Language of document : ECLI:EU:T:2012:289





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 13 giugno 2012 —
Insula / Commissione

(causa T‑110/10)

«Clausola compromissoria — Contratto di finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo — Contratto El Hierro — Assenza di documenti giustificativi e mancata conformità alle pattuizioni contenute nel contratto delle spese dichiarate — Rimborso delle somme anticipate — Domanda riconvenzionale della Commissione»

1.                     Procedimento giurisdizionale — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria — Contratto soggetto al diritto nazionale — Applicazione di norme nazionali in materia di competenza — Esclusione (Art. 272 TFUE) (v. punto 30)

2.                     Procedimento giurisdizionale — Cognizione del Tribunale in forza di clausola compromissoria — Contratto che prevede un contributo finanziario comunitario a favore di un programma di ricerca e sviluppo — Domanda di rimborso di determinate spese — Domanda riconvenzionale con i relativi interessi moratori — Applicazione del diritto nazionale — Accertamento del mancato rispetto degli obblighi derivanti dal contratto — Diritto della Commissione al rimborso dell’anticipo, maggiorato degli interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea (Art. 272 TFUE; regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 86, § 2) (v. punti 29, 44, 66)

Oggetto

Domanda, presentata sulla base dell’articolo 272 TFUE, diretta ad ottenere, da una parte, che una domanda della Commissione intesa al rimborso di una somma di EUR 84120 sia dichiarata infondata e, dall’altra, che la Commissione sia condannata ad emettere una «nota di credito» di EUR 84 120.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) è condannato a versare alla Commissione europea la somma principale di EUR 84 120, aumentata degli interessi moratori al tasso annuo del 2,5%, a decorrere dal 26 gennaio 2010 e fino al completo pagamento di detta somma principale.

3)

Il resto della domanda riconvenzionale della Commissione è respinto.

4)

La Insula sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.