Language of document : ECLI:EU:F:2014:219

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Terza Sezione)

18 settembre 2014 (*)

«Funzione pubblica – Invalidità – Indennità di invalidità – Decurtazione operata sull’indennità di invalidità»

Nella causa F‑149/12,

avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA ai sensi del suo articolo 106 bis,

Luigi Marcuccio, ex funzionario della Commissione europea, residente in Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Terza Sezione),

composto da S. Van Raepenbusch, presidente, R. Barents (relatore) e K. Bradley, giudici,

cancelliere: W. Hakenberg

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con atto introduttivo pervenuto alla cancelleria del Tribunale in data 14 dicembre 2012, il sig. Marcuccio ha proposto il presente ricorso inteso, in particolare, ad ottenere l’annullamento delle decisioni della Commissione europea contenute nei suoi bollettini di pensione dei mesi di aprile, maggio e giugno 2012, ciascuno dei quali tratteneva EUR 500 sulla sua indennità di invalidità, l’annullamento delle decisioni di rigetto dei reclami del 15 maggio e del 10 luglio 2012 nonché l’annullamento della decisione del 14 agosto 2012 e la condanna della Commissione al rimborso delle somme trattenute, oltre agli interessi di mora.

 Contesto normativo

2        L’articolo 46 dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, nella versione applicabile alla lite (in prosieguo: lo «Statuto») dispone quanto segue:

«Qualsiasi somma dovuta all’Unione [europea] da un funzionario o ex funzionario titolare di una pensione di anzianità o di un’indennità di invalidità alla data alla quale l’interessato ha diritto a una delle prestazioni previste dal presente regime di pensioni, viene dedotta dall’ammontare di tali prestazioni o di quelle spettanti ai suoi aventi diritto. Il rimborso può essere rateizzato in vari mesi».

 Fatti

3        Con sentenza del 4 novembre 2008, Marcuccio/Commissione (F‑41/06, in prosieguo: la «sentenza del 4 novembre 2008», EU:F:2008:132), il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione del 30 maggio 2005 di collocare il ricorrente a riposo per invalidità e ha condannato la Commissione a versare a quest’ultimo una somma di EUR 3 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito. Tale somma è stata versata dalla Commissione al ricorrente in esecuzione di detta sentenza il 21 novembre 2008.

4        Con sentenza dell’8 giugno 2011, Commissione/Marcuccio (T‑20/09 P, EU:T:2011:257), il Tribunale dell’Unione europea, statuendo in sede d’impugnazione, ha annullato la sentenza del 4 novembre 2008 (EU:F:2008:132), compresa la parte del dispositivo che aveva condannato la Commissione a risarcire il ricorrente del danno morale subito.

5        Con lettera del 7 ottobre 2011, la Commissione ha informato il ricorrente, con copia al suo avvocato, della propria decisione di procedere, salvo opposizione motivata e sostanziale da parte sua entro un termine di venti giorni, al recupero della somma di EUR 3 000, rateizzati su sei mesi, con decurtazioni effettuate sulla sua indennità di invalidità.

6        Il 22 ottobre 2011 il ricorrente ha inviato un documento intitolato «Domanda e diffida» nel quale, in particolare, significava il proprio dissenso e si opponeva al compimento delle decurtazioni annunciate sulla sua indennità di invalidità, ritenendole «indebit[e,] illegittim[e,] illegal[i] e ingiust[e]» nonché prive di titolo e di motivazione.

7        Con lettera del 4 novembre 2011, la Commissione ha ricordato al ricorrente le ragioni che l’avevano indotta a decidere il recupero della somma di EUR 3 000 e ha comunicato a quest’ultimo che, non avendo egli esposto motivi pertinenti e giuridicamente validi tali da giustificare la sospensione della decisione di recupero, la decisione stessa sarebbe stata eseguita nei termini esposti nella lettera del 7 ottobre 2011.

8        Con lettera dell’8 gennaio 2012, il ricorrente ha presentato reclamo avverso la decisione della Commissione, che gli era stata resa nota con lettere del 7 ottobre e del 4 novembre 2011, di procedere al recupero della somma di EUR 3 000 con decurtazioni rateizzate sulla sua indennità di invalidità. Con lettera del 27 marzo 2012, il ricorrente ha proposto un secondo reclamo, al fine di contestare le decurtazioni operate sulla sua indennità di invalidità per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012.

9        Con decisione del 19 aprile 2012 l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha respinto i due reclami. Il ricorrente afferma di aver ricevuto tale decisione «[i]n data non antecedente al 31 maggio 2012».

10      Il 15 maggio 2012 il ricorrente ha presentato reclamo al fine di contestare la decurtazione operata sul bollettino di pensione del mese di aprile 2012.

11      Il 10 luglio 2012, il ricorrente ha proposto reclamo avverso le decurtazioni operate sulla sua indennità di invalidità nei bollettini di pensione dei mesi di aprile, maggio e giugno 2012.

12      Con decisione del 14 agosto 2012, l’APN ha respinto i reclami del 15 maggio e del 10 luglio 2012. Il ricorrente afferma di aver ricevuto tale decisione «[i]n data non antecedente al 19 settembre 2012».

13      L’8 settembre 2012, il ricorrente ha proposto ricorso inteso all’annullamento delle decisioni della Commissione con le quali detta istituzione aveva effettuato decurtazioni sulla sua indennità di invalidità per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012, rispettivamente di EUR 506,88 e, due volte, di EUR 500. Tale ricorso è stato registrato presso la cancelleria del Tribunale con numero di ruolo F‑95/12 e respinto con ordinanza del 28 gennaio 2013, Marcuccio/Commissione (F‑95/12, EU:F:2013:6).

14      Con sentenza del 6 novembre 2012, Marcuccio/Commissione (F‑41/06 RENV, EU:F:2012:149), il Tribunale, dopo il rinvio della causa da parte del Tribunale dell’Unione europea in esito all’annullamento della sentenza del 4 novembre 2008 (EU:F:2008:132), ha respinto il ricorso diretto contro la decisione della Commissione del 30 maggio 2005 di collocare a riposo il ricorrente, condannando quest’ultimo alle spese. Tale sentenza è stata oggetto di impugnazione, respinta il 26 giugno 2014 dal Tribunale dell’Unione europea con sentenza Marcuccio/Commissione (T‑20/13 P, EU:T:2014:582)

 Conclusioni delle parti

15      Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione, contenuta nel bollettino di pensione del mese di aprile 2012, di decurtare di EUR 500 l’indennità di invalidità alla quale aveva diritto per tale mese;

–        annullare la decisione, contenuta nel bollettino di pensione del mese di maggio 2012, di decurtare di EUR 500 l’indennità di invalidità alla quale aveva diritto per tale mese;

–        annullare la decisione, contenuta nel bollettino di pensione del mese di giugno 2012, di decurtare di EUR 500 l’indennità di invalidità alla quale aveva diritto per tale mese;

–        nella misura del necessario, annullare la decisione di rigetto del reclamo del 15 maggio 2012;

–        nella misura del necessario, annullare la decisione di rigetto del reclamo del 10 luglio 2012;

–        nella misura del necessario, annullare la decisione dell’APN del 14 agosto 2012 di respingere i reclami del 15 maggio e del 10 luglio 2012;

–        condannare la Commissione al rimborso delle somme trattenute oltre agli interessi di mora;

–        condannare la Commissione alle spese.

16      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto irricevibile o, in subordine, in quanto manifestamente infondato;

–        condannare il ricorrente alle spese.

 In diritto

17      Ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura, quando il ricorso è, in tutto o in parte, manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

18      Nella fattispecie il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dai documenti agli atti e dalla giurisprudenza per pronunciarsi in ordine alla ricevibilità e alla fondatezza del ricorso e decide di statuire con ordinanza motivata, senza proseguire con il procedimento.

19      Secondo costante giurisprudenza, il giudice dell’Unione può legittimamente valutare, in considerazione delle circostanze della specie, se la buona amministrazione della giustizia giustifichi il rigetto del ricorso nel merito, senza statuire preliminarmente sull’eccezione di irricevibilità fatta valere dalla parte convenuta (v., in tal senso, sentenze Consiglio/Boehringer, C‑23/00 P, EU:C:2002:118, punti 51 e 52; Francia/Commissione, C‑233/02, EU:C:2004:173, punto 26; Regione autonoma della Sardegna/Commissione, T‑171/02, EU:T:2005:219, punto 155; Bordini/Commissione, F‑134/06, EU:F:2008:40, punto 56, e AZ/Commissione, F‑26/10, EU:F:2011:163, punto 34).

20      Alla luce delle circostanze della specie, e per ragioni di economia dei mezzi processuali, occorre esaminare anzitutto i motivi dedotti dal ricorrente nel merito, senza statuire preliminarmente sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, considerato che il ricorso è, in ogni caso e per i motivi esposti in prosieguo, manifestamente infondato in diritto.

 Sulla domanda di annullamento delle decisioni di rigetto dei reclami

21      Occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la domanda di annullamento formalmente diretta contro la decisione di rigetto di un reclamo, nell’ipotesi in cui tale decisione sia priva di un contenuto autonomo, comporta che il Tribunale sia chiamato a conoscere dell’atto contro il quale è stato presentato reclamo (sentenza Vainker/Parlamento, 293/87, EU:C:1989:8, punto 8). Dato che la decisione della Commissione del 14 agosto 2012, recante rigetto dei reclami del 15 maggio 2012 e del 10 luglio 2012, è nella specie priva di contenuto autonomo, deve ritenersi che il ricorso sia diretto contro i bollettini di pensione dei mesi di aprile, maggio e giugno 2012.

 Sulla domanda di annullamento dei bollettini di pensione dei mesi di aprile, maggio e giugno 2012

 Argomenti delle parti

22      In un motivo unico, attinente al difetto di istruttoria e di motivazione, alla violazione di legge e dei diritti della difesa, il ricorrente addebita alla Commissione di non possedere alcun titolo che le consenta di procedere a decurtazioni sulla sua indennità di invalidità al fine di recuperare l’importo di EUR 3 000, il che costituirebbe oggettivamente un’appropriazione indebita, e contesta parimenti le modalità di tale recupero di cui sostiene che avrebbe avuto luogo senza il suo previo accordo e senza che ne sia stato preventivamente informato.

23      Il ricorrente rileva parimenti che le due decisioni del 19 aprile e del 14 agosto 2012 sono state redatte «in lingua non italiana», senza tuttavia indicare sotto quale profilo tale elemento gli avrebbe arrecato pregiudizio.

24      La Commissione osserva che il ricorso è irricevibile, in quanto non sussisterebbe un atto che arreca pregiudizio, in quanto le buste paga contestate si limiterebbero a confermare la decisione, già adottata, di recupero della somma di EUR 3 000 mediante ritenute effettuate sull’importo dell’indennità di invalidità del ricorrente, di cui la prima applicazione sarebbe apparsa sulla busta paga di gennaio 2012, che deve conseguentemente essere considerata l’atto che arreca pregiudizio.

25      La Commissione, quanto al merito, conclude per il rigetto del motivo.

 Giudizio del Tribunale

26      È pacifico che la Commissione abbia versato al ricorrente la somma di EUR 3 000, in data 21 novembre 2008, in esecuzione della sentenza del 4 novembre 2008 (EU:F:2008:132), con la quale il Tribunale ha annullato la decisione di collocamento a riposo del ricorrente e condannato la Commissione a versargli la somma di EUR 3 000 a titolo di risarcimento del danno subito in ragione della decisione in parola.

27      È parimenti pacifico che, successivamente al versamento da parte della Commissione di tale somma di EUR 3 000 al ricorrente, il Tribunale dell’Unione europea, con sentenza Commissione/Marcuccio (EU:T:2011:257), abbia annullato la sentenza del 4 novembre 2008 (EU:F:2008:132), tra l’altro ed espressamente nella parte in cui tale sentenza, al punto 2 del dispositivo, aveva condannato la Commissione a versare al ricorrente la somma di EUR 3 000.

28      L’annullamento, anche parziale, da parte del Tribunale dell’Unione europea, di una sentenza o di un’ordinanza del Tribunale ha l’effetto di annullare le disposizioni con cui il Tribunale, in tale sentenza o in tale ordinanza, ha statuito (v., in tal senso, sentenza De Nicola/BEI, F‑63/12, EU:F:2013:169, punto 24).

29      In tal senso, la sentenza Commissione/Marcuccio (EU:T:2011:257) ha fatto venir meno la base giuridica su cui si fondava il credito di EUR 3 000 detenuto dal ricorrente nei confronti della Commissione, nella specie il punto 2 del dispositivo della sentenza del 4 novembre 2008 (EU:F:2008:132).

30      In tale contesto, spettava al ricorrente dar seguito alla richiesta della Commissione, presentata il 7 ottobre e il 4 novembre 2011, di restituzione della somma di EUR 3 000.

31      Tale conclusione non viene messa in discussione dagli argomenti del ricorrente.

32      Con il suo primo argomento, il ricorrente sostiene di non aver mai acconsentito a che la Commissione procedesse a decurtazioni sulla sua indennità di invalidità, e che il fatto di utilizzare la compensazione per trattenere parte della retribuzione è, in questo caso, in contrasto con la giurisprudenza.

33      Tale argomento non può trovare accoglimento. La sentenza X/Commissione (T‑214/00, EU:T:2001:172), citata dal ricorrente, infatti, riguarda la retribuzione di un funzionario ed è inconferente nella specie. Detta sentenza chiarisce espressamente, ai punti 30 e 31, che l’articolo 46 dell’allegato VIII dello Statuto, che consente effettivamente alle istituzioni di dedurre dalle spettanze di un funzionario o di un ex funzionario titolare di una pensione di anzianità o di invalidità tutte le somme ancora dovute all’Unione dall’interessato, riguarda specificamente le modalità di pagamento delle prestazioni previste dal regime pensionistico dei funzionari e non può pertanto applicarsi ad una compensazione sulla retribuzione del funzionario.

34      L’argomento del ricorrente secondo il quale egli non sarebbe stato previamente informato dai servizi contabili della Commissione quanto al loro intento di adottare e di attuare il recupero della somma di EUR 3 000 deve parimenti essere respinto. Dagli atti di causa risulta sufficientemente che, con lettera del 7 ottobre 2011, la Commissione ha informato il ricorrente, con copia al suo avvocato, della propria decisione di procedere, salvo opposizione giustificata e sostanziale da parte sua entro un termine di venti giorni, al recupero della somma di EUR 3 000 rateizzati su sei mesi, con decurtazioni effettuate sulla sua indennità di invalidità. Pertanto, egli aveva diritto di presentare i propri argomenti in modo motivato e sostanziale, ciò che non ha fatto, limitandosi a chiedere alla Commissione, con lettera del 22 ottobre 2011, di non recuperare l’importo dovuto. Con lettera del 4 novembre 2011, la Commissione ha ricordato al ricorrente le ragioni che l’avevano indotta a decidere il recupero della somma di EUR 3 000, comunicandogli che, non avendo quest’ultimo presentato motivi pertinenti e giuridicamente validi per giustificare la sospensione della decisione di recupero, detta decisione sarebbe stata eseguita nei termini di cui alla lettera del 7 ottobre 2011.

35      Quanto al fatto che le decisioni del 19 aprile e del 14 agosto 2012 sarebbero state redatte «in lingua non italiana», vale a dire, nella specie, in francese, dal rapporto di fine periodo di prova firmato dal ricorrente in data 25 giugno 2001 si evince che la lingua francese era una delle tre lingue principalmente utilizzate nello svolgimento delle sue mansioni e che egli riteneva peraltro di parlare correntemente francese.

36      Infatti, se è pur vero che un’istituzione non può limitarsi a inviare ad un funzionario una decisione individuale redatta in una delle sue lingue di lavoro, resta il fatto che è tenuta a fornire al funzionario una traduzione solo se quest’ultimo non abbia una sufficiente padronanza della lingua utilizzata (sentenza Italia/Commissione, T‑185/05, EU:T:2008:519, punto 144, e ordinanza Marcuccio/Commissione, T‑516/09 P, EU:T:2010:438, punto 70). Tale argomento, pertanto, è manifestamente del tutto infondato in diritto.

37      Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, occorre respingere la domanda di annullamento in quanto manifestamente infondata.

 Sulla domanda di rimborso delle somme trattenute

38      Secondo costante giurisprudenza, il giudice dell’Unione non è competente a rivolgere ingiunzioni alle istituzioni (sentenza V/Parlamento, F‑46/09, EU:F:2011:101, punto 63, e giurisprudenza ivi citata).

39      Nel contesto di un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 91 dello Statuto, infatti, le domande intese a far sì che il Tribunale rivolga ingiunzioni all’amministrazione o riconosca la fondatezza di taluni motivi invocati a sostegno di domande di annullamento sono manifestamente irricevibili, atteso che non spetta al giudice dell’Unione rivolgere ingiunzioni alle istituzioni dell’Unione o fare dichiarazioni in diritto. È quanto si verifica nel caso della domanda intesa a far sì che il Tribunale accerti l’esistenza di determinati fatti e ingiunga all’amministrazione di adottare misure tali da reintegrare l’interessato nel godimento dei suoi diritti (ordinanza Palou Martínez/Commissione, F‑11/10, EU:F:2010:69, punti da 29 a 31).

40      Conseguentemente, il capo della domanda in cui il ricorrente chiede il rimborso delle somme trattenute, oltre agli interessi di mora, deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.

41      Risulta da quanto sopra che le domande del ricorrente devono essere respinte integralmente, in quanto, in parte, manifestamente irricevibili e, in parte, manifestamente infondate.

 Sulle spese

42      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.

43      Dalla motivazione della presente ordinanza risulta la soccombenza del ricorrente. Inoltre, nelle sue conclusioni la Commissione ha espressamente chiesto la condanna del ricorrente alle spese. Poiché le circostanze della fattispecie non giustificano l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il ricorrente deve sopportare le proprie spese ed è condannato a sopportare quelle sostenute dalla Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA (Terza Sezione)

così provvede:

1)      Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato.

2)      Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare quelle sostenute dalla Commissione europea.

Lussemburgo, 18 settembre 2014

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Lingua processuale: l’italiano.