Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 14 dicembre 2011 – Spagna / Commissione
(causa T‑106/10)
«FEAOG – Sezione “Orientamento” – Riduzione di un contributo finanziario – Programma d’iniziativa comunitaria Leader+ – Art. 4 del regolamento (CE) n. 438/2001 – Proporzionalità»
1. Coesione economica e sociale – Interventi strutturali – Finanziamento da parte dell’Unione – Obbligo degli Stati membri di predisporre sistemi di gestione e di controllo – Obbligo di conservare traccia delle verifiche effettuate – Portata (Regolamento del Consiglio n. 1260/1999; regolamento della Commissione n. 438/2001, art. 4) (v. punti 33, 36, 39-40)
2. Coesione economica e sociale – Interventi strutturali – Finanziamento da parte dell’Unione – Decisione di riduzione di un contributo finanziario a causa di irregolarità – Conseguenze finanziarie non quantificabili – Rettifica forfettaria – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Regolamento del Consiglio n. 1260/1999, art. 39, nn. 2, lett. c) e 3; regolamento della Commissione n. 438/2001, art. 4] (v. punti 51-52, 61)
3. Coesione economica e sociale – Interventi strutturali – Finanziamento da parte dell’Unione – Decisione di riduzione di un contributo finanziario a causa di irregolarità – Obblighi della Commissione – Osservanza di un termine ragionevole – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 1260/1999, artt. 38, n. 1 e 39, n. 2) (v. punti 65-67, 73-76)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione della Commissione, del 18 dicembre 2009, C (2009) 10136 def., relativa all’applicazione di rettifiche finanziarie alla parte della sezione Orientamento del FEAOG, corrispondente al Programma d’iniziativa comunitaria CCI 2000.ES.06.0.PC.003 (Spagna – Leader+ Aragon). |
Dispositivo
2) | | Il Regno di Spagna è condannato alle spese. |