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Ricorso proposto il 16 giugno 2011 - Ben Ali / Consiglio

(Causa T-301/11)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Tunisi, Tunisia) (rappresentante: A. de Saint Remy, avocat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

adottare una misura d'organizzazione del procedimento ai sensi dell'art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale intesa ad ottenere dalla Commissione la divulgazione di tutti i documenti relativi all'adozione del regolamento impugnato;

annullare il regolamento (UE) 4 febbraio 2011, n. 101, nei limiti in cui riguarda il ricorrente;

in mancanza di annullamento, applicare deroghe per le entrate finanziarie di base, ma anche per talune spese straordinarie valutate caso per caso;

condannare il Consiglio dell'Unione europea a versare al ricorrente una somma complessiva di EUR 50.000 a risarcimento dei danni di ogni origine;

condannare il Consiglio dell'Unione europea a versare al ricorrente una somma di EUR 7500 per le sue spese legali a sostegno del presente ricorso;

condannare il Consiglio dell'Unione europea a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso il ricorrente invoca sette motivi.

Primo motivo, basato su una carenza di fondamento giuridico adeguato in quanto in primo luogo la sanzione non avrebbe ad oggetto il mantenimento o il ristabilimento della pace e della sicurezza e violerebbe i diritti individuali del ricorrente, in secondo luogo, la motivazione della decisione conterrebbe incertezze e imperfezioni e, in terzo luogo, la misura sarebbe sproporzionata e ingiustificata.

Secondo motivo, basato su una violazione dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

Terzo motivo, basato su una violazione dell'obbligo di motivazione in quanto, in primo luogo, il congelamento dei capitali rappresenterebbe una sanzione decisa da un organo politico, in secondo luogo, nessuna procedura di radiazione sarebbe menzionata nel regolamento impugnato, in terzo luogo, i diritti fondamentali del ricorrente sarebbero stati violati in ciascuna fase del procedimento, e, in quarto luogo, la motivazione delle misure sarebbe generica, infondata, vaga e imprecisa.

Quarto motivo, basato su un manifesto errore di valutazione dei fatti in quanto la prova della partecipazione del ricorrente ad un atto illecito non sarebbe stata fornita.

Quinto motivo, basato sul diritto di proprietà, in quanto le misure rappresenterebbero una limitazione ingiustificata del diritto di proprietà del ricorrente.

Sesto motivo, basato su una violazione del principio di proporzionalità.

Settimo motivo, basato sul diritto alla vita in quanto il congelamento dei capitali non dovrebbe portare a mettere in discussione i mezzi di sussistenza e il diritto alla vita del ricorrente.

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