24 novembre 2017, la Repubblica italiana ha fatto sapere al Tribunale che essa si opponeva alla domanda di sospensione del procedimento presentata dalla Commissione nella causa T‑695/17. Il 27 novembre 2017, il Regno di Spagna ha dichiarato che non si opponeva alla domanda di sospensione presentata dalla Commissione nella causa T‑704/17.

21      Con decisioni del presidente della Quinta Sezione rispettivamente in data 29 e 30 novembre 2017, il procedimento nella causa T‑704/17 e nella causa T‑695/17 è stato sospeso fino alla pronuncia della sentenza della Corte nella causa C‑621/16 P.

22      Il 26 marzo 2019, la Corte ha emesso le sentenze Spagna/Parlamento (C‑377/16, EU:C:2019:249) e Commissione/Italia (C‑621/16 P, EU:C:2019:251). Con la prima di queste due sentenze, la Corte ha annullato l’invito a manifestazione d’interesse Agenti contrattuali – Gruppo di funzioni I – Autisti (U/D), EP/CAST/S/16/2016 (GU 2016, C 131 A, pag. 1), nonché la base di dati costituita in virtù del suddetto invito a manifestazione d’interesse, nella misura in cui il Parlamento europeo non aveva dimostrato che la limitazione della scelta della lingua 2 della procedura di selezione in questione alle sole lingue francese, inglese e tedesca fosse oggettivamente e ragionevolmente giustificata da un obiettivo legittimo di interesse generale nel quadro della politica del personale (sentenza del 26 marzo 2019, Spagna/Parlamento, C‑377/16, EU:C:2019:249, punto 79). Con la seconda delle sentenze sopra citate, la Corte ha respinto l’impugnazione proposta dalla Commissione contro la sentenza del 15 settembre 2016, Italia/Commissione (T‑353/14 e T‑17/15, EU:T:2016:495). A seguito della pronuncia di quest’ultima sentenza della Corte, il procedimento è ripreso nelle presenti cause.

23      Il 4 aprile 2019, il Tribunale ha chiesto alle parti nelle presenti cause di presentare, da un lato, negli scritti difensivi che esse avrebbero prossimamente depositato dinanzi a detto giudice, le loro osservazioni in merito alle conclusioni da trarre, ai fini di queste cause, dalle sentenze del 26 marzo 2019, Spagna/Parlamento (C‑377/16, EU:C:2019:249), e del 26 marzo 2019, Commissione/Italia (C‑621/16 P, EU:C:2019:251), e, dall’altro, le loro osservazioni in merito ad un’eventuale riunione delle presenti cause ai fini della fase orale del procedimento o della decisione che conclude il giudizio, in applicazione dell’articolo 68 del regolamento di procedura. Le parti hanno ottemperato a tali richieste entro il termine impartito.

24      Il 9 luglio 2019, la Commissione ha depositato i controricorsi nelle presenti cause.

25      Il 17 settembre 2019, la Repubblica italiana ha depositato la replica nella causa T‑695/17.

26      Il 23 settembre 2019, il Regno di Spagna ha depositato la replica nella causa T‑704/17.

27      Essendo stata modificata la composizione delle sezioni del Tribunale, in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento di procedura, il giudice relatore è stato assegnato alla Nona Sezione, alla quale è stata di conseguenza attribuita la presente causa.

28      Il 5 novembre 2019, la Commissione ha depositato la controreplica nella causa T‑704/17.

29      Il 6 novembre 2019, la Commissione ha depositato la controreplica nella causa T‑695/17.

30      Il 10 dicembre 2019, il Regno di Spagna ha chiesto lo svolgimento di un’udienza nella causa T‑704/17.

31      Il 19 dicembre 2019, la Repubblica italiana ha chiesto lo svolgimento di un’udienza nella causa T‑695/17.

32      Il 2 settembre 2020, la presidente della Nona Sezione del Tribunale ha deciso di riunire le cause T‑695/17 e T‑704/17 ai fini della fase orale del procedimento. All’udienza svoltasi il 19 novembre 2020 sono state ascoltate le osservazioni orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale.

33      Nella causa T‑695/17, la Repubblica italiana conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare il bando impugnato;

–        condannare la Commissione alle spese.

34      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso perché infondato;

–        condannare la Repubblica italiana alle spese.

35      Nella causa T‑704/17, il Regno di Spagna conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare il bando impugnato;

–        condannare la Commissione alle spese.

36      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–        respingere integralmente il ricorso;

–        condannare il Regno di Spagna alle spese.

III. In diritto

37      In via preliminare, il Tribunale, sentite le parti sul punto, decide di riunire le cause T‑695/17 e T‑704/17 ai fini della sentenza, in conformità dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

38      A sostegno del suo ricorso nella causa T‑695/17, la Repubblica italiana fa valere sette motivi, riguardanti: il primo, una violazione degli articoli 263, 264 e 266 TFUE; il secondo, una violazione dell’articolo 342 TFUE e degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 385), come modificato (in prosieguo: il «regolamento n. 1»); il terzo, una violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE, dell’articolo 18 TFUE, dell’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1, dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dell’articolo 27, secondo comma, e dell’articolo 28, lettera f), dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), nonché dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, dell’allegato III dello Statuto; il quarto, una violazione dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE e del principio della tutela del legittimo affidamento; il quinto, uno sviamento di potere nonché una violazione delle «norme sostanziali inerenti alla natura e finalità dei bandi di concorso», in particolare dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dell’articolo 27, secondo comma, dell’articolo 28, lettera f), dell’articolo 34, paragrafo 3, e dell’articolo 45, paragrafo 1, dello Statuto, nonché del principio di proporzionalità; il sesto, una violazione dell’articolo 18 e dell’articolo 24, quarto comma, TFUE, dell’articolo 22 della Carta, dell’articolo 2 del regolamento n. 1, nonché dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto; e, il settimo, una violazione dell’articolo 296, secondo comma, TFUE, degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1, dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, e dell’articolo 28, lettera f), dello Statuto, dell’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, lettera f), dell’allegato III dello Statuto e del principio di proporzionalità, nonché un «travisamento dei fatti».

39      Nella causa T‑704/17, il Regno di Spagna deduce, a sostegno del suo ricorso, tre motivi, riguardanti: il primo, una violazione degli articoli 1 e 2 del regolamento n. 1, dell’articolo 22 della Carta e dell’articolo 1 quinquies dello Statuto, a motivo della limitazione alle sole lingue francese, inglese e tedesca del regime di comunicazione tra l’EPSO e i candidati, anche per quanto riguarda l’atto di candidatura, le domande di riesame e i reclami; il secondo, una violazione degli articoli 1 e 6 del regolamento n. 1, dell’articolo 22 della Carta, dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dell’articolo 27 e dell’articolo 28, lettera f), dello Statuto nonché dell’articolo 1 dell’allegato III di quest’ultimo, in ragione della limitazione alle tre lingue suddette della scelta della lingua 2 e, nell’ambito dell’opzione 1, della lingua 3 dei concorsi oggetto del bando impugnato, «essendo escluse le altre lingue ufficiali […]»; e, il terzo, l’esistenza di una discriminazione fondata sulla lingua, vietata dall’articolo 1 del regolamento n. 1, dall’articolo 22 della Carta nonché dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto.

40      Occorre constatare, anzitutto, che, mediante i motivi di ricorso menzionati ai punti 38 e 39 supra, tanto la Repubblica italiana quanto il Regno di Spagna contestano, in sostanza, la legittimità di due parti del regime linguistico dei concorsi oggetto del bando impugnato. In particolare, da un lato, essi contestano le disposizioni del bando impugnato che limitano alle sole lingue francese, inglese e tedesca la scelta della lingua 2 di detti concorsi e, secondo gli scritti difensivi del Regno di Spagna e i chiarimenti forniti dalla Repubblica italiana di cui si è preso atto nel processo verbale dell’udienza, le disposizioni che, nel quadro dell’opzione 1 prevista dal bando suddetto, limitano alle lingue sopra citate la scelta della lingua 3 di detti concorsi (in prosieguo: la «limitazione controversa»). Dall’altro lato, la Repubblica italiana e il Regno di Spagna contestano le disposizioni del bando suddetto che impongono ai candidati un obbligo di utilizzare la lingua 2 dei concorsi nelle loro comunicazioni con l’EPSO, ed anche per la presentazione dell’atto di candidatura nonché di eventuali domande di esame o reclami (in prosieguo: l’«obbligo controverso»).

41      Pertanto, occorre esaminare qui di seguito, alla luce dei motivi di ricorso invocati e degli argomenti presentati dalle parti, la legittimità delle suddette due parti del bando impugnato.

A.      Sulla legittimità della limitazione controversa

42      La legittimità della limitazione controversa, nell’ambito delle due opzioni previste dal bando impugnato, costituisce, in sostanza, l’oggetto di tutti i motivi dedotti dalla Repubblica italiana nella causa T‑695/17, ad eccezione del sesto, che invece verte sulla seconda parte del bando impugnato, identificata al punto 40 supra. Questa prima parte del bando impugnato costituisce inoltre l’oggetto del secondo e del terzo motivo di ricorso dedotto dal Regno di Spagna nella causa T‑704/17.

43      Nella causa T‑695/17, la Repubblica italiana fa valere, segnatamente, che una limitazione come quella in discussione nel caso di specie configura una discriminazione fondata sulla lingua, e che la motivazione addotta al riguardo nel bando impugnato non è idonea a dimostrare l’esistenza delle reali esigenze che concretamente giustificano tale limitazione. Inoltre, la Repubblica italiana deduce un difetto e un’insufficienza di motivazione del bando impugnato, affermando che soltanto ragioni attinenti alle esigenze specifiche del servizio potrebbero giustificare una discriminazione fondata sulla lingua.

44      Nella causa T‑704/17, con il suo secondo motivo di ricorso, il Regno di Spagna, allegando al contempo una violazione dell’obbligo di motivazione, sostiene, in sostanza, in via principale, che la limitazione controversa non persegue alcun obiettivo legittimo di interesse generale e, in subordine, che, anche supponendo che venga dimostrata l’esistenza di un obiettivo siffatto, detta limitazione non è proporzionata a quest’ultimo, e non rispetta l’equilibrio tra i diversi interessi in gioco. Nell’ambito del suo terzo motivo, il Regno di Spagna fa valere, in sostanza, che la limitazione controversa è il risultato di una scelta arbitraria e infondata che contrasta, segnatamente, con il contesto multilinguistico che è proprio del funzionamento delle istituzioni interessate dal bando impugnato, ossia il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea.

1.      Sulla motivazione del bando impugnato

45      Occorre ricordare, anzitutto, che, secondo una giurisprudenza consolidata, l’obbligo di motivare le decisioni costituisce una formalità sostanziale, la quale va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, che invece attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di un atto consiste nell’esporre formalmente le ragioni su cui questo si fonda. Qualora tali ragioni siano inficiate da errori, questi ultimi viziano la legittimità nel merito dell’atto in questione, ma non la sua motivazione, che può essere sufficiente pur esponendo ragioni errate [v. sentenza del 15 settembre 2016, Italia/Commissione, T‑353/14 e T‑17/15, EU:T:2016:495, punto 79 (non pubblicata) e la giurisprudenza ivi citata].

46      Allo stesso modo, per costante giurisprudenza, la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve essere adattata alla natura dell’atto in questione e far apparire, in modo chiaro e non equivoco, il ragionamento seguito dall’istituzione che ne è l’autrice, in modo da permettere agli interessati di conoscere le giustificazioni della misura adottata e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. Tale requisito deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, e segnatamente del contenuto dell’atto, della natura delle ragioni addotte e dell’interesse che i destinatari o altri soggetti direttamente e individualmente riguardati dall’atto stesso possono avere a ricevere dei chiarimenti. Non è richiesto che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, nella misura in cui la questione se la motivazione di un atto risponda ai criteri enunciati all’articolo 296 TFUE deve essere valutata alla luce non soltanto del tenore letterale dell’atto stesso, ma anche del suo contesto nonché dell’insieme delle norme giuridiche disciplinanti la materia in questione (v. sentenza del 24 giugno 2015, GHC/Commissione, T‑847/14, EU:T:2015:428, punti 30 e 31 e la giurisprudenza ivi citata).

47      Nel caso di specie, come risulta dal passaggio del bando impugnato riportato al punto 10 supra, il regime linguistico dei concorsi in questione è motivato dall’esistenza di un «ingente volume di traduzioni [da effettuare] e [di] documenti ricevuti in francese, inglese e tedesco».

48      Da un lato, occorre rilevare che, indubbiamente, il fatto che tale motivazione figuri, nel bando impugnato, immediatamente dopo la frase «[l]a lingua 2 è obbligatoriamente l’inglese, il francese o il tedesco» e che la formulazione di detta motivazione indichi che «i candidati devono presentare almeno una di queste lingue oltre alla lingua principale» potrebbe far pensare che tale motivazione si riferisca unicamente alla scelta della lingua 2 dei concorsi in questione. Tuttavia, poiché il francese, l’inglese e il tedesco sono le tre lingue tra le quali devono essere effettuate sia la scelta della lingua 2 dei concorsi in questione sia la scelta della lingua 3 di tali concorsi nell’ambito dell’opzione 1, occorre constatare che la motivazione in questione serve altresì a giustificare quest’ultima limitazione, il che è peraltro confermato dall’argomentazione della Commissione esposta al punto 75 del controricorso nella causa T‑695/17. Occorre pertanto respingere l’argomentazione del Regno di Spagna secondo cui la limitazione controversa non sarebbe motivata per quanto riguarda più in particolare la scelta della lingua 3 dei concorsi nell’ambito dell’opzione 1.

49      Dall’altro lato, malgrado il suo carattere succinto, e quand’anche la si potesse ritenere come non indicante la totalità degli elementi di fatto e di diritto pertinenti nel caso di specie, detta motivazione fa comunque emergere il ragionamento seguito dall’istituzione cui appartiene il servizio che ne è l’autore, ossia l’EPSO.

50      Quanto alla questione se tale ragionamento venga esposto in modo chiaro e non equivoco ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 46 supra, occorre rilevare che, indubbiamente, la formulazione adottata nel bando impugnato potrebbe sembrare un po’ ambigua. Più specificamente, l’espressione «traduzioni [da effettuare] (…) in francese, inglese e tedesco», presa alla lettera e in modo isolato, potrebbe portare a credere che queste tre lingue costituiscano, oltre a lingue di partenza, anche lingue di arrivo verso le quali dovrebbero essere redatte le traduzioni dei documenti ricevuti dai servizi interessati.

51      Tuttavia, risulta dalla giurisprudenza ricordata al punto 46 supra che la motivazione di un atto deve essere valutata alla luce non soltanto del tenore letterale dell’atto stesso, ma anche del suo contesto. Allo stesso modo, in caso di ambiguità del testo di una disposizione, quest’ultima deve essere interpretata alla luce delle finalità dell’atto di cui essa fa parte (v. sentenza del 6 settembre 2018, Repubblica ceca/Commissione, C‑4/17 P, EU:C:2018:678, punto 45 e la giurisprudenza ivi citata). Nel caso di specie, risulta dal testo del bando impugnato che, riguardo alle competenze linguistiche richieste (v. punti da 6 a 9 supra), i candidati devono dimostrare di avere, oltre ad una conoscenza perfetta della lingua del concorso di cui trattasi, una conoscenza approfondita di almeno altre due lingue, a partire dalle quali verranno effettuate, segnatamente, le prove di traduzione (v. punto 13 supra).

52      Orbene, in primo luogo, le procedure di selezione in questione non riguardavano l’assunzione di traduttori di lingua inglese, e quest’ultima non viene designata come «lingua 1». In secondo luogo, per quanto riguarda specificamente i concorsi per l’assunzione di traduttori di lingua tedesca e di lingua francese, il bando impugnato dichiara espressamente, successivamente alla motivazione ricordata al punto 47 supra, che, per le stesse ragioni, vale a dire «[i]n considerazione dell’ingente volume di traduzioni e documenti ricevuti in francese, inglese e tedesco», «i candidati che partecipano al concorso per traduttori di lingua francese o tedesca devono essere in grado di tradurre da almeno un’altra di queste tre lingue».

53      Nella causa T-704/17, il Regno di Spagna formula un’argomentazione specifica riguardante la motivazione del bando impugnato. Al riguardo esso deduce, in sostanza, due censure.

54      Da un lato, la motivazione in questione non permetterebbe di comprendere a che cosa essa faccia riferimento, dato che, se si tratta dei documenti degli Stati membri ricevuti dalle istituzioni, tali documenti vengono ricevuti in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, e non soltanto in tedesco, francese o inglese.

55      Orbene, in ogni caso, non risulta in alcun modo dal bando impugnato, né, d’altronde, dagli elementi inseriti nel fascicolo, che i documenti che devono essere tradotti dai servizi di traduzione in questione provengano esclusivamente dagli Stati membri. Infatti, la motivazione contenuta nel bando suddetto non distingue a seconda dell’origine, interna o esterna, dei documenti in questione. Il bando impugnato si limita, infatti, a fare riferimento alle tre lingue nelle quali verrebbe redatto un ingente volume di tali documenti, indipendentemente dalla loro fonte o dalla loro provenienza. Pertanto, la critica formulata sul punto dal Regno di Spagna deve essere respinta.

56      Dall’altro lato, sarebbe difficile, secondo il Regno di Spagna, comprendere ciò che il bando di concorso, nella versione spagnola, intende per «traducciones recibidas» (traduzioni ricevute), «in quanto, in via di principio, l’istituzione riceve[rebbe] dall’esterno documenti, e non traduzioni».

57      A questo proposito, occorre rilevare che la versione spagnola del bando impugnato contiene l’espressione «importante volumen de traducciones y documentos recibidos en alemán, francés e inglés» (ingente volume di traduzioni e documenti ricevuti in tedesco, inglese e francese). Orbene, da un punto di vista strettamente grammaticale, il participio «recibidos» può considerarsi riferito o al solo sostantivo «documentos», o, indistintamente, al sostantivo «documentos» e al sostantivo «traducciones».

58      Tuttavia, risulta dalla giurisprudenza ricordata ai punti 47 e 51 supra che la motivazione di un atto deve essere valutata alla luce non soltanto del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto, e deve essere interpretata alla luce delle finalità dell’atto stesso.

59      Nel caso di specie, è pacifico che le procedure di selezione in questione hanno ad oggetto l’assunzione di traduttori di lingua tedesca, di lingua francese, di lingua italiana e di lingua neerlandese. Come risulta dal bando impugnato, «il ruolo principale di un amministratore linguistico (traduttore) è eseguire traduzioni di alta qualità nei termini previsti», e ciò «a partire da almeno due lingue straniere verso la lingua principale». In tale contesto, il bando suddetto prevede, segnatamente, l’organizzazione di due prove di traduzione a partire dalla lingua 2 e dalla lingua 3 dei concorsi in questione verso la lingua principale (lingua 1) dei candidati (v. punto 13 supra). È giocoforza constatare, alla luce di tali elementi, che i vincitori dei concorsi in questione nel caso di specie non riceveranno «traduzioni», in quanto sono appunto i servizi nel cui ambito tali persone verranno assunte ad avere il compito di realizzare le traduzioni in parola.

60      Tale conclusione è del resto corroborata da alcune altre versioni linguistiche del bando impugnato, delle quali bisogna, in conformità di una consolidata giurisprudenza, tener conto (v., in tal senso, sentenze del 5 dicembre 1967, van der Vecht, 19/67, EU:C:1967:49, pag. 417, e del 24 ottobre 1996, Kraaijeveld e a., C‑72/95, EU:C:1996:404, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata). In particolare, la versione francese del bando suddetto, utilizzando l’espressione «volume important de traductions à effectuer et de documents reçus en allemand, en anglais et en français», mostra chiaramente che ad essere ricevuti dai servizi interessati sono soltanto i documenti da tradurre, e non le traduzioni stesse. La stessa conclusione si può trarre da altre versioni linguistiche del bando suddetto che non utilizzano alcun participio, come la versione neerlandese (grote aantal vertalingen en documenten in het Duits, Engels en Frans) o la versione greca (Λόγω του μεγάλου όγκου μεταφράσεων και εγγράφων από την αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα, Lógo tou megálou ónkou metafráseon kai engráfon apó tin anglikí, gallikí kai germanikí glóssa).

61      Di conseguenza, occorre constatare che il participio «recibidos» utilizzato nella versione spagnola del bando impugnato non riguarda le «traduzioni» di cui si fa menzione in questo medesimo passaggio del bando impugnato, e che pertanto la censura formulata sul punto dal Regno di Spagna deve essere respinta.

62      Pertanto, non si può imputare all’EPSO, autore del bando impugnato, una violazione dell’obbligo di motivazione. La questione della fondatezza della ragione addotta per giustificare la limitazione controversa è distinta e verrà esaminata qui di seguito.

2.      Sulla fondatezza della ragione addotta nel bando impugnato riguardo alla limitazione controversa

a)      Osservazioni preliminari

63      Tanto la Repubblica italiana nella causa T‑695/17 quanto il Regno di Spagna nella causa T‑704/17 sollevano degli argomenti intesi a dimostrare che la limitazione controversa costituisce una discriminazione fondata sulla lingua.

64      La Commissione respinge tale argomentazione, facendo valere, segnatamente, che, tenuto conto del carattere particolare del bando impugnato, che è preordinato all’assunzione di traduttori, e non avendo la Repubblica italiana e il Regno di Spagna contestato la limitazione della scelta della lingua principale dei concorsi in questione, sarebbe molto più difficile che nel caso di altri bandi di concorso allegare una discriminazione in ragione della lingua sulla sola base della limitazione controversa.

65      Occorre ricordare che l’articolo 1 del regolamento n. 1 prevede quanto segue:

«Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione sono la lingua bulgara, la lingua ceca, la lingua croata, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua neerlandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua rumena, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese».

66      Occorre del pari rilevare che, come ricordato al punto 67 della sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), se l’articolo 1 del regolamento n. 1 enuncia espressamente quali sono le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione, l’articolo 6 del medesimo regolamento stabilisce che le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione del regime linguistico stabilito da tale regolamento nei loro rispettivi regolamenti interni. Nel medesimo punto della sentenza sopra citata, la Corte ha peraltro constatato che le istituzioni interessate dai bandi di concorso in discussione in quella causa non avevano determinato, sulla base dell’articolo 6 del citato regolamento, le modalità di applicazione di tale regime linguistico nei loro regolamenti interni.

67      Peraltro, l’articolo 1  quinquies, paragrafo 1, dello Statuto dispone che, nell’applicazione di quest’ultimo, è vietata qualsiasi discriminazione fondata, tra l’altro, sulla lingua. A norma dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 6, prima frase, dello Statuto, «[n]el rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale».

68      Oltre a ciò, l’articolo 28, lettera f), dello Statuto stabilisce che, per la nomina a funzionario, è necessario avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell’Unione e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua dell’Unione. Tale disposizione precisa invero che la conoscenza soddisfacente di un’altra lingua è richiesta «nella misura necessaria alle funzioni» che il candidato è chiamato a svolgere, ma non indica i criteri che possono essere presi in considerazione per limitare la scelta di tale lingua nell’ambito delle lingue ufficiali menzionate all’articolo 1 del regolamento n. 1 [v. sentenza del 15 settembre 2016, Italia/Commissione, T‑353/14 e T‑17/15, EU:T:2016:495, punto 85 (non pubblicata) e la giurisprudenza ivi citata].

69      Siffatti criteri non risultano neppure dall’articolo 27 dello Statuto, il cui primo comma stabilisce, senza far riferimento a conoscenze linguistiche, che «[l]e assunzioni debbono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità, assunti su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell’Unione», e che «[n]essun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro». Lo stesso vale per il secondo comma del medesimo articolo, che si limita ad enunciare che, «[i]n virtù del principio di uguaglianza dei cittadini dell’Unione, ciascuna istituzione è autorizzata ad adottare misure appropriate in seguito alla constatazione di uno squilibrio significativo tra le nazionalità dei funzionari che non sia giustificato da criteri obiettivi», precisando, segnatamente, che «[t]ali misure appropriate devono essere motivate e non devono mai concretizzarsi in criteri di assunzione diversi da quelli basati sul merito».

70      Infine, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, lettera f), dell’allegato III dello Statuto, il bando di concorso può specificare, eventualmente, le conoscenze linguistiche richieste per la particolare natura dei posti da coprire. È segnatamente a concorsi quali quelli intesi all’assunzione di traduttori che tale disposizione fa riferimento (sentenza del 17 dicembre 2015, Italia/Commissione, T‑510/13, non pubblicata, EU:T:2015:1001, punto 103). Tuttavia, da tale disposizione non discende un’autorizzazione generale a limitare la scelta della lingua 2 e, eventualmente, della lingua 3 di un concorso ad un numero ristretto di lingue ufficiali tra quelle menzionate all’articolo 1 del regolamento n. 1 [v. sentenza del 15 settembre 2016, Italia/Commissione, T‑353/14 e T‑17/15, EU:T:2016:495, punto 86 (non pubblicata) e la giurisprudenza ivi citata].

71      Risulta dall’insieme delle considerazioni sopra esposte che una limitazione della scelta della lingua 2 e, eventualmente, della lingua 3 dei candidati ad un concorso ad un numero ristretto di lingue, ad esclusione delle altre lingue ufficiali, costituisce una discriminazione fondata sulla lingua, in linea di principio vietata ai sensi dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2019, Spagna/Parlamento, C‑377/16, EU:C:2019:249, punto 66). È infatti evidente che, mediante una disposizione siffatta, alcuni potenziali candidati, ossia quelli che possiedono una conoscenza, nella fattispecie, approfondita di almeno una delle lingue designate, sono favoriti, in quanto essi possono partecipare al concorso ed essere così assunti come funzionari o agenti dell’Unione, mentre altri, che non possiedono una siffatta conoscenza linguistica, sono esclusi dal concorso in questione [v. sentenza del 15 settembre 2016, Italia/Commissione, T‑353/14 e T‑17/15, EU:T:2016:495, punto 91 (non pubblicata) e la giurisprudenza ivi citata].

72      La conclusione che precede non può essere invalidata dall’argomento della Commissione secondo cui, in assenza di contestazione della definizione della prima lingua dei concorsi in questione, la censura formulata dalla Repubblica italiana e dal Regno di Spagna avverso la limitazione controversa sarebbe priva di senso. Infatti, è giocoforza constatare che l’esigenza delle istituzioni di assumere traduttori di lingua tedesca, francese, italiana e neerlandese, che non è peraltro assolutamente contestata né dalla Repubblica italiana né dal Regno di Spagna, deve essere considerata indipendente dalla scelta della lingua 2 e della lingua 3 dei concorsi in questione, non avendo tale esigenza alcun rapporto con le circostanze evocate nella parte motiva del bando impugnato citata al punto 47 supra. Più specificamente, la motivazione del bando impugnato è fondata sul presunto «ingente volume di traduzioni e documenti ricevuti in francese, inglese e tedesco», motivo questo che si riferisce unicamente alle lingue «di partenza», vale a dire alle lingue a partire dalle quali le traduzioni in questione devono essere effettuate, e non alle lingue «di arrivo», vale a dire alle lingue verso le quali i documenti in questione devono essere tradotti.

73      Parimenti votato al rigetto è l’argomento che la Commissione ricava, nei suoi scritti difensivi depositati nell’ambito della causa T‑695/17, dalla possibilità per i candidati di utilizzare la loro lingua materna per i test del tipo questionario a scelta multipla su computer, dovendo in tal caso la lingua delle prove del Centro di valutazione essere obbligatoriamente diversa. A questo proposito, è giocoforza constatare che nessuna disposizione del bando impugnato permette di ritenere che i candidati saranno necessariamente indotti a sostenere i test del tipo questionario a scelta multipla su computer nella loro lingua principale, vale a dire, di norma, la loro lingua materna, e ancor meno che essi siano tenuti a fare ciò. Infatti, nulla impedisce ad un candidato la cui lingua principale o materna sia il francese, l’inglese o il tedesco e che abbia anche una conoscenza perfetta di un’altra di queste tre lingue di dichiarare quest’ultima lingua come la propria lingua 1 del concorso in questione e, dunque, di sostenere le altre prove previste dal bando impugnato nella sua lingua principale o materna. Orbene, un candidato la cui lingua principale materna non sia nessuna delle tre lingue summenzionate non sarebbe in grado di effettuare una scelta paragonabile. L’esempio di test di ragionamento verbale prodotto dalla Commissione a sostegno dei propri argomenti non vale a rimettere in discussione tale valutazione, in quanto non si può escludere, sulla sola base di tale documento, che la conoscenza approfondita, o addirittura la conoscenza perfetta, di una lingua diversa dalla lingua principale o materna possa permettere al candidato in questione di superare questo tipo di test.

74      Oltre a ciò, invero, secondo il punto 94 della sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), l’obiettivo di assicurare alle istituzioni il contributo di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità può essere meglio salvaguardato quando i candidati sono autorizzati a presentare le prove di selezione di un concorso nella loro lingua materna o nella seconda lingua della quale si reputano maggiormente esperti. Tuttavia, non si può dedurre da tale sentenza che qualsiasi limitazione della scelta della lingua 2 dei candidati sia giustificata a condizione che questi ultimi possano scegliere, tra le lingue proposte dal bando impugnato, quella che essi conoscono meglio dopo la loro lingua principale (che sarebbe, di norma, la loro lingua materna). Infatti, nulla esclude che la seconda lingua della quale i suddetti candidati «si reputano maggiormente esperti», ai sensi del punto 94 della sentenza summenzionata, sia una lingua diversa dal francese, dall’inglese o dal tedesco [v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2016, Italia/Commissione, T‑353/14 e T‑17/15, EU:T:2016:495, punto 95 (non pubblicata) e la giurisprudenza ivi citata].

75      Tuttavia, secondo la giurisprudenza, risulta dall’insieme delle disposizioni summenzionate che l’interesse del servizio può costituire un obiettivo legittimo che può essere preso in considerazione. In particolare, se l’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla lingua, il paragrafo 6, prima frase, di questo stesso articolo prevede nondimeno che talune limitazioni a tale divieto siano possibili, a condizione che queste siano «oggettivamente e ragionevolmente giustificat[e]» e rispondano a «obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale (sentenza del 26 marzo 2019, Commissione/Italia, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, punto 89).

76      Pertanto, l’ampio margine di discrezionalità di cui dispongono le istituzioni dell’Unione per quanto riguarda l’organizzazione dei loro servizi, al pari dell’EPSO allorché questo esercita, come nel presente caso, poteri conferitigli dalle istituzioni suddette, incontra i limiti imperativi fissati dall’articolo 1 quinquies dello Statuto, di modo che le disparità di trattamento fondate sulla lingua risultanti da una limitazione del regime linguistico di un concorso ad un numero ristretto di lingue ufficiali possono essere ammesse soltanto qualora tale limitazione sia oggettivamente giustificata e proporzionata alle reali esigenze del servizio (v. sentenza del 26 marzo 2019, Commissione/Italia, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, punto 90 e la giurisprudenza ivi citata).

77      Alla luce dell’insieme delle considerazioni sopra esposte, dal momento che la limitazione controversa costituisce una disparità di trattamento qualificabile come discriminazione fondata sulla lingua, in linea di principio vietata ai sensi dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto (v. punto 71 supra), occorre verificare se l’EPSO abbia fornito una valida giustificazione di tale limitazione alla luce dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 6, prima frase, dello Statuto.

b)      Sull’esistenza di una giustificazione della limitazione controversa

78      Nella causa T‑695/17, la Repubblica italiana fa valere che le conoscenze linguistiche dei candidati ad un concorso come i concorsi qui in discussione devono costituire l’oggetto di una valutazione distinta da quella relativa ai loro titoli professionali. Per quanto riguarda più in particolare l’assunzione di traduttori, le competenze richieste non sarebbero soltanto linguistiche, ma anche culturali. Costoro dovrebbero essere dotati, segnatamente, di una capacità di rendere, in una lingua diversa dalla loro lingua principale, testi spesso tecnicamente complessi.

79      Poi, secondo la Repubblica italiana, qualsiasi limitazione della scelta della lingua 2 di un concorso impone di stabilire un legame tra questa lingua e le specifiche funzioni che i vincitori del concorso saranno chiamati ad esercitare. Nel caso di specie, la varietà di situazioni con cui i vincitori dei concorsi in parola dovrebbero confrontarsi comporterebbe la necessità di reperire il maggior numero di competenze linguistiche.

80      In tale contesto, la Repubblica italiana invoca la sentenza del 15 settembre 2016, Italia/Commissione (T‑353/14 e T‑17/15, EU:T:2016:495), nonché un messaggio di posta elettronica del direttore dell’EPSO, in data 12 maggio 2017.

81      La Repubblica italiana solleva, inoltre, vari argomenti che mettono in discussione le motivazioni che, a suo avviso, sarebbero esposte nel bando impugnato e farebbero riferimento, segnatamente, alla necessità che i vincitori dei concorsi in questione siano immediatamente operativi, alle esigenze connesse alle necessità di comunicazione interna, all’utilizzazione del francese, dell’inglese e del tedesco come lingue di lavoro all’interno delle istituzioni dell’Unione, nonché alla natura della procedura di selezione in questione e all’esistenza di vincoli di bilancio.

82      Nella causa T-704/17, il Regno di Spagna fa valere che le considerazioni esposte nel bando impugnato per giustificare la limitazione controversa sarebbero «astratte» e non conterrebbero «indicazioni concrete».

83      Più specificamente, la limitazione controversa non perseguirebbe un obiettivo legittimo. Sarebbe richiesto il ventaglio più ampio possibile di conoscenze linguistiche per dei traduttori destinati ad essere assunti dal Parlamento e dal Consiglio. Per quanto riguarda più in particolare il fatto che il tedesco fa parte delle tre lingue proposte ai candidati per la scelta della lingua 2, il Regno di Spagna lo ritiene «chiaramente ingiustificato».

84      Per giunta, la limitazione controversa non sarebbe proporzionata, segnatamente in quanto essa farebbe prevalere l’obiettivo dell’efficacia su quello dell’assunzione di persone dotate delle più elevate competenze professionali. Le conoscenze linguistiche dei candidati ai concorsi oggetto del bando impugnato, indispensabili per esercitare le funzioni di traduttore, sarebbero indipendenti dalle competenze previste dall’articolo 27 dello Statuto. Inoltre, il bando impugnato non terrebbe conto, segnatamente, della possibilità per i vincitori di concorso di acquisire o migliorare la conoscenza di alcune lingue successivamente alla loro assunzione.

85      Infine, in via subordinata, il Regno di Spagna ritiene che esistano altre lingue la cui importanza sarebbe equivalente o superiore a quella del francese, dell’inglese e del tedesco, come lo spagnolo, l’italiano e il polacco.

86      In risposta agli argomenti delle parti, la Commissione fa valere che, per quanto riguarda dei concorsi come quelli qui in discussione, le competenze professionali corrispondono alle conoscenze linguistiche, dato che le presunte competenze «culturali» dei candidati sono estranee alle reali esigenze del servizio. Secondo la Commissione, la «particolare natura dei posti da coprire», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, lettera f), dell’allegato III dello Statuto, permette nel caso di specie di giustificare le conoscenze linguistiche richieste.

87      Secondo la Commissione, la limitazione controversa è l’espressione di un giusto equilibrio tra l’interesse del servizio, il quale presuppone che «si possa contare su funzionari pienamente operativi sin dalla loro assunzione», la necessità di tener conto della natura delle prove che i candidati devono sostenere e l’esigenza di non discriminazione. La Commissione sottolinea che il giudice dell’Unione non ha escluso di per sé la legittimità dell’obiettivo di assumere vincitori di concorso operativi, obiettivo connesso all’interesse del servizio.

88      La limitazione controversa costituirebbe l’«espressione di un bisogno ben determinato dei servizi di traduzione» e «quantificato nel bando impugnato», «a seconda della combinazione linguistica oggetto dell’opzione 1 o 2». Più precisamente, tale esigenza non sarebbe limitata alla necessità di disporre di traduttori di lingua tedesca, francese, italiana e neerlandese, ma anche di vincitori di concorso dotati di conoscenze in combinazioni specifiche di lingue. Ciò sarebbe testimoniato dalla «evoluzione delle richieste delle istituzioni interessate, ossia, oltre al Consiglio e al Parlamento, anche la Corte dei conti [europea] e i Comitati economico e sociale e delle Regioni».

89      Inoltre, vari elementi di prova relativi a ciascuna delle istituzioni sopra citate, che la Commissione invoca, nel controricorso, «esclusivamente ad abundantiam», sarebbero idonei a dimostrare che «è precisamente rispetto ai traduttori che lavorano in tedesco, francese e inglese che il maggior fabbisogno di personale è suscettibile di determinarsi». In particolare, risulterebbe da tali elementi che le tre lingue suddette vengono utilizzate come lingue «pivot» dai servizi di traduzione interessati. Secondo la Commissione, il riferimento, nel bando impugnato, all’ingente volume delle traduzioni da effettuare a partire da queste tre lingue costituirebbe soltanto un’«ulteriore indicazione» concernente le esigenze specifiche delle istituzioni summenzionate. Pertanto, la scelta linguistica operata dal bando impugnato «non può essere arbitraria o manifestamente inappropriata».

90      Per quanto riguarda, in particolare, il tedesco, la Commissione ritiene che la decisione di includerlo come lingua 2 rientri nel potere discrezionale della Commissione in conformità del principio di autonomia amministrativa previsto dagli articoli 335 e 336 TFUE, sicché il controllo del Tribunale sarebbe limitato alla verifica dell’eventuale esistenza di un errore manifesto.

91      Infine, la Commissione sostiene che, oltre al fatto che un sistema di multilinguismo integrale sarebbe inefficiente ed economicamente insostenibile, la limitazione controversa sembra altresì proporzionata tenuto conto del fatto che il francese, l’inglese e il tedesco sarebbero le lingue straniere più studiate e parlate in Europa.

92      Nella replica depositata nella causa T‑704/17, il Regno di Spagna contesta, in particolare, la pertinenza degli elementi di fatto prodotti dalla Commissione, ritenendo che essi non facciano altro che dimostrare una preponderanza della sola lingua inglese. In risposta a tale argomentazione, la Commissione ribatte, segnatamente, che, congiuntamente presi, gli elementi summenzionati dimostrano l’effettiva esistenza delle esigenze fatte valere.

1)      Sulla portata del controllo giurisdizionale nel caso di specie e sulla legittimità dell’obiettivo perseguito mediante la limitazione controversa

93      Come si è ricordato ai punti da 74 a 76 supra, nell’ambito di una procedura di selezione del personale, le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale al fine di valutare l’interesse del servizio nonché le qualifiche e i meriti dei candidati da prendere in considerazione. Dunque, non è escluso che l’interesse del servizio possa richiedere che le persone assunte dispongano di conoscenze linguistiche specifiche. Pertanto, la natura particolare dei compiti da svolgere può giustificare un’assunzione fondata, segnatamente, su una conoscenza approfondita di una determinata lingua (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2019, Spagna/Parlamento, C‑377/16, EU:C:2019:249, punti 67 e 68 e la giurisprudenza ivi citata).

94      Tuttavia, incombe all’istituzione che abbia limitato il regime linguistico di una procedura di selezione ad un numero ristretto di lingue ufficiali dell’Unione dimostrare che tale limitazione è effettivamente idonea a soddisfare reali esigenze relative alle funzioni che le persone assunte saranno chiamate ad esercitare. Inoltre, qualsiasi condizione relativa a specifiche conoscenze linguistiche deve essere proporzionata a tale interesse e fondarsi su criteri chiari, oggettivi e prevedibili che permettano ai candidati di comprendere le ragioni della condizione stessa e ai giudici dell’Unione di controllarne la legittimità (v. sentenze del 26 marzo 2019, Spagna/Parlamento, C‑377/16, EU:C:2019:249, punto 69 e la giurisprudenza ivi citata, e del 26 marzo 2019, Commissione/Italia, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, punto 93 e la giurisprudenza ivi citata).

95      In tale contesto, spetta al giudice dell’Unione effettuare un esame in concreto delle norme che stabiliscono il regime linguistico dei concorsi come quelli oggetto del bando impugnato, in quanto soltanto un esame siffatto è idoneo a permettere di accertare le conoscenze linguistiche che possono essere oggettivamente richieste, nell’interesse del servizio, dalle istituzioni, nel caso di funzioni particolari, e dunque a permettere di stabilire se un’eventuale limitazione della scelta delle lingue utilizzabili per partecipare a tali concorsi sia oggettivamente giustificata e proporzionata alle reali esigenze del servizio (sentenza del 26 marzo 2019, Commissione/Italia, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, punto 94).

96      In particolare, il giudice dell’Unione deve non soltanto verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma anche accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se essi siano idonei a suffragare le conclusioni che ne sono state tratte (v. sentenza del 26 marzo 2019, Commissione/Italia, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, punto 104 e la giurisprudenza ivi citata).

97      A questo proposito, da un lato, occorre senz’altro respingere l’argomentazione della Repubblica italiana relativa alla comunicazione di posta elettronica del direttore dell’EPSO, in data 12 maggio 2017 (v. punto 80 supra), nella misura in cui quest’ultima verte, come osservato dalla Commissione, su una procedura concorsuale diversa da quelle costituenti l’oggetto del bando impugnato e non è dunque pertinente ai fini della soluzione della presente controversia.

98      Dall’altro lato, gli argomenti delle parti secondo cui la valutazione delle competenze professionali dei candidati dovrebbe essere indipendente dalle loro conoscenze linguistiche sono destinati al rigetto. Infatti, risulta indubbiamente dalla giurisprudenza che, nel caso dei concorsi intesi all’assunzione di altre categorie di funzionari o agenti dell’Unione, una discriminazione fondata sulla lingua non è necessariamente idonea a facilitare l’assunzione di funzionari dotati delle più elevate qualità di competenza ed efficienza ai sensi dell’articolo 27, primo comma, dello Statuto. Tuttavia, nel caso di concorsi intesi all’assunzione di traduttori, come i concorsi oggetto del bando impugnato, dette qualità sono connesse alle conoscenze linguistiche dei candidati, per la natura stessa delle funzioni che i vincitori del concorso saranno chiamati ad esercitare (v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2015, Italia/Commissione, T‑510/13, non pubblicata, EU:T:2015:1001, punto 102).

99      Per quanto riguarda più in particolare gli argomenti presentati dalla Repubblica italiana e dal Regno di Spagna, esposti ai punti 81, 83 e 84 supra e intesi a contestare la legittimità dell’obiettivo perseguito mediante la limitazione controversa, occorre considerare che, anche se non viene formulato in maniera esplicita in quest’ultimo, l’obiettivo perseguito dalla suddetta limitazione non può essere altro che la selezione di vincitori di concorso operativi sin dalla loro assunzione affinché le istituzioni contemplate dal bando impugnato siano in grado di soddisfare le loro esigenze consistenti nel tradurre verso le lingue 1 dei concorsi in discussione un ingente volume di documenti ricevuti in francese, in inglese e in tedesco (v., a questo proposito, l’argomentazione della Commissione presentata al punto 87 supra).

100    Infatti, occorre considerare che, salvo diversa disposizione del bando di concorso che vi faccia riferimento, esiste effettivamente un interesse del servizio a che le persone assunte dalle istituzioni dell’Unione al termine di una procedura di selezione come le procedure di selezione attualmente contestate possano essere operative sin dalla loro assunzione e, dunque, capaci di assumere rapidamente le funzioni che esse saranno chiamate ad esercitare (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2020, Italia/Commissione, T‑437/16, EU:T:2020:410, con impugnazione pendente, punto 91 e la giurisprudenza ivi citata)      .

101    A questo proposito, anche supponendo che si debba sempre necessariamente prevedere un tempo di adattamento a nuovi compiti e a nuove abitudini di lavoro nonché il tempo necessario per l’integrazione in un nuovo servizio, è lecito per un’istituzione cercare di assumere persone che siano, sin dalla loro entrata in servizio, capaci, quantomeno, di comunicare con i loro superiori gerarchici e i loro colleghi e di avere così la possibilità di comprendere il più rapidamente e compiutamente possibile la portata delle funzioni che vengono loro affidate e il contenuto dei compiti che esse dovranno svolgere. Infatti, come statuito dalla giurisprudenza, le conoscenze linguistiche dei funzionari sono un elemento essenziale della loro carriera (sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione, C‑566/10 P, EU:C:2012:752, punto 96). Pertanto, deve ritenersi legittimo per un’istituzione cercare di assumere persone che possano utilizzare efficacemente e comprendere nel miglior modo possibile la lingua o le lingue utilizzate nel contesto professionale nel quale esse andranno ad integrarsi.

102    Inoltre, è giocoforza constatare che i vincitori di concorsi come quelli in discussione nel caso di specie possono essere immediatamente operativi sin dalla loro assunzione disponendo al contempo delle qualità richieste dall’articolo 27, primo comma, dello Statuto (v. punto 69 supra), dato che non sussiste alcuna antinomia tra queste condizioni.

103    Per giunta, come si è ricordato al punto 70 supra, nel caso di un concorso inteso all’assunzione di traduttori, come i concorsi oggetto del bando impugnato, le qualità richieste dell’articolo 27, primo comma, dello Statuto sono intrinsecamente connesse alle conoscenze linguistiche dei candidati, per la natura stessa delle funzioni che i vincitori del concorso saranno chiamati ad esercitare.

104    Alla luce di quanto sopra esposto, occorre concludere che l’obiettivo perseguito mediante la limitazione controversa è legittimo ed è correlato all’interesse del servizio.

105    A questo proposito, occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, nei limiti in cui un obiettivo di interesse generale possa essere invocato e la sua effettiva esistenza possa essere dimostrata, una differenza di trattamento quale quella risultante dalla limitazione controversa deve altresì rispettare il principio di proporzionalità, vale a dire essa deve essere idonea a permettere di realizzare l’obiettivo perseguito e non deve andare oltre quanto è necessario per raggiungerlo (v. sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione, C‑566/10 P, EU:C:2012:752, punto 93 e la giurisprudenza ivi citata).

106    Pertanto, occorre, in un primo momento, e alla luce degli argomenti presentati dalla Repubblica italiana e dal Regno di Spagna, occuparsi della questione volta a stabilire se il bando impugnato e gli elementi di prova forniti dalla Commissione permettano di constatare, oggettivamente, l’esistenza di un siffatto interesse del servizio idoneo a giustificare la limitazione controversa (v., per analogia, sentenza del 26 marzo 2019, Commissione/Italia, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, punto 95). Più specificamente, occorre esaminare le ragioni per le quali, secondo il bando impugnato e in base agli elementi forniti in proposito dalla Commissione, la limitazione controversa permetterebbe alle istituzioni dell’Unione interessate dal bando impugnato di assumere vincitori di concorso operativi sin dalla loro assunzione.

2)      Sul presunto «ingente volume» di documenti da tradurre a partire dal francese, dall’inglese e dal tedesco

107    Come risulta dai punti 10 e 47 supra, la limitazione della scelta della lingua 2 e, nell’ambito dell’opzione 1, della lingua 3 dei concorsi in questione alle sole lingue francese, inglese o tedesca è motivata, nel bando impugnato, esclusivamente dalla circostanza che esiste un «ingente volume di traduzioni e documenti ricevuti in francese, inglese e tedesco».

108    Per quanto riguarda la fondatezza di tale motivazione, occorre rilevare che questa presenta indubbiamente un nesso diretto con la natura delle funzioni da esercitare. Queste ultime, come descritte nel bando impugnato (v. punto 2 supra) consistono, in sostanza, nella traduzione verso la lingua designata come lingua 1 per ciascuno dei quattro concorsi in discussione di documenti redatti in almeno due lingue di partenza, nella revisione di traduzioni effettuate a partire da queste lingue, nonché nella realizzazione di ricerche terminologiche e nel contributo alle azioni di formazione, di fornitura di consulenze linguistiche e di sviluppo di strumenti informatici. Pertanto, una motivazione siffatta sarebbe, in linea di principio, idonea ad indicare l’esistenza di una particolare esigenza delle istituzioni in questione, ossia quella di disporre di traduttori capaci di lavorare, sin dalla loro entrata in servizio, in combinazioni linguistiche nelle quali un ingente volume di documenti da tradurre è redatto in francese, inglese e tedesco.

109    Tuttavia, è giocoforza constatare che anche se il riferimento ad un «ingente volume» può ragionevolmente essere percepito come indicazione di una preponderanza quantitativa dei documenti nei quali le lingue di partenza sono il francese, l’inglese e il tedesco, il bando impugnato non contiene alcun elemento concreto che consenta di stabilirne la realtà effettiva e non rinvia, d’altronde, ad alcuna fonte di informazione ufficiale accessibile per le persone interessate, che sia idonea a dimostrare l’effettiva esistenza di una preponderanza siffatta.

110    In particolare, in esso non viene fornita alcuna precisazione, né riguardo alla percentuale che rappresenterebbero, nel lavoro dei servizi interessati dal bando suddetto, le tre lingue di partenza sopra indicate in rapporto alle altre lingue ufficiali dell’Unione, né riguardo al peso rispettivo di ciascuna di tali lingue. Allo stesso modo, nessun elemento del bando permette di verificare se la presunta preponderanza del francese, dell’inglese e del tedesco come lingue di partenza costituisca un dato a carattere duraturo oppure si presenti come un elemento suscettibile di variare considerevolmente da un periodo all’altro.

111    Pertanto, tenuto conto del fatto che una limitazione del regime linguistico di un concorso deve, alla luce delle esigenze ricordate al punto 94 supra, essere imperativamente fondata su elementi oggettivamente verificabili, sia dai candidati al concorso sia dai giudici dell’Unione (sentenza del 26 marzo 2019, Commissione/Italia, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, punto 124), non risulta possibile stabilire, sulla base del semplice riferimento, nel bando impugnato, al presunto ingente volume dei documenti redatti in francese, in inglese e in tedesco, l’esistenza di una reale esigenza dei servizi interessati la quale avrebbe oggettivamente giustificato il fatto che soltanto le persone aventi una conoscenza approfondita di una delle tre lingue suddette potessero validamente candidarsi ai concorsi in questione. L’assenza di tali elementi non permette neppure di verificare se la limitazione della scelta della lingua 2 di tali concorsi appaia effettivamente proporzionata ad un’esigenza siffatta.

112    Le considerazioni che precedono si applicano anche alla limitazione alle sole lingue francese, inglese o tedesca della scelta della lingua 3 dei concorsi in questione nell’ambito dell’opzione 1. A questo proposito occorre, in aggiunta, tener conto di un elemento supplementare, ossia il fatto che il bando impugnato prevede anche un’opzione 2, nell’ambito della quale la lingua 3 dei suddetti concorsi può essere scelta tra le 24 lingue ufficiali dell’Unione al di fuori delle tre lingue summenzionate. In tale contesto, occorre altresì osservare che, ad eccezione del concorso EPSO/AD/345/17, inteso all’assunzione di traduttori di lingua italiana, e, marginalmente, del concorso EPSO/AD/343/17, inteso all’assunzione di traduttori di lingua tedesca, il numero di posti disponibili definito per questa opzione non si discosta considerevolmente da quello previsto per l’opzione 1 (v. punto 5 supra).

113    Pertanto, l’introduzione di questa opzione 2 è idonea a dimostrare che la gestione di un ingente volume di documenti redatti in francese, in inglese e in tedesco, anche supponendo dimostrata l’effettiva esistenza di tale ingente volume, non costituisce l’unica esigenza dei servizi di traduzione interessati, ma che esiste anche una necessità di coprire altre combinazioni linguistiche, ciò che risulta, d’altronde, dall’argomentazione della Commissione. Tale constatazione è, del resto, corroborata dalla descrizione delle funzioni contenuta in tale bando, le quali, come si è indicato al punto 108 supra, includono generalmente la traduzione «a partire da almeno due lingue straniere». Orbene, nella misura in cui tale esigenza delle istituzioni di coprire posti di traduttori aventi una conoscenza di lingue diverse dal francese, dall’inglese o dal tedesco viene riconosciuta nel bando impugnato, risulta tanto più importante, per giustificare la limitazione controversa, fornire elementi concreti, precisi e dettagliati.

114    Di conseguenza, e sulla scia delle considerazioni esposte ai punti da 109 a 111 supra, occorre constatare che, vista l’assenza, nel bando impugnato, di elementi che consentano di valutare il volume che rappresentano, per i servizi interessati, le traduzioni da lingue di partenza diverse dal francese, dall’inglese e dal tedesco, il semplice riferimento, in tale bando, al presunto ingente volume dei documenti redatti soltanto in queste tre lingue non è, di per sé stesso, idoneo a dimostrare la ragione per la quale la scelta della lingua 3 dei concorsi in questione, nell’ambito dell’opzione 1, dovrebbe essere limitata alle sole lingue francese, inglese e tedesca, ad esclusione delle altre lingue ufficiali dell’Unione.

115    Nondimeno, la Commissione fornisce una relazione contenente delle statistiche di traduzione predisposte, per l’anno 2018, dalla direzione 3 (servizio della traduzione) della direzione generale A (Amministrazione) del Consiglio. Da essa risulterebbe che, per tale servizio, il francese, l’inglese e il tedesco «continuano ad essere [le lingue] in cui sono maggiormente espressi i documenti da tradurre».

116    Risulta dai dati contenuti nelle pagine 12 e 40 di detta relazione, alle quali la Commissione rinvia espressamente, nonché nella pagina 27 della relazione stessa, che le prime tre lingue di partenza sono, in ordine di priorità, l’inglese, il francese e il tedesco, che rappresentano rispettivamente 39 882,8 pagine nette (o l’83,2% del carico complessivo di lavoro di traduzione), 3 553,9 pagine nette (o il 7,1% di tale carico di lavoro) e 562,9 pagine nette (o l’1,4% del medesimo carico di lavoro). Seguono, segnatamente, lo spagnolo (334,8 pagine nette), l’italiano (294,2 pagine nette), il neerlandese (225,6 pagine nette) e il ceco (182,9 pagine nette).

117    Tuttavia, in primo luogo, è giocoforza constatare che le statistiche così prodotte riguardano unicamente il Consiglio, ossia una delle due istituzioni principalmente interessate dal bando impugnato. In secondo luogo, tali dati statistici si riferiscono ad un periodo successivo alla data di pubblicazione del bando impugnato e, pertanto, non raffigurano la situazione che era quella dei servizi interessati dal bando impugnato al momento della pubblicazione suddetta. Infine, in terzo luogo, essi si riferiscono ad un unico anno, il che non permette di verificare se la presunta preponderanza quantitativa delle tre lingue di partenza summenzionate costituisca effettivamente, per il lavoro del servizio del Consiglio interessato, un elemento a carattere stabile.

118    Anche qualora si dovesse prescindere dalle considerazioni sopra esposte, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, una limitazione della scelta della lingua 2 dei candidati ad un concorso ad un numero ristretto di lingue ufficiali non può essere considerata oggettivamente giustificata e proporzionata qualora tra tali lingue siano comprese, oltre ad una lingua la cui conoscenza è auspicabile o addirittura necessaria, altre lingue la cui conoscenza non conferisce alcun vantaggio particolare ai potenziali vincitori di un concorso rispetto alla conoscenza di un’altra lingua ufficiale. Infatti, se si ammettono, come alternativa all’unica lingua la cui conoscenza costituisce un vantaggio per un funzionario di nuova assunzione, altre lingue la cui conoscenza non apporta alcun valore aggiunto, non esiste alcuna valida ragione per non ammettere anche tutte le altre lingue ufficiali [v. sentenza del 15 settembre 2016, Italia/Commissione, T‑353/14 e T‑17/15, EU:T:2016:495, punto 140 (non pubblicata)].

119    Nel caso di specie, risulta invero dalle statistiche prodotte dalla Commissione che una percentuale molto elevata delle pagine tradotte dal servizio di traduzione del Consiglio, ossia l’83,2% del carico di lavoro di detto servizio (v. punto 116 supra), proviene da originali redatti in inglese. Tuttavia, il bando impugnato non esige imperativamente una conoscenza approfondita dell’inglese come lingua 2 o, nell’ambito dell’opzione 1, come lingua 3 dei concorsi di cui trattasi. Un candidato che non abbia una conoscenza approfondita di tale lingua può partecipare ai concorsi oggetto di tale bando qualora possieda una conoscenza approfondita almeno del tedesco o del francese. Orbene, come risulta dal punto 116 supra, e come d’altronde rilevato dal Regno di Spagna, il francese rappresenta, come lingua di partenza, soltanto una percentuale molto esigua rispetto all’inglese (ossia 3 553,9 pagine nette o il 7,1% del carico di lavoro del servizio interessato), mentre il tedesco occupa un posto che si distanzia rispetto, segnatamente, allo spagnolo e all’italiano soltanto in misura molto relativa (562,9 pagine tradotte dal tedesco, 334,8 pagine tradotte dallo spagnolo e 294,2 pagine tradotte dall’italiano). Ad ogni modo, questo distacco rimane di molto inferiore rispetto a quello che separa il tedesco dal francese e, ancor più, dall’inglese.

120    Dunque, se un candidato che conosce, come lingua 2, soltanto il francese o, a maggior ragione, il tedesco, senza conoscere l’inglese, può partecipare ai concorsi in questione, non pare giustificato, alla luce delle statistiche prodotte dalla Commissione, escludere dai concorsi stessi potenziali candidati che conoscano altre lingue ufficiali. Lo stesso vale per un candidato che, avendo scelto l’opzione 1 dei concorsi oggetto del bando impugnato, conosca, quale lingua 3, il tedesco o il francese senza però conoscere l’inglese (v., per analogia, sentenza del 17 dicembre 2015, Italia/Commissione, T‑510/13, non pubblicata, EU:T:2015:1001, punto 130).

121    Alla luce di quanto sopra esposto, occorre concludere che le statistiche prodotte dalla Commissione e riferite al Consiglio non sono comunque idonee a dimostrare che il legittimo obiettivo fatto valere nel bando impugnato possa essere raggiunto mediante la limitazione alle sole lingue francese, inglese e tedesca della scelta, da parte dei candidati, della lingua 2 e, nell’ambito dell’opzione 1, della lingua 3 dei concorsi oggetto di tale bando.

3)      Sugli altri argomenti ed elementi presentati dalla Commissione

122    Tuttavia, l’argomentazione della Commissione consiste essenzialmente nel giustificare la limitazione controversa mediante un riferimento all’esigenza delle istituzioni interessate di disporre di traduttori capaci di lavorare in combinazioni linguistiche che includano il francese, l’inglese e il tedesco come lingue di partenza (v. punto 88 supra), esigenza la cui esistenza sarebbe segnatamente dimostrata da diversi elementi di fatto riguardanti ciascuna delle suddette istituzioni (v. punto 89 supra).

123    Quanto, anzitutto, alla questione se gli argomenti e i documenti relativi alle istituzioni diverse dal Parlamento e dal Consiglio debbano essere presi in considerazione ai fini dell’esame della legittimità della limitazione controversa – ciò a cui sembra opporsi il Regno di Spagna – occorre rilevare che, come risulta dalla formulazione stessa del bando impugnato, le procedure dei concorsi in questione riguardano «soprattutto» il Parlamento e il Consiglio. Orbene, l’utilizzazione di questo avverbio lascia intendere che un’assunzione da parte di altre istituzioni dell’Unione sarebbe eventualmente possibile. Ne consegue che detti argomenti e documenti possono essere presi in considerazione ai fini di un esame siffatto.

124    Tale conclusione è, peraltro, confermata dagli elementi che la Commissione ha presentato in risposta ad una misura di organizzazione del procedimento, secondo i quali alcuni vincitori dei concorsi in questione sono stati assunti da istituzioni dell’Unione diverse dalle due menzionate nel bando impugnato, ossia dalla Commissione, dal Comitato delle regioni e dalla Corte dei conti europea.

125    È giocoforza constatare che l’eventuale rilevanza degli argomenti e dei documenti suddetti ai fini della soluzione della presente controversia dipenderà necessariamente dalla questione se gli stessi presentino un nesso concreto con la motivazione addotta nel bando impugnato e relativa al presunto ingente volume di traduzioni da effettuare a partire dal francese, dall’inglese e dal tedesco, tale da permettere di valutarne la fondatezza.

126    In primo luogo, la Commissione produce degli elementi relativi al processo che avrebbe permesso di definire, alla luce delle necessità di personale indicate dalle istituzioni interessate e definitivamente stabilite in seno all’EPSO, il numero dei posti da coprire e, in stretta correlazione a questo numero, le due opzioni proposte per ciascuno dei concorsi in questione. Si tratta, più precisamente, di vari messaggi di posta elettronica provenienti principalmente dall’EPSO, nonché di un resoconto della riunione del gruppo di lavoro di questo stesso servizio, in data 19 aprile 2017.

127    Ne risulterebbe, in sostanza, che le opzioni prescelte nel caso di specie costituiscono le due opzioni «usuali», vale a dire «le opzioni che prevedono la scelta della seconda e della terza lingua tra inglese, francese e tedesco». Per giunta, la limitazione del regime linguistico delle prove dei concorsi in questione alle sole tre lingue suddette sarebbe giustificata dal fatto che esse sarebbero le «lingue veicolari», «utilizzate dai servizi di traduzione» e costituenti le lingue «di partenza» delle traduzioni che i vincitori dei concorsi in questione nel caso di specie saranno chiamati ad effettuare.

128    Tuttavia, occorre constatare che, alla luce del loro contenuto, tali elementi non solo non presentano alcun rapporto concreto con la motivazione addotta nel bando impugnato, ma non permettono neppure di identificare alcuna ragione precisa che sarebbe stata idonea a giustificare la limitazione controversa. A questo proposito, e come rilevato dal Regno di Spagna, la semplice affermazione secondo cui il numero dei posti da coprire nonché la loro ripartizione tra le due opzioni linguistiche proposte nel quadro dei concorsi in questione sarebbero stati indicati e decisi dalle istituzioni interessate operanti in seno all’EPSO in funzione delle loro esigenze effettive non può costituire una giustificazione adeguata (v., in tal senso, sentenza del 17 dicembre 2015, Italia/Commissione, T‑510/13, non pubblicata EU:T:2015:1001, punto 155).

129    Infatti, alla luce della giurisprudenza ricordata ai punti 93 e 94 supra, se certo le istituzioni dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale nella definizione delle loro esigenze e, dunque, nella valutazione dell’interesse del servizio, ciò comunque non le esime dall’obbligo di giustificare in concreto, segnatamente facendo riferimento a criteri chiari, oggettivi e prevedibili, ogni condizione relativa a specifiche conoscenze linguistiche che venga richiesta nell’ambito di un concorso, e ciò indipendentemente dall’eventuale natura particolare dei posti da coprire.

130    Nel caso di specie, l’unica conclusione che potrebbe ricavarsi dagli elementi forniti sarebbe l’esistenza di una necessità delle istituzioni interessate di disporre di traduttori capaci di tradurre verso la lingua 1 di ciascuno dei quattro concorsi oggetto del bando impugnato, ossia verso il tedesco, il francese, l’italiano e il neerlandese, il che non esclude, di per sé, l’esistenza di esigenze di assumere anche dei traduttori dotati di competenze linguistiche diverse da quelle definite nel bando impugnato.

131    Inoltre, l’indicazione contenuta nel resoconto della riunione del gruppo di lavoro dell’EPSO prodotto dalla Commissione, secondo cui le opzioni linguistiche proposte nell’ambito dei concorsi in questione corrispondono alle «due opzioni usuali» tenderebbe piuttosto ad indicare che si tratta di una ripartizione prestabilita e correntemente utilizzata nelle procedure di assunzione di traduttori in generale, che non presenta dunque alcun nesso concreto con le esigenze specifiche delle istituzioni interessate dal bando impugnato che sono menzionate in quest’ultimo.

132    Infine, per quanto riguarda le allegazioni della Commissione secondo cui il francese, l’inglese e il tedesco sarebbero le lingue veicolari utilizzate dai servizi di traduzione delle istituzioni interessate dal bando impugnato, è sufficiente ricordare che, come risulta dai punti 46 e 48 supra, il bando impugnato non contiene alcuna motivazione di tale ordine per quanto riguarda il regime linguistico dei concorsi in questione.

133    Ad ogni modo, e contrariamente a quanto afferma la Commissione, non risulta da alcun elemento del fascicolo che le tre lingue summenzionate siano le lingue veicolari utilizzate dai servizi di traduzione delle istituzioni interessate dal bando impugnato o, a maggior ragione, dall’insieme dei servizi di tali istituzioni. Infatti, al di là del fatto che la Commissione non spiega assolutamente ciò che essa intende precisamente con «lingua veicolare» per quanto riguarda la natura delle funzioni contemplate da tale bando, occorre rilevare, prendendo le mosse dal significato comune del termine, il quale designa qualsiasi lingua che serva per le comunicazioni tra gruppi di lingua materna differente, che nessun elemento permette di ritenere che tutte queste tre lingue vengano utilizzate nelle comunicazioni delle unità suddette con altri servizi dell’istituzione interessata o, a maggior ragione, nei contatti con le varie unità linguistiche di ciascun servizio di traduzione.

134    Pertanto, occorre considerare che gli elementi presentati dalla Commissione riguardo al processo che ha portato all’adozione del bando impugnato non sono rilevanti al fine di valutare la fondatezza della motivazione esposta in tale bando e, in ogni caso, non sono idonei a giustificare la limitazione al francese, all’inglese e al tedesco della scelta della lingua 2 e, nell’ambito dell’opzione 1, della lingua 3 delle prove dei concorsi in questione.

135    In secondo luogo, la Commissione fornisce una tabella che rispecchia le conoscenze linguistiche dei funzionari traduttori del Parlamento nel mese di maggio 2016. Da essa risulterebbe che le lingue di partenza «in cui maggiormente lavorano [tali] traduttori sono proprio tedesco, inglese e francese», lingue conosciute, rispettivamente, da 337, da 628 e da 527 persone.

136    È giocoforza constatare, al riguardo, che elementi siffatti, ossia elementi che si riferiscono alle conoscenze linguistiche del personale in attività di una determinata istituzione, non sono, di per sé soli, idonei a giustificare una limitazione come la limitazione controversa. Infatti, simili elementi non permettono di stabilire, in linea di principio, quali siano le lingue effettivamente utilizzate dai servizi interessati nel loro lavoro quotidiano, o persino la lingua o le lingue che sarebbero indispensabili per l’esercizio delle funzioni contemplate da un determinato bando di concorso.

137    In ogni caso, da un lato, la tabella prodotta dalla Commissione sembra indicare, per il periodo in questione, che il servizio di traduzione del Parlamento dispone, in numero considerevole, di traduttori capaci di lavorare a partire dal francese, dall’inglese e dal tedesco. Ne consegue che la tabella in questione non è sufficiente, né da sola né presa congiuntamente con gli elementi di fatto prodotti nella fattispecie riferiti ad altre istituzioni, per dimostrare l’esistenza di una reale esigenza di detto servizio di assumere traduttori supplementari capaci di lavorare a partire da queste tre lingue.

138    Dall’altro lato, occorre constatare che i dati così prodotti, i quali d’altronde riguardano soltanto i servizi del Parlamento, non presentano alcun rapporto concreto con il contenuto della motivazione esposta nel bando impugnato. Invero, tali dati potrebbero essere interpretati nel senso che il numero di traduttori che conoscono le tre lingue di partenza in questione rispecchia il volume delle traduzioni redatte in francese, inglese e in tedesco che i servizi di traduzione del Parlamento sarebbero chiamati ad effettuare. Tuttavia, un’interpretazione siffatta, che del resto non viene in alcun modo proposta dalla Commissione, costituisce una semplice ipotesi e, peraltro, non permette di offrire indicazioni oggettive in merito al volume, anche solo approssimativo, di tali documenti. Inoltre, non si può escludere che la conoscenza di queste tre lingue da parte di un numero rilevante di traduttori del Parlamento sia dovuta a ragioni diverse dal volume di documenti da tradurre. Ne consegue che i dati in questione non presentano alcuna rilevanza ai fini della valutazione della fondatezza della motivazione esposta nel bando suddetto.

139    Tale constatazione non viene rimessa in discussione dall’argomento sollevato dalla Commissione nella causa T‑704/17 secondo il quale i dati in questione dovrebbero essere letti congiuntamente con le statistiche di traduzione provenienti dal Consiglio esaminate ai punti da 115 a 121 supra, là dove, in caso contrario, il Tribunale finirebbe per oltrepassare i limiti imposti al suo controllo giurisdizionale. Infatti, si tratta di elementi di fatto che si riferiscono a due istituzioni distinte aventi esigenze proprie e la cui semplice giustapposizione, quale suggerita dalla Commissione, non sarebbe in alcun modo suscettibile di dimostrare che la limitazione controversa è idonea a permettere il raggiungimento dell’obiettivo contemplato dal bando impugnato.

140    In terzo luogo, la Commissione fa valere, nel controricorso depositato nella causa T‑695/17 e, più ampiamente, nella controreplica, che la limitazione controversa sarebbe giustificata anche dal fatto che il francese, l’inglese e il tedesco costituirebbero, per i servizi di traduzione interessati, lingue «pivot» (v. punto 89 supra). La Commissione fornisce, inoltre, nelle due cause, alcuni elementi di prova a sostegno delle proprie allegazioni, riguardanti, più specificamente, la Corte dei conti e, nella sola causa T‑695/17, il Comitato economico e sociale nonché il Comitato delle regioni.

141    Occorre anzitutto rilevare, per quanto riguarda l’utilizzazione, negli scritti difensivi della Commissione, del termine «lingua pivot», che tale termine deve essere inteso, nel settore della traduzione, come riferito ad una lingua specificamente designata per servire quale lingua intermedia tra una o più lingue di partenza e differenti lingue di arrivo, nel caso in cui non sia possibile una traduzione diretta. Interpellate al riguardo, in udienza, le parti nelle due cause hanno espresso il loro accordo con tale definizione del termine in questione.

142    Invero, l’applicazione, da parte del servizio di traduzione di un’istituzione dell’Unione, di un sistema di lingue «pivot», anche supponendo che quest’ultimo sia stato costituito sulla base di criteri oggettivi e proporzionati all’interesse del servizio, sarebbe idonea ad indicare che i documenti resi disponibili per traduzione a partire dalle suddette lingue «pivot» rappresentano, eventualmente insieme a quelli i cui originali vengono direttamente formati in queste stesse lingue, una parte importante del carico complessivo di lavoro di traduzione a livello di tale servizio, in particolare per le unità linguistiche la cui lingua non abbia lo status di lingua «pivot».

143    Tuttavia, una simile circostanza non può, di per sé sola e in assenza di dati quantificati nonché di elementi di informazione in merito alle concrete modalità di applicazione di un sistema siffatto, essere considerata idonea a comprovare l’esistenza effettiva di un siffatto importante carico di lavoro e, dunque, idonea a dimostrare la fondatezza della motivazione esposta nel bando impugnato.

144    Infatti, se invero, come si è appena indicato, la scelta, da parte di un’istituzione, di una o più lingue «pivot» può essere giustificata dal volume notevole di documenti da tradurre a partire da queste lingue, varie altre ragioni di politica interna potrebbero parimenti giustificare questa scelta. Ad esempio, una scelta siffatta può essere correlata al numero degli agenti e dei funzionari aventi una conoscenza di queste lingue, ad esigenze momentanee legate a contesti specifici che giustificherebbero l’utilizzazione delle stesse, od anche alla volontà dell’istituzione in questione o di uno dei suoi servizi di promuovere l’uso di questa lingua in considerazione della sua crescente importanza in seno all’Unione.

145    Indipendentemente dalle considerazioni che precedono, occorre constatare che i diversi documenti prodotti dalla Commissione a sostegno della propria argomentazione non forniscono la prova del fatto che il francese, l’inglese e il tedesco siano effettivamente utilizzati come lingue «pivot» dalla totalità dei servizi interessati. Tali documenti, che si riferiscono unicamente alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, hanno un valore probatorio particolarmente modesto, dato che il concorso in questione riguarda principalmente il Parlamento e il Consiglio. In aggiunta, per quanto riguarda gli elementi riguardanti, in particolare, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni, forniti unicamente nell’ambito della causa T‑695/17, prima di esaminare, eventualmente, il loro contenuto, occorrerà statuire sulla loro ricevibilità.

146    In primo luogo, per quanto riguarda la Corte dei conti, la Commissione ritiene, nella causa T‑695/17, che l’istituzione in questione abbia adottato delle regole interne, una cui lettura combinata «conferm[erebbe] in maniera oggettiva la necessità di avere dei traduttori competenti soprattutto per le tre lingue in questione».

147    La Commissione produce, a sostegno di tali allegazioni, nelle due cause, la decisione 22/2004 della Corte dei conti, del 25 maggio 2004, relativa alle regole riguardanti la traduzione dei documenti in vista delle riunioni dei suoi membri, dei gruppi di audit e del comitato amministrativo (in prosieguo: la «decisione 22/2004»).

148    Nei limiti in cui la decisione 22/2004 fosse effettivamente in vigore alla data della pubblicazione del bando impugnato e indipendentemente dalla questione se le traduzioni di documenti in questione abbiano come destinatari tutti i servizi di tale istituzione oppure soltanto gli organi menzionati nel titolo della decisione suddetta, ossia i membri, i gruppi di audit e il comitato amministrativo dell’istituzione stessa, occorre rilevare che, come osservato dal Regno di Spagna,  detta decisione non contiene alcun riferimento alla lingua tedesca. Tale conclusione è, d’altronde, confermata dalla stessa Commissione, che, nel controricorso depositato nella causa T‑704/17, dichiara che, ai sensi della decisione 22/2004, l’inglese e il francese verrebbero utilizzati dal servizio di traduzione della Corte dei conti come lingue «pivot». Pertanto, il contenuto della decisione 22/2004 non può essere considerato rilevante ai fini della soluzione della presente controversia.

149    Tale conclusione non viene rimessa in discussione dagli altri testi, forniti nell’ambito della causa T‑695/17, alla luce dei quali la Commissione suggerisce di esaminare la decisione 22/2004.

150    Si tratta, infatti, di una nota dell’ex presidente della Corte dei conti all’attenzione dei membri, in data 11 novembre 1983, relativa all’interpretazione simultanea in occasione delle riunioni di tale istituzione. A tale nota sono allegati, da un lato, un resoconto della seduta ristretta del 12 ottobre 1982, in merito al regime di interpretazione per le sedute della Corte dei conti, e, dall’altro, una nota all’attenzione dei membri, anch’essa firmata da detto presidente e recante un’identica data, in merito all’interpretariato e all’organizzazione materiale delle sedute della Corte medesima.

151    La nota del presidente del 12 ottobre 1982 descriverebbe il «sistema di diritto comune» per l’interpretazione simultanea in occasione delle riunioni della Corte dei conti. In base a tale sistema, ciascun membro avrebbe la possibilità di esprimersi nella propria lingua, e in tal caso verrebbe garantita l’interpretazione in tutte le lingue dei membri partecipanti alla riunione in questione. Il suddetto sistema sarebbe stato reso più flessibile, in occasione della seduta dello stesso giorno cui si riferisce il resoconto menzionato al punto 150 supra, mediante l’introduzione di un dispositivo «semi‑leggero», adottato all’unanimità. In virtù di tale dispositivo, che sarebbe destinato a restare applicabile, in luogo del «sistema di diritto comune», fintanto che avesse riscosso l’unanimità dei membri della Corte dei conti, sarebbe stata garantita l’interpretazione verso un «numero sufficiente di lingue comprese da ciascuno dei [m]embri». Infine, come risulta dalla nota dell’11 novembre 1983, il suddetto dispositivo sarebbe stato ulteriormente semplificato, di comune accordo tra i membri della Corte dei conti, al fine di permettere a ciascun membro di esprimersi, a scelta, in francese, in inglese o in tedesco con un’interpretazione simultanea verso le altre due lingue. Questo sistema di interpretazione «leggero» sarebbe stato adottato all’«unico scopo di rispondere alla situazione di fatto che esist[eva] in [quel] momento in seno alla Corte [dei conti], tenuto conto delle diverse attitudini linguistiche che [erano] quelle dei membri [dell’epoca], e della buona volontà di ciascuno» e sarebbe, come risulta dall’argomentazione della Commissione, tuttora applicato.

152    Secondo la Commissione, sarebbe lecito ritenere, sulla base dei documenti summenzionati, che il tedesco possa anch’esso essere una lingua «pivot» per i servizi di traduzione della Corte dei conti. Infatti, la circostanza che, dal 1983, il tedesco sarebbe utilizzato per l’interpretazione simultanea durante i lavori della Corte dei conti fornirebbe la prova della sua utilizzazione come lingua di lavoro.

153    Tuttavia, un’argomentazione siffatta non può essere condivisa. Infatti, i documenti menzionati ai punti 150 e 151 supra sono relativi unicamente al regime di interpretazione in occasione delle riunioni dei membri della Corte dei conti. Orbene, i concorsi oggetto del bando impugnato nel caso di specie non sono intesi all’assunzione di interpreti, bensì di traduttori. Inoltre, l’oggetto di detti documenti si distingue nettamente da quello della decisione 22/2004, dato che quest’ultima verte specificamente sulla traduzione di documenti in vista delle riunioni dei membri di detta istituzione, dei suoi gruppi di audit e del suo comitato amministrativo. Pertanto, non si può sostenere che, per effetto della nota dell’11 novembre 1983, il tedesco si sarebbe aggiunto alle due «lingue pivot» di traduzione che sono costituite, secondo tale decisione successiva, dal francese e dall’inglese.

154    Di conseguenza, occorre considerare che i documenti prodotti dalla Commissione che si riferiscono alla prassi interna della Corte dei conti non sono, nel loro insieme, rilevanti ai fini della soluzione della presente controversia.

155    In secondo luogo, per quanto riguarda il Comitato economico e sociale nonché il Comitato delle regioni, la Commissione produce, in allegato alla controreplica nella causa T‑695/17, una tabella da cui risulterebbe che, «nelle 23 unità dei servizi di traduzione che operano per entrambi tali organi dell’Unione, l’inglese, il francese e il tedesco sono le tre principali lingue utilizzate in ognuna delle unità dei servizi di traduzione in questione come lingue “pivot”».

156    Per quanto riguarda la ricevibilità di questo documento, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le prove e le offerte di prova sono presentate nell’ambito del primo scambio di memorie. A norma dell’articolo 85, paragrafo 2, del medesimo regolamento, le parti principali possono ancora produrre prove o presentare offerte di prova a sostegno delle loro argomentazioni in sede di replica e di controreplica, a condizione che il ritardo nella presentazione delle stesse sia giustificato.

157    Dalla giurisprudenza concernente l’applicazione della regola di decadenza enunciata all’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento di procedura risulta che le parti devono giustificare il ritardo verificatosi nella presentazione delle loro nuove prove od offerte di prova e che il giudice dell’Unione ha il potere di verificare la fondatezza dei motivi del ritardo nella produzione di tali prove od offerte di prova, nonché, a seconda dei casi, il contenuto di queste ultime, e ha il potere di respingerle qualora tale produzione tardiva non sia giustificata in modo giuridicamente adeguato o non sia fondata (v. sentenza del 14 dicembre 2018, East West Consulting/Commissione, T‑298/16, EU:T:2018:967, punto 102 e la giurisprudenza ivi citata).

158    La giurisprudenza ha già statuito che la presentazione tardiva, ad opera di una parte processuale, di prove o di offerte di prova rimaneva possibile qualora tale parte non avesse potuto disporre anteriormente delle prove in questione, o qualora le produzioni tardive della controparte giustificassero l’integrazione del fascicolo, in modo da garantire il rispetto del principio del contraddittorio (v. sentenza del 14 dicembre 2018, East West Consulting/Commissione, T‑298/16, EU:T:2018:967, punto 103 e la giurisprudenza ivi citata).

159    Nel caso di specie, la Commissione ha giustificato la produzione in sede di controreplica, nella causa T‑695/17, della tabella menzionata al punto 155 supra con il fatto che «i dati relativi alle reali esigenze dei servizi di traduzione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle Regioni esistenti alla data in cui è stata decisa la preparazione del bando impugnato sono stati resi disponibili unicamente nel mese di ottobre 2019».

160    Se la Commissione ha così motivato il ritardo determinatosi nella presentazione della tabella menzionata al punto 155 supra – la quale, del resto, non è né datata né accompagnata da una menzione che permetta di identificare la sua origine –, risulta da un’analisi della tabella stessa che i dati in essa contenuti, relativi alla copertura dell’insieme delle lingue ufficiali dell’Unione da parte delle 23 unità linguistiche del servizio di traduzione comune al Comitato economico sociale e al Comitato delle regioni, si riferiscono all’inizio dell’anno 2016, mentre la data più recente indicata è il 1° febbraio 2016. Orbene, anche supponendo che la creazione di detta tabella risalga all’anno che è seguito all’anno di riferimento, la Commissione non ha illustrato in termini giuridicamente sufficienti le ragioni concrete per le quali le sarebbe stato impossibile ottenere la tabella in questione anteriormente alla data di deposito del controricorso, ossia il 9 luglio 2019. Occorre pertanto dichiarare irricevibile l’allegato contenente la tabella in questione.

161    Ad ogni modo, il valore probatorio della tabella prodotta dalla Commissione deve ritenersi modesto. Infatti, è giocoforza constatare come da detta tabella risulti che, per quanto riguarda il periodo in questione, le lingue di partenza che devono essere oggetto di una traduzione diretta da parte di tutte le unità linguistiche del servizio di traduzione sono il francese, l’inglese e il tedesco, mentre la traduzione diretta dalle altre lingue di partenza deve essere garantita soltanto verso le tre lingue in questione. Se questa tabella può dunque indicare l’applicazione di un sistema di lingue intermedie per la traduzione di documenti redatti in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, essa non può dimostrare, di per sé sola, che tali lingue siano state effettivamente definite come «lingue pivot» dai servizi interessati dei comitati in questione, in assenza di elementi supplementari, come una nota di servizio o una decisione interna che definisca le modalità della loro utilizzazione come lingue intermedie.

162    In qualsiasi ipotesi, alla luce delle considerazioni esposte al punto 142 supra, l’applicazione di un sistema di lingue «pivot» da parte del servizio di traduzione interessato, anche a supporne dimostrata l’effettiva esistenza, non può, di per sé stessa, comprovare la fondatezza della motivazione contenuta nel bando impugnato. Pertanto, la tabella prodotta dalla Commissione nella causa T‑695/17 vertente sul servizio di traduzione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni non può essere considerata rilevante ai fini della soluzione della presente controversia.

163    In ultimo luogo, la Commissione sostiene che la limitazione al francese, all’inglese e al tedesco del regime linguistico dei concorsi in questione «è anche proporzionata ed è frutto di un corretto bilanciamento dei diversi interessi in gioco». Infatti, la Corte avrebbe riconosciuto che era possibile limitare la scelta della lingua 2 di un concorso ad un numero ristretto di lingue ufficiali la cui conoscenza è la più diffusa nell’Unione. Più specificamente, la Commissione dichiara, nella causa T‑695/17, che essa formula tali considerazioni «solo ad abundantiam, trattandosi di un concorso per specialisti, ossia per traduttori con un profilo professionale ben preciso, il quale, per sua stessa natura, limita di molto l’importanza della parità linguistica nel bilanciamento degli interessi».

164    A sostegno di tale argomentazione, in primo luogo, la Commissione produce il rapporto speciale Eurobarometro n. 386 del giugno 2012, da cui risulterebbe che il tedesco è la lingua materna più parlata in Europa, «essendo utilizzata dal 16% di tutta la popolazione dell’Unione (…) e che le tre lingue straniere maggiormente studiate e parlate in Europa come seconda lingua sono, nell’ordine, l’inglese, il francese e il tedesco, parlate, rispettivamente, dal 38%, dal 12% e dall’11% della popolazione complessiva dell’Unione».

165    In secondo luogo, la Commissione ha allegato ai propri scritti difensivi il comunicato stampa n. 144/2014 dell’Ufficio statistico dell’Unione europea (Eurostat), del 25 settembre 2014, relativo alle lingue più studiate nel 2012 a livello di insegnamento secondario inferiore. Da esso la Commissione deduce che le tre lingue in questione «si confermano (…) come le lingue più studiate in Europa dai cittadini europei, ossia da coloro che sono i candidati alle procedure di concorso ai sensi dell’art. 28, [lettera] a), dello statuto».

166    Infine, in terzo luogo, la Commissione fornisce un documento redatto da Eurostat e relativo a dati statistici dell’anno 2016, in merito alle lingue più studiate in questo anno a livello di insegnamento secondario superiore. Da esso risulterebbe che le lingue straniere più studiate a questo livello sono l’inglese (94%), il francese (22%) e il tedesco (17%), seguite dallo spagnolo (16%), dal russo (3%) e dall’italiano (3%).

167    A questo proposito, occorre rilevare che i dati statistici in questione si riferiscono alla totalità dei cittadini dell’Unione, ivi comprese le persone che non hanno raggiunto la maggiore età, sicché non si può presumere che esse rispecchino correttamente le conoscenze linguistiche dei potenziali candidati ai concorsi oggetto del bando impugnato [v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2016, Italia/Commissione, T‑353/14 e T‑17/15, EU:T:2016:495, punto 142 (non pubblicata)].

168    Peraltro, l’unica conclusione che si potrebbe trarre da questi dati è che il numero di potenziali candidati la cui situazione viene pregiudicata dalla limitazione controversa è meno elevato di quanto lo sarebbe se tale scelta fosse limitata ad altre lingue. Orbene, questa circostanza non è sufficiente per concludere che la limitazione controversa non è discriminatoria, dato che il numero eventualmente ristretto di persone la cui situazione sarebbe potenzialmente lesa non può costituire un argomento valido al riguardo [v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2016, Italia/Commissione, T‑353/14 e T‑17/15, EU:T:2016:495, punto 143 (non pubblicata)].

169    Tutt’al più, questi dati sarebbero eventualmente idonei a dimostrare il carattere proporzionato stricto sensu della limitazione controversa, qualora risultasse che quest’ultima rispondeva effettivamente all’interesse del servizio fatto valere [v., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2016, Italia/Commissione, T‑353/14 e T‑17/15, EU:T:2016:495, punto 144 (non pubblicata)]. Orbene, come si è constatato, la Commissione non è riuscita a dimostrare che tale condizione fosse soddisfatta.

170    Occorre dunque concludere, senza che sia necessario esaminare in dettaglio l’insieme degli argomenti addotti dalla Repubblica italiana nell’ambito dei diversi motivi di ricorso da essa invocati dinanzi al Tribunale e intesi a contestare la limitazione controversa, che, per l’insieme delle ragioni sopra esposte, non è stato dimostrato, nella fattispecie, che l’obiettivo legittimo invocato in sostanza nel bando impugnato, ossia quello di assumere vincitori di concorso operativi sin dalla loro entrata in servizio, in considerazione dell’ingente volume di traduzioni da effettuare a partire dal francese, dall’inglese e dal tedesco, potesse essere raggiunto mediante la limitazione controversa. Pertanto, occorre accogliere il primo, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo di ricorso dedotti dalla Repubblica italiana nella causa T‑695/17, nonché il secondo e il terzo motivo di ricorso dedotti dal Regno di Spagna nella causa T‑704/17.

171    Occorre peraltro osservare che l’illegittimità constatata implica anche e necessariamente l’illegittimità dell’obbligo dei candidati di utilizzare la lingua 2 dei concorsi in questione per alcune prove dell’ultima fase del concorso oggetto del bando impugnato (v. punto 14 supra). Pertanto, non è necessario, nel caso di specie, esaminare gli argomenti presentati dalle parti concernenti le modalità di svolgimento delle prove del concorso in questione, ovvero concernenti i vincoli, economici o di altro tipo, attinenti all’organizzazione di questi concorsi nel loro insieme.

B.      Sulla legittimità dell’obbligo controverso

172    La parte del bando impugnato che verte sull’obbligo controverso costituisce l’oggetto del sesto motivo di ricorso dedotto dalla Repubblica italiana nella causa T‑695/17, relativo ad una violazione dell’articolo 18 TFUE, dell’articolo 24, quarto comma, TFUE, dell’articolo 22 della Carta, dell’articolo 2 del regolamento n. 1, nonché dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto, nonché l’oggetto del primo motivo di ricorso invocato dal Regno di Spagna nella causa T‑704/17, relativo ad una violazione degli articoli 1 e 2 del regolamento n. 1, dell’articolo 22 della Carta e dell’articolo 1 quinquies dello Statuto.

173    Più specificamente, secondo la Repubblica italiana, le disposizioni menzionate al punto 172 supra sancirebbero il diritto per ogni cittadino dell’Unione di rivolgersi alle istituzioni in qualsiasi lingua dell’Unione e di ricevere una risposta in questa stessa lingua, diritto che, nel caso di specie, verrebbe violato in virtù dell’obbligo controverso. Facendo valere la sentenza del 27 novembre 2012, Italia/Commissione (C‑566/10 P, EU:C:2012:752), detto Stato membro sostiene che la lingua utilizzata nell’ambito di una procedura di concorso, lungi dall’essere una semplice questione di organizzazione interna, si presenta come un elemento costitutivo di un rapporto intersoggettivo di natura costituzionale tra il cittadino interessato e l’Unione. Di conseguenza, la lingua di un concorso dovrebbe essere quella propria del cittadino, ossia del candidato, che ancora non fa parte della funzione pubblica dell’Unione. Inoltre, il bando impugnato sarebbe inficiato da un evidente difetto di motivazione, in quanto non spenderebbe una sola parola sulle ragioni che giustificano l’obbligo controverso là dove riguardante, più specificamente, la redazione dell’atto di candidatura.

174    Secondo il Regno di Spagna, «un bando di concorso finalizzato ad un’assunzione presso le istituzioni non può essere considerato, dal punto di vista dell’utilizzazione delle lingue, come inserito in una relazione puramente interna». Occorrerebbe dunque garantire che le comunicazioni tra l’EPSO e i candidati, ivi compresa, segnatamente, la presentazione dell’atto di candidatura, «possano aver luogo in qualsiasi lingua ufficiale» dell’Unione. Pertanto, l’obbligo controverso determinerebbe una violazione dell’articolo 2 del regolamento n. 1, posto che tale disposizione non prevede alcuna eccezione al regime di comunicazioni da essa stabilito, «né per ragioni attinenti all’interesse del servizio, né per ragioni di altro tipo». Allo stesso modo, tale obbligo violerebbe l’articolo 22 della Carta e l’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto, nella misura in cui esso penalizzerebbe i candidati la cui lingua materna non sia né il francese, né l’inglese, né il tedesco.

175    Peraltro, il Regno di Spagna si associa alla Repubblica italiana nel far valere un difetto di motivazione del bando impugnato, in quanto quest’ultimo non conterrebbe alcuna «giustificazione autonoma ed espressa» in merito all’obbligo dei candidati di utilizzare la lingua 2 dei concorsi nelle loro comunicazioni con l’EPSO. Tale obbligo non potrebbe essere giustificato tramite un rinvio alla motivazione attinente alla limitazione controversa.

176    La Commissione ribatte che, a seguito delle sentenze del 26 marzo 2019, Spagna/Parlamento (C‑377/16, EU:C:2019:249), e del 26 marzo 2019, Commissione/Italia (C‑621/16 P, EU:C:2019:251), l’argomentazione della Repubblica italiana e del Regno di Spagna, là dove fondata sull’applicazione del regolamento n. 1, è priva di fondamento. Infatti, l’obbligo controverso può essere valutato soltanto alla luce delle disposizioni dello Statuto. La Commissione sottolinea anche che l’obbligo suddetto risulterebbe ridimensionato dal fatto che sono stati messi a disposizione dei candidati, in tutte le lingue ufficiali, degli strumenti per la preparazione dell’atto di candidatura.

177    In risposta alle censure presentate dalla Repubblica italiana e dal Regno di Spagna in merito alla motivazione del bando impugnato su tale punto, la Commissione sostiene che gli elementi che giustificano una limitazione linguistica della scelta della seconda lingua sulla base dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 6, dello Statuto sono suscettibili di giustificare anche un obbligo come l’obbligo controverso, e che, nel caso di specie, la giustificazione di tale obbligo discende direttamente dalla giustificazione adottata nel bando impugnato riguardo alla limitazione controversa. Secondo la Commissione, lo stesso vale a maggior ragione per il fatto che «lo sforzo di comprensione linguistica in una comunicazione con l’EPSO è evidentemente inferiore all’impegno nell’utilizzo della lingua nelle prove di concorso». Infine, una limitazione siffatta risponderebbe altresì all’obiettivo della «semplificazione della gestione della procedura di concorso».

178    A questo proposito, occorre ricordare che dall’obbligo incombente all’Unione di rispettare la diversità linguistica non può desumersi l’esistenza di un principio giuridico generale, il quale assicuri a ciascuna persona il diritto a che tutto ciò che può ledere i suoi interessi venga redatto nella sua lingua in qualsiasi circostanza, e in virtù del quale le istituzioni siano tenute, senza previsione di alcuna possibilità di deroga, ad utilizzare la totalità delle lingue ufficiali in qualsiasi situazione (v. sentenza del 26 marzo 2019, Spagna/Parlamento, C‑377/16, EU:C:2019:249, punto 37 e la giurisprudenza ivi citata).

179    In particolare, nel quadro specifico delle procedure di selezione del personale dell’Unione, la Corte ha statuito che le istituzioni dell’Unione non possono vedersi imporre obblighi che vadano oltre quanto prescritto dall’articolo 1 quinquies dello Statuto (v. sentenza del 26 marzo 2019, Spagna/Parlamento, C‑377/16, EU:C:2019:249, punto 39 e la giurisprudenza ivi citata).

180    A questo proposito, se invero non è escluso che l’interesse del servizio possa giustificare la limitazione della scelta della lingua 2 di un concorso organizzato dall’EPSO ad un numero ristretto di lingue ufficiali, e ciò anche nel quadro dei concorsi aventi natura generale, ed anche per quanto riguarda la lingua delle comunicazioni tra i candidati e l’EPSO, una siffatta limitazione deve nondimeno essere fondata imperativamente su elementi oggettivamente verificabili, sia da parte dei candidati ai concorsi sia da parte dei giudici dell’Unione, idonei a giustificare le conoscenze linguistiche richieste, che devono essere proporzionate alle reali esigenze del servizio (v. sentenza del 26 marzo 2019, Commissione/Italia, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, punto 124 e la giurisprudenza ivi citata).

181    È alla luce di queste considerazioni che occorre esaminare gli argomenti presentati dalla Repubblica italiana e dal Regno di Spagna.

182    Quanto, anzitutto, al difetto di motivazione dedotto dalla Repubblica italiana e dal Regno di Spagna, occorre rilevare che il bando impugnato contiene in effetti una motivazione intesa a giustificare la limitazione controversa, la quale fa riferimento all’esistenza di un ingente volume di traduzioni da effettuare a partire dal francese, dall’inglese e dal tedesco (v. punto 47 supra).

183    Orbene, poiché il bando impugnato non contiene alcun’altra motivazione in proposito e il tenore letterale della motivazione contemplata al punto 47 supra non distingue a seconda dell’aspetto della procedura in rapporto al quale i candidati a tali concorsi sono chiamati ad effettuare la scelta in questione, si deve ritenere che, come osservato dalla Commissione, esista una correlazione tra l’obbligo controverso e la limitazione controversa. A questo proposito, e contrariamente a quanto sembrano sostenere la Repubblica italiana e il Regno di Spagna, non si può dedurre dalla giurisprudenza che la giustificazione fornita in un bando come il bando impugnato in merito al regime linguistico delle comunicazioni tra i candidati e l’EPSO debba obbligatoriamente essere distinta dalle motivazioni addotte per giustificare il regime linguistico dei concorsi di cui trattasi in generale.

184    Occorre pertanto respingere gli argomenti che la Repubblica italiana e il Regno di Spagna adducono in ordine ad un difetto di motivazione.

185    Per quanto concerne, poi, la fondatezza delle motivazioni addotte, e secondo quanto illustrato ai punti 107 e seguenti supra, la Commissione non è riuscita a dimostrare che la limitazione controversa fosse, nel caso di specie, giustificata in rapporto all’obiettivo legittimo che essa doveva permettere di raggiungere. Pertanto, alla luce di quanto appena esposto, lo stesso vale per quanto riguarda l’obbligo controverso.

186    Tale conclusione non può, peraltro, essere messa in discussione per il semplice fatto che l’EPSO avrebbe messo a disposizione dei candidati ai concorsi in questione un manuale (v. punto 176 supra), in tutte le lingue ufficiali, per la preparazione del loro atto di candidatura (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 26 marzo 2019, Spagna/Parlamento, C‑377/16, EU:C:2019:249, punto 48).

187    Lo stesso vale per quanto riguarda l’argomento della Commissione relativo alla necessità di semplificare la gestione della procedura di concorso (v. punto 177 supra). Infatti, è giocoforza constatare che una siffatta considerazione, oltre a non figurare nel bando impugnato, potrebbe servire, tutt’al più, per giustificare in abstracto un obbligo come l’obbligo controverso, vale a dire quello di utilizzare una lingua scelta tra un numero ristretto di lingue nell’ambito delle comunicazioni tra i candidati ai concorsi in questione e l’EPSO. Per contro, tale considerazione non permette di stabilire quale debba essere precisamente il numero di lingue, né di spiegare perché alcune lingue dovrebbero essere prescelte ad esclusione di altre.

188    Alla luce di quanto sopra esposto, occorre accogliere il sesto motivo di ricorso dedotto dalla Repubblica italiana nella causa T‑695/17 e il primo motivo di ricorso dedotto dal Regno di Spagna nella causa T‑704/17 e, pertanto, accogliere i presenti ricorsi e annullare il bando impugnato nella sua interezza.

189    Per quanto riguarda gli effetti di tale annullamento, occorre rilevare che, per ragioni analoghe a quelle illustrate ai punti da 83 a 87 della sentenza del 26 marzo 2019, Spagna/Parlamento (C‑377/16, EU:C:2019:249), l’annullamento del bando impugnato non può avere alcuna incidenza su eventuali assunzioni già effettuate sulla base degli elenchi di riserva formati all’esito della procedura di selezione in questione, in considerazione del legittimo affidamento di cui beneficiano i candidati che si siano già visti offrire un posto di lavoro sulla base della loro iscrizione negli elenchi suddetti (v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2020, Italia/Commissione, T‑437/16, con impugnazione pendente, EU:T:2020:410, punto 230 e la giurisprudenza ivi citata).

 Sulle spese

190    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è rimasta soccombente, occorre condannarla a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica italiana, nella causa T‑695/17, e quelle sostenute dal Regno di Spagna, nella causa T‑704/17, in conformità delle conclusioni formulate da questi due Stati membri.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Nona Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Le cause T695/17 e T704/17 sono riunite ai fini della sentenza.

2)      Il bando relativo ai concorsi generali organizzati ai fini della formazione di elenchi di riserva per l’assunzione di traduttori (AD 5) di lingua tedesca (EPSO/AD/343/17), di lingua francese (EPSO/AD/344/17), di lingua italiana (EPSO/AD/345/17) e di lingua neerlandese (EPSO/AD/346/17) è annullato.

3)      La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica italiana, nella causa T695/17, e quelle sostenute dal Regno di Spagna, nella causa T704/17.

Costeira

Gratsias

Kancheva

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 giugno 2021.

Il cancelliere

 

Il presidente

E. Coulon

 

S. Papasavvas


*      Lingue processuali: l’italiano e lo spagnolo.