Language of document : ECLI:EU:T:2015:516

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

15 luglio 2015 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato europeo dell’acciaio per precompresso – Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate – Infrazione unica, complessa e continuata – Contratto di agenzia – Imputabilità del comportamento illecito dell’agente al preponente – Mancata conoscenza del comportamento illecito dell’agente da parte del preponente – Partecipazione a una componente dell’infrazione e conoscenza del piano d’insieme – Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 – Proporzionalità – Principio di personalità delle pene e delle sanzioni – Competenza estesa al merito»

Nella causa T‑418/10,

voestalpine AG, con sede a Linz (Austria),

voestalpine Wire Rod Austria GmbH, già voestalpine Austria Draht GmbH, con sede a Sankt Peter-Freienstein (Austria),

rappresentate da A. Ablasser-Neuhuber, G. Fussenegger, U. Denzel e M. Mayer, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da R. Sauer, V. Bottka e C. Hödlmayr, in qualità di agenti, assistiti da R. Van der Hout, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da S. Frimodt Nielsen (relatore), presidente, F. Dehousse e A.M. Collins, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 ottobre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Oggetto della controversia

1        Il ricorso in esame è stato proposto avverso la decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso) (in prosieguo: la «decisione iniziale»), che sanziona un’intesa tra fornitori di acciaio per precompresso (in prosieguo: l’«AP») che hanno partecipato a operazioni di fissazione di quote, di ripartizione di clienti, di fissazione dei prezzi e di scambio di informazioni commerciali riservate relative a prezzi, volumi e clienti a livello europeo, regionale e nazionale.

2        La decisione iniziale è stata indirizzata dalla Commissione europea a:

–        ArcelorMittal SA,

–        ArcelorMittal Wire France SA,

–        ArcelorMittal Fontaine SA,

–        ArcelorMittal Verderio Srl,

–        Emesa-Trefilería, SA (in prosieguo: l’«Emesa»),

–        Industrias Galycas, SA (in prosieguo: la «Galycas»),

–        ArcelorMittal España, SA,

–        Trenzas y Cables de Acero PSC, SL (in prosieguo: la «Tycsa»),

–        Trefilerías Quijano, SA (in prosieguo: la «TQ»),

–        Moreda-Riviere Trefilerías SA (in prosieguo: la «MRT»),

–        Global Steel Wire, SA (in prosieguo: la «GSW»),

–        Socitrel – Sociedade Industrial de Trefilaria, SA (in prosieguo: la «Socitrel»),

–        Companhia Previdente – Sociedade de Controle de Participações Financeiras, SA (in prosieguo: la «Companhia Previdente»),

–        voestalpine Austria Draht GmbH, divenuta voestalpine Wire Rod Austria GmbH, la seconda ricorrente (in prosieguo: l’«Austria Draht»),

–        voestalpine AG, la prima ricorrente,

–        Fapricela Indústria de Trefilaria, SA (in prosieguo: la «Fapricela»),

–        Proderac – Productos Derivados del Acero, SA (in prosieguo: la «Proderac»),

–        Westfälische Drahtindustrie GmbH (in prosieguo: la «WDI»),

–        Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (in prosieguo: la «WDV»),

–        Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Pampus»),

–        Nedri Spanstaal BV (in prosieguo: la «Nedri»),

–        Hit Groep BV,

–        DWK Drahtwerk Köln GmbH e Saarstahl AG (in prosieguo, congiuntamente: la «DWK»),

–        Ovako Hjulsbro AB,

–        Ovako Dalwire Oy AB,

–        Ovako Bright Bar AB,

–        Rautaruukki Oyj,

–        Italcables SpA (in prosieguo: l’«ITC»),

–        Antonini SpA,

–        Redaelli Tecna SpA (in prosieguo: la «Redaelli»),

–        CB Trafilati Acciai SpA (in prosieguo: la «CB»),

–        ITAS – Industria Trafileria Applicazioni Speciali SpA (in prosieguo: l’«Itas»),

–        Siderurgica Latina Martin SpA (in prosieguo: la «SLM»),

–        Ori Martin SA,

–        Emme Holding SpA, precedentemente, poi nuovamente, denominata Trafilerie Meridionali SpA (in prosieguo: la «Trame»).

3        La decisione iniziale è stata modificata a due riprese dalla Commissione.

4        In primo luogo, la Commissione ha adottato, il 30 settembre 2010, la decisione C (2010) 6676 definitivo che modifica la decisione iniziale (in prosieguo: la «prima decisione di modifica»). In sostanza, la prima decisione di modifica ha avuto l’effetto di diminuire l’importo delle ammende inflitte alle seguenti società: ArcelorMittal Verderio, ArcelorMittal Fontaine e ArcelorMittal Wire France, ArcelorMittal España, WDI e WDV.

5        La prima decisione di modifica è stata indirizzata a tutti i destinatari della decisione iniziale.

6        In secondo luogo, la Commissione ha adottato, il 4 aprile 2011, la decisione C (2011) 2269 definitivo che modifica la decisione iniziale (in prosieguo: la «seconda decisione di modifica»). In sostanza, la seconda decisione di modifica ha avuto, segnatamente, l’effetto di diminuire l’importo delle ammende inflitte alle seguenti società: da una parte, ArcelorMittal, ArcelorMittal Verderio, ArcelorMittal Fontaine e ArcelorMittal Wire France e, dall’altra, SLM e Ori Martin. Solo queste società erano destinatarie della seconda decisione di modifica.

7        Su iniziativa, ove necessario, del Tribunale, tutte le società che hanno proposto ricorso avverso la decisione iniziale hanno ricevuto comunicazione delle due decisioni di modifica.

8        La voestalpine e l’Austria Draht sono state interrogate dal Tribunale sulle conseguenze che tali modifiche della decisione iniziale potevano produrre sul contenuto della loro argomentazione e hanno avuto la possibilità di adeguare le loro conclusioni per tenere conto di dette eventuali conseguenze.

9        La decisione iniziale, come modificata dalla prima e dalla seconda decisione di modifica, costituisce quindi, ai fini del presente ricorso, la «decisione impugnata».

10      Sono stati proposti ventotto ricorsi avverso la decisione iniziale, la prima decisione di modifica, la seconda decisione di modifica o le lettere inviate dalla Commissione a seguito di domande presentate da taluni dei destinatari della decisione iniziale e volte ad ottenere una nuova valutazione della loro capacità contributiva (cause T‑385/10, ArcelorMittal Wire France e a./Commissione, T‑388/10, Productos Derivados del Acero/Commissione, T‑389/10, SLM/Commissione, T‑391/10, Nedri Spanstaal/Commissione, T‑393/10, Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione, T‑398/10, Fapricela/Commissione, T‑399/10, ArcelorMittal España/Commissione, T‑406/10, Emesa‑Trefilería e Industrias Galycas/Commissione, T‑413/10, Socitrel/Commissione, T‑414/10, Companhia Previdente/Commissione, T‑418/10, voestalpine e voestalpine Wire Rod Austria/Commissione, T‑419/10, Ori Martin/Commissione, T‑422/10, Trafilerie Meridionali/Commissione, T‑423/10, Redaelli Tecna/Commissione, T‑426/10, Moreda‑Riviere Trefilerías/Commissione, T‑427/10, Trefilerías Quijano/Commissione, T‑428/10, Trenzas y Cables de Acero/Commissione, T‑429/10, Global Steel Wire/Commissione, T‑436/10, Hit Groep/Commissione, T‑575/10, Moreda‑Riviere Trefilerías/Commissione, T‑576/10, Trefilerías Quijano/Commissione, T‑577/10, Trenzas y Cables de Acero/Commissione, T‑578/10, Global Steel Wire/Commissione, T‑438/12, Global Steel Wire/Commissione, T‑439/12, Trefilerías Quijano/Commissione, T‑440/12, Moreda‑Riviere Trefilerías/Commissione, T‑441/12, Trenzas y Cables de Acero/Commissione e T‑409/13, Companhia Previdente e Socitrel/Commissione).

 Fatti all’origine della controversia

I –  Settore interessato dal procedimento

A –  Prodotto

11      L’intesa sanzionata dalla Commissione riguardava l’AP. Con tale espressione si intendono fili e trefoli metallici formati da vergelle e, in particolare, da un lato, l’acciaio per calcestruzzo precompresso, materiale utilizzato per la realizzazione di balconi, pali di fondazione o tubature e, dall’altro, l’acciaio per calcestruzzo postensione, usato nella realizzazione di opere di ingegneria industriale, di opere sotterranee o di ponti (decisione impugnata, punto 2).

12      La gamma di prodotti in AP comprende diversi tipi di fili singoli (per esempio, fili lisci, lucidi o galvanizzati, dentellati, nervati) e diversi tipi di trefoli in AP (per esempio, lucidi, dentellati; con guaine in polietilene o in metallo). I trefoli in AP sono costituiti da tre o sette fili. L’AP viene venduto in diversi diametri. I trefoli speciali, ossia trefoli galvanizzati o rivestiti – lubrificati o cerati – e i tiranti, ossia trefoli galvanizzati e dotati di guaina nonché fili galvanizzati per la realizzazione di ponti, non sono stati tuttavia presi in considerazione dalla Commissione (decisione impugnata, punti 3 e 4).

13      Nella decisione impugnata viene altresì indicato che, in molti paesi, è obbligatoria un’approvazione tecnica da parte delle autorità nazionali. Per le procedure di certificazione sono necessari all’incirca sei mesi (decisione impugnata, punto 5).

B –  Struttura dell’offerta

14      Secondo la decisione impugnata, i membri del cartello controllavano complessivamente circa l’80% del mercato all’interno dello Spazio economico europeo (SEE). Nella maggior parte dei paesi, alcuni dei più grossi produttori erano presenti sul mercato accanto a qualche produttore locale. La maggioranza di questi grossi produttori apparteneva a gruppi siderurgici che producevano anche vergelle, materie prime dell’AP, che costituiscono il suo più importante elemento di costo. Mentre le imprese non integrate erano obbligate ad acquistare le proprie materie prime sul mercato, le imprese integrate si affidavano prevalentemente alle forniture all’interno del proprio gruppo. Per l’intero periodo dell’intesa accertata nella decisione impugnata, l’industria ha riferito di eccedenze di capacità sostanziali e durature per l’AP (decisione impugnata, punti 98 e 99).

15      Nel 2001 il valore delle vendite di AP nel SEE ammontava a circa EUR 365 milioni, per un volume complessivo relativo allo stesso anno di circa 600 000 tonnellate. Approssimativamente il 20‑25% di questo volume era riferito a fili in AP, mentre il rimanente 75‑80% era riferito a trefoli in AP, con alcune differenze rispetto a questi valori medi a seconda dei paesi considerati. L’Italia era il più importante consumatore di AP (circa il 28% delle vendite di AP nel SEE). Altri grossi paesi consumatori erano la Spagna (16%), i Paesi Bassi, la Francia, la Germania e il Portogallo (ciascuno per l’8‑10%) (decisione impugnata, punto 100).

C –  Struttura della domanda

16      Secondo la decisione impugnata, la struttura della domanda di AP era estremamente eterogenea. Facevano uso di AP i produttori di materiale edile prefabbricato e le società specializzate in opere d’ingegneria (nel settore delle costruzioni, ad esempio, l’AP era utilizzato per stabilizzare edifici o ponti). La clientela era costituita da un numero molto ristretto di grossi clienti – per esempio l’Addtek International Oy AB (in prosieguo: l’«Addtek»), in seguito divenuta Consolis Oy AB, che rappresentava il 5‑10% del consumo di AP nell’Unione europea – e da un numero elevato di piccoli clienti (decisione impugnata, punti 101 e 102).

17      Le abitudini commerciali variavano a seconda degli Stati membri considerati. I produttori di AP e i loro clienti spesso sottoscrivevano contratti quadro di sei o dodici mesi. In seguito, a seconda della domanda, i clienti ordinavano tonnellaggi all’interno della forbice di volume concordata al prezzo concordato. I contratti venivano periodicamente prorogati, dopo le debite trattative (decisione impugnata, punto 103).

D –  Scambi all’interno dell’Unione europea e del SEE

18      Stando a quanto riportato dalla decisione impugnata, il volume di vendite di AP nel periodo interessato dall’intesa dimostra che gli scambi tra gli Stati membri dell’Unione erano intensi. L’AP era prodotto e commercializzato in tutto il SEE (decisione impugnata, punto 104).

II –  Voestalpine e Austria Draht

19      L’Austria Draht è un produttore austriaco di trefoli. Dal 24 febbraio 1988 al 3 dicembre 2002, il suo capitale è stato detenuto per il 95% dalla Voest-Alpine Stahl Gesellschaft GmbH e per il 5% dalla Donauländische Baugesellschaft GmbH. Il 3 dicembre 2002, a seguito di una ristrutturazione interna, la voestalpine Bahnsysteme GmbH, successore legale a pieno titolo della Voest-Alpine Stahl Gesellschaft, ha acquisito il 99,95% del capitale dell’Austria Draht. Sia la Tant Voest-Alpine Stahl Gesellschaft sia la voestalpine Bahnsysteme sono società controllate al 100% dalla società austriaca voestalpine (decisione impugnata, punti 44 e 45).

20      In Italia, l’Austria Draht ha affidato la vendita di AP a un agente, la società italiana Studio Crema CAP Srl (in prosieguo: lo «Studio Crema»), che era gestita e rappresentata dal sig. G. Questi non era autorizzato a firmare i contratti stipulati con i clienti dell’Austria Draht, che erano sempre conclusi direttamente dall’Austria Draht (decisione impugnata, punto 46).

21      Nel corso del suo esercizio fiscale dal 1° aprile 2001 al 31 marzo 2002, la voestalpine ha realizzato un fatturato di circa 18,27 milioni di euro nel SEE nel settore dell’AP preso in considerazione dalla Commissione. Tale fatturato risultava esclusivamente dalle vendite realizzate dall’Austria Draht. Nel corso dell’esercizio fiscale dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010, il fatturato mondiale consolidato della voestalpine era pari a 8,55 miliardi di euro (decisione impugnata, punto 47).

III –  Procedimento amministrativo

22      Il 9 gennaio 2002 il Bundeskartellamt (autorità tedesca garante della concorrenza) ha inoltrato alla Commissione una documentazione concernente una causa esaminata da un tribunale tedesco del lavoro relativa al licenziamento di un ex dipendente della WDI. Tale dipendente affermava di essere stato coinvolto in un’infrazione all’articolo 101 TFUE nel settore dell’AP. A questo proposito, egli ha riferito il nome delle imprese coinvolte nel cartello e ha fornito le prime informazioni sull’infrazione (decisione impugnata, punto 105).

A –  Prima richiesta di trattamento favorevole e immunità concessa alla DWK

23      Il 18 giugno 2002 la DWK ha presentato alla Commissione un memorandum riguardante una violazione dell’articolo 101 TFUE nel settore dell’AP, cui avrebbero partecipato la società medesima nonché altre imprese. La DWK ha manifestato in questa occasione il suo desiderio di beneficiare della comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2002 relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU C 45, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione sul trattamento favorevole») (decisione impugnata, punto 106).

24      Il 3 luglio 2002 i rappresentanti della DWK hanno incontrato la Commissione e hanno discusso la procedura di trattamento favorevole. Il 19 luglio 2002 la Commissione ha accordato alla DWK un’immunità condizionale dall’ammenda ai sensi del punto 8, lettera b), della comunicazione sul trattamento favorevole, poiché detta società era stata la prima a presentare elementi di prova che avrebbero permesso alla Commissione di riscontrare una violazione dell’articolo 101 TFUE in relazione a una presunta intesa di produttori di AP estesa a tutto il territorio dell’Unione (decisione impugnata, punto 107).

B –  Ispezioni e richieste di informazioni

25      Il 19 e il 20 settembre 2002 la Commissione ha condotto ispezioni nelle sedi, in particolare, delle società DWK, WDI, Nedri, Tréfileurope, Tycsa, Redaelli, CB, Itas, ITC, SLM ed Edilsider (società di proprietà di un agente per le vendite della Tréfileurope Italia Srl, divenuta ArcelorMittal Verderio) nonché presso le loro rispettive società controllate o imprese collegate, conformemente all’articolo 14, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d’applicazione degli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 1962, 13, pag. 204) (decisione impugnata, punto 108).

26      A partire dal 19 settembre 2002, la Commissione ha inviato una serie di richieste di informazioni, ai sensi dell’articolo 11 del regolamento n. 17 e dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1), alle imprese destinatarie della decisione iniziale, alle loro società controllanti, ad altre imprese, ad alcuni singoli individui (a un dipendente in pensione della Redaelli, e successivamente suo consulente commerciale, e a un agente per le vendite della Tréfileurope Italia attraverso l’Edilsider) e a talune associazioni di categoria (decisione impugnata, punto 109).

27      Il 7 e l’8 giugno 2006 la Commissione ha effettuato un’ispezione, ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 1/2003, negli uffici («studio») di un familiare di un ex dipendente della Redaelli (decisione impugnata, punto 114).

C –  Altre richieste di trattamento favorevole e risposte fornite dalla Commissione

28      Tra i destinatari della decisione impugnata, alcune società, quali l’ITC, la Nedri, la SLM, la Redaelli e la WDI, hanno presentato richiesta formale di trattamento favorevole ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole. La Tycsa ha confermato l’esistenza di accordi anticoncorrenziali senza richiedere il trattamento favorevole (decisione impugnata, punto 110).

29      L’ITC ha chiesto il trattamento favorevole il 21 settembre 2002, presentando elementi di prova risalenti all’epoca dei fatti e relativi alle riunioni avvenute tra produttori di AP tra il 1979 e il 2002. Inoltre, l’11 novembre 2002 essa ha presentato una dichiarazione aziendale. Il 10 gennaio 2003 la Commissione ha accordato all’ITC una riduzione temporanea dell’importo delle ammende dell’ordine del 30‑50%, a condizione che essa continuasse a soddisfare i requisiti previsti dal punto 21 della comunicazione sul trattamento favorevole (decisione impugnata, punto 111).

30      Il 17 ottobre 2002 la Tycsa ha inviato una risposta a una richiesta di informazioni, ammettendo i fatti e adducendo prove autoincriminanti. Il 21 ottobre 2002 la Redaelli ha trasmesso elementi di prova autoincriminanti in risposta a una richiesta di informazioni e, il 20 marzo 2003, ha presentato richiesta formale di beneficiare della comunicazione sul trattamento favorevole. Il 23 ottobre 2002, rispondendo a una richiesta di informazioni, la Nedri ha presentato elementi di prova, chiedendo contemporaneamente di potersi avvalere della suddetta comunicazione. Il 30 ottobre 2002, nel rispondere a una richiesta di informazioni, la SLM ha chiesto di poter beneficiare di una riduzione dell’importo delle ammende. Il 4 novembre 2002 e, successivamente, il 6 marzo 2003 e l’11 giugno 2003, la Tréfileurope ha presentato informazioni autoincriminanti in risposta a una richiesta di informazioni nonché una dichiarazione aziendale per richiedere l’applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole. Il 17 marzo 2004 la Galycas ha risposto a una richiesta di informazioni ammettendo i fatti e rilasciando alcune dichiarazioni incriminanti. Il 19 maggio 2004 la WDI ha presentato una dichiarazione aziendale in cui chiedeva l’applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole. Il 28 giugno 2007, tra altri contatti con la Commissione, l’ArcelorMittal ha inoltrato una domanda di trattamento favorevole contenente prevalentemente appunti manoscritti risalenti al periodo dal 1992 al 2002 di un ex dipendente dell’Emesa (in prosieguo: gli «appunti dell’Emesa») (decisione impugnata, punto 112).

31      A seguito delle richieste di trattamento favorevole, la Commissione ha inviato all’ArcelorMittal, alla Nedri e alla WDI una lettera, datata 19 settembre 2008, informandole che l’immunità dalle ammende non era possibile e che, ai sensi del punto 26 della comunicazione sul trattamento favorevole, intendeva applicare una riduzione dell’importo dell’ammenda entro un determinato intervallo, come stabilito dal punto 23, lettera b), di detta comunicazione. Lo stesso giorno la Commissione ha inviato una lettera anche alla Redaelli e alla SLM, respingendo le relative richieste di trattamento favorevole (decisione impugnata, punto 113).

D –  Avvio del procedimento e comunicazione degli addebiti

32      Il 30 settembre 2008 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti a carico di varie società, tra cui la voestalpine e l’Austria Draht.

33      Tutti i destinatari della comunicazione degli addebiti hanno presentato osservazioni scritte in risposta agli addebiti mossi dalla Commissione.

E –  Accesso al fascicolo, audizione e capacità contributiva

34      I destinatari della comunicazione degli addebiti hanno potuto avere accesso al fascicolo della Commissione sotto forma di copia dello stesso su DVD. Insieme al DVD, le società hanno ricevuto un elenco in cui venivano indicati i documenti contenuti nel fascicolo di indagine ed era riportato il grado di accessibilità di ciascun documento. Esse sono state informate del fatto che il DVD consentiva loro un pieno accesso a tutti i documenti ottenuti dalla Commissione nel corso dell’indagine, ad eccezione di quei documenti o di quelle parti degli stessi contenenti segreti aziendali o altre informazioni riservate. I documenti relativi alle richieste di trattamento favorevole erano consultabili presso gli uffici della Commissione.

35      L’11 e il 12 febbraio 2009 si è tenuta un’audizione orale, cui hanno partecipato tutte le imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti ad eccezione della HIT Groep, dell’Emesa e della Galycas.

36      Quattordici imprese hanno altresì invocato l’incapacità contributiva ai sensi del punto 35 degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti del 2006»). Tale richiesta è stata accompagnata da una motivazione.

F –  Ulteriori richieste di informazioni

37      Successivamente, la Commissione ha inviato richieste di informazioni alla GSW, alla MRT, alla Tycsa, alla TQ, alla Companhia Previdente e alla Socitrel per chiarire talune questioni riguardanti, tra l’altro, la loro struttura societaria. Tali società hanno risposto tra il 6 marzo e il 15 aprile 2009.

38      La Commissione ha altresì inviato richieste di informazioni a tutti i destinatari della decisione iniziale al fine di stabilire il valore delle vendite dei prodotti in questione nonché il fatturato dei gruppi. Tutti i destinatari hanno risposto a tali richieste.

IV –  Decisione impugnata

39      La decisione impugnata riguarda un’intesa tra produttori di AP che hanno partecipato a operazioni di fissazione di quote, di ripartizione di clienti, di fissazione dei prezzi e di scambio di informazioni commerciali riservate relative a prezzi, volumi e clienti a livello europeo (Club di Zurigo, Club Europa, ecc.), regionale e nazionale (Club Italia, Club España). Secondo il punto 1 della decisione impugnata, tali imprese hanno quindi commesso un’infrazione unica e continuata all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e, dal 1° gennaio 1994, all’articolo 53, paragrafo 1, dell’Accordo SEE. Il comportamento illecito si è protratto almeno dall’inizio del 1984 fino al 19 settembre 2002.

40      L’indagine ha coinvolto 18 imprese. Ai punti da 122 a 133 della decisione impugnata, gli accordi di intesa oggetto del procedimento sono descritti in termini generali, d’appresso riassunti ai punti 67 e seguenti.

41      La voestalpine e l’Austria Draht sono ritenute entrambe responsabili per la loro partecipazione all’intesa nel periodo che va dal 15 aprile 1997 al 19 settembre 2002 (decisione impugnata, articolo 1).

42      Per tale infrazione, la voestalpine e l’Austria Draht sono state sanzionate congiuntamente e solidalmente con un’ammenda di EUR 22 milioni (decisione impugnata, articolo 2).

 Procedimento e conclusioni delle parti

43      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 15 settembre 2010, la voestalpine e l’Austria Draht hanno introdotto il presente ricorso.

44      Con decisione del 29 ottobre 2010, il Tribunale (Prima Sezione) ha informato le ricorrenti della possibilità loro concessa di adeguare i propri motivi e le proprie conclusioni per tener conto delle modifiche apportate dalla prima decisione di modifica.

45      La voestalpine e l’Austria Draht non hanno presentato osservazioni sulla prima decisione di modifica nell’ambito della loro replica, depositata il 1° giugno 2011.

46      Con decisione del 6 giugno 2011, il Tribunale ha chiesto alla Commissione di trasmettergli taluni documenti.

47      Il 29 giugno 2011 la Commissione ha trasmesso la seconda decisione di modifica.

48      Il 1° agosto 2011 la voestalpine e l’Austria Draht hanno presentato le loro osservazioni sulla seconda decisione di modifica.

49      Il 14 ottobre 2011 la voestalpine e l’Austria Draht hanno presentato una lettera, acquisita agli atti l’8 novembre 2011, alla quale hanno allegato, sulla base dell’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, taluni documenti comportanti un ampliamento dei mezzi di prova a sostegno delle spiegazioni fornite nell’atto introduttivo.

50      Si tratta in particolare di dichiarazioni, che sono state redatte e trasmesse solo successivamente al deposito della replica, con le quali un responsabile della Redaelli, un responsabile della SLM e un responsabile dell’ITC affermano che il sig. G. non avrebbe rappresentato le ricorrenti alle riunioni del Club Italia.

51      In detta lettera del 14 ottobre 2011, la voestalpine e l’Austria Draht chiedono inoltre l’adozione di una misura istruttoria ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991, volta a far deporre in qualità di testimoni i suddetti responsabili della Redaelli e della SLM.

52      La fase scritta del procedimento è stata inizialmente chiusa il 20 ottobre 2011, con il deposito da parte della Commissione della controreplica nella lingua processuale nonché dei suoi commenti sulle osservazioni presentate dalla voestalpine e dall’Austria Draht sulla seconda decisione di modifica.

53      Il 24 novembre 2011 la Commissione ha presentato le proprie osservazioni sulla lettera della voestalpine e dell’Austria Draht del 14 ottobre 2011, acquisita agli atti l’8 novembre 2011, che aveva dato luogo alla riapertura della fase scritta del procedimento.

54      Il 24 febbraio 2012 la Commissione ha presentato una rettifica della controreplica.

55      A seguito della modifica della composizione del Tribunale, a partire dal 23 settembre 2013 il giudice relatore è stato assegnato alla Sesta Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

56      La relazione preliminare ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento di procedura del 2 maggio 1991 è stata comunicata alla Sesta Sezione il 19 marzo 2014.

57      Il 28 aprile 2014, nell’ambito di misure di organizzazione del procedimento adottate in applicazione dell’articolo 64 del suo regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il Tribunale ha chiesto alle parti di rispondere a una serie di quesiti e alla Commissione di produrre taluni documenti, tra cui una copia del fascicolo trasmesso alle ricorrenti durante il procedimento amministrativo.

58      Il 13 giugno 2014 le parti hanno presentato le loro risposte a tali quesiti.

59      Il 16 luglio 2014, nell’ambito di misure istruttorie adottate in applicazione dell’articolo 65 del suo regolamento di procedura del 2 maggio 1991, il Tribunale ha ordinato alla Commissione di produrre i documenti che quest’ultima aveva rifiutato di presentare in risposta alle misure di organizzazione del procedimento adottate il 28 aprile 2014.

60      Il 23 luglio 2014 la Commissione ha prodotto i documenti richiesti, ai quali le ricorrenti hanno avuto accesso prima dell’udienza.

61      Le parti hanno esposto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti scritti e orali del Tribunale all’udienza del 2 ottobre 2014.

62      La voestalpine e l’Austria Draht chiedono che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda loro inflitta e fissata dall’articolo 2 della decisione impugnata;

–        condannare la Commissione alle spese.

63      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere integralmente il ricorso;

–        condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

64      In sostanza, la voestalpine e l’Austria Draht censurano la Commissione per averle sanzionate con un’ammenda di EUR 22 milioni per la partecipazione a un’infrazione unica, complessa e continuata, vale a dire a un «accordo continuato e/o a una pratica concordata nel settore dell’[AP] nel mercato interno» (in prosieguo: l’«intesa» o l’«infrazione unica»), consistente, per quanto le riguarda:

–        da una parte, in particolare, nella partecipazione dell’Austria Draht al Club Italia, uno degli accordi regionali dell’intesa, per mezzo del suo agente in Italia, sig. G., il quale lavorava anche per conto di un altro membro dell’intesa (la CB);

–        dall’altra, nella saltuaria partecipazione dell’Austria Draht, dimostrata da indizi chiari, a discussioni anticoncorrenziali a livello europeo, che le hanno consentito di conoscere tale livello dell’intesa in una fase precoce.

65      In tale contesto, le ricorrenti criticano, nel primo motivo, l’imputazione al preponente del comportamento censurabile dell’agente dell’Austria Draht per l’Italia, in quanto una siffatta imputazione violerebbe l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’Accordo SEE, e, nel secondo motivo, la constatazione secondo cui l’Austria Draht avrebbe partecipato a un’infrazione unica. Infatti, a parte il fatto che l’Austria Draht non sarebbe mai stata a conoscenza del comportamento censurabile del proprio agente nell’ambito del Club Italia, essa avrebbe sempre ignorato anche la dimensione paneuropea dell’intesa. L’Austria Draht non sarebbe mai stata associata agli accordi paneuropei dell’intesa, da cui, in ogni caso, si sarebbe sempre dissociata.

66      Tali osservazioni sull’infrazione unica portano le ricorrenti a contestare, nel terzo motivo, l’ammenda e il suo importo. In particolare, le ricorrenti sostengono che l’ammenda è sproporzionata in quanto esse non erano a conoscenza del comportamento censurabile dell’agente dell’Austria Draht per l’Italia (Club Italia) e non hanno partecipato alle altre componenti dell’intesa (Club di Zurigo, Club Europa, Club España, assegnazione del cliente Addtek, ecc.). In ogni caso, il valore delle vendite da prendere in considerazione per determinare l’importo dell’ammenda non potrebbe essere, pertanto, il valore delle vendite europee di AP delle ricorrenti.

A –  Osservazioni preliminari

1.     Contenuto della decisione impugnata

67      Dall’articolo 1 della decisione impugnata risulta che la voestalpine e l’Austria Draht hanno violato l’articolo 101 TFUE e, dal 1º gennaio 1994, l’articolo 53 dell’Accordo SEE partecipando, dal 15 aprile 1997 al 19 settembre 2002, a un «accordo continuato e/o a una pratica concordata nel settore dell’acciaio per precompresso nel mercato interno nonché, dall’1 gennaio 1994, all’interno del SEE».

a)     Componenti dell’intesa e descrizione dell’infrazione unica

68      Al punto 122 della decisione impugnata, l’intesa è descritta come «un accordo paneuropeo articolato in una fase di Zurigo e una europea, e/o in accordi nazionali/regionali a seconda dei casi». Ai punti da 123 a 135 della decisione impugnata vengono descritti brevemente i diversi accordi e pratiche concordate, successivamente illustrati in dettaglio e valutati alla luce dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE.

69      Schematizzando, l’intesa si compone dei seguenti accordi:

–        il Club di Zurigo, ossia la prima fase dell’accordo paneuropeo. Tale accordo è perdurato dal 1° gennaio 1984 al 9 gennaio 1996 e verteva sulla fissazione delle quote nazionali (per Germania, Spagna, Francia, Italia, Austria e Benelux), sulla ripartizione dei clienti, sui prezzi e sulla condivisione di informazioni commerciali riservate. I suoi membri erano le società Tréfileurope, Nedri, WDI, DWK e Redaelli – quest’ultima in rappresentanza di varie imprese italiane almeno a partire dal 1993 e dal 1995 – alle quali si sono unite in seguito l’Emesa nel 1992 e la Tycsa nel 1993;

–        il Club Italia, un accordo nazionale che è perdurato dal 5 dicembre 1995 al 19 settembre 2002. Tale accordo verteva sulla fissazione di quote per l’Italia nonché sulle esportazioni da tale paese verso il resto d’Europa. I suoi membri erano le imprese italiane Redaelli, ITC, CB e Itas, alle quali si sono unite successivamente le imprese Tréfileurope e Tréfileurope Italia (il 3 aprile 1995), SLM (il 10 febbraio 1997), Trame (il 4 marzo 1997), Tycsa (il 17 dicembre 1996), DWK (il 24 febbraio 1997) e Austria Draht (il 15 aprile 1997);

–        l’accordo meridionale, un accordo regionale negoziato e concluso nel 1996 dalle imprese italiane Redaelli, ITC, CB e Itas con la Tycsa e la Tréfileurope con lo scopo di fissare il tasso di penetrazione di ciascun partecipante nei paesi meridionali (Belgio, Spagna, Francia, Italia e Lussemburgo) e che sanciva l’impegno a negoziare congiuntamente le quote con gli altri produttori dell’Europa settentrionale;

–        il Club Europa, ossia la seconda fase dell’accordo paneuropeo. Tale accordo è stato concluso nel maggio 1997 dalle imprese Tréfileurope, Nedri, WDI, DWK, Tycsa e Emesa (denominate i «membri permanenti» o i «sei produttori»») ed è giunto al termine nel settembre 2002. L’accordo aveva l’obiettivo di superare la crisi del Club di Zurigo, procedere ad una nuova ripartizione delle quote (calcolate sul periodo compreso tra il quarto trimestre del 1995 e il primo trimestre del 1997), ripartirsi i clienti e fissare i prezzi. I sei produttori hanno convenuto regole di coordinamento, compresa la nomina di coordinatori responsabili dell’attuazione degli accordi nei vari paesi, nonché del coordinamento con altre società interessate, attive negli stessi paesi o relative agli stessi clienti. I loro rappresentanti s’incontravano regolarmente a diversi livelli per monitorare l’attuazione degli accordi. Essi si sono scambiati informazioni commerciali riservate. In caso di discrepanze rispetto alla condotta concordata, veniva applicato uno schema di compensazione;

–        il coordinamento relativo al cliente Addtek. Nell’ambito di detto accordo paneuropeo, i sei produttori, cui talvolta si univano i produttori italiani e la Fundia, intrattenevano anche contatti bilaterali (o multilaterali) e partecipavano a contatti ad hoc finalizzati alla fissazione dei prezzi e alla ripartizione dei clienti, se avevano interesse a farlo. Per esempio, le società Tréfileurope, Nedri, WDI, Tycsa, Emesa, CB e Fundia coordinavano congiuntamente prezzi e volumi relativi al cliente Addtek. Tali progetti riguardavano principalmente la Finlandia, la Svezia e la Norvegia, ma anche i Paesi Bassi, la Germania, gli Stati baltici e l’Europa centrale e orientale;

–        le discussioni tra il Club Europa e il Club Italia. Nel periodo compreso almeno tra il settembre 2000 e il settembre 2002, i sei produttori e le società ITC, CB, Redaelli, Itas e SLM si sono incontrati regolarmente allo scopo di far convogliare le società italiane nel Club Europa quali membri permanenti. Le imprese italiane desideravano accrescere la quota italiana in Europa, mentre il Club Europa appoggiava il mantenimento dello status quo. A tal fine si sono tenute riunioni all’interno del Club Italia per definire una posizione uniforme, riunioni all’interno del Club Europa per esaminare tale posizione e definire la propria posizione e riunioni tra partecipanti al Club Europa e rappresentanti italiani per trovare un accordo sulla ripartizione delle quote italiane in un mercato specifico. Le società coinvolte si scambiavano informazioni commerciali riservate. Al fine di ridistribuire le quote europee per includere i produttori italiani, tali imprese hanno concordato di usare un nuovo periodo di riferimento (dal 30 giugno 2000 al 30 giugno 2001). Dette società hanno altresì concordato il volume globale delle esportazioni all’interno dell’Europa da assegnare alle società italiane, volume che le società italiane si sono a loro volta spartite per paese. Al contempo, esse hanno discusso i prezzi, e i membri del Club Europa hanno cercato di adottare a livello europeo il meccanismo di fissazione dei prezzi applicato nel Club Italia;

–        il Club España. Parallelamente all’accordo paneuropeo e al Club Italia, almeno dal dicembre 1992 al settembre 2002, cinque società spagnole (la Trefileriás Quijano, la Tycsa, l’Emesa, la Galycas e la Proderac, quest’ultima dal maggio 1994) e due società portoghesi (la Socitrel, dall’aprile 1994, e la Fapricela, dal dicembre 1998) hanno concordato, per quanto concerne Spagna e Portogallo e per un periodo compreso almeno tra il dicembre 1992 e il settembre 2002, di mantenere stabili le proprie quote di mercato, di fissare le quote, di ripartirsi i clienti, comprese le opere pubbliche, e di fissare prezzi e condizioni di pagamento. Inoltre, si sono scambiate informazioni commerciali riservate.

70      Per la Commissione, l’insieme degli accordi descritti al precedente punto 69 presenta le caratteristiche di un’infrazione unica all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo SEE (decisione impugnata, punti 135 e 609 nonché sezione 12.2.2).

71      In particolare, la Commissione ha ritenuto che gli accordi prima illustrati rientrassero in un sistema generale che definiva le linee d’azione dei membri del cartello in tutte le aree geografiche, «limitandone le attività commerciali al fine di perseguire un unico oggetto anticoncorrenziale e un unico, identico obiettivo economico anticoncorrenziale, ossia quello di falsare o eliminare le normali condizioni della concorrenza per l’AP nel SEE e di instaurare un equilibrio generale, segnatamente fissando quote e prezzi, ripartendo i clienti e scambiando informazioni commerciali riservate» (decisione impugnata, punto 610 e sezione 9.3).

72      Al riguardo, la Commissione ha affermato quanto segue:

«Il piano, che è stato sottoscritto da DWK, WDI, Tréfileurope, Nedri, Tycsa, Emesa, Fundia, Austria Draht, Redaelli, CB, ITC, Itas, SLM, Trame, Proderac, Fapricela, Socitrel, Galycas e Trefilerías Quijano (sia pur in momenti diversi), è stato elaborato e messo in atto nell’arco di un periodo che è durato almeno diciotto anni, attraverso un complesso di accordi collusivi, accordi specifici e/o pratiche concordate, finalizzati a perseguire lo stesso comune obiettivo di limitare la concorrenza tra le imprese coinvolte e a sfruttare meccanismi analoghi per raggiungere questo obiettivo comune (cfr. la sezione 9.3.1). Persino nei periodi di crisi di un accordo, le altre intese continuavano a funzionare normalmente» (decisione impugnata, punto 612).

b)     Elementi considerati per quanto riguarda l’Austria Draht e la voestalpine

73      La partecipazione dell’Austria Draht e della voestalpine all’intesa di cui all’articolo 1 della decisione impugnata è stata accertata per il periodo compreso tra il 15 aprile 1997 e il 19 settembre 2002.

74      Gli elementi principali che consentono di stabilire tale partecipazione sono indicati qui di seguito.

 Contratto con il sig. G.

75      Dalla decisione impugnata risulta che, a partire dal 1984, l’Austria Draht ha affidato la propria attività di marketing e di vendita in Italia a un agente, lo Studio Crema, gestito e rappresentato dal sig. G. Questi non era autorizzato a firmare i contratti, che erano sempre conclusi direttamente tra l’Austria Draht e i clienti mediante conferma espressa degli ordini effettuati presso il sig. G. (decisione impugnata, punto 46).

 Club Italia (dal 15 aprile 1997 al 19 settembre 2002)

76      La Commissione ha ritenuto che l’Austria Draht avesse partecipato al Club Italia dal 15 aprile 1997 al 19 settembre 2002 (decisione impugnata, punti 124 e 385 e seguenti, nonché punti da 479 a 483 della sezione 9.2.1.8, recante il titolo «Singoli partecipanti al Club Italia»).

77      In particolare, dalla decisione impugnata risulta che «[n]umerosi documenti risalenti all’epoca dei fatti e le dichiarazioni di ITC, Redaelli, Itas, CB, SLM, Tréfileurope e DWK che ne confermano il contenuto dimostrano che, nel periodo compreso tra perlomeno i primi mesi del 1995 fino alle ispezioni della Commissione del 19 e 20.9.2002, (...), CB, ITC, Itas, Redaelli, Tréfileurope e Tréfileurope Italia, Tycsa, SLM, Trame e i produttori paneuropei DWK e Austria Draht hanno preso parte a riunioni anticoncorrenziali in cui: 1) hanno rivelato e scambiato informazioni commerciali riservate, in particolare relative ai clienti, alla fissazione dei prezzi e ai volumi delle vendite, 2) si sono ripartiti il mercato attraverso la fissazione di quote sia nel mercato italiano sia in relazione alle esportazioni dall’Italia verso il resto d’Europa (...), 3) hanno fissato i prezzi in risposta all’evoluzione dei costi delle materie prime, compresa la fissazione di prezzi minimi/aumenti dei prezzi in Italia e negli altri paesi europei (per cliente) e di una maggiorazione (“extra”) (...) e 4) si sono ripartiti la clientela (...)». Peraltro, «[e]rano altresì pienamente operativi un sistema di monitoraggio attraverso una terza persona indipendente, (...), nonché un meccanismo di compensazione (...)» (decisione impugnata, punto 385).

78      Al fine di dimostrare la sua partecipazione individuale al Club Italia, la Commissione ha affermato di disporre di prove del fatto che l’Austria Draht «ha partecipato sistematicamente a oltre 40 riunioni del Club Italia fra il 15.4.1997 e il 19.9.2002 e che in varie occasioni la sua assenza è stata menzionata esplicitamente, a indicazione del fatto che la sua presenza alle riunioni era prevista» (decisione impugnata, punto 479).

79      In una nota a piè di pagina inserita nella decisione impugnata, la Commissione ha menzionato in particolare due serie di riunioni: da una parte, «almeno» 14 riunioni in cui era presente il sig. G. ed è stato discusso il caso dell’Austria Draht e, dall’altra, «altre 16 riunioni» in cui il caso dell’Austria Draht è stato discusso in assenza del sig. G. A tale riguardo, la Commissione ha rilevato quanto segue:

«Allegato 3: in almeno 14 riunioni il sig. [G.] è presente e la situazione di Austria Draht viene discussa: 15.4.1997 (ripartizione delle quote e della clientela e fissazione dei prezzi); 24.6.1997 (ricerca di un “equilibrio nel mercato” e scambio di informazioni sui prezzi); 11.3.1998 (discussioni sulla ripartizione delle quote e la fissazione dei prezzi, Austria Draht è citata ma senza cifre); 30.3.1998 (discussioni sulla ripartizione delle quote); 18.5.1998 (discussioni sulla ripartizione delle quote e sulla fissazione dei prezzi); 19.10.1998 (spartizione della clientela); 18.1.1999 (discussioni sulla ripartizione delle quote e sulla fissazione dei prezzi); 14.12.1999 (discussioni sulla ripartizione delle quote); 12.1.2000 (discussioni sulla ripartizione delle quote); 19.9.2000 (discussioni sulla ripartizione delle quote); 10.6.2001 (ripartizione delle quote); 23.10.2001 (Austria Draht è citata ma senza cifre); 11.1.2002 (scambio di informazioni sull’anno precedente e ripartizione provvisoria delle quote per il 2002), 30.4.2002 (viene espressamente asserito che il sig. [G.] deve garantire le quantità altrimenti [Austria Draht] sarebbe stata “estromessa” entro l’estate). Negli elementi probatori di altre 16 riunioni, la presenza del sig. [G.] non è segnalata (in alcuni incontri è esplicitamente dichiarato assente) ma i dati di Austria Draht sono ciò nonostante discussi: 7.4.1997 (ripartizione delle quote, scambio di informazioni); 13.5.1997 (scambio di informazioni, ossia il sig. [G.] ha offerto un prezzo particolare a un cliente (nominato) a seguito di un ordine esplicito di Austria Draht); 14.10.1997 (discussioni sulla ripartizione delle quote); 16.12.1997 (discussioni sulla ripartizione delle quote, scambio di informazioni); 22.12.1997 e 14.1.1998 (tabelle con dati dettagliati su Austria Draht, quote e clienti (...)); 16.7.1998 (Austria Draht viene citata ma senza cifre concrete); 6.5.1999 (fax sulla ripartizione della clientela e delle quote per Austria Draht fra gli altri); 13.5.1999 (scambio di informazioni); 31.5.1999 (discussioni sulla ripartizione delle quote); 10.7.2000 (discussioni sulla ripartizione delle quote); 27.9.2000 (scambio di informazioni); 13.7.2001 (messaggio di posta elettronica contenente una tabella in Excel con un elenco dettagliato della ripartizione delle quote e dei clienti per società per il 2001 per il mercato del trefolo) e 4.2.2002 (messaggio di posta elettronica contenente una tabella in Excel con un elenco dettagliato di proposte di ripartizione delle quote e dei clienti per società per il 2002 per il mercato del trefolo); 23.7.2001 (discussioni sulla ripartizione delle quote); 25.7.2001 (discussioni sulla ripartizione delle quote/scambio di informazioni)».

80      Tale nota menziona inoltre una terza serie di riunioni o di note interne:

«In 9 riunioni (o note interne) il sig. [G.] è citato esplicitamente come rappresentante di Austria Draht: 15.4.1997; 12.5.1997; 13.5.1997; 24.6.1997; 22.10.1997; 11.3.1998; 18.5.1998; 29.11.1999; 17.1.2000. Austria Draht è esplicitamente dichiarata assente, dimostrando nuovamente che la sua presenza era prevista, alle riunioni del 7.9.1998 e 12.7.1999, alla riunione del 14.10.1997 l’assenza del sig. [G.] è stata considerata non giustificata e alla riunione del 15.5.2002 è stato chiesto espressamente che il sig. [G.] fosse presente all’incontro del 5-6.6.2002. Si notino anche le riunioni in cui si affermava che Austria Draht doveva essere contattata: 20.9.1999 ed estate 2002».

81      Per quanto riguarda l’inizio della partecipazione individuale dell’Austria Draht al Club Italia, la Commissione ha esposto quanto segue:

«(...) [N]el 1996 e nel periodo precedente, Austria Draht non ha partecipato all’accordo italiano. Tuttavia, la Commissione è in possesso di chiare prove che Austria Draht ha iniziato a partecipare al Club Italia dal 1997, e almeno dal 15.4.1997, quando è stata esplicitamente dichiarata presente attraverso il suo agente di vendita, sig. [G.] (...). A tale riunione una quota è stata assegnata ad Austria Draht ed è stato asserito esplicitamente che Austria Draht non avrebbe rifornito un particolare gruppo di clienti (nominati) (...). Tale riunione va considerata nel contesto delle riunioni tenutesi poco prima e poco dopo: i) alla riunione del 17.12.1996, è stata fatta circolare una tabella che riportava l’assegnazione delle tonnellate per cliente e la nomina di fornitori principali per un certo numero di clienti del mercato italiano per il 1997. Sebbene le colonne per Austria Draht siano state lasciate in bianco, il fatto che tale società fosse contemplata nella tabella indica che le discussioni tra le parti erano quanto meno prospettate; ii) questa ipotesi trova riscontro nella riunione del 4.3.1997 in cui sono state scambiate informazioni sul volume di Austria Draht nel mercato italiano; iii) anche se Austria Draht non è indicata come presente il 7.4.1997, la Commissione osserva che a tale società è stato assegnato un volume effettivo; iv) una relazione su una visita di Tréfileurope a CB del 24.6.1997 conferma che erano in corso discussioni anticoncorrenziali con Austria Draht e che quest’ultima agiva “attraverso il sig. [G.]”. Dato tale contesto, la Commissione considera il 15.4.1997 come data di inizio della partecipazione di Austria Draht al Club Italia» (decisione impugnata, punto 480).

82      Quanto all’imputazione del comportamento del sig. G. all’Austria Draht, la Commissione ha precisato quanto segue ai punti da 481 a 483 della decisione impugnata:

«(481) Il fatto che Austria Draht abbia partecipato alle riunioni del Club Italia attraverso il suo agente di vendita, sig. [G.], è confermato dalle dichiarazioni di DWK e ITC, come pure da documenti risalenti all’epoca dei fatti provenienti da ITC e Tréfileurope. Anche i partecipanti al cartello ritenevano che Austria Draht prendesse parte al cartello attraverso il sig. [G.] (…).

(482) Austria Draht ammette di aver interamente affidato sin dal 1984 la politica commerciale nel mercato italiano alla società Studio Crema (rappresentata dal suo amministratore delegato sig. [G.]). Il sig. [G.] aveva un obbligo cogente di riferire ad Austria Draht e non ha assunto alcun rischio finanziario per le transazioni e le azioni intraprese, Austria Draht era l’unica responsabile di tutti i rischi associati fra l’altro alla mancata consegna, alle partite difettose e all’insolvenza del cliente e compensava il sig. [G.] sulla base di una percentuale fissa con riferimento al volume (per cliente) che aveva venduto. Il sig. [G.] aveva un obbligo di rendicontazione mensile per iscritto ad Austria Draht circa le azioni intraprese, e in particolare sulle attività dei concorrenti e sulle “vendite e relazioni commerciali” nell’area di rappresentanza (Italia). Tutti gli elementi sopra riportati dimostrano chiaramente il pieno controllo di Austria Draht sulle azioni del suo agente, sig. [G.] (...).

(483) Data la stretta relazione di agenzia e la regolare presenza del sig. [G.] agli incontri del Club Italia su quote, prezzi e clienti (...), risulta evidente che il sig. [G.] comunicava informazioni commerciali riservate sulla posizione di Austria Draht agli altri partecipanti al Club Italia e otteneva alle riunioni informazioni a vantaggio di Austria Draht. La Commissione ritiene quindi che Austria Draht abbia partecipato al Club Italia dal 15.4.1997 al 19.9.2002».

a)     Club Europa e sistema paneuropeo

83      Per affermare la natura unica e continuata dell’infrazione addebitata alla voestalpine e all’Austria Draht, e segnatamente la «consapevolezza della partecipazione a un sistema più ampio da parte delle singole imprese» (v. titolo della sezione 12.2.2.4 della decisione impugnata), la Commissione ha rilevato quanto segue:

«(652) Austria Draht ammette di aver partecipato ad alcune riunioni del Club Europa, ma sostiene che, nel corso di tali riunioni, non si sono tenute discussioni anticoncorrenziali. Austria Draht non va considerata direttamente coinvolta nella partecipazione al Club di Zurigo o al Club Europa (...). Esistono tuttavia chiare indicazioni che Austria Draht abbia partecipato saltuariamente a discussioni anticoncorrenziali a livello paneuropeo e che fosse pertanto a conoscenza del livello paneuropeo del cartello dalla fase iniziale.

(653) Nel 1995-1996, ossia ben prima di quella che la Commissione ritiene sia stata la data di inizio della partecipazione di Austria Draht all’infrazione (15.4.1997), Austria Draht aveva partecipato a riunioni del Club di Zurigo in cui si era discusso, fra l’altro, dell’eventuale organizzazione di un nuovo accordo europeo sulle quote. Inoltre, nella riunione del Club Italia del 16.12.1997 si era affermato che Austria Draht “non faceva parte di quel Club [Europa] ma desiderava essere tenuta aggiornata”. In alcune altre riunioni successive del Club Italia, alle quali aveva preso parte il sig. [G.], rappresentante di Austria Draht, i partecipanti erano stati aggiornati sulle discussioni e gli accordi del Club Europa (...). Inoltre, Austria Draht ammette di avere partecipato ad alcune riunioni del Club Europa (...). Tra queste, almeno la riunione del 28.2.2000 era stata l’occasione per discutere di volume e di prezzi sul mercato europeo e nella riunione del 27.9.2001 Austria Draht era stata invitata a far parte del Club Europa allargato. Esistono varie altre indicazioni del fatto che, nel periodo dell’espansione paneuropea (...), Austria Draht abbia partecipato a discussioni sulla ripartizione delle quote e dei clienti relativamente a determinati paesi e abbia preso parte, attraverso il sig. [G.], ad almeno sei riunioni sull’espansione del Club Europa, tra cui quella del 6.11.2001, durante la quale il sig. [G] era stato inoltre indicato come possibile coordinatore nazionale per l’Italia insieme al sig. [A.] di Itas e al sig. [C.] di CB.

(654) La Commissione conclude che Austria Draht, aderendo al Club Italia, era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che la collusione a tale Club rientrava in un piano generale per la stabilizzazione del mercato dell’AP finalizzato a evitare la flessione dei prezzi, che il Club Italia condivideva con gli accordi paneuropei».

2.     Destinatari della decisione impugnata e durata individuale della responsabilità

84      Per definire la responsabilità delle società interessate, la Commissione distingue, ai punti da 769 a 789 della decisione impugnata, la situazione dell’Austria Draht e quella della voestalpine, senza prendere in considerazione quella dello Studio Crema.

 Situazione dell’Austria Draht

85      Per definire la responsabilità dell’Austria Draht, la Commissione ha considerato che tale società aveva partecipato direttamente al Club Italia tramite il suo agente in Italia dal 15 aprile 1997 al 19 settembre 2002 (decisione impugnata, punto 769).

86      Per dimostrare tale affermazione, la Commissione ha innanzitutto respinto l’argomento addotto dall’Austria Draht secondo cui il sig. G., suo agente in Italia, non la rappresentava alle riunioni dell’intesa. L’Austria Draht invocava a tale riguardo una dichiarazione di tale agente, il quale negava di aver rappresentato l’Austria Draht alle riunioni del Club Italia, nonché una dichiarazione dell’agente della Tréfileurope Italia, il sig. V., il quale riteneva che l’Austria Draht non fosse membro di detto club e che, alle riunioni a cui egli aveva partecipato, il sig. G. non avesse preso parte agli accordi dell’intesa in nome dell’Austria Draht, il che sarebbe stato chiaro per gli altri partecipanti. L’Austria Draht osservava, inoltre, che soltanto per cinque delle oltre 60 riunioni del Club Italia menzionate dalla Commissione veniva precisato che il sig. G. aveva agito in nome dell’Austria Draht e che, alle altre riunioni, il sig. G. era presentato come rappresentante della CB (senza riferimento all’Austria Draht) o senza precisare l’impresa rappresentata (decisione impugnata, punto 770).

87      In risposta a tale argomento, la Commissione ha dichiarato che il «coinvolgimento di Austria Draht nelle discussioni anticoncorrenziali attraverso il suo agente di vendita sig. [G.] [era] però sufficientemente dimostrato. Anzitutto, le due dichiarazioni presentate da Austria Draht non sono credibili: la dichiarazione del sig. [G.] viene rilasciata post‑factum ed è stata redatta appositamente nel contesto della risposta di Austria Draht alla comunicazione degli addebiti, mentre la dichiarazione del sig. [V.] fornisce soltanto il suo parere personale limitatamente agli incontri ai quali ha partecipato egli stesso. Entrambe le dichiarazioni sono inoltre contraddette dagli elementi probatori» (decisione impugnata, punto 771).

88      Tali elementi probatori sono, secondo la Commissione, i seguenti (decisione impugnata, punto 772):

–        due richiedenti il trattamento favorevole (la DWK e l’ITC) confermano che l’Austria Draht ha partecipato alle riunioni dell’intesa per mezzo del suo agente di vendita, sig. G.;

–        ciò è confermato da un gran numero di elementi di prova;

–        il caso dell’Austria Draht è stato discusso regolarmente e ad essa sono stati assegnati quote e clienti durante l’intero periodo dell’infrazione fino alla data delle ispezioni. Così, il sig. G. era presente ad almeno quattordici riunioni durante le quali è stato discusso il caso dell’Austria Draht; il sig. G. è stato assente ad altre sedici riunioni, ma i dati dell’Austria Draht sono stati comunque esaminati; infine, durante nove riunioni, il sig. G. è stato esplicitamente presentato come partecipante in nome dell’Austria Draht;

–        anche gli altri partecipanti all’intesa hanno chiaramente percepito l’Austria Draht come parte dell’intesa per mezzo del sig. G. e hanno insistito sulla necessità del «rispetto» dell’intesa da parte dell’Austria Draht;

–        la circostanza che il sig. G. rappresentasse anche la CB ad alcune o a diverse delle riunioni elencate nell’allegato 3 della decisione impugnata non inficia in alcun modo le prove del fatto che egli rappresentasse anche l’Austria Draht. Occorre sottolineare che, alla maggior parte delle riunioni, la CB ha partecipato con propri dipendenti, cosicché il ruolo del sig. G. quale rappresentante della CB può essere considerato meno importante del suo ruolo di rappresentante dell’Austria Draht, la quale non partecipava direttamente, ma affidava la sua intera attività commerciale in Italia al sig. G.

89      Per confutare l’argomento dell’Austria Draht, che sosteneva inoltre di non poter essere ritenuta responsabile del comportamento del sig. G. in quanto tra essi non esisteva alcuna entità economica, dal momento che il sig. G. era un agente di vendita indipendente e non esclusivo, sul quale l’Austria Draht non era in grado di esercitare alcun controllo, la Commissione ha indicato quanto segue nella decisione (decisione impugnata, punto 774):

–        dal contratto di agenzia e dalla dichiarazione dell’Austria Draht risulta che il sig. G. era agente di quest’ultima a tutti gli effetti;

–        i rischi finanziari erano molto limitati per il sig. G. In primo luogo, i contratti venivano conclusi solo tra l’Austria Draht e il suo cliente, mentre quest’ultima poteva accettare o rifiutare gli ordini negoziati dall’agente. In secondo luogo, l’Austria Draht era l’unica responsabile per i rischi relativi, in particolare, alla mancata consegna, alle consegne difettose e all’insolvenza del cliente. In terzo luogo, la retribuzione si basava su una percentuale fissa con riferimento al volume venduto a ciascun cliente (viene fatto qui un riferimento al punto 133 della sentenza dell’11 dicembre 2003, Minoan Lines/Commissione, T‑66/99, Racc.; in prosieguo: la «sentenza Minoan Lines», EU:T:2003:337);

–        in assenza di rischi finanziari o commerciali, o in presenza di rischi limitati, il sig. G. o lo Studio Crema devono essere considerati un organo ausiliario facente parte dell’impresa Austria Draht. Al pari di un dipendente commerciale, essi costituiscono un’entità economica insieme a tale impresa (viene fatto qui un riferimento al punto 480 della sentenza del 16 dicembre 1975, Suiker Unie e a./Commissione, da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Racc.; in prosieguo: la «sentenza Suiker Unie», EU:C:1975:174);

–        ciò è in linea con la comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2000 – Linee direttrici sulle restrizioni verticali (GU C 291, pag. 1; in prosieguo: le «linee direttrici sulle restrizioni verticali»);

–        di conseguenza, l’Austria Draht dev’essere ritenuta responsabile della partecipazione del sig. G. alle riunioni dell’intesa.

90      Per quanto riguarda il fatto che il sig. G. agiva anche in nome di un altro partecipante all’intesa, la CB, e che l’agenzia non era esclusiva in senso stretto, la Commissione ha considerato che la propria conclusione non era modificata, ma al contrario ne risultava rafforzata (decisione impugnata, punto 775).

91      A tale riguardo, la Commissione ha dichiarato quanto segue:

«(775) Infatti, secondo una costante giurisprudenza, se l’agente effettua “operazioni di notevole entità sul mercato del prodotto o del servizio di cui trattasi”, tale esclusività non esiste, né esiste quindi un’unità economica con il mandante [viene fatto qui un riferimento al punto 544 della sentenza Suiker Unie]. Ma non è questo il caso. Il sig. [G.] non era attivo per conto proprio sul mercato in questione, perciò non concludeva una mole considerevole di affari per proprio conto come rivenditore indipendente e non assumeva rischi finanziari significativi, ma piuttosto rappresentava contemporaneamente due concorrenti alle riunioni di cartello.

(776) A parere della Commissione, il fatto che due concorrenti avessero lo stesso rappresentante nelle riunioni di cartello costituisce un elemento a vantaggio del coordinamento, in quanto favorisce il cartello piuttosto che sollevare i mandanti dalla loro responsabilità. Una conclusione diversa offrirebbe alle società partecipanti a un cartello attraverso un agente una facile scappatoia per sottrarsi alla responsabilità semplicemente condividendo il loro agente con un altro partecipante al cartello. Ad ogni modo, in questo caso è bene anche notare che CB presenziava perlopiù in prima persona alle riunioni di cartello e che quindi il sig. [G.]/[Studio Crema] agiva solitamente come rappresentante di Austria Draht».

92      Infine, la Commissione ha osservato che «la mancanza di controllo, di consapevolezza o di approvazione (retroattiva) della partecipazione al cartello del suo agente, cui Austria Draht si appella, non può essere un’argomentazione valida per sottrarsi alla propria responsabilità» (decisione impugnata, punto 777).

93      A tale riguardo, la Commissione ha addotto i seguenti argomenti:

–        l’Austria Draht costituisce un’unità economica insieme al suo agente (decisione impugnata, punti 697, 480 e 481) ed è quindi responsabile della partecipazione di quest’ultimo all’intesa indipendentemente dalla consapevolezza, dal controllo o dall’approvazione dell’Austria Draht (o dalla loro mancanza o assenza) [viene fatto qui un riferimento al punto 54 della sentenza del 15 giugno 2005, Tokai Carbon e a./Commissione, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03, EU:T:2005:220, e alla sentenza del 10 settembre 2009, Akzo Nobel e a./Commissione, C‑97/08 P, Racc., EU:C:2009:536] (decisione impugnata, punto 777);

–        inoltre, se un’impresa decide di delegare la propria attività commerciale in un determinato paese o mercato a un agente a tutti gli effetti, ha l’obbligo di attuare i meccanismi necessari per garantire il suo controllo (decisione impugnata, punto 777);

–        per di più, «pur non essendovi prove dirette di istruzioni/resoconti sulle riunioni anticoncorrenziali tra Austria Draht e il sig. [G.], il comportamento di Austria Draht è stato senz’altro influenzato dalla partecipazione del suo agente alle riunioni anticoncorrenziali». La Commissione considera che, «[i]nfatti, il sig. [G.] partecipava regolarmente alle riunioni di cartello del Club Italia, in cui forniva fra l’altro informazioni commerciali riservate su quote, prezzi e clienti di Austria Draht ai concorrenti, riceveva simili informazioni commerciali riservate dai suoi concorrenti e concordava anche con tali concorrenti i prezzi e l’assegnazione di quote e clienti». Essa aggiunge che «[q]ueste informazioni devono aver influenzato le operazioni commerciali di Austria Draht in Italia (attraverso il sig. [G.]» e che «[d]al contratto di agenzia e dalle relazioni interne presentate da Austria Draht emerge inoltre chiaramente che il sig. [G.] teneva Austria Draht regolarmente informata sugli sviluppi sul mercato italiano, ivi compreso sui concorrenti e sulle vendite e relazioni di mercato in Italia». Essa rileva infine che «[s]i può pertanto presumere che il sig. [G.] abbia trasmesso ad Austria Draht almeno le informazioni riservate commerciali più importanti ottenute durante le riunioni di cartello» (decisione impugnata, punto 778).

94      Di conseguenza, la Commissione ha osservato che «il sig. [G.]/[Studio Crema] e Austria Draht vanno considerati come un’unica entità economica e Austria Draht va ritenuta responsabile della partecipazione al cartello del sig. [G.]» (decisione impugnata, punto 779).

95      Peraltro, in risposta all’Austria Draht, la quale negava in generale la propria partecipazione alle riunioni dell’intesa, la Commissione ha sottolineato che gli elementi probatori disponibili dimostravano in misura sufficiente che l’Austria Draht era stata coinvolta nel Club Italia in modo continuo e ininterrotto, come viene spiegato al punto 772 e nell’allegato 3 della decisione impugnata (decisione impugnata, punto 780).

96      Così, la Commissione ha rilevato che, tra il settembre 1998 e l’estate 2002, l’Austria Draht era stata esplicitamente dichiarata assente in diverse occasioni, il che implicava che la sua presenza era attesa dagli altri partecipanti all’intesa (decisione impugnata, punto 780).

97      La Commissione ha indicato altresì che, alla riunione del 30 aprile 2002, i partecipanti all’intesa hanno minacciato di «espellere» l’Austria Draht dall’intesa se quest’ultima si fosse rifiutata di garantire il volume «entro l’estate (2002)», mostrando chiaramente che l’Austria Draht partecipava ancora all’intesa (decisione impugnata, punto 780).

98      Inoltre, in risposta all’Austria Draht – che sottolineava, in primo luogo, che la maggior parte dei documenti risalenti all’epoca dei fatti e relativi alle quote, ai prezzi o ai clienti nell’ambito del Club Italia menzionavano i principali operatori italiani, ma non lei, e che quelli che la menzionavano non dimostravano in modo convincente il suo coinvolgimento, in secondo luogo, che era possibile che i riferimenti alle sue consegne nei documenti presenti nel fascicolo fossero consistiti in mere stime espresse dalle altre parti, informazioni riguardanti le sue forniture passate, informazioni prodotte dai clienti e notizie tratte da informazioni pubbliche, segnatamente in quanto la trasparenza del mercato era asseritamente elevata e le cifre relative all’Austria non potevano che riguardarla, poiché essa era l’unico produttore austriaco, e, in terzo luogo, che non vi erano prove del fatto che il sig. P. avesse controllato le cifre dell’Austria Draht –, la Commissione ha riconosciuto che «[n]on tutti i documenti relativi al Club Italia dimostra[va]no la partecipazione di Austria Draht alle riunioni». Per la Commissione, «[c]iò si spiega facilmente con il fatto che Austria Draht non era un membro principale di tale club, come erano invece Redaelli, ITC, CB e Itas (...) e quindi partecipava alle riunioni del Club Italia con minore regolarità rispetto a detti partecipanti principali». Tuttavia, la Commissione ha considerato che «Austria Draht ha partecipato senza interruzioni al cartello dal 15.4.1997 al 19.9.2002» (decisione impugnata, punti 781 e 782).

99      La Commissione ha dichiarato inoltre che non era credibile l’affermazione secondo cui le informazioni scambiate sull’Austria Draht erano disponibili pubblicamente o consistevano in mere stime, tenuto conto del carattere dettagliato, riservato e attuale di tali informazioni scambiate durante l’intero periodo di partecipazione dell’Austria Draht all’intesa. Secondo la Commissione, «[t]ali informazioni potevano quindi provenire soltanto da Austria Draht, direttamente o attraverso il suo agente di vendita sig. [G.]» (decisione impugnata, punto 782).

100    Infine, la Commissione ha considerato che «la mancanza di controlli da parte del sig. [P., (un dipendente in pensione della Redaelli, in seguito consulente commerciale; v. supra, punto 26)] non p[oteva] essere considerata un elemento significativo né tanto meno decisivo per confutare la partecipazione di Austria Draht alle riunioni, alla luce degli elementi probatori contro Austria Draht e del fatto che Austria Draht non era considerata un membro principale del Club Italia, sicché i controlli da parte del sig. [P.] potevano essere giudicati meno importanti per questa società» (decisione impugnata, punto 782).

101    In conclusione, la Commissione ha deciso che «Austria Draht d[oveva] pertanto essere ritenuta responsabile delle sue attività in seno al cartello e, in particolare, della sua partecipazione al Club Italia dal 15.4.1997 al 19.9.2002» (decisione impugnata, punto 783).

 Situazione della voestalpine

102    Quanto alla voestalpine, la Commissione ha considerato che tale società era ritenuta responsabile in solido con l’Austria Draht per il periodo di infrazione dal 15 aprile 1997 al 19 settembre 2002, in quanto ha esercitato un’influenza determinante sulla sua controllata (decisione impugnata, punti da 784 a 789), il che non è contestato dalle parti nella presente causa.

c)     Calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla voestalpine e all’Austria Draht

103    In via preliminare, la Commissione ricorda che il calcolo dell’importo dell’ammenda è stato effettuato tenendo conto degli orientamenti del 2006 (decisione impugnata, punti 918 e seguenti). Per quanto riguarda la voestalpine e l’Austria Draht, l’ammenda di EUR 22 milioni è stata calcolata come segue.

104    In primo luogo, la voestalpine e l’Austria Draht sono state considerate responsabili di un’intesa globale sul mercato dell’AP all’interno del SEE. Quindi, al fine di determinare l’importo di base dell’ammenda, la Commissione ha affermato di essersi basata, conformemente al punto 13 degli orientamenti del 2006, sul «valore delle vendite dei beni o dei servizi cui l’infrazione si riferisce, realizzate dall’impresa nell’area geografica interessata all’interno del SEE» nell’ultimo anno intero in cui questa ha partecipato all’infrazione (decisione impugnata, punti 929 e seguenti).

105    Per l’Austria Draht, il valore delle vendite preso in considerazione ammontava a EUR 18 207 306 (prima decisione di modifica, punto 5). Si tratta del valore delle vendite di AP relativo all’area geografica interessata dall’infrazione, vale a dire, per il periodo considerato per quanto riguarda la voestalpine e l’Austria Draht, la Germania, la Francia, l’Italia, i Paesi Bassi, il Belgio, il Lussemburgo, la Spagna, l’Austria, il Portogallo, la Danimarca, la Svezia, la Finlandia e la Norvegia (decisione impugnata, punti 931 e 932).

106    In secondo luogo, la percentuale da applicare al valore delle vendite così calcolato dipende dalla gravità dell’infrazione in quanto tale. Al riguardo, la Commissione ha tenuto conto, tra i vari fattori rilevanti nel caso specifico, della natura dell’infrazione, della quota di mercato cumulativa di tutte le imprese interessate, dell’ambito geografico dell’infrazione e del fatto che l’infrazione sia stata o meno attuata (decisione impugnata, punti 936 e seguenti).

107    Per quanto attiene alla natura dell’infrazione, la Commissione ha tenuto conto del fatto che l’intesa nel suo complesso prevedeva spartizioni del mercato, assegnazioni di clienti e accordi orizzontali sui prezzi (decisione impugnata, punto 939).

108    La Commissione ha inoltre considerato che la quota di mercato cumulativa delle imprese coinvolte nell’infrazione corrispondeva circa all’80% (decisione impugnata, punto 946) e che l’infrazione si estendeva ad una parte sostanziale del SEE. Su tale punto, la Commissione ha osservato che, contrariamente a quanto sosteneva l’Austria Draht, il fatturato di quest’ultima in Portogallo e in Spagna non doveva essere escluso dal valore delle vendite per il fatto che essa non era attiva all’interno del Club España, dato che questi due paesi facevano parte dell’ambito geografico del Club Italia, a cui l’Austria Draht aveva partecipato (decisione impugnata, punti 947 e 948). Tuttavia, per quanto riguarda le società Socitrel, Proderac, Fapricela e Fundia, società che hanno partecipato esclusivamente al Club España (operante soltanto in Spagna e in Portogallo) o – nel caso dell’ultima impresa – al coordinamento riguardante l’Addtek, e la cui conoscenza dell’infrazione unica è stata stabilita soltanto in una fase molto tardiva dell’infrazione (rispettivamente il 17 maggio 2001 per le imprese Socitrel, Proderac e Fapricela e il 14 maggio 2001 per la Fundia), la Commissione ha considerato l’ambito geografico più limitato nel determinare la percentuale del valore delle vendite. Secondo la Commissione, la situazione era diversa per gli altri partecipanti al Club España (Emesa e Galycas, Tycsa e Trefilerías Quijano), che hanno partecipato contemporaneamente a vari livelli dell’intesa o la cui conoscenza dell’infrazione unica e continuata ha potuto essere stabilita in una fase molto anteriore. Allo stesso modo, per i partecipanti al Club Italia, la situazione differiva da quella delle società Socitrel, Proderac e Fapricela, in quanto l’ambito geografico del Club Italia coincideva ampiamente con quello degli accordi paneuropei ed era pertanto di gran lunga più esteso dell’ambito geografico del Club España (Spagna e Portogallo) (decisione impugnata, punto 949).

109    Per ciò che concerne l’attuazione degli accordi, la Commissione ha ritenuto che gli accordi siano stati di fatto attuati, anche se non sempre con pieno successo ed efficacia (decisione impugnata, punto 950).

110    Viste le circostanze specifiche del caso in esame e tenuto conto dei criteri prima citati, la Commissione ha considerato che la percentuale del valore delle vendite da prendere in considerazione fosse del 16% per la Fundia, del 18% per le imprese Socitrel, Fapricela e Proderac e del 19% per tutte le altre imprese, tra cui le ricorrenti (decisione impugnata, punto 953).

111    In terzo luogo, per quanto riguarda la voestalpine e l’Austria Draht, la durata dell’infrazione è stata fissata in cinque anni e cinque mesi, cioè dal 15 aprile 1997 al 19 settembre 2002 (decisione impugnata, punto 956).

112    In quarto luogo, relativamente alla percentuale da includere nell’importo di base indipendentemente dalla durata della partecipazione di un’impresa all’infrazione, la Commissione ha ritenuto appropriato il 16% per la Fundia, il 18% per le imprese Socitrel, Fapricela e Proderac e il 19% per tutte le altre imprese, tra cui le ricorrenti (decisione impugnata, punto 962).

113    In risposta all’Austria Draht, la quale sosteneva che, poiché essa non era a conoscenza dell’accordo paneuropeo complessivo, la Commissione non avrebbe dovuto applicare nel suo caso alcun importo aggiuntivo o, se l’avesse fatto, avrebbe dovuto applicare soltanto un moltiplicatore fissato al livello minimo (15%), la Commissione ha rilevato che quest’ultima era a conoscenza dell’insieme dell’accordo paneuropeo (decisione impugnata, punti da 652 a 654) e aveva anche partecipato a riunioni del Club Italia nel corso delle quali erano stati fissati prezzi, assegnati clienti e ripartite quote (decisione impugnata, punti 478 e seguenti), cosicché la percentuale applicabile all’Austria Draht non doveva differire da quella applicabile alle altre imprese partecipanti a pratiche simili (decisione impugnata, punti 958 e 959).

114    In quinto luogo, la Commissione ha respinto le circostanze attenuanti invocate dalla voestalpine e dall’Austria Draht nel corso del procedimento amministrativo. Si trattava in particolare degli argomenti relativi alla negligenza (decisione impugnata, punto 976), al ruolo minimo svolto dalle ricorrenti nell’intesa (decisione impugnata, punti 982 e seguenti), alla loro partecipazione a una parte soltanto dell’intesa (decisione impugnata, punti da 996 a 998), alla mancata attuazione degli accordi (decisione impugnata, punti 1013 e seguenti, in particolare punti 1016 e da 1018 a 1022) e all’imputazione al solo preponente del comportamento dell’agente, senza che quest’ultimo fosse considerato responsabile (decisione impugnata, punto 1034).

115    In assenza di circostanze attenuanti, la Commissione ha ritenuto che non vi fossero motivi per discostarsi dall’importo di base calcolato sulla base della metodologia definita negli orientamenti del 2006, la quale dava luogo a un’ammenda di EUR 22 milioni (decisione impugnata, punto 1057 nonché punto 1072 per quanto riguarda l’applicazione del massimale del 10%).

2.     Richiamo dei principi

a)     Prova dell’esistenza e della durata dell’infrazione

116    In primo luogo, occorre ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza, la Commissione è tenuta a provare non solo l’esistenza dell’intesa, ma anche la sua durata. Più in particolare, sotto il profilo dell’onere della prova di un’infrazione all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, la Commissione deve fornire la prova delle infrazioni che constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare, in modo giuridicamente valido, l’esistenza dei fatti che integrano un’infrazione. La circostanza che il giudice nutra un dubbio deve avvantaggiare l’impresa destinataria della decisione che constata l’infrazione. Il giudice non può quindi concludere che la Commissione abbia adeguatamente dimostrato, sotto il profilo giuridico, l’esistenza dell’infrazione di cui trattasi qualora egli nutra ancora dubbi in merito a tale questione, in particolare nel contesto di un ricorso diretto all’annullamento o alla riforma di una decisione che infligge un’ammenda. Infatti, in quest’ultima situazione, occorre tener conto del principio della presunzione d’innocenza, che fa parte dei diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione e che è stato sancito dall’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Considerata la natura delle infrazioni di cui trattasi nonché la natura e il grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, il principio della presunzione d’innocenza si applica, in particolare, alle procedure relative a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese, violazioni che possono sfociare nella pronuncia di multe o penalità. Pertanto, è necessario che la Commissione produca prove precise e concordanti per corroborare il fermo convincimento che l’asserita infrazione sia stata commessa (v. sentenza del 17 maggio 2013, Trelleborg Industrie e Trelleborg/Commissione, T‑147/09 e T‑148/09, Racc., EU:T:2013:259, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

117    Peraltro, in genere le attività connesse ad accordi anticoncorrenziali si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo. Ne consegue che, anche qualora la Commissione scopra documenti attestanti in modo esplicito un contatto illecito tra operatori, come i resoconti di riunioni, essi saranno di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostruire taluni dettagli per via di deduzioni. Nella maggior parte dei casi, pertanto, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi i quali, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle norme sulla concorrenza (v. sentenza Trelleborg Industrie e Trelleborg/Commissione, punto 116 supra, EU:T:2013:259, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).

118    Inoltre, la giurisprudenza esige che, in mancanza di elementi di prova atti a dimostrare direttamente la durata di un’infrazione, la Commissione si fondi quantomeno su elementi di prova che si riferiscano a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente ammettere che l’infrazione sia durata ininterrottamente entro due date precise (sentenza Trelleborg Industrie e Trelleborg/Commissione, punto 116 supra, EU:T:2013:259, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

b)     Nozione d’infrazione unica, nel senso d’infrazione complessa

119    In secondo luogo, sempre secondo giurisprudenza costante, una violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE può risultare non soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o, ancora, da un comportamento continuato, sebbene uno o più elementi di questa serie di atti o di questo comportamento continuato possano altresì costituire, di per sé e presi isolatamente, una violazione di dette disposizioni. Pertanto, qualora le diverse azioni facciano parte di un «piano d’insieme», a causa del loro identico oggetto di distorsione della concorrenza all’interno del mercato comune, la Commissione può imputare la responsabilità di tali azioni in funzione della partecipazione all’infrazione considerata nel suo insieme (sentenze dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Racc., EU:C:1999:356, punto 81; del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc., EU:C:2004:6, punto 258, e del 6 dicembre 2012, Commissione/Verhuizingen Coppens, C‑441/11 P, Racc., EU:C:2012:778, punto 41).

120    Un’impresa che abbia partecipato a una tale infrazione unica e complessa con comportamenti suoi propri, rientranti nella nozione di accordo o di pratica concordata a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e miranti a contribuire alla realizzazione dell’infrazione nel suo complesso, può essere quindi responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell’ambito della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa. Questa ipotesi ricorre quando è dimostrato che detta impresa intendeva contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che era al corrente dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio (sentenze Commissione/Anic Partecipazioni, punto 119 supra, EU:C:1999:356, punti 83, 87 e 203; Aalborg Portland e a./Commissione, punto 119 supra, EU:C:2004:6, punto 83, e Commissione/Verhuizingen Coppens, punto 119 supra, EU:C:2012:778, punto 42).

121    In tal senso, un’impresa può avere partecipato direttamente al complesso dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono l’infrazione unica e continuata, nel qual caso correttamente la Commissione può imputarle la responsabilità di tutti questi comportamenti e, pertanto, di detta infrazione nel suo insieme. Un’impresa può anche avere partecipato direttamente solo ad alcuni dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono l’infrazione unica e continuata, ma essere stata al corrente di tutti gli altri comportamenti illeciti previsti o attuati dagli altri partecipanti all’intesa nel perseguire i medesimi obiettivi, o aver potuto ragionevolmente prevederli ed essere stata pronta ad accettarne il rischio. In un caso del genere, la Commissione può senz’altro imputare a tale impresa la responsabilità di tutti i comportamenti anticoncorrenziali che compongono tale infrazione e, di conseguenza, dell’infrazione nel suo insieme (sentenza Commissione/Verhuizingen Coppens, punto 119 supra, EU:C:2012:778, punto 43).

122    Per contro, se un’impresa ha preso parte direttamente a uno o più comportamenti anticoncorrenziali che compongono un’infrazione unica e continuata, ma non risulta provato che, tramite il proprio comportamento, essa intendesse contribuire al complesso degli obiettivi comuni perseguiti dagli altri partecipanti all’intesa e che fosse al corrente di tutti gli altri comportamenti illeciti previsti o attuati da detti partecipanti nel perseguire i medesimi obiettivi, o che potesse ragionevolmente prevederli e fosse pronta ad accettarne il rischio, la Commissione deve limitarsi a imputarle la responsabilità dei soli comportamenti ai quali essa ha partecipato direttamente e dei comportamenti previsti o attuati dagli altri partecipanti nel perseguire obiettivi analoghi a quelli che essa perseguiva, e dei quali sia dimostrato che essa era al corrente o che poteva ragionevolmente prevederli e che era pronta ad accettarne il rischio (sentenza Commissione/Verhuizingen Coppens, punto 119 supra, EU:C:2012:778, punto 44).

123    Ciò non può però portare a escludere la responsabilità di tale impresa per i comportamenti ai quali è pacifico che essa abbia preso parte o per i quali possa effettivamente essere ritenuta responsabile. Tuttavia, una siffatta separazione di una decisione della Commissione che qualifichi un’intesa globale come infrazione unica e continuata è possibile soltanto qualora, da un lato, detta impresa sia stata posta nella condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di comprendere che le veniva altresì contestato ciascuno dei comportamenti che componevano l’infrazione e, quindi, di difendersi su tale punto, e qualora, dall’altro, la decisione stessa sia sufficientemente chiara al riguardo (sentenza Commissione/Verhuizingen Coppens, punto 119 supra, EU:C:2012:778, punti 45 e 46).

124    Infine, il fatto che un’impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa, o che abbia ricoperto un ruolo secondario negli aspetti cui ha partecipato, dev’essere tenuto in considerazione nel valutare la gravità dell’infrazione ed eventualmente nel determinare l’ammenda (sentenze Commissione/Anic Partecipazioni, punto 119 supra, EU:C:1999:356, punto 90; Aalborg Portland e a./Commissione, punto 119 supra, EU:C:2004:6, punto 86, e Commissione/Verhuizingen Coppens, punto 119 supra, EU:C:2012:778, punto 45).

c)     Nozione di dissociazione in caso di partecipazione a una riunione

125    In terzo luogo, da giurisprudenza costante emerge altresì che è sufficiente che la Commissione dimostri che l’impresa interessata ha partecipato a riunioni in cui siano stati stipulati accordi di natura anticoncorrenziale, senza esservisi manifestamente opposta, per provare adeguatamente la partecipazione della suddetta impresa all’intesa. Ove sia stata dimostrata la partecipazione a riunioni siffatte, spetta a tale impresa dedurre indizi atti a provare che la sua partecipazione a dette riunioni fosse priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, dimostrando di aver dichiarato ai suoi concorrenti di partecipare alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro (v. sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, punto 119 supra, EU:C:2004:6, punto 81 e giurisprudenza ivi citata).

126    La ragione soggiacente a tale principio di diritto è che, avendo partecipato a detta riunione senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenuto, l’impresa ha dato l’impressione agli altri partecipanti che essa accettava il suo risultato e che vi si sarebbe conformata. Al riguardo, l’approvazione tacita di un’iniziativa illecita, senza dissociarsi pubblicamente dal suo contenuto o denunciarla agli organi amministrativi, ha l’effetto di incoraggiare la continuazione dell’infrazione e ne pregiudica la scoperta. Tale complicità rappresenta una modalità passiva di partecipazione all’infrazione, idonea quindi a far sorgere la responsabilità dell’impresa nell’ambito di un unico accordo (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, punto 119 supra, EU:C:2004:6, punti 82 e 84).

127    Oltre a ciò, la circostanza che un’impresa non dia alcun seguito ai risultati di una riunione avente una finalità anticoncorrenziale non è atta ad escludere la responsabilità della medesima per la sua partecipazione ad un’intesa, a meno che essa non abbia preso pubblicamente le distanze dal suo contenuto. Il fatto che un’impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o che abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti cui ha partecipato non è rilevante per dimostrare l’esistenza di un’infrazione per quanto la riguarda. Occorre prendere in considerazione tali elementi solo in sede di valutazione della gravità dell’infrazione e, eventualmente, della determinazione dell’importo dell’ammenda (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, punto 119 supra, EU:C:2004:6, punti 85 e 86).

128    Qualora, secondo la Commissione, la responsabilità di imprese per comportamenti anticoncorrenziali risulti dalla loro partecipazione a riunioni aventi ad oggetto tali comportamenti, spetta al Tribunale verificare se tali imprese abbiano avuto la possibilità, tanto durante il procedimento amministrativo quanto dinanzi ad esso, di confutare le conclusioni che ne erano state tratte e, eventualmente, di dimostrare circostanze che pongano sotto una luce diversa i fatti stabiliti dalla Commissione e che permettano di dare una diversa spiegazione dei fatti rispetto a quella accolta da tale istituzione (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, punto 119 supra, EU:C:2004:6, punto 87).

129    Gli argomenti delle parti, esposti in dettaglio nella relazione d’udienza comunicata dal Tribunale, devono essere valutati alla luce del contenuto della decisione impugnata e in considerazione dei principi illustrati precedentemente.

B –  Sul primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe a torto considerato che le ricorrenti hanno partecipato a una componente dell’infrazione unica tramite il loro agente in Italia

130    Nel primo motivo, la voestalpine e l’Austria Draht sostengono che, pur non avendo partecipato all’intesa descritta dalla Commissione, si sono viste infliggere un’ammenda di EUR 22 milioni a causa del fatto che il loro agente in Italia, sig. G., era presente a determinate riunioni del Club Italia. Tale mero fatto, tuttavia, non consentirebbe alla Commissione di considerare che esse, per mezzo di detto agente, abbiano violato l’articolo 101 TFUE e l’articolo 53 dell’Accordo SEE.

131    In tale motivo, le ricorrenti menzionano, in primo luogo, il ruolo svolto dal sig. G., il quale compiva la maggior parte delle proprie attività per conto della CB; in secondo luogo, le dichiarazioni rese dal sig. G., dal sig. V. (della Tréfileurope) e da diverse società coinvolte nell’infrazione, che consentirebbero di dimostrare che l’Austria Draht non partecipava al Club Italia; in terzo luogo, i vari elementi addotti per dimostrare la partecipazione dell’Austria Draht al Club Italia per mezzo del sig. G., che non sarebbero convincenti; in quarto luogo, l’imputazione del comportamento del sig. G. all’Austria Draht, benché essi non costituissero un’unità economica e nessun elemento consentisse di dimostrare che l’Austria Draht fosse a conoscenza degli atti illeciti commessi dal suo agente, e, in quinto luogo, in subordine, la durata dell’infrazione accertata dalla Commissione, in quanto, in ogni caso, non potrebbe essere accertata alcuna partecipazione delle ricorrenti al Club Italia prima del gennaio 2000.

1.     Imputazione al preponente del comportamento dell’agente

132    Per definire la responsabilità dell’Austria Draht, la Commissione ha considerato che tale società aveva partecipato direttamente al Club Italia tramite il suo agente in Italia dal 15 aprile 1997 al 19 settembre 2002. In tal modo, la Commissione ha respinto nella decisione impugnata le osservazioni presentate dalle ricorrenti sull’assenza di unità economica tra l’agente e il preponente, sull’assunzione del rischio economico da parte dell’agente, sull’assenza di esclusività dell’agente in senso stretto e sulla mancata conoscenza del comportamento illecito dell’agente da parte del preponente. Al termine della sua analisi, la Commissione ha osservato al punto 779 della decisione impugnata che «il sig. [G.] e Austria Draht [andavano] considerati come un’entità economica unica e [che] l’Austria Draht [andava] ritenuta responsabile della partecipazione al cartello del sig. [G.]» (v. supra, punti da 85 a 94).

133    È alla luce di tale ragionamento che occorre esaminare se la Commissione sia legittimata a concludere, ai fini dell’applicazione dell’articolo 101 TFUE o dell’articolo 53 dell’Accordo SEE, che l’Austria Draht deve assumersi la responsabilità del comportamento del suo agente in Italia.

a)     Condizioni di imputabilità al preponente del comportamento dell’agente

134    Per giurisprudenza costante, nell’ambito del diritto della concorrenza, la nozione di impresa dev’essere intesa nel senso che essa si riferisce ad un’unità economica dal punto di vista dell’oggetto dell’accordo, anche se sotto il profilo giuridico questa unità economica sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche (sentenze del 12 luglio 1984, Hydrotherm Gerätebau, 170/83, Racc., EU:C:1984:271, punto 11, e Minoan Lines, punto 89 supra, EU:T:2003:337, punto 121).

135    Un’entità economica siffatta è costituita da un’organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali, che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica, organizzazione che può concorrere alla realizzazione di un’infrazione di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE o all’articolo 53, paragrafo 1, dell’Accordo SEE. Giustamente, quindi, allorché un gruppo di società costituisce una sola ed unica impresa, la Commissione imputa la responsabilità di un’infrazione commessa da tale impresa e infligge un’ammenda alla società responsabile dell’azione del gruppo nell’ambito dell’infrazione (v., in tal senso, sentenza Minoan Lines, punto 89 supra, EU:T:2003:337, punto 122).

136    Ai fini dell’applicazione delle norme sulla concorrenza, la formale separazione tra due società, conseguente alla loro personalità giuridica distinta, non è decisiva, poiché ciò che rileva è l’unità o meno del loro comportamento sul mercato (sentenza Minoan Lines, punto 89 supra, EU:T:2003:337, punto 123).

137    Può quindi risultare necessario accertare se due società aventi personalità giuridiche distinte formino ovvero appartengano a una sola e unica impresa o entità economica che attui un comportamento unitario sul mercato (sentenza Minoan Lines, punto 89 supra, EU:T:2003:337, punto 124).

138    La giurisprudenza mostra che una tale fattispecie non si limita a situazioni in cui tra le società intercorrano rapporti di controllo societario, bensì riguarda parimenti, in presenza di talune circostanze, i rapporti tra una società e il suo agente o intermediario. Infatti, per quanto attiene all’applicazione dell’articolo 101 TFUE o dell’articolo 53 dell’Accordo SEE, la questione se un preponente e il suo agente o intermediario costituiscano un’unità economica, ove il secondo costituisce un organo ausiliario integrato nell’impresa del primo, è rilevante al fine di accertare se un determinato comportamento ricada nell’ambito di applicazione di tali articoli. Così, è stato dichiarato che, quando svolge attività a vantaggio del committente, un intermediario può essere considerato, in linea di massima, come un organo ausiliario facente parte dell’impresa del committente, tenuto a seguire le istruzioni di questi, e tale da formare con detta impresa, alla stessa stregua di un dipendente ad esso legato da un rapporto di lavoro subordinato, una sola entità economica (v., in tal senso, sentenza Suiker Unie e a./Commissione, punto 89 supra, EU:C:1975:174, punto 480, e sentenza Minoan Lines, punto 89 supra, EU:T:2003:337, punto 125).

139    Nel caso di società che intrattengono un rapporto di tipo verticale, quale quello intercorrente tra un committente e il suo agente o intermediario, due elementi sono stati adottati come principali parametri per determinare l’esistenza di un’unità economica: l’assunzione o meno, da parte dell’intermediario, di un rischio economico e l’esclusività o meno dei servizi che fornisce (sentenza Minoan Lines, punto 89 supra, EU:T:2003:337, punto 126).

140    Per quanto riguarda l’assunzione del rischio economico, è già stato giudicato che un intermediario non può essere considerato organo ausiliario facente parte dell’impresa del committente qualora, in virtù del loro accordo, gli siano attribuite o lasciate funzioni analoghe, sul piano economico, a quelle di un commerciante indipendente, in quanto tale accordo prevede che l’intermediario assuma a proprio carico rischi finanziari inerenti alla vendita di prodotti o all’esecuzione dei contratti stipulati con terzi (sentenza Suiker Unie, punto 89 supra, EU:C:1975:174, punto 482, e sentenza Minoan Lines, punto 89 supra, EU:T:2003:337, punto 127).

141    Quanto all’esclusività dei servizi forniti dall’intermediario, è stato dichiarato, inoltre, che non depone a favore dell’idea di unità economica il fatto che, oltre a svolgere attività per conto del committente, l’intermediario effettui, quale commerciante indipendente, operazioni di notevole entità sul mercato del prodotto o del servizio di cui trattasi (sentenza Suiker Unie, punto 89 supra, EU:C:1975:174, punto 544, e sentenza Minoan Lines, punto 89 supra, EU:T:2003:337, punto 128).

b)     Contratto di agenzia e assunzione del rischio economico

142    Le ricorrenti rilevano essenzialmente il fatto che l’elemento consistente nell’esclusività dei servizi forniti dall’agente non sarebbe soddisfatto, in quanto il sig. G. rappresentava contemporaneamente la CB e l’Austria Draht e le attività esercitate per conto della CB erano più importanti, in termini di ricavi, di quelle svolte per conto dell’Austria Draht. Di conseguenza, in mancanza del secondo elemento menzionato nella sentenza Minoan Lines, punto 89 supra (EU:T:2003:337), non si potrebbe ravvisare l’esistenza di un’unità economica.

143    Tuttavia, al fine di determinare l’esistenza di un’unità economica tra il sig. G. e l’Austria Draht, e come risulta dalla giurisprudenza sopra citata, occorre anzitutto accertare in che misura l’agente si assuma i rischi finanziari inerenti alla vendita di prodotti o all’esecuzione dei contratti stipulati con terzi in relazione alle attività per le quali è stato designato dal preponente. Il primo elemento menzionato dalla sentenza Minoan Lines, punto 89 supra (EU:T:2003:337), non può essere ignorato.

144    A tale riguardo, va ricordato che il contratto stipulato tra l’Austria Draht e la Studio Crema prevede che, conformemente alle istruzioni dell’Austria Draht, il sig. G. è incaricato di vendere l’AP dell’Austria Draht in Italia «in nome e per conto» della stessa. Tale contratto impone in particolare al sig. G. di non concludere affari «per proprio conto» e di «rispettare rigorosamente le direttive, le prescrizioni in materia di prezzi nonché le condizioni di pagamento, di vendita e di consegna» dell’Austria Draht. Il contratto precisa inoltre che «le merci saranno consegnate e fatturate» dall’Austria Draht. Ai sensi del contratto, pertanto, le vendite sono concluse solo tra l’Austria Draht e i clienti, e non tra il sig. G. e questi ultimi (decisione impugnata, punto 774, e contratto di agenzia, articolo 2).

145    Tale contratto deve in effetti essere considerato un contratto di agenzia. Esso disciplina un caso in cui «ad una persona fisica o giuridica (l’agente) viene conferito il potere di negoziare e/o concludere contratti per conto di un’altra persona (il preponente), in nome proprio o in nome del preponente per (...) la vendita di beni o servizi forniti dal preponente» (v., in tal senso, la definizione di contratto di agenzia riportata al punto 12 delle linee direttrici sulle restrizioni verticali, trattandosi di valutare gli accordi verticali con riferimento all’articolo 101 TFUE).

146    Inoltre, come osserva la Commissione al punto 774 della decisione impugnata, dal contratto non risulta che il sig. G. si assuma «i rischi associati, tra le altre cose, alla mancata consegna, alla consegna difettosa o all’insolvenza del cliente» in relazione alle attività per le quali è stato designato dall’Austria Draht. Nessuna disposizione del contratto consente parimenti di ritenere che il sig. G. si faccia carico del finanziamento delle scorte e debba effettuare investimenti specifici per rappresentare l’Austria Draht in Italia. Pertanto, la maggior parte del rischio economico connesso alle vendite negoziate dal sig. G. e concluse con l’Austria Draht in Italia grava sul preponente e non sul suo agente.

147    Dinanzi al Tribunale, le ricorrenti non contestano tale valutazione del rischio economico. Esse si limitano a invocare la presa in carico, da parte del sig. G., di alcune spese (spese di consulenza e di viaggio, spese relative agli obblighi accessori connessi alla conclusione dei contratti, spese di traduzione, ecc.), che possono considerarsi accessorie rispetto alle attività affidate oppure coperte dal carattere forfettario del compenso versato dall’Austria Draht sotto forma di provvigione. Siffatte spese non sono tali da dimostrare che il sig. G. si assuma un rischio economico che non sia trascurabile o limitato per le attività affidategli dall’Austria Draht.

148    Nella fattispecie, la Commissione, secondo quanto emerge dalla suddetta giurisprudenza, è legittimata a considerare che, quando il sig. G. agiva per conto dell’Austria Draht in Italia, lo faceva senza assumersi un rischio economico tale per cui il contratto che lo vincolava a detta società gli attribuisse o gli lasciasse funzioni analoghe, sul piano economico, a quelle di un commerciante indipendente.

c)     Incidenza della doppia rappresentanza esercitata dall’agente

149    Per quanto riguarda il secondo elemento menzionato nella sentenza Minoan Lines, punto 89 supra (EU:T:2003:337), la Commissione riconosce, al punto 775 della decisione impugnata, che, dal fatto che il sig. G. agisse anche in nome di un altro partecipante all’intesa, la CB, conseguiva che l’agenzia non era esclusiva in senso stretto.

150    Tuttavia, come osserva la Commissione e contrariamente a quanto suggeriscono le ricorrenti, le particolarità del presente caso non possono condurre a priori a negare qualsiasi possibilità di affermare l’esistenza di un’unità economica tra il sig. G. e l’Austria Draht per quanto riguarda le attività che sono state affidate a quest’ultimo ai sensi del contratto di agenzia.

151    A tale riguardo, sebbene sia vero che, parallelamente alle attività svolte per conto dell’Austria Draht, il sig. G. ha esercitato anche attività per conto della CB, la Commissione può fondatamente rilevare che, nel caso di specie, «il sig. [G.] non era attivo per proprio conto sul mercato in questione perciò non concludeva una mole considerevole di affari per proprio conto come rivenditore indipendente» (decisione impugnata, punto 775) (v., per analogia, sentenza Suiker Unie, punto 89 supra, EU:C:1975:174, punto 544, e sentenza Minoan Lines, punto 89 supra, EU:T:2003:337, punto 128).

152    Infatti, anziché rappresentare un preponente sul piano commerciale, il sig. G. ne rappresentava due, vale a dire essenzialmente la CB, che generava la maggior parte dei ricavi dello Studio Crema (circa il 75% durante il periodo dell’infrazione contestata alle ricorrenti), ma anche l’Austria Draht, che generava ugualmente una parte non trascurabile di tali ricavi (circa il 25% nello stesso periodo).

153    In una situazione siffatta, per stabilire l’esistenza di un’unità economica tra l’agente e uno dei suoi preponenti occorre sapere se tale agente sia in grado, per quanto riguarda le attività che gli sono state affidate da detto preponente, di comportarsi come un commerciante indipendente libero di determinare la propria strategia commerciale. Qualora l’agente non sia in grado di comportarsi in tal modo, le funzioni da lui esercitate per conto di detto preponente costituiscono parte integrante delle attività di quest’ultimo.

154    Quindi, come enunciato dalla Commissione al punto 774 della decisione impugnata, l’elemento decisivo per determinare l’esistenza di un’unità economica tra il sig. G. e l’Austria Draht si rinviene nella valutazione dei rischi finanziari connessi alla vendita o all’esecuzione dei contratti conclusi con i terzi per mezzo del sig. G. Qualora quest’ultimo agisca in quanto emanazione dell’Austria Draht, può essere assimilato a un «organo ausiliario facente parte dell’impresa di Austria Draht (...) alla stessa stregua di un dipendente ad essa legato da un rapporto di lavoro subordinato», il che non avverrebbe nel caso in cui agisse come un commerciante indipendente.

155    Orbene, nel caso di specie è già stato accertato che il contratto di agenzia concluso dal sig. G. con l’Austria Draht non gli ha attribuito la facoltà di agire, ai sensi del diritto della concorrenza, come un commerciante indipendente in relazione alle attività per le quali era stato designato.

156    Inoltre, per quanto riguarda la natura del rapporto tra il sig. G. e la CB, dal fascicolo risulta parimenti che il comportamento di quest’ultimo non è assimilabile, con riferimento all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 53, paragrafo 1, dell’Accordo SEE, a quello di un commerciante indipendente dell’AP prodotto dalla CB. Infatti, il sig. G. esercitava per conto della CB funzioni simili a quelle di un direttore delle vendite. L’assenza di un contratto di agenzia scritto tra il sig. G. e la CB non consente di stabilire che le attività affidategli da tale società erano esercitate da un commerciante indipendente e non per conto e a rischio della CB. Al contrario, si può ritenere che egli agisse quindi come un organo ausiliario, integrato a detta impresa. A riprova, e come è stato rilevato dalle ricorrenti, il sig. G. si è presentato all’audizione dinanzi alla Commissione come un membro del gruppo che rappresentava la CB.

157    Da quanto precede emerge che, sebbene il presente caso si distingua dalle situazioni precedentemente valutate dalla giurisprudenza, specialmente nella sentenza Minoan Lines, punto 89 supra (EU:T:2003:337), in cui l’esclusività della rappresentanza del preponente da parte dell’agente risultava dal contratto di quest’ultimo e dall’attuazione di tale contratto (punti 131 e 132 di detta sentenza), la doppia rappresentanza esercitata dal sig. G. nei confronti, da una parte, della CB e, dall’altra, dell’Austria Draht non è tale da rimettere in discussione la conclusione secondo cui, per quanto riguarda le attività affidate al sig. G. dall’Austria Draht, quest’ultimo non era in grado di esercitare funzioni analoghe, sul piano economico, a quelle di un commerciante indipendente.

158    In conclusione, come indicato nella decisione impugnata, il sig. G., o lo Studio Crema che egli rappresenta, perde la propria qualità di operatore economico indipendente quando si tratti di valutare la portata del contratto di agenzia concluso con l’Austria Draht alla luce del diritto della concorrenza, in quanto il sig. G. non si assume alcuno dei rischi finanziari derivanti dai contratti di vendita conclusi per suo tramite con l’Austria Draht, o ne assume pochissimi, e opera di fatto come un organo ausiliario appartenente a tale società.

159    Nessun argomento addotto dalle ricorrenti a tale riguardo è in grado di rimettere in discussione una siffatta conclusione. Infatti, tale argomentazione mira in gran parte a richiamare il contenuto delle sentenze Suiker Unie, punto 89 supra (EU:C:1975:174), e Minoan Lines, punto 89 supra (EU:T:2003:337), le quali non possono essere puramente e semplicemente estese al caso di specie per sostenere che, a causa della mera inesistenza di vincoli esclusivi in senso stretto tra il sig. G. e l’Austria Draht, non potrebbe sussistere un’unità economica tra di loro.

160    Analogamente, la circostanza che il sig. G. lavori anche per la CB e che le attività esercitate per la CB costituiscano la maggior parte dei ricavi dello Studio Crema rispetto a quelli generati con l’Austria Draht non può essere sufficiente per dimostrare l’indipendenza commerciale del sig. G. Come si è già osservato, si poteva ritenere che il sig. G. costituisse contemporaneamente un’unità economica con la CB e un’unità economica con l’Austria Draht. Ciò vale, reciprocamente, per quanto riguarda la CB e l’Austria Draht soltanto e nei limiti in cui siano state affidate attività all’agente dall’una e dall’altra società.

161    Per tale ragione, tuttavia, la Commissione non può affermare che, «[a]d ogni modo, in questo caso è bene anche notare che CB presenziava perlopiù in prima persona alle riunioni di cartello e che quindi il sig. [G.]/[Studio Crema] agiva solitamente come rappresentante di Austria Draht» (decisione impugnata, punto 776 in fine). In mancanza di elementi di prova che consentano di dimostrare una siffatta affermazione, la presenza del sig. G. a una riunione del Club Italia può significare soltanto che a tale riunione era presente una persona che, da una parte, esercitava funzioni assimilabili a quelle di un direttore delle vendite per la CB e, dall’altra, era anche l’agente dell’Austria Draht in Italia. Riguardo alla duplice rappresentanza esercitata dal sig. G., la quale gli consentiva di avere accesso a informazioni commercialmente riservate provenienti da due fonti, la Commissione ha tuttavia correttamente rilevato che tale particolarità costituiva un fattore di miglioramento del coordinamento nell’ambito dell’intesa (decisione impugnata, all’inizio del punto 776).

162    Per quanto riguarda la prassi decisionale invocata dalle ricorrenti con riferimento alla decisione C (2006) 5700 definitivo della Commissione, del 29 novembre 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo [101 TFUE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/F/38.638 – Gomma butadiene e gomma stirene e butadiene del tipo emulsione) e alla decisione C (2008) 5476 definitivo della Commissione, del 1° ottobre 2008, relativa a un procedimento a norma dell’articolo [101 TFUE] e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/39.181 – Cere per candele), neanche tale prassi è idonea a dimostrare che non poteva sussistere un’unità economica tra il sig. G. e l’Austria Draht nel presente caso. Al contrario, i dati di tali casi rientrano nella logica precedentemente esposta dalla sentenza Minoan Lines, punto 89 supra, (EU:T:2003:337), nella quale il Tribunale aveva rilevato, come per quanto riguarda detti casi, il carattere esclusivo della rappresentanza in questione, il che tuttavia non impedisce di tenere conto, come fa la Commissione nel presente caso, della situazione di doppia rappresentanza propria del sig. G.

163    Di conseguenza, nel presente caso la Commissione ha considerato giustamente, alla luce essenzialmente del contratto di agenzia, che il sig. G. agiva per conto dell’Austria Draht, la quale si assumeva il rischio economico di tale rappresentanza. Nella fattispecie, il sig. G. deve essere effettivamente considerato un organo ausiliario facente parte dell’impresa dell’Austria Draht (vale a dire l’insieme Austria Draht e voestalpine) e, alla stregua di un dipendente commerciale, egli costituisce con tale impresa un’entità economica unica.

d)     Mancanza di conoscenza, di controllo e di approvazione

164    Sotto tale profilo, le ricorrenti sostengono che la situazione oggettiva appena delineata non è sufficiente affinché si possa imputare al preponente il comportamento illecito dell’agente. Occorrerebbe altresì dimostrare in che misura il preponente fosse o abbia potuto essere informato di tale comportamento.

165    A questo proposito, e in primo luogo, la Commissione ha considerato di non essere tenuta a pronunciarsi sulla «mancanza di controllo, di consapevolazza o di approvazione (retroattiva) della partecipazione al cartello [dell’]agente», poiché questa «non può essere un’argomentazione valida per sottrarsi alla propria responsabilità» (decisione impugnata, punto 777). La Commissione ha rilevato inoltre che, poiché «l’Austria Draht costitui[va] un’unità economica con il suo agente», essa «[era] quindi responsabile della partecipazione al cartello di quest’ultimo a prescindere alla (mancanza di) consapevolezza, controllo o approvazione di Austria Draht» (decisione impugnata, punto 777).

166    In secondo luogo, la Commissione ha completato l’analisi che precede osservando che, «pur non essendovi prove dirette di istruzioni/resoconti sulle riunioni anticoncorrenziali» tra il sig. G. e l’Austria Draht, «[d]al contratto di agenzia e dalle relazioni interne presentate da Austria Draht [in risposta a una richiesta di informazioni della Commissione] emerge[va] (...) chiaramente che il sig. [G.] teneva Austria Draht regolarmente informata sugli sviluppi sul mercato italiano» e, pertanto, che si poteva «presumere che il sig. [G.] abbia trasmesso ad Austria Draht almeno le informazioni riservate commerciali più importanti ottenute durante le riunioni di cartello» (decisione impugnata, punto 778).

167    Su tale punto, le ricorrenti invocano la soluzione che emerge dalla sentenza Minoan Lines, punto 89 supra (EU:T:2003:337). Infatti, detta sentenza non respinge a priori, ma risponde in modo dettagliato e approfondito a un argomento simile a quello addotto dalle ricorrenti nella presente causa, con il quale il preponente si appellava dinanzi al giudice a un’asserita mancanza di conoscenza delle attività intraprese dall’agente nonché alla mancata autorizzazione o approvazione di tali attività (sentenza Minoan Lines, punto 89 supra, EU:T:2003:337, punto 139).

168    In detta sentenza, il Tribunale ha verificato, in primo luogo, se gli atti censurabili contestati all’agente rientrassero tra le attività affidate dal preponente; in secondo luogo, se il preponente fosse stato regolarmente informato delle attività affidate all’agente, tra cui gli atti censurabili contestati a quest’ultimo, e, in terzo luogo, se il preponente avesse vietato al suo agente di intraprendere tali atti (sentenza Minoan Lines, punto 89 supra, EU:T:2003:337, punti da 140 a 146).

169    In risposta all’argomento del preponente relativo alla mancanza di conoscenza o di approvazione degli atti del suo agente, il Tribunale ha concluso come segue al punto 147 della sentenza Minoan Lines, punto 89 supra (EU:T:2003:337), che, dalle considerazioni svolte nella fattispecie, risultava che la determinazione delle tariffe e delle condizioni applicabili sulle navi del preponente in servizio sulle linee internazionali rientrava nella sfera delle attività del suo agente, che il preponente era regolarmente informato delle attività del suo agente, compresi i contatti con le altre società relativamente ai quali l’agente cercava di ottenere un’autorizzazione previa o ex post e, infine, che il preponente aveva la possibilità e la facoltà d’impedire al suo agente d’intraprendere determinate azioni, benché di tale facoltà esso si sia avvalso solo dopo gli accertamenti della Commissione.

170    Occorre inoltre rilevare che, nella sua conclusione generale relativa alle censure vertenti sull’errata applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (allora articolo 81, paragrafo 1, CE) in quanto le azioni dell’agente sarebbero state erroneamente addebitate al preponente, il Tribunale ha riconnesso la constatazione dell’esistenza di un’unità economica al risultato dell’esame che precede (sentenza Minoan Lines, punto 89 supra, EU:T:2003:337, punto 148), constatando che dall’esame dei telex scambiati tra l’agente e il preponente e tra l’agente e le altre società partecipanti all’infrazione, dalle risposte del preponente alle richieste di informazioni della Commissione e dalle altre circostanze esaminate nella sentenza risultava che l’agente operava sul mercato nei confronti di terzi, clienti, subagenti e concorrenti del preponente come organo ausiliario di quest’ultimo e che tali due società costituivano pertanto una sola ed unica entità economica o impresa ai fini dell’applicazione dell’articolo 81 CE. Il Tribunale ne ha dedotto che, in tali circostanze, la Commissione era legittimata ad imputare al preponente i comportamenti contrari all’articolo 81 CE sanzionati nella decisione controversa e nei quali l’agente aveva svolto un ruolo importante.

171    Riguardo a tale analisi, la Commissione non può osservare, da un lato, che «non [vi sono] prove dirette di istruzioni/resoconti sulle riunioni anticoncorrenziali» tra il sig. G. e l’Austria Draht, e rilevare, dall’altro, che «[d]al contratto di agenzia e dalle relazioni interne presentate da Austria Draht [in risposta a una richiesta di informazioni] emerge (...) chiaramente che il sig. [G.] teneva Austria Draht regolarmente informata sugli sviluppi sul mercato italiano» per concludere che si può «presumere che il sig. [G.] abbia trasmesso ad Austria Draht almeno le informazioni riservate commerciali più importanti ottenute durante le riunioni di cartello» (v. supra, punto 166).

172    In linea di principio, la Commissione avrebbe dovuto essere in grado di individuare, tra le relazioni scritte mensili comunicate dal sig. G., all’Austria Draht in merito alle condizioni generali di vendita e di mercato, anche per quanto riguarda le attività dei concorrenti nel campo della rappresentanza – relazioni trasmesse alla Commissione dall’Austria Draht in risposta a una richiesta di informazioni –, da una parte, le varie informazioni riservate commerciali che il sig. G. ha potuto comunicare all’Austria Draht, ma anche, dall’altra, le indicazioni che consentivano all’Austria Draht di comprendere che il sig. G. partecipava in nome e per conto della stessa a pratiche anticoncorrenziali vertenti su quote, prezzi e clienti in occasione delle varie riunioni a cui egli ha partecipato.

173    In assenza di tali elementi e mentre l’intesa non era stata ancora denunciata ed esistevano numerosi documenti contemporanei ai fatti all’interno del Club Italia in grado di esporne il funzionamento, non è possibile presumere, come fa la Commissione, che il sig. G. abbia riferito all’Austria Draht il contenuto di tutto ciò che poteva sapere e fare all’interno del Club Italia. Per giungere a una siffatta conclusione sarebbe necessario che le relazioni scritte mensili dell’agente contenessero indicazioni in tal senso. Pertanto, se, dopo aver esaminato detti documenti, la Commissione conclude, come fa nella decisione impugnata, che «non [vi sono] prove dirette di istruzioni/resoconti sulle riunioni anticoncorrenziali», essa non può rifiutarsi di trarre le conseguenze di tale affermazione dichiarando che è sempre possibile dedurre il contrario.

174    In tale contesto, va constatato che nessun elemento di prova consente di dimostrare che l’Austria Draht abbia potuto avere, tramite il sig. G., una qualsiasi informazione sul comportamento anticoncorrenziale del suo agente in occasione delle varie riunioni del Club Italia a cui egli ha partecipato. Del resto, ciò è stato riconosciuto dalla Commissione in udienza. Di conseguenza, la Commissione non può presumere una conoscenza che essa non ha dimostrato.

175    Tuttavia, in circostanze come quelle del caso di specie, in cui l’agente agisce in nome e per conto del preponente senza assumersi il rischio economico delle attività che gli sono state affidate, il comportamento anticoncorrenziale di tale agente nell’ambito di dette attività può essere imputato al preponente, analogamente a quanto è possibile fare nei confronti di un datore di lavoro per quanto riguarda gli atti censurabili commessi da uno dei suoi dipendenti, anche senza la prova della conoscenza, da parte del preponente, del comportamento anticoncorrenziale dell’agente.

176    Infatti, come si è detto in precedenza, dal contratto di agenzia risulta che l’Austria Draht ha affidato con piena consapevolezza la commercializzazione dei suoi prodotti in Italia al sig. G., il quale interveniva già come intermediario per la CB, uno dei principali operatori italiani. L’Austria Draht si era anche dotata di mezzi per controllare i risultati ottenuti dal sig. G., in quanto quest’ultimo non poteva essere considerato un commerciante indipendente e, in ogni caso, le vendite da lui negoziate potevano essere concluse soltanto dall’Austria Draht.

177    In tali circostanze, anche in assenza di qualsiasi conoscenza degli atti censurabili commessi dal sig. G. nell’ambito delle attività che gli erano state affidate, l’Austria Draht ne restava la principale beneficiaria, come le ricorrenti hanno riconosciuto in udienza.

178    Da quanto precede risulta che, nella fattispecie, la Commissione può, da una parte, ravvisare l’esistenza di un’unità economica tra l’agente e il preponente per quanto riguarda le attività affidate al sig. G. dall’Austria Draht e, dall’altra, considerare che, a causa di tale unità economica, è possibile imputare al preponente gli atti censurabili commessi dal sig. G. per conto dell’Austria Draht nell’ambito delle attività affidate a quest’ultimo, senza che sia necessario dimostrare che il preponente ne sia stato a conoscenza.

179    Occorre pertanto accertare il contenuto degli atti censurabili commessi dal sig. G. per conto dell’Austria Draht nell’ambito delle attività che gli sono state affidate.

2.     Elementi di prova del comportamento illecito dell’agente

180    In via preliminare, occorre limitare la valutazione del contenuto degli atti censurabili imputabili all’Austria Draht ai soli elementi di prova relativi al Club Italia, sola componente dell’infrazione unica per cui la partecipazione dell’Austria Draht è stata espressamente constatata nella decisione impugnata, e ciò per mezzo del sig. G. (decisione impugnata, punti da 769 a 783). Gli elementi di prova relativi ad altre componenti dell’intesa, e in particolare al Club Europa, alcuni dei quali sono stati menzionati nell’ambito del presente motivo dalla Commissione, saranno esaminati principalmente nel contesto del secondo motivo, per quanto riguarda la qualificazione di infrazione unica utilizzata nei confronti delle ricorrenti.

181    Al fine di dimostrare la partecipazione dell’Austria Draht al Club Italia, la Commissione afferma di disporre di prove del fatto che quest’ultima «ha partecipato sistematicamente a oltre 40 riunioni del Club Italia fra il 15.4.1997 e il 19.9.2002 e che in varie occasioni la sua assenza è stata menzionata esplicitamente, a indicazione del fatto che la sua presenza alle riunioni era prevista» (decisione impugnata, punto 479). Tali prove sono menzionate nella decisione impugnata (v. supra, punti da 78 a 81), così come la confutazione, da parte della Commissione, degli argomenti addotti dalle ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo per contestare il fatto di essere state rappresentate dal sig. G. a tali riunioni (v. supra, punti da 86 a 88) o per sostenere, in generale, l’assenza di partecipazione dell’Austria Draht a dette riunioni (v. supra, punti da 95 a 100).

182    Dinanzi al Tribunale, le ricorrenti sostengono essenzialmente che i riferimenti fatti nella decisione impugnata a una partecipazione dell’Austria Draht a riunioni del Club Italia non consentono di affermare una sua partecipazione all’intesa. In particolare, esse sostengono, da una parte, che il fatto di discutere del caso dell’Austria Draht in occasione di quattordici riunioni in presenza del sig. G. e di altre persone non costituisce prova della partecipazione dell’Austria Draht all’intesa, in quanto la partecipazione del sig. G. non equivale a quella dell’Austria Draht, e, dall’altra, che in generale non è possibile sapere cosa sia contestato all’Austria Draht.

183    In risposta a tale argomento, occorre anzitutto ricordare che da quanto precedentemente illustrato risulta che, nella fattispecie, la Commissione è legittimata ad imputare all’Austria Draht gli atti censurabili commessi dal sig. G. nell’ambito delle attività affidategli.

184    Occorre pertanto accertare in cosa il comportamento del sig. G., in occasione delle varie riunioni del Club Italia a cui egli ha partecipato, possa considerarsi contrario all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e all’articolo 53 dell’Accordo SEE. A questo proposito, e come rilevano le ricorrenti, tale accertamento è reso più difficile dal fatto che il sig. G. rappresentava anche la CB, uno dei principali protagonisti del Club Italia. Su tale punto, la Commissione ha tuttavia precisato che, per le quattordici riunioni più caratteristiche della partecipazione del sig. G. all’intesa per conto dell’Austria Draht, non solo le discussioni si sono svolte in presenza del sig. G., ma è stato anche evocato il «caso dell’Austria Draht» (decisione impugnata, nota al punto 479).

185    Poiché le ricorrenti sostengono che, per quanto riguarda le quattordici riunioni di cui trattasi, la Commissione non avrebbe adempiuto il suo obbligo di prova e di motivazione, in particolare per quanto concerne la determinazione di ciò che era contestato all’Austria Draht a tale riguardo, occorre esaminare uno ad uno i vari elementi di prova menzionati nella decisione impugnata per dimostrare il comportamento illecito del sig. G. nell’ambito delle attività affidate dall’Austria Draht.

a)     Sulla riunione del 15 aprile 1997

186    La prima delle quattordici riunioni menzionate dalla Commissione nella decisione impugnata è quella del 15 aprile 1997, che ha avuto ad oggetto la «ripartizione delle quote e della clientela e [la] fissazione dei prezzi» (decisione impugnata, nota al punto 479). Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato che erano rappresentate le società Redaelli, CB, Itas, ITC, Tréfileurope, SLM, Tycsa, DWK e Austria Draht (tramite il sig. G.).

187    Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la Commissione presenta i punti oggetto della riunione del 15 aprile 1997 come segue:

–        «[fissazione dei] prezzi delle materie prime e [dei] prezzi di vendita in Francia, Spagna e Germania»;

–        «[d]iscussione sulle vendite effettuate da Redaelli ad alcuni clienti e sulle offerte fatte ai clienti da SLM e CB; discussione su clienti e quote di vendita»;

–        «[s]i dichiara inoltre che Austria Draht non avrebbe rifornito un particolare gruppo di clienti [e vi è stato uno s]cambio di informazioni sui prezzi applicati dal sig. [G.] ad alcuni clienti»;

–        «[r]assegna dettagliata delle vendite effettuate dalle società Redaelli, Itas, CB, ITC, Tréfileurope, Tycsa, Trame, SLM, DWK, Austria Draht (...) e discussione sull’assegnazione delle quote (con indicazione di una percentuale concreta) per le stesse società menzionate»;

–        «[d]iscussione sulla possibilità di applicare maggiorazioni, studi sulle importazioni e una domanda sulle esportazioni».

188    Tali informazioni provengono essenzialmente dall’ITC, la quale ha trasmesso un resoconto contemporaneo della riunione del 15 aprile 1997, ad eccezione dell’ultima informazione, che proviene dalla Tréfileurope e che riprende il contenuto di una breve dichiarazione resa a proposito di detta riunione nella domanda di trattamento favorevole (v. allegato G.3 della risposta della Commissione alle misure di organizzazione del procedimento, per l’ITC, e allegato H.1 della risposta della Commissione alla misura istruttoria, per la Tréfileurope).

189    Nel loro insieme, le informazioni che provengono dal resoconto dell’ITC, che risulta particolarmente rilevante in quanto redatto in un momento in cui l’intesa non era stata ancora scoperta, nonché la dichiarazione della Tréfileurope, che ne conferma il senso, consentono effettivamente di determinare il punto di partenza della partecipazione dell’Austria Draht al Club Italia tramite il sig. G.

190    In primo luogo, in generale, la partecipazione del sig. G. a tale riunione gli ha consentito di assistere a discussioni il cui contenuto anticoncorrenziale emerge chiaramente dall’esame del resoconto dell’ITC. Così è per le informazioni relative alla «[fissazione dei] prezzi delle materie prime e [dei] prezzi di vendita in Francia, Spagna e Germania» (v. primo trattino del precedente punto 187) e alla «discussione sulle vendite effettuate da Redaelli ad alcuni clienti e sulle offerte fatte ai clienti da SLM e CB[,] (...) su clienti e [su] quote di vendita» (v. secondo trattino del precedente punto 187). Tali informazioni hanno consentito al sig. G. di coordinare le sue attività, in particolare quelle affidate dall’Austria Draht, con quelle delle imprese rappresentate alla riunione del 15 aprile 1997.

191    In secondo luogo, per quanto riguarda in particolare l’Austria Draht, il resoconto dell’ITC consente anzitutto di dimostrare che i rappresentanti dell’ITC ritenevano che il sig. G. partecipasse per conto dell’Austria Draht e non della CB, la quale era rappresentata dal sig. [C].

192    In terzo luogo, da detto resoconto emerge altresì che i partecipanti alla riunione hanno discusso di quantità relative alle varie imprese menzionate durante tale riunione, compresa l’Austria Draht (v. quarto trattino del precedente punto 187). È certamente vero che il grado di precisione corrispondente a ciascuna di dette imprese nella tabella contenuta nel resoconto dell’ITC non è identico, poiché i dati comunicati per il primo gruppo di partecipanti (Redaelli, CB, Itas e ITC) e per il secondo gruppo di partecipanti che è stato aggiunto (Tréfileurope e Tycsa) sono precisi, mentre per un terzo gruppo di imprese (Trame, assente a detta riunione, SLM, DWK e Austria Draht) i dati sono arrotondati. Resta il fatto che da detta tabella risulta che il caso dell’Austria Draht è stato menzionato, dato che, con 2 000 tonnellate, l’Austria Draht rappresentava il 2,6% delle 78 000 tonnellate discusse a tale riunione.

193    In quarto luogo, il resoconto dell’ITC menziona inoltre il fatto che, durante la riunione del 15 aprile 1997, la discussione ha avuto ad oggetto la situazione particolare dell’Austria Draht (v. terzo trattino del precedente punto 187). A tale riguardo, si può ragionevolmente presumere che il sig. G., in quanto agente dell’Austria Draht in Italia, abbia partecipato a detta discussione.

194    Per quanto riguarda l’indicazione secondo cui l’Austria Draht non ha rifornito un determinato gruppo di clienti, può ritenersi, come sostengono le ricorrenti, che ciò si spieghi con l’insolvenza degli stessi. Qualsiasi operatore che avesse effettuato o richiesto ad organismi specializzati una valutazione delle informazioni contabili disponibili avrebbe potuto rendersene conto. Tale spiegazione, fornita dalle ricorrenti senza essere dimostrata, sembra ipotizzabile tanto quanto quella, suggerita dalla Commissione, secondo cui detta mancanza di approvvigionamento manifesterebbe un comportamento anticoncorrenziale, cosa che non risulta chiaramente dal resoconto, il quale non espone il motivo del mancato approvvigionamento dei clienti citati.

195    Il dubbio a tale riguardo deve andare a vantaggio delle ricorrenti.

196    Per contro, per quanto riguarda l’indicazione secondo cui sarebbe intervenuto uno scambio di informazioni sui prezzi applicati dal sig. G. a taluni clienti, va constatato che il resoconto dell’ITC menziona effettivamente il nome del sig. G., il quale secondo l’ITC rappresentava l’Austria Draht a detta riunione, sopra il nome di diversi clienti (tra cui il cliente «PAMA»), accompagnato da annotazioni numeriche che corrispondono verosimilmente al prezzo fatturato a ciascuno di tali clienti. Dette informazioni consentono di dimostrare la partecipazione diretta del sig. G. ad attività anticoncorrenziali nel corso di tale riunione.

197    In conclusione, dagli elementi di prova relativi alla riunione del Club Italia del 15 aprile 1997 risulta, da una parte, che il sig. G. può ragionevolmente essere considerato la persona che ha rivelato ai partecipanti a tale riunione le informazioni sui prezzi fatturati ad alcuni dei suoi clienti e, dall’altra, che, con la sua semplice presenza a detta riunione, il sig. G. ha potuto ottenere informazioni sui principali operatori attivi in Italia, le quali vertevano in particolare sull’assegnazione delle quote e sulla fissazione dei prezzi.

198    Detti elementi di prova consentono di dimostrare sufficientemente l’inizio della partecipazione dell’Austria Draht al Club Italia tramite il sig. G.

b)     Sulla riunione del 24 giugno 1997

199    La seconda riunione è quella del 24 giugno 1997, che ha avuto ad oggetto la «ricerca di un “equilibrio nel mercato” e [uno] scambio di informazioni sui prezzi» (decisione impugnata, nota al punto 479). Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato che erano presenti i sigg. [C.], padre e figlio, per la CB nonché due rappresentanti della Tréfileurope, e che il sig. G. si era unito ai partecipanti al termine della riunione.

200    Il contenuto di detta riunione viene riferito nel modo seguente dalla Tréfileurope in un documento redatto il 2 luglio 1997 per rendere conto di una visita effettuata presso la CB (v. allegato B.6 del controricorso):

«Relazione su una visita a CB da parte del sig. [Th. (di Tréfileurope)]: “(…) Il sig. [C. (della CB)] non ha apprezzato l’azione all’inizio dell’anno, che ha determinato un minore fatturato per la sua impresa e un aumento per ITC, alla quale ha quindi dichiarato guerra. Ha chiesto al suo agente di visitare tutti i clienti e ciò ha determinato forti riduzioni dei prezzi, cosicché il nostro obiettivo è sceso a 1 100 lire. Pensa che sia ancora possibile trovare un equilibrio di mercato per l’Italia e sta lavorando in questa direzione con Itas, SLM e Austria (Draht) (nella persona [del sig. [G]) e intende escludere ITC. Ci viene chiesto di partecipare. Ho risposto che eravamo favorevoli, ma che la decisione doveva venire dal nostro consiglio. Il sig. [G.] (agente di vendita per il sig. [C.] + Austria) si è unito a noi alla fine dell’incontro. I prezzi di CB sono compresi tra 1 000 e 1 050 lire. Il sig. [C.] vuole aumentarli di 50 lire per coprire l’aumento nel mercato francese. Oggi 1050 lire gli sembrano un prezzo equo. L’obiettivo di CB è il mercato francese, avendo la società ottenuto una certificazione 6 mesi fa. Ha appena lanciato l’omologazione per il filo nervato e i piccoli trefoli in T 5,2 – 2060 – Chiede una quota di mercato di 2 000 tonnellate sul mercato francese (...)”».

201    Tale documento, redatto in un momento in cui l’intesa non era stata ancora scoperta, consente di accertare la natura dei rapporti che il sig. G. aveva con la CB. Infatti, da detto documento risulta chiaramente che tali rapporti sono fatti valere dal sig. C. della CB dinanzi alla Tréfileurope per mostrare che la CB avrebbe potuto coordinare il comportamento di diversi operatori del mercato, tra cui l’Austria Draht, per la quale agiva ugualmente il sig. G. Sebbene la conversazione sui prezzi abbia riguardato soltanto i prezzi della CB e non quelli dell’Austria Draht, si è menzionata anche la possibilità di trovare un equilibrio sul mercato italiano a un determinato livello, e ciò con l’Austria Draht, per mezzo del sig. G., nonostante la guerra dei prezzi iniziata dall’ITC.

202    Alla luce di tale documento, si può concludere che il sig. G. era pronto, o comunque non si è opposto, ad operare a fianco del sig. C. della CB all’interno del Club Italia, e ciò in qualità di rappresentante sia della CB sia dell’Austria Draht.

c)     Sulla riunione dell’11 marzo 1998

203    La terza riunione è quella dell’11 marzo 1998. Essa ha avuto ad oggetto «discussioni sulla ripartizione delle quote e la fissazione dei prezzi», con la precisazione che «l’Austria Draht è citata ma senza cifre» (decisione impugnata, nota al punto 479). Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato che erano rappresentate le società Redaelli, CB (tramite il sig. G.), Itas, ITC (tre persone) e Austria Draht (tramite il sig. G.).

204    Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la Commissione presenta i punti oggetto della riunione dell’11 marzo 1998 come segue:

–        «[i] partecipanti discutono ancora una volta il prezzo per il secondo trimestre, che dovrebbe essere aumentato a 1 150 lire al chilo»;

–        «[v]alutazione delle esigenze di alcuni clienti»;

–        «[s]cambio di informazioni sulle tonnellate vendute in gennaio e febbraio da ITC, Redaelli, AFT, Itas, CB, Austria Draht, SLM, Trame e Tycsa».

205    Tali informazioni provengono da un documento sequestrato presso l’ITC nonché da un documento fornito dall’ITC. Si tratta di due diversi resoconti della riunione dell’11 marzo 1998 (v. allegati A.19 e A.20 del ricorso).

206    Alla luce di detti documenti, risulta innanzitutto che, in un’occasione, il termine «Austria» è annotato accanto al nome di un cliente per il quale si menziona una fornitura da parte della SLM, che non era rappresentata a tale riunione. Detta annotazione è accompagnata da un punto interrogativo. Per questo motivo, una siffatta annotazione non può essere di per sé decisiva, dato che il sig. G. avrebbe potuto certamente eliminare qualsiasi dubbio sul fatto che tale cliente fosse rifornito dall’Austria Draht.

207    Analogamente, quanto alla discussione «sulla ripartizione delle quote e la fissazione dei prezzi», i dati relativi a tale aspetto della riunione non hanno valore decisivo per quanto riguarda l’Austria Draht. Infatti, come ha già osservato la Commissione, non viene riportato alcun dato sulla riga attribuita all’Austria Draht nel pertinente resoconto dell’ITC. Lo stesso vale anche per altri operatori, come la Tréfileurope, l’Itas o la CB, per i quali le righe corrispondenti sono scritte «senza cifre». Ciò lascia intendere che la situazione dell’Austria Draht sia stata evocata durante la riunione dell’11 marzo 1998 senza che alcuno dei partecipanti a tale riunione, compreso quindi il sig. G., sia stato in grado di fornire indicazioni a tale riguardo o abbia voluto farlo.

208    Tuttavia, in generale, l’esame dei resoconti dell’ITC consente di constatare che i partecipanti alla riunione dell’11 marzo 1998 hanno discusso delle consegne effettuate e del prezzo proposto a taluni clienti e hanno menzionato un prezzo desiderato per il secondo trimestre del 1998. La partecipazione a tale riunione del sig. G., il quale rappresentava in particolare l’Austria Draht in Italia, gli ha quindi dato la possibilità di conoscere dette informazioni, il che consente, in assenza di altri elementi di prova idonei a rimettere in discussione una siffatta valutazione, di ritenere che egli fosse in grado di agire successivamente sulla base di tali informazioni sui clienti e sui prezzi, a beneficio delle imprese che rappresentava.

d)     Sulla riunione del 30 marzo 1998

209    La quarta riunione è quella del 30 marzo 1998. Essa riguardava «discussioni sulla ripartizione delle quote» (decisione impugnata, nota al punto 479). Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato che erano rappresentate le società Redaelli, CB (tramite i sigg. C. e G.), Itas, ITC, Tréfileurope e Tycsa. Nell’introduzione di detto allegato, la Commissione ha tuttavia precisato che i riferimenti al sig. G. per quanto riguarda il Club Italia dovevano essere intesi tenendo presente il fatto che egli rappresentava contemporaneamente la CB e l’Austria Draht.

210    Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la Commissione presenta i punti oggetto della riunione del 30 marzo 1998 come segue:

–        «i partecipanti discutono nuovamente se aumentare il prezzo da 1 100 a 1 150 lire al chilo»;

–        «Riunione seguente con SLM (sig. [Ch.]) fissata per il 17.4. Discussione sull’assegnazione dei volumi (espressi in tonnellate) a CB, ITC, Tréfileurope, Itas, Redaelli, Tycsa, SLM e A(ustria Draht). Si prende atto che la Tycsa aumenta il suo prezzo»;

–        «[i]ncontro sul mercato italiano».

211    Tali informazioni provengono, per quella di cui al primo trattino del precedente punto 210, da un resoconto redatto dall’ITC all’epoca dei fatti, per quelle di cui al secondo trattino del medesimo punto, da un resoconto redatto dall’Itas all’epoca dei fatti e, per quella di cui al terzo trattino di detto punto, da una tabella che menziona alcune riunioni allegata alla domanda di trattamento favorevole della Tréfileurope, la quale si limita ad esporre un’affermazione succinta e vaga riguardante la riunione del 30 marzo 1998 (v. allegati G.2 e G.3 della risposta della Commissione alle misure di organizzazione del procedimento, per l’ITC, e allegato H.3 della risposta della Commissione alla misura istruttoria, per la Tréfileurope).

212    Alla luce dei resoconti redatti dall’ITC e dall’Itas, va constatato che, in tale riunione, le discussioni hanno effettivamente avuto ad oggetto il prezzo proposto a taluni clienti, un accordo sui prezzi nonché le quantità relative a diversi clienti. Il prezzo di 1 150 lire al chilo è stato inoltre previsto come un obiettivo per l’aprile 1998.

213    Peraltro, dal resoconto dell’ITC risulta che è stato predisposto un elenco di clienti contenente, per ciascun cliente, l’individuazione di una o più quantità a seconda del numero di fornitori.

214    In tale elenco, i termini «+ Austria», che si riferiscono probabilmente all’Austria Draht, sono riportati accanto al nome del cliente «PAMA», per il quale le quantità indicate sono «350/+350».

215    Benché si tratti dell’unica menzione di un coinvolgimento dell’Austria Draht in dette discussioni, tale menzione si inserisce in un contesto più generale in cui sono state scambiate numerose informazioni relative ai clienti e ai prezzi, il che consente di considerare che il sig. G., il quale rappresentava in particolare l’Austria Draht in Italia, ha partecipato, durante la riunione del 30 marzo 1998, a discussioni il cui contenuto viola l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 53 dell’Accordo SEE.

e)     Sulla riunione del 18 maggio 1998

216    La quinta riunione è quella del 18 maggio 1998. Essa riguardava «discussioni sulla ripartizione delle quote e sulla fissazione dei prezzi» (decisione impugnata, nota al punto 479). Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato che erano rappresentate le società Redaelli, CB (tramite il sig. G.), Itas, ITC, Tréfileurope, Tycsa e Austria Draht (tramite il sig. G.).

217    Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la Commissione presenta i punti oggetto della riunione del 18 maggio 1998 come segue:

–        «[s]cambio di informazioni sulle forniture ai dieci principali clienti di ogni produttore»;

–        «i partecipanti discutono dei prezzi applicati e i prezzi che vorrebbero applicare (senza mai scendere al di sotto delle 1 100 lire al chilo). Discutono altresì il prezzo offerto da DWK a un cliente»;

–        «[d]iscussione sull’assegnazione delle quote tra Tréfileurope, Tycsa, ITC, Itas, CB, Redaelli e Austria Draht (numero concreto di tonnellate aggiunto)»;

–        «[v]iene redatta una tabella che riporta 20 clienti suddivisi tra CB, Itas, Redaelli, ITC, Tycsa e Tréfileurope».

218    Tali informazioni provengono da tre fonti: un resoconto dell’ITC redatto all’epoca dei fatti, un resoconto dell’Itas redatto nel medesimo momento e una tabella che menziona alcune riunioni allegata alla domanda di trattamento favorevole della Tréfileurope, la quale si limita ad esporre un’affermazione succinta e vaga riguardante la riunione del 18 maggio 1998 (v. allegati G.4 e G.5 della risposta della Commissione alle misure di organizzazione del procedimento, per l’ITC e l’Itas, e allegato H.3 della risposta della Commissione alla misura istruttoria, per la Tréfileurope).

219    Alla luce dei resoconti dell’ITC e dell’Itas, va constatato che, in tale riunione, le discussioni hanno effettivamente avuto ad oggetto il prezzo e le consegne relativi a diversi clienti. Il resoconto dell’ITC presenta una tabella dettagliata riguardante i clienti con indicazioni precise relative alle società CB, Itas, Redaelli, ITC, Tycsa e Tréfileurope. A tale riguardo, non viene fatta alcuna menzione dell’Austria Draht, in particolare quando si tratta di evocare la situazione del cliente «PAMA».

220    Dal canto suo, il resoconto dell’Itas presenta, in occasione di un’elencazione delle quantità vendute nel mese di aprile, dati precisi relativi alle società Tréfileurope, Tycsa, ITC, Itas, CB e Redaelli, che, sommati, totalizzano 5 456 tonnellate. Accanto a tale elencazione figura, all’inizio e isolatamente, l’annotazione «Austr 100» e, successivamente, altri dati arrotondati relativi alle sei imprese sopra citate, i quali, sommati, totalizzano 5 600 tonnellate. Il riferimento fatto all’Austria Draht in detto resoconto non è quindi, chiaramente, della stessa natura di quelli fatti, ad esempio, per quanto riguarda la CB.

221    Malgrado la natura imprecisa e l’unicità del dato disponibile per quanto riguarda l’Austria Draht, resta il fatto che, partecipando alla riunione del 18 maggio 1998, il sig. G. ha potuto ottenere informazioni di natura anticoncorrenziale sui prezzi e sui clienti fornite dai principali produttori operanti in Italia.

f)     Sulla riunione del 19 ottobre 1998

222    La sesta riunione è quella del 19 ottobre 1998. Essa riguardava la «spartizione della clientela» (decisione impugnata, nota al punto 479). Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato che erano rappresentati: la Redaelli, l’Itas, l’ITC, la Tréfileurope e «[il sig. G.]». Come si è già rilevato, la Commissione ha precisato, nell’introduzione di detto allegato, che i riferimenti al sig. G. dovevano essere intesi tenendo presente il fatto che egli rappresentava contemporaneamente la CB e l’Austria Draht.

223    Secondo gli elementi di prova invocati dalla Commissione, la riunione del 19 ottobre 1998 ha dato luogo a una «[d]iscussione sui clienti e i relativi fornitori (elencati cliente per cliente) tra Redaelli, SLM, CB, Itas, SLM, Trame, AFT, “TY” (Tycsa), “AD” (Austria Draht)». Le informazioni a tale riguardo provengono da un resoconto dell’ITC redatto all’epoca dei fatti (v. allegati B.10 del controricorso, pagg. 201 e seguenti).

224    Dalla prima pagina di detto resoconto risulta che, all’interno di un elenco di numerosi clienti, le iniziali «AD», che indicano probabilmente l’Austria Draht, sono apposte accanto al nome del cliente «RDB centro» accompagnate dall’annotazione «1005 totale» o «1095 totale», mentre la pagina successiva contiene l’annotazione «RDB centro Itas 1100 B».

225    Che si tratti di riferimenti a quantità fornite o, più verosimilmente, ai prezzi praticati, l’annotazione relativa all’Austria Draht è logicamente originata dal sig. G.

226    In ogni caso, partecipando alla riunione del 19 ottobre 1998, il sig. G. ha potuto aver accesso a informazioni dettagliate su alcuni clienti riforniti e sul prezzo praticato da taluni concorrenti delle società che egli rappresenta, il che viola l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE nonché l’articolo 53 dell’Accordo SEE.

g)     Sulla riunione del 18 gennaio 1999

227    La settima riunione è quella del 18 gennaio 1999. Essa ha avuto ad oggetto «discussioni sulla ripartizione delle quote e sulla fissazione dei prezzi» (decisione impugnata, nota al punto 479). Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato che erano rappresentate le società Redaelli, CB (tramite il sig. G.), Itas, ITC, Tréfileurope, Tycsa e Trame. Come si è già rilevato, la Commissione ha tuttavia precisato, nell’introduzione di detto allegato, che i riferimenti al sig. G. devono essere intesi tenendo presente il fatto che egli rappresentava contemporaneamente la CB e l’Austria Draht.

228    Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la Commissione presenta i punti oggetto della riunione del 18 gennaio 1999 come segue:

–        «[d]iscussioni sui clienti e sui prezzi (compresi gli extra) per il 1° semestre. I partecipanti sottolineano la necessità di fissare il prezzo per il 1999 a 1 130 lire al chilo, più una maggiorazione sul diametro»;

–        «[d]iscussione sulle quote (espresse in percentuale): scambio di una tabella dettagliata datata 18.1.1999 (proveniente da Redaelli Tecna), che riporta le quote e un delta per Redaelli, Itas, CB, ITC “N”, Italcables “S”, TE (=Tréfileurope)»;

–        «[i]noltre, viene comunicato il volume (espresso in tonnellate) per A(ustria) D(raht), Tycsa, Trame, DWK, SLM».

229    Tali informazioni provengono, da una parte, da un resoconto redatto dall’ITC all’epoca dei fatti e, dall’altra, da due documenti scoperti presso la Redaelli (v. allegato C.1 pag. 35 della replica, per l’ITC, e allegato G.13 della risposta della Commissione alle misure di organizzazione del procedimento, per la Redaelli).

230    Per quanto riguarda il resoconto dell’ITC, il suo esame non consente di dimostrare un rapporto diretto con l’Austria Draht, poiché non vi è alcun riferimento a tale società. Tuttavia, i dati riportati nel resoconto, quali ad esempio l’indicazione relativa al prezzo «1130 + extra» per il primo semestre, sono sufficienti per concludere che la presenza del sig. G. a detta riunione gli ha consentito di ottenere informazioni di natura anticoncorrenziale di cui poteva beneficiare l’Austria Draht, che egli rappresentava in Italia.

231    Leggendo i due documenti scoperti presso la Redaelli, si può constatare anzitutto che i principali operatori attivi sul mercato italiano, vale a dire la Redaelli, la CB, l’Itas, l’ITC e la Tréfileurope, si sono ripartiti tra loro una «quota» del 100% pari a 64 713 tonnellate. Il termine «quota» indica in realtà le vendite totali effettuate nel 1998, come risulta dal primo di detti documenti e come confermato dalla precisazione dei dati elencati nella tabella di ripartizione di tale 100%.

232    Questi due documenti consentono inoltre di rilevare che, nel primo di essi, sotto detta ripartizione del 100%, sono state apposte annotazioni manoscritte per aggiungere altri operatori, denominati «outsiders». Si trattava inizialmente dell’Austria Draht e della Tycsa e, successivamente, a seguito di correzioni manoscritte, della Tycsa, dell’Austria Draht, della Trame, della SLM e della DKW. Le quantità aggiunte consentono di passare da 64 713 a 84 000 tonnellate. A tale riguardo, va rilevato che il volume assegnato all’Austria Draht con tale operazione, così come il volume assegnato alla Tycsa, è preciso, e non arrotondato come nel caso della Trame, della SLM e della DKW. La cifra indicata per l’Austria Draht è così passata, a seguito della correzione manoscritta, da «607» a «1 812».

233    Tenuto conto della presenza del sig. G. a tale riunione, si può ragionevolmente presumere che quest’ultimo sia all’origine delle modifiche apportate al volume fornito dall’Austria Draht nel 1998.

h)     Sulla riunione del 14 dicembre 1999

234    L’ottava riunione è quella del 14 dicembre 1999. Essa ha avuto ad oggetto «discussioni sulla ripartizione delle quote» (decisione impugnata, nota al punto 479). Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato che erano rappresentate le società Redaelli, CB (tramite il sig. F. e il sig. G.), Itas, ITC, Tréfileurope e SLM. Come si è già rilevato, la Commissione ha tuttavia precisato, nell’introduzione di detto allegato, che i riferimenti al sig. G. devono essere intesi tenendo presente il fatto che egli rappresentava contemporaneamente la CB e l’Austria Draht.

235    Secondo gli elementi di prova richiamati dalla Commissione, la riunione del 14 dicembre 1999 è consistita in una «[r]iunione in cui si discute dei clienti e si distribuiscono tonnellate a “Red(aelli)”, “Italc(ables)”, “CB”, “Itas”, “SLM” e “A(ustria) D(raht)”».

236    Tali informazioni provengono, da una parte, da un resoconto redatto dalla SLM all’epoca dei fatti e, dall’altra, da un resoconto redatto dall’ITC nel medesimo momento, il quale non fornisce informazioni supplementari oltre all’individuazione delle imprese e dei loro rappresentanti (v. allegato B.10 pag. 215 del controricorso, per la SLM, e allegato C.1 pag. 41 della replica, per l’ITC).

237    Per quanto riguarda l’Austria Draht, dall’esame del documento della SLM risulta che esso contiene l’annotazione «AD 400» insieme ad altre tre annotazioni: «RE 4 000», «SLM 300» e «Itas 300». Tale annotazione consente di accertare che, per un determinato cliente, è stata menzionata la predetta ripartizione, il che dimostra che vi sono state discussioni sull’assegnazione di quote per quanto riguarda in particolare l’Austria Draht. Altre annotazioni di tal genere sono presenti nel documento della SLM, ma senza riferimento all’Austria Draht, il che testimonia ugualmente che vi è stata una discussione tra le persone presenti a proposito di alcuni dei loro clienti.

i)     Sulla riunione del 12 gennaio 2000

238    La nona riunione è quella del 12 gennaio 2000. Essa ha avuto ad oggetto «discussioni sulla ripartizione delle quote» (decisione impugnata, nota al punto 479). Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato che erano rappresentati: l’ITC, l’Itas, la Tréfileurope e il sig. G. Come si è già rilevato, la Commissione ha precisato, nell’introduzione di detto allegato, che i riferimenti al sig. G. devono essere intesi tenendo presente il fatto che egli rappresentava contemporaneamente la CB e l’Austria Draht.

239    Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la Commissione presenta i punti oggetto della riunione del 12 gennaio 2000 come segue:

–        «[t]abella dettagliata con panoramica delle vendite effettuate da “Red(aelli)”, “ITC”, “CB”, “Itas”, “TE” (Tréfileurope), “SLM”, “TM” (Trame), “TY” (Tycsa), “DWK” e “AD” (Austria Draht)»;

–        «[d]iscussione tra i produttori presenti sulle regole da utilizzare per ripartirsi quote e clienti. Le regole avrebbero dovuto essere applicate anche a “SLM”-“TRAME”-“TY[csa]”-“DWK”-“A[ustria] D[raht]”. I clienti che non erano stati assegnati a una società particolare non avrebbero potuto essere contattati da quella società, senza chiederne la previa autorizzazione alla società a cui quel determinato cliente era stato associato. Le regole stabiliscono altresì che, nel caso in cui un qualsiasi produttore superi la propria quota in un determinato trimestre, la sua quota sarà ridotta nel trimestre successivo. Viene inoltre discussa la possibilità di comminare sanzioni per il mancato rispetto delle quote»;

–        «CB conferma che la riunione ha riguardato la ripartizione dei clienti e il riequilibrio delle quote»;

–        «Tréfileurope conferma l’incontro sul mercato italiano».

240    Tali informazioni provengono essenzialmente da appunti manoscritti dell’ITC redatti all’epoca dei fatti e da dichiarazioni della CB e della Tréfileurope rese dopo le ispezioni (v. allegato B.10 pagg. 216-217 del controricorso, per l’ITC).

241    L’esame degli appunti manoscritti dell’ITC relativi a tale riunione consente effettivamente di constatare che, nella prima pagina di essi, è presente una tabella che espone, per vari operatori attivi in Italia, dati numerici relativi a tre riferimenti («1», «2» e «3»), con un’ultima riga che indica il totale. Nella colonna corrispondente all’Austria Draht viene quindi indicato «300» per il riferimento «1», «=» per il riferimento «2», e «600» per il riferimento «3». Tali dati sono meno precisi di quelli relativi agli altri operatori, ma sono collocati allo stesso livello in detta tabella e non in un altro luogo che possa suggerire una distinzione o una separazione.

242    Sotto tale tabella compaiono quattro nomi, tra cui quello del sig. G. Vi si legge inoltre l’indicazione «RDB 1080 Base!», che può riferirsi al prezzo da praticare. La seconda pagina di detto documento espone le regole menzionate dalla Commissione (secondo trattino del precedente punto 239). Viene allora fatto un ulteriore riferimento espresso all’AD.

243    Tale documento consente dunque di comprovare le affermazioni espresse dalla Commissione nella decisione impugnata a proposito della riunione del 12 gennaio 2000, vale a dire, per quanto riguarda l’Austria Draht, e oltre allo scambio di informazioni commerciali riservate, la partecipazione effettiva, per mezzo del sig. G., alla definizione di alcune regole relative all’assegnazione di clienti e forse anche alla fissazione di un prezzo in relazione a un cliente.

j)     Sulla riunione del 19 settembre 2000

244    La decima riunione è quella del 19 settembre 2000. Essa ha avuto ad oggetto «discussioni sulla ripartizione delle quote» (decisione impugnata, nota al punto 479). Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato che erano rappresentate le società Redaelli, CB (sig. C. e sig. G.), ITC, Itas, Tréfileurope e SLM. Come si è già rilevato, la Commissione ha precisato, nell’introduzione di detto allegato, che i riferimenti al sig. G. dovevano essere intesi tenendo presente il fatto che egli rappresentava contemporaneamente la CB e l’Austria Draht.

245    Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la Commissione presenta i punti oggetto della riunione del 19 settembre 2000 come segue:

–        «[c]ontrollo fissato dal 2 al 7 ottobre»;

–        «[s]cambio di informazioni sulle esportazioni. SLM vuole restare fuori dal Club Europa. Approvazione in Francia entro un mese e in Europa entro 6 mesi. Germania immediatamente»;

–        «[e]lenco di proposte formulate da[l sig. V.] [Tréfileurope]: assegnazione dettagliata di quote di vendita (espresse in tonnellate e in percentuali) a Redaelli, ITC, Itas, CB, AFT, SLM, Trame, Tycsa, DK, A[ustria] D[raht] e TE (Tréfileurope)»;

–        «CB conferma la riunione: ripartizione della clientela sul mercato italiano»;

–        «Tréfileurope la conferma a sua volta».

246    Tali informazioni provengono essenzialmente da un resoconto dell’ITC redatto all’epoca dei fatti e da dichiarazioni della CB e della Tréfileurope rese dopo le ispezioni (v. allegato B.10 pag. 218 del controricorso, per l’ITC, e fascicolo amministrativo pagg. 16113-16).

247    Alla luce di detto resoconto, risulta in effetti che, a parte una discussione sullo sviluppo commerciale della SLM, le discussioni svoltesi nel corso di tale riunione hanno avuto ad oggetto, in particolare, una proposta di ripartizione di 120 000 tonnellate presentata dal sig. V., da cui emerge che la quota prevista per l’Austria Draht era pari a 2 400 tonnellate, vale a dire il 2% di detta quantità. Tale documento corrobora dunque quanto affermato nella decisione impugnata (v. terzo trattino del precedente punto 245).

k)     Sulla riunione del 10 giugno 2001

248    L’undicesima riunione è quella del 10 giugno 2001. Essa ha avuto ad oggetto la «ripartizione delle quote» (decisione impugnata, nota al punto 479). Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato che erano rappresentati la Redaelli, l’ITC, l’Itas, la Tréfileurope, la SLM e il sig. G. Come si è già rilevato, tale riferimento al sig. G. deve essere inteso tenendo presente il fatto che egli rappresentava contemporaneamente la CB e l’Austria Draht.

249    Secondo gli elementi di prova richiamati dalla Commissione, la riunione del 10 giugno 2001 ha avuto ad oggetto una «[t]abella che illustra la ripartizione del mercato in tonnellate e in percentuale per ITC, Redaelli, CB, SLM, Itas e [Tréfileurope], da una parte ([vale a dire] 89% o 106 800 tonnellate), e Trame, [Tycsa], DWK e Austria [Draht], dall’altra: 13 200 tonnellate (= 11%)».

250    Tali informazioni provengono da un documento scoperto presso l’ITC, il quale contiene effettivamente i dati sopra indicati. L’annotazione «Austria», che probabilmente sta per «Austria Draht», compare in detta tabella con il riferimento «1 920» tonnellate (o «2 000» in un altro caso), il che rappresenterebbe l’1,6% delle quantità menzionate (120 000 tonnellate). Tale documento corrobora quanto affermato nella decisione impugnata (v. allegato B.10 pag. 220 del controricorso).

l)     Sulla riunione del 23 ottobre 2001

251    La dodicesima riunione è quella del 23 ottobre 2001. In tale occasione, «Austria Draht è citata, ma senza cifre» (decisione impugnata, nota al punto 479). Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato che erano rappresentati la Redaelli, la CB, l’ITC, l’Itas, la Tréfileurope, la SLM e il sig. G. Come si è già rilevato, tale riferimento al sig. G. deve essere inteso tenendo presente il fatto che egli rappresentava contemporaneamente la CB e l’Austria Draht.

252    Secondo gli elementi di prova invocati dalla Commissione, la riunione del 23 ottobre 2001 ha avuto ad oggetto la «[d]eterminazione delle quote di vendita per i produttori italiani» nonché il «[c]onfronto con le vendite effettive al 30.9.2001 (74 814 tonnellate)»; informazione, quest’ultima, accompagnata da un «[p]unto di domanda per Trame, Spagna, Austria e DWK». Tali informazioni provengono da un documento scoperto presso l’ITC (v. fascicolo amministrativo, pagg. 5106-07).

253    Alla luce di detto documento, risulta che l’annotazione «Austria», che probabilmente sta per «Austria Draht», in una tabella che mostra le vendite al 30 settembre 2001, per un totale di 74 814 tonnellate, e presenta un confronto tra quelle che potrebbero effettivamente essere vendite previste e vendite realizzate, è accompagnata da un punto interrogativo, come avviene anche per la Trame, la DWK e la Spagna.

254    Tale riunione può dunque essere invocata soltanto per dimostrare il fatto che, grazie alla sua presenza, il sig. G., il quale rappresentava in particolare l’Austria Draht in Italia, ha avuto accesso a informazioni anticoncorrenziali, tra cui quelle sopra citate relative allo stato delle vendite realizzate dalle società Redaelli, CB, Itas, ITC, Tréfileurope e SLM, nonché ad altre informazioni sul prezzo praticato da taluni operatori attivi in Italia, le quali figurano anch’esse nel resoconto dell’ITC, in grado di influenzare il suo comportamento sul mercato.

m)     Sulla riunione dell’11 gennaio 2002

255    La tredicesima riunione è quella dell’11 gennaio 2002, che ha avuto ad oggetto uno «scambio di informazioni sull’anno precedente e [una] ripartizione provvisoria delle quote per il 2002» (decisione impugnata, nota al punto 479).

256    Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato che erano rappresentati: la CB, l’ITC, l’Itas, la Tréfileurope, la SLM e il sig. G. Come si è già rilevato, tale riferimento al sig. G. deve essere inteso tenendo presente il fatto che egli rappresentava contemporaneamente la CB e l’Austria Draht.

257    Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la Commissione presenta i punti oggetto della riunione dell’11 gennaio 2002 come segue:

–        «[d]iscussioni sui clienti»;

–        «[s]cambio di informazioni dettagliate sulle quantità vendute dai produttori (produttori italiani: Red, Itas, CB, ITC, SLM, [Tréfileurope (AFT)] e stranieri: Austria [Draht], DWK e Tycsa) in Italia nel 2001»;

–        «[d]iscussione su Trame»;

–        «[p]er quanto riguarda i produttori, volumi pianificati ed effettivi e differenze tra i due per ITC, Redaelli, CB, SLM, Itas, AFT. Prossimo incontro il 22 gennaio, proposte concrete: ridurre il più possibile il numero dei clienti condivisi».

258    Tali informazioni provengono da un resoconto redatto dall’ITC all’epoca dei fatti e da un resoconto redatto dalla SLM nel medesimo momento (v. allegati G.8 e G.9 della risposta della Commissione alle misure di organizzazione del procedimento, per l’ITC e la SLM).

259    Al termine dell’esame di detti documenti si possono formulare due serie di osservazioni.

260    In primo luogo, alla luce del resoconto dell’ITC, risulta che la riunione ha avuto ad oggetto le quantità vendute nel 2001, vale a dire un totale di 112 522 tonnellate (v. secondo trattino del precedente punto 257). A tale riguardo, può constatarsi che le quantità relative ad alcuni operatori collocati su una colonna a sinistra della tabella presente in detto resoconto, vale a dire la Redaelli, l’Itas, la CB, l’ITC, la Tréfileurope (AFT) e la SLM, sono indicate con precisione, a differenza di quelle relative ad altri operatori collocati su una colonna a destra della medesima tabella, vale a dire la Trame, l’Austria (probabilmente l’Austria Draht, con 1 300 tonnellate) e la DWK, per i quali le quantità sono arrotondate e accompagnate da punti interrogativi. Quanto alla Tycsa, il suo nome, inizialmente collocato a destra, è stato cancellato e collocato a sinistra della medesima tabella, sempre con la stessa quantità (4 200 tonnellate). Tale differenza tra i primi sei operatori e gli altri è confermata dal fatto che il resoconto dell’ITC presenta anche una tabella relativa alle quantità su tre anni (1999, 2000 e 2001), nella quale figurano soltanto l’Itas, la CB, l’ITC, la Tréfileurope (AFT), la SLM (senza dati per il 1999) e la Redaelli (v. quarto trattino del precedente punto 257). Le osservazioni di cui sopra possono essere formulate anche a seguito della lettura del resoconto della SLM.

261    Alla luce di tali documenti, si può quindi constatare che gli operatori la cui situazione è stata discussa all’interno del Club Italia erano divisi in due categorie. Da una parte, una categoria principale, composta dalla Redaelli, dalla CB, dall’Itas, dall’ITC e dalla Tréfileurope nonché, almeno a partire dal 2000, dalla SLM. Per gli operatori rientranti in tale categoria, i partecipanti alla riunione dell’11 gennaio 2002 erano in grado di disporre dei dati precisi su tre anni. Dall’altra, una categoria secondaria, composta dalla Trame, dall’Austria Draht e dalla DWK, per le quali i dati proposti sono manifestamente stimati e sembrano essere stati indicati al solo scopo di valutare il totale delle quantità vendute nel 2001 una volta presentati i dati relativi ai principali operatori.

262    In secondo luogo, dalla lettura del contenuto della discussione relativa ai clienti esposto nei resoconti dell’ITC e della SLM (v. primo trattino del precedente punto 257) è possibile individuare riferimenti a osservazioni della SLM e della Redaelli. Inoltre, in detti resoconti si ritrova il nome del sig. G. in relazione a tale discussione, in particolare per quanto riguarda il cliente «Fioroni x Algeria», per il quale è menzionato un prezzo («1 115» lire). Benché sia lecito supporre che tale cliente sia un cliente della CB e non dell’Austria Draht, resta il fatto che, con la sua presenza alla riunione dell’11 gennaio 2002 e con i suoi interventi, il sig. G. ha partecipato a discussioni dal contenuto anticoncorrenziale che possono andare a beneficio delle entità da lui rappresentate.

263    Nel loro insieme, gli elementi di prova invocati dalla Commissione consentono effettivamente di dimostrare ciò che è affermato nella decisione impugnata, fermo restando, tuttavia, che il grado di precisione delle informazioni scambiate in detta riunione era diverso a seconda della categoria di operatori in questione, poiché le informazioni relative alla Redaelli, alla CB, all’Itas, all’ITC, alla Tréfileurope e alla SLM erano più precise e più numerose di quelle relative, quantomeno, alla Trame, all’Austria Draht e alla DWK.

n)     Sulla riunione del 30 aprile 2002

264    La quattordicesima riunione è quella del 30 aprile 2002. In tale occasione, viene «espressamente asserito che il sig. [G.] deve garantire le quantità altrimenti [Austria Draht] sarà “estromessa” entro l’estate» (decisione impugnata, nota al punto 479). Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 3 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato che erano rappresentati: la Redaelli, l’ITC, l’Itas, la Tréfileurope, la SLM e il sig. G. Come si è già rilevato, tale riferimento al sig. G. deve tener conto del fatto che egli rappresentava contemporaneamente la CB e l’Austria Draht.

265    Secondo gli elementi di prova invocati dalla Commissione, la riunione del 30 aprile 2002 ha avuto ad oggetto la «situazione delle importazioni in Italia (descrizione dei “pericoli”) e [l]’intenzione di SLM di lasciare il club»; nel corso della riunione, si è «minacciato di espellere Austria Draht dal cartello qualora non avesse provveduto a garantire volume “entro l’estate (2002)”».

266    Tali informazioni provengono da un resoconto dell’ITC redatto all’epoca dei fatti. Da esso risulta che, a proposito dell’«Austria» – ossia probabilmente l’Austria Draht – si afferma quanto segue: «[Il sig. G.] deve garantire quantità altrimenti entro l’estate lo liquidano». Tale affermazione appare nell’ambito dell’elencazione di vari «pericoli» (v. allegato A.16 del ricorso).

267    Le espressioni di cui sopra sono oggetto di un dibattito tra le parti.

268    Per le ricorrenti, che affermano di non aver avuto occasione di pronunciarsi prima dell’adozione della decisione impugnata sulla presentazione dei fatti accolta dalla Commissione, non si sarebbe tenuto conto del contesto. Le ricorrenti si chiedono così per quale motivo un membro dell’intesa debba essere escluso qualora esso non importi la quantità convenuta. L’affermazione relativa all’Austria Draht non consentirebbe di concludere nel senso di una minaccia di esclusione di quest’ultima, in quanto il termine «lo» si riferirebbe al «sig. G.» e la traduzione di «liquidare» con «évincer» («estromettere») sarebbe inesatta. Per i partecipanti a detta riunione, l’«Austria» era un «pericolo» e non poteva essere considerata un membro del Club Italia.

269    Per la Commissione, l’interesse dei partecipanti alla riunione alla stabilizzazione delle quote e del livello dei prezzi evitando un’offerta eccessiva in Italia sarebbe evidente. Nella fattispecie, sarebbe ragionevole considerare che, per quanto riguarda la rappresentanza dell’Austria Draht da parte del sig. G., quest’ultimo dovesse rispettare la quota che gli era stata concessa.

270    In particolare, è verosimile che i partecipanti alla riunione abbiano chiesto al sig. G., in qualità di rappresentante dell’Austria Draht in Italia, di fare in modo di rispettare la quota che le era stata concessa. In generale, detta riunione può essere richiamata anche per dimostrare che, grazie alla sua presenza, il sig. G. è stato in grado di conoscere i pericoli percepiti dai principali operatori attivi in Italia, il che gli ha consentito di agire di conseguenza.

271    In sintesi, in primo luogo, da quanto precede risulta che, dall’esame dei documenti relativi alle quattordici riunioni del Club Italia citate nella decisione impugnata, nelle quali è accertata la presenza del sig. G., è possibile constatare la partecipazione di quest’ultimo ad accordi anticoncorrenziali in nome e per conto dell’Austria Draht, anche per quanto riguarda discussioni relative ai volumi e ai prezzi.

272    In secondo luogo, si deve rilevare altresì che da detti documenti emerge che l’Austria Draht era percepita come un operatore secondario, di cui occorreva valutare il comportamento, il che dava luogo talvolta a stime delle quantità commercializzate o a interrogativi a tale riguardo, senza che tuttavia detta società sia stata associata, in quanto tale, al coordinamento istituito dai principali operatori attivi sul mercato italiano. Il ruolo svolto dall’Austria Draht all’interno del Club Italia non è quindi strettamente assimilabile a quello rivestito dai principali operatori attivi su tale mercato, quali la Redaelli, la CB, l’Itas, l’ITC, la Tréfileurope e, successivamente, la SLM.

273    In terzo luogo, nonostante il ruolo marginale svolto dall’Austria Draht quale operatore attivo sul mercato italiano, in cui essa era percepita come un operatore secondario, risulta che, in diverse occasioni durante il periodo dell’infrazione, i principali operatori attivi su detto mercato hanno constatato o evidenziato il fatto che l’Austria Draht fosse rappresentata dal sig. G., il quale rappresentava pure la CB nel Club Italia. Tale duplice rappresentanza costituiva pertanto un vantaggio sia per detti operatori, i quali potevano influenzare un fattore di concorrenza, sia per il sig. G., il quale poteva agire sulla base delle informazioni dettagliate che otteneva in occasione della sua partecipazione alle riunioni del Club Italia.

o)     Sulle altre riunioni e sugli altri documenti citati nella decisione impugnata

274    Le conclusioni di cui sopra sono rafforzate dall’esame dei documenti relativi alle altre riunioni citate nella decisione impugnata, vale a dire quelle in cui è stato discusso il caso dell’Austria Draht senza che sia menzionata la presenza del sig. G. e quelle in cui la presenza di quest’ultimo è menzionata e in cui si precisa anche che egli rappresentava l’Austria Draht senza che, tuttavia, le discussioni abbiano avuto ad oggetto specificamente la situazione dell’Austria Draht.

275    A titolo di esempio, va rilevato che, durante la riunione del 22 dicembre 1997, in cui era presente almeno l’ITC secondo quanto indicato nella voce relativa a tale riunione presente nell’allegato 3 della decisione impugnata, è stata comunicata una serie di tabelle relative alle quantità «attrib» (verosimilmente attribuite) a vari clienti da diversi fornitori, tra cui l’«Austria» (verosimilmente l’Austria Draht). Una tabella elaborata in occasione di detta riunione corrisponde ai clienti riforniti dalle società Redaelli, ITC, Itas, Tréfileurope, SLM, Trame e Austria Draht.

276    Nella tabella relativa all’Austria Draht, si può vedere la quantità fornita da tale operatore nonché dagli altri operatori in questione a nove clienti identificati, mentre i nomi di altri due clienti sono stati aggiunti a mano, con l’indicazione, per l’uno o per l’altro («PAMA» e «RDB»), della quantità fornita dall’Austria Draht («200» tonnellate). Queste varie tabelle dimostrano che i membri del Club Italia disponevano di indicazioni molto precise sulle quantità fornite e sugli operatori utilizzati, dal più grosso al più piccolo, dai vari clienti italiani (v. allegato B.10 del controricorso, pagg. 179 e 180, e fascicolo amministrativo, pagg. 5333, 40-46).

277    Analogamente, diversi documenti presenti nel fascicolo evidenziano che i membri del Club Italia conoscevano informazioni precise sulle quantità vendute dall’Austria Draht e da altri ai loro clienti italiani (v., ad esempio, allegato 3 della decisione e allegato 10 del controricorso, pagg. da 188 a 197, le tabelle «Trefolo 2001», riportate anche alle pagg. da 221 a 229). Tali informazioni consentivano ai vari membri del Club Italia di sapere quale quota attribuire all’Austria Draht.

278    Nel loro insieme, detti documenti dimostrano la diffusione continua, all’interno del Club Italia, di informazioni precise sulle quantità vendute dai vari operatori ai diversi clienti, in particolare per quanto riguarda l’Austria Draht.

279    Di conseguenza, dall’insieme dei documenti sopra citati risulta sufficientemente provato che l’Austria Draht ha partecipato, per mezzo del sig. G. e per quanto riguarda le attività affidate allo stesso, alle varie pratiche che sono state decise all’interno del Club Italia.

3.     Sulle varie dichiarazioni richiamate dalle parti

280    Le dichiarazioni richiamate dalle ricorrenti, sia quelle rese a seguito della comunicazione degli addebiti sia quelle contenute in domande volte ad ottenere un’immunità o una riduzione dell’ammenda, non sono sufficienti a rimettere in discussione la conclusione formulata al precedente punto 279, la quale si basa essenzialmente sull’esame di dati contemporanei all’intesa controversa provenienti da resoconti delle varie riunioni a cui assistevano i partecipanti a detta intesa.

281    Tali dati contemporanei consentono di dimostrare che il sig. G. era percepito, dagli altri membri del Club Italia, come una persona che rappresentava l’Austria Draht in Italia. Essi consentono inoltre di affermare che, in qualità di agente dell’Austria Draht per l’Italia, il sig. G. ha trasmesso ai membri del Club Italia informazioni relative alle sue attività, e ha in ogni caso ottenuto informazioni dettagliate sull’attività dei concorrenti dell’Austria Draht sul mercato italiano.

282    Inoltre, come sostiene la Commissione, tali dati sono corroborati dalle dichiarazioni rese dall’ITC e dalla DWK nella loro domanda di trattamento favorevole. Così, l’ITC, che ha fornito molti documenti relativi al Club Italia, afferma chiaramente che il sig. G. ha partecipato a tali riunioni per la CB, ma anche in qualità di «rappresentante dell’Austria Draht in Italia». Analogamente, la DWK, nel fare riferimento al sig. G., precisa che quest’ultimo è il «rappresentante della [CB] e dell’Austria Draht in Italia» (v. allegati B.4 e B.5 del controricorso).

283    Il contenuto della dichiarazione del sig. G., il quale afferma, in sostanza, di aver partecipato per la CB alle riunioni del Club Italia e di non aver mai compiuto attività anticoncorrenziali per conto dell’Austria Draht né comunicato a quest’ultima le informazioni ottenute durante le riunioni del Club Italia, e della dichiarazione presentata a nome del sig. V. (Tréfileurope), da cui risulta che il sig. G. non ha mai partecipato ad accordi d’intesa in nome dell’Austria Draht, non è quindi sufficiente per rimettere in discussione ciò che è possibile dedurre dagli elementi di prova sopra menzionati, in larga parte contemporanei ai fatti. Di fronte a tali elementi, dette affermazioni sono di per sé insufficienti a contraddire ciò che si può dedurre da altri elementi del fascicolo. In particolare, occorre rinviare su questo punto a quanto risulta dagli elementi di prova disponibili in merito alla riunione del 24 giugno 1997 (v. supra, punti da 199 a 202), i quali dimostrano che la CB ha presentato il sig. G. alla Tréfileurope precisandole che quest’ultimo rappresentava l’Austria Draht e che, segnatamente grazie a lui, sarebbe stato possibile trovare un equilibrio sul mercato italiano (v. allegati A.2 e A.3 del ricorso e allegato B.6 del controricorso).

284    Lo stesso vale per il contenuto delle tre dichiarazioni presentate dalle ricorrenti il 14 ottobre 2011, vale a dire quelle di un responsabile dell’ITC e di un responsabile della Redaelli, datate 27 luglio 2011, e quella di un responsabile della SLM, datata 18 luglio 2011, nelle quali si afferma, in sostanza, che il sig. G. è intervenuto alle riunioni in nome e per conto della sola CB e che, sebbene tali tre persone sapessero che egli rappresentava anche l’Austria Draht, il sig. G. non ha mai fornito informazioni su quest’ultima società. Tali dichiarazioni, rese nella fase del procedimento contenzioso, non sono sufficienti a rimettere in discussione quanto può dedursi dagli altri elementi del fascicolo. Se, da un lato, dette dichiarazioni consentono, anch’esse, di dimostrare che i rappresentanti delle summenzionate tre imprese erano consapevoli del fatto che il sig. G. fosse il rappresentante dell’Austria Draht in Italia, dall’altro, le affermazioni in esse contenute e dirette a sostenere che il sig. G. è intervenuto in nome e per conto della sola CB non escludono il fatto che la mera presenza di quest’ultimo alle riunioni del Club Italia gli abbia consentito di venire a conoscenza di informazioni di natura anticoncorrenziale sui clienti e sui prezzi. Inoltre, come risulta dal fascicolo, è lecito supporre che, in diverse occasioni e in assenza di altre spiegazioni ragionevoli, la persona che ha comunicato un’informazione relativa alla situazione particolare dell’Austria Draht sia il sig. G.

285    Per quanto riguarda le dichiarazioni rese a nome di altre imprese partecipanti al Club Italia, che sono state menzionate dalle parti, risulta che, sebbene la CB non abbia menzionato l’Austria Draht quale membro del Club Italia, ciò può spiegarsi con il fatto che il sig. G. rappresentava principalmente la CB, e non l’Austria Draht, ed era considerato facente parte della CB (v., ad esempio, la sua presenza all’audizione dinanzi alla Commissione come componente della delegazione che rappresentava la CB). Dai fatti, e in particolare dalla relazione redatta da Tréfileurope sulla riunione con la CB del 24 giugno 1997, risulta che il sig. G. veniva presentato dalla CB come persona che rappresentava la CB e pure l’Austria Draht, circostanza da cui si poteva trarre un vantaggio. Per quanto riguarda la SLM, la Redaelli e la Trame, il fatto che tali imprese non annoverino espressamente l’Austria Draht tra i vari membri del Club Italia non può essere, a sua volta, sufficiente a rimettere in discussione ciò che può desumersi dagli altri elementi del fascicolo. Tale assenza di riferimenti rafforza tuttavia l’impressione generale che si trae dagli elementi di prova sopra esposti, secondo la quale, in ogni caso, l’Austria Draht era considerata un operatore secondario per quanto riguarda il mercato italiano.

4.     Durata dell’infrazione contestata all’Austria Draht

286    Per quanto concerne il Club Italia, dal fascicolo risulta sufficientemente provato che la partecipazione dell’Austria Draht all’intesa è iniziata in occasione della riunione del 15 aprile 1997 e si è conclusa il 19 settembre 2002, quando la Commissione ha effettuato verifiche nei locali, in particolare, delle società Redaelli, CB, Itas, ITC e Tréfileurope.

287    Pertanto, dal fascicolo risulta sufficientemente provato che l’Austria Draht e, conseguentemente, la voestalpine hanno partecipato al Club Italia per mezzo del sig. G., al quale l’Austria Draht aveva affidato la commercializzazione del suo AP in Italia, dal 15 aprile 1997 al 19 settembre 2002.

5.     Conclusione sul primo motivo

288    Da quanto precede risulta che la Commissione ha dimostrato sufficientemente le ragioni per le quali il comportamento del sig. G. nell’ambito del Club Italia poteva essere imputato all’Austria Draht e alla voestalpine per quanto riguarda le attività affidategli in Italia.

289     Il primo motivo deve pertanto essere respinto.

C –  Sul secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente dichiarato che le ricorrenti hanno partecipato a un’infrazione unica comprendente in particolare il Club Italia e il Club Europa

290    Nel secondo motivo, la voestalpine e l’Austria Draht sostengono che, anche supponendo che la Commissione possa imputare all’Austria Draht il comportamento illecito all’interno del Club Italia del suo agente in Italia, essa non può tuttavia imputarle la partecipazione a un’infrazione unica comprendente il Club Italia e gli altri accordi anticoncorrenziali, come ha fatto nella decisione impugnata. In particolare, le ricorrenti sostengono che l’Austria Draht non ha partecipato agli accordi paneuropei e non è stata né poteva essere a conoscenza del piano d’insieme.

291    Innanzitutto, occorre respingere l’argomento delle ricorrenti secondo cui la mancata partecipazione dell’Austria Draht al Club di Zurigo, all’accordo meridionale o al Club Europa sarebbe sufficiente per concludere che esse non hanno partecipato all’infrazione unica. Infatti, dalla giurisprudenza risulta che a un’impresa può essere addebitata una siffatta infrazione qualora si dimostri che essa intendeva contribuire, con il proprio comportamento, agli obiettivi comuni perseguiti dall’insieme dei partecipanti e che era a conoscenza dei comportamenti illeciti previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne il rischio. Così, un’impresa può aver partecipato direttamente solo ad alcuni dei comportamenti anticoncorrenziali che compongono l’infrazione unica, ma comunque essere stata al corrente di tutti gli altri comportamenti illeciti o aver potuto ragionevolmente prevederli ed essere stata pronta ad accettarne il rischio, nel qual caso la Commissione può imputare a tale impresa la responsabilità di tutti i comportamenti illeciti che compongono tale infrazione (v., in tal senso, i precedenti punti da 119 a 124).

292    Orbene, nel caso di specie, è questo l’approccio adottato dalla Commissione, la quale contesta all’Austria Draht la sua partecipazione all’infrazione unica a causa, da un lato e in particolare, della sua partecipazione al Club Italia per mezzo del sig. G., suo agente in Italia, e, dall’altro, di indizi chiari che suggeriscono che l’Austria Draht è stata sporadicamente coinvolta in discussioni anticoncorrenziali a livello europeo, che le hanno consentito di conoscere tale livello dell’intesa in una fase precoce (v. supra, punto 64).

293    A questo proposito, sebbene risulti che gli obiettivi del Club Italia e del Club Europa non coincidevano e potevano anche essere in contrasto, in quanto i principali operatori del Club Europa cercavano segnatamente di coordinare le loro azioni per contrastare le esportazioni effettuate verso l’Europa settentrionale dai principali operatori del Club Italia, i quali tentavano invece di facilitare dette esportazioni in modo da smaltire la loro produzione, resta il fatto che, come si osserva giustamente nella decisione impugnata, il piano d’insieme che caratterizza l’infrazione unica definita dalla Commissione consiste nel perseguimento di un obiettivo comune a tutti i suddetti operatori, quello di restringere la concorrenza sul mercato dell’AP, sia a livello europeo sia a livello nazionale. Tale piano d’insieme mirava a realizzare e a far rispettare un equilibrio generale tra i diversi accordi che componevano l’infrazione unica, tra cui quelli discussi all’interno del Club Europa e quelli discussi nell’ambito del Club Italia (decisione impugnata, punti da 610 a 621).

294    Fatta questa osservazione, occorre esaminare gli argomenti delle parti relativi ai diversi elementi utilizzati dalla Commissione nella decisione impugnata per delineare la partecipazione delle ricorrenti a un’infrazione unica.

1.     Partecipazione a una componente dell’infrazione unica

295    Al fine di dimostrare la partecipazione delle ricorrenti a un’infrazione unica, la Commissione ha affermato, anzitutto, che l’Austria Draht aveva «partecipato direttamente (...) al Club Italia (...) attraverso il suo agente di vendita in Italia, (...), [sig. G.], dal 15.4.1997 al 19.9.2002» (decisione impugnata, punto 769) (v. supra, punti da 76 a 82).

296    Dall’esame effettuato in relazione al primo motivo risulta che, quand’anche la Commissione non disponesse, nel caso di specie, di elementi di prova che le consentano di dimostrare che l’Austria Draht abbia potuto disporre di una qualche informazione sul comportamento anticoncorrenziale del suo agente in occasione delle varie riunioni del Club Italia a cui egli ha partecipato, la Commissione sarebbe comunque legittimata, per i motivi esposti a tale riguardo nella decisione impugnata, a concludere nel senso dell’esistenza di un’unità economica tra l’agente e il preponente per quanto riguarda le attività affidate al sig. G. dall’Austria Draht (v. supra, punti da 167 a 178).

297    Tale mancanza di conoscenza, da parte dell’Austria Draht, del comportamento anticoncorrenziale del suo agente è tuttavia irrilevante sia al fine di delineare la partecipazione dell’Austria Draht al Club Italia, sia al fine di soddisfare la condizione relativa alla partecipazione a una componente dell’infrazione unica quando si tratti di dimostrare la partecipazione di detta impresa a una siffatta infrazione. In entrambi i casi, occorre considerare che, poiché il sig. G. e l’Austria Draht sono ricompresi in un’unità economica, il preponente è responsabile, ai sensi del diritto della concorrenza, del comportamento illecito dell’agente commesso nell’ambito delle attività affidategli.

298    Quando il sig. G. è intervenuto all’interno del Club Italia per conto dell’Austria Draht, vale a dire nell’ambito delle attività che gli sono state affidate, deve presumersi che egli abbia agito in nome dell’Austria Draht, impegnando così la responsabilità del suo preponente.

2.     Conoscenza del livello paneuropeo dell’intesa

299    Occorre rilevare che la Commissione dichiara espressamente, nella decisione, che «Austria Draht non va considerata direttamente coinvolta nella partecipazione al Club di Zurigo o al Club Europa» (decisione impugnata, punto 652).

300    L’esame dei fatti conferma del resto la fondatezza di tale valutazione, poiché dal fascicolo non risulta che la Commissione sia stata in grado di contestare alle ricorrenti, per i territori diversi dall’Italia in cui l’Austria Draht commercializzava l’AP, comportamenti della stessa natura di quelli che essa può imputare all’Austria Draht, tramite il sig. G., per quanto riguarda il Club Italia. Pertanto, se, da un lato, è possibile, alla luce degli elementi di prova menzionati nel primo motivo, individuare i nomi dei clienti italiani dell’Austria Draht e leggere il nome dell’Austria Draht (o almeno le iniziali «AD») nelle tabelle di ripartizione delle quote per l’Italia, dall’altro, tali indicazioni compaiono solo per quanto riguarda il territorio italiano.

301    Tuttavia, pur affermando che l’Austria Draht non è considerata responsabile di una partecipazione diretta al Club di Zurigo (che si è estinto prima del 15 aprile 1997) o al Club Europa, la Commissione menziona ugualmente «chiare indicazioni che Austria Draht abbia partecipato saltuariamente a discussioni anticoncorrenziali a livello paneuropeo e che fosse pertanto a conoscenza del livello paneuropeo del cartello dalla fase iniziale» (decisione impugnata, punto 652) (v. supra, punto 83).

a)     Elementi di prova invocati nella decisione impugnata

302    Al fine di dimostrare la «consapevolezza della partecipazione a un sistema più ampio da parte delle singole imprese», la Commissione ha presentato diversi elementi di prova per quanto riguarda l’Austria Draht (v. supra, punto 83).

303    In primo luogo, la Commissione ha rilevato che, già nel 1995-1996, vale a dire ben prima del 15 aprile 1997, data individuata dalla Commissione come punto di partenza della partecipazione dell’Austria Draht all’infrazione, quest’ultima aveva assistito a riunioni del Club di Zurigo in cui si prospettava un eventuale nuovo accordo sulle quote. La Commissione ha citato al riguardo, come esempio, il resoconto delle riunioni del 28 maggio 1995 e del 9 gennaio 1996 (decisione impugnata, punto 653).

304    In secondo luogo, la Commissione ha osservato che l’Austria Draht ha ammesso di aver partecipato ad alcune riunioni del Club Europa che, ad avviso di quest’ultima, non avevano un contenuto anticoncorrenziale. Si tratta delle riunioni del 14 ottobre 1998, del 9 novembre 1998, del 28 febbraio 2000 e del 27 settembre 2001. A tale riguardo, la Commissione ha affermato che, almeno alla riunione del 28 febbraio 2000, era stata trattata la questione dei volumi e dei prezzi. Inoltre, nella decisione impugnata si riferisce che, alla riunione del 27 settembre 2001, un responsabile dell’Austria Draht era stato invitato da un dipendente della DWK a partecipare al Club Europa allargato (decisione impugnata, punti 652 e 653).

305    In terzo luogo, la Commissione ha rilevato che, alla riunione del 16 dicembre 1997 del Club Italia (a cui il sig. G. non era presente), è stato affermato che l’Austria Draht «non faceva parte [del] Club [Europa] ma desiderava essere tenuta aggiornata». La Commissione ha rilevato inoltre che, alle successive riunioni del Club Italia, alle quali il sig. G. assisteva per l’Austria Draht, i partecipanti sono stati informati delle discussioni e degli accordi all’interno del Club Europa. Infine, secondo la Commissione, diversi indizi suggerivano che, durante il periodo di espansione paneuropea, l’Austria Draht era stata coinvolta in discussioni sulla ripartizione delle quote e dei clienti in alcuni paesi e aveva assistito, nella persona del suo agente in Italia, sig. G., ad almeno sei riunioni dedicate all’espansione del Club Europa [le riunioni del 27 settembre 2001, del 10 e dell’11 ottobre 2001, del 6 novembre 2001 – nel corso della quale il sig. G. è stato inoltre designato quale possibile coordinatore nazionale per l’Italia, congiuntamente al sig. A. (Itas) e al sig. C. (CB) –, del 5 e 6 giugno 2002, del 1° luglio 2002 e del 2 luglio 2002] (decisione impugnata, punto 653).

306    Alla luce di tali elementi, la Commissione ha concluso che l’«Austria Draht, aderendo al Club Italia, era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che la collusione a tale Club rientrava in un piano generale per la stabilizzazione del mercato dell’AP finalizzato a evitare la flessione dei prezzi, che il Club Italia condivideva con gli accordi paneuropei» (decisione impugnata, punto 654).

b)     Analisi degli elementi di prova richiamati nella decisione impugnata

 Elementi di prova relativi al Club di Zurigo

307    Per quanto riguarda gli elementi richiamati a proposito di due riunioni del Club di Zurigo a cui avrebbe partecipato l’Austria Draht, occorre ricordarne il contenuto.

–       Sulla riunione del 28 maggio 1995

308    Il contenuto della riunione del Club di Zurigo del 28 maggio 1995 è esposto nell’allegato 2 della decisione impugnata. Si tratta di una riunione tenutasi a Barcellona (Spagna) a margine di una riunione dell’Eurostress Information Service (ESIS), la principale associazione professionale dei produttori di AP in Europa, di cui l’Austria Draht era membro.

309    A tale riguardo, va ricordato che, in generale, la Commissione ha osservato che le riunioni dell’ESIS, avente sede a Düsseldorf (Germania), non sono considerate di per sé anticoncorrenziali. La Commissione ha tuttavia rilevato che i partecipanti all’intesa si sono talvolta riuniti in modo informale, a margine di tali riunioni dell’ESIS, per discutere e mettersi d’accordo su quote, prezzi e accordi con i clienti. Per suffragare detta affermazione, la Commissione invoca i documenti che le sono stati trasmessi dal Bundeskartellamt, dai quali risulta quanto segue:

«La mattina della prima giornata [degli incontri dell’ESIS] era di fatto utilizzata dai partecipanti per tenere discussioni informali[, il che era normale per tutte le riunioni dell’ESIS che si protraevano per alcuni giorni]. Lo scopo di queste ultime era di pervenire ad accordi di mercato interno (…)» (decisione impugnata, punto 97).

310    Nella voce relativa alla riunione del Club di Zurigo del 28 maggio 1995 figurante nell’allegato 2 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato che erano rappresentate la Tréfileurope, la Nedri, la WDI, la DWK, la Tycsa e l’Emesa, vale a dire i membri permanenti, nonché l’«Austria». Secondo la Commissione, tale indicazione si riferisce all’Austria Draht, dato che quest’ultima ha confermato la propria partecipazione a detta riunione nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti.

311    Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 2 della decisione impugnata, la Commissione presenta i punti oggetto della riunione del 28 maggio 1995 del Club di Zurigo come segue:

–        «[d]ichiarazione (probabilmente da comunicare [a un rappresentante della Redaelli]) secondo cui il Club accetta di ridurre le esportazioni [verso l’Italia] e aumentare le importazioni (in Europa) dall’Italia. Si aggiunge che “Aldé” è “considerata come importazione”»;

–        «[c]orrezione di cifre per Austria e Spagna»;

–        «[d]iscussione sull’Italia. I produttori italiani chiedono come è possibile “rispettare le quote di esportazione”. [Un rappresentante della Redaelli] minaccia di ostruire qualunque mercato. Non intende aumentare i prezzi e imporli agli altri»;

–        «Tycsa (...) chiede se altri membri del Club sono disposti a cedere. La risposta è: nessuno»;

–        «[s]egue un nuovo tentativo di fissare le quote sulla base delle vendite, con l’indicazione del numero di vendite per A[ustria]D[raht], WDI, Köln [DWK], Tréfil[europe], Nedri, Tycsa Eme[sa]. Gli italiani sono menzionati a parte: [Redaelli] + [ITC] + [sig. C.] (CB) + Itas»;

–        «[l]a riunione si conclude con 1) la posizione dei produttori italiani ([un rappresentante della Redaelli] offre al massimo 20 000 [tonnellate] e chiede quanto sarebbero disposte ad accettare CB e Itas) 2) fissazione di un nuovo incontro ad Amsterdam l’8.6».

312    Tali informazioni provengono, da una parte, dalla risposta dell’Emesa del 25 ottobre 2002 a una richiesta di informazioni della Commissione, nella quale l’Emesa ha menzionato diverse «riunioni ufficiose con membri dell’ESIS», il cui oggetto consisteva nel «discutere dei prezzi, delle quote e dei progetti di contratto con grossi clienti» e, dall’altra, da appunti dell’Emesa, presentati dall’ArcelorMittal il 28 giugno 2007, che contengono un resoconto di detta riunione redatto dal sig. P., rappresentante dell’Emesa (v. allegato A.41 del ricorso e fascicolo amministrativo, pagg. 11491 e 11500, nonché allegato B.11 del controricorso).

313    Sebbene l’esame dei documenti sopra citati consenta in effetti di constatare che il resoconto della riunione del Club di Zurigo del 28 maggio 1995 redatto dal sig. P. contiene, in sostanza, le indicazioni riprese dalla Commissione nella decisione impugnata, tale constatazione non è sufficiente a giustificare le conclusioni che ne vengono tratte per quanto riguarda l’Austria Draht.

314    In primo luogo, dalla risposta dell’Emesa alla richiesta di informazioni della Commissione risulta che i partecipanti alla riunione del Club di Zurigo del 28 maggio 1995 erano le società Tréfileurope, Nedri, WDI, DWK, Tycsa ed Emesa, alle quali corrispondono i nomi delle persone citate in tale risposta per quanto riguarda detta riunione. Da siffatta risposta risulta, inoltre, che per nessuna delle 21 «riunioni ufficiose con membri dell’ESIS» menzionate dall’Emesa per il periodo che va dal 9 giugno 1994 al 27 settembre 2001 viene citato, tra i partecipanti, il nome dell’Austria Draht o di uno dei suoi rappresentanti.

315    In secondo luogo, dalla risposta delle ricorrenti alla comunicazione degli addebiti emerge che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, l’Austria Draht ha confermato la propria presenza soltanto alla riunione dell’ESIS tenutasi nel maggio 1995 e non alla «riunione ufficiosa con membri dell’ESIS» menzionata dall’Emesa. Le ricorrenti hanno presentato inoltre elementi di prova pertinenti per dimostrare che il rappresentante dell’Austria Draht alla riunione dell’ESIS è giunto a Barcellona solo il 29 maggio, e non il 28 maggio, data in cui si è tenuta la riunione ufficiosa menzionata dall’Emesa (allegato A.7 del ricorso, pagg. da 835 a 837 del ricorso).

316    Su tale punto, la Commissione sostiene che non si può escludere che il rappresentante dell’Austria Draht abbia assistito alla «seconda sessione» menzionata negli appunti dell’Emesa a partire dal suo arrivo a Barcellona. Siffatta affermazione non è tuttavia suffragata da elementi di prova concludenti, tenuto conto in particolare dell’assenza di qualsiasi riferimento a detta persona nel resoconto redatto dal sig. P. Inoltre, dalla decisione impugnata risulta che la Commissione riconosce che le riunioni informali che si tenevano a margine delle riunioni dell’ESIS avevano luogo generalmente «la mattina della prima giornata» (v. supra, punto 299).

317    In terzo luogo, per quanto riguarda il contenuto delle indicazioni estratte dal resoconto della riunione del 28 maggio 1995 redatto dal sig. P., che sono riprese in sostanza nella decisione impugnata (v. supra, punto 311), va rilevato che l’unico riferimento in grado di coinvolgere l’Austria Draht consiste nel fatto che, durante la «prima sessione», sono state elencate le quantità vendute per taluni operatori e che, in tale occasione, compaiono le iniziali «AD» accompagnate dal numero «947», seguito dal numero «1 500» e dall’annotazione «finale 1 500» (quest’ultima annotazione viene erroneamente riprodotta come «500» nella versione trascritta e tradotta che accompagna gli appunti originali del sig. P.). Il resoconto redatto dal sig. P. menziona inoltre annotazioni simili per le società WDI, DWK, Tréfileurope, Tycsa, Emesa e Nedri.

318    Interrogate sul significato di detto riferimento, le ricorrenti hanno sostenuto che, a parte l’assenza del rappresentante dell’Austria Draht a tale riunione informale, va rilevato che il resoconto redatto dal sig. P. si riferisce, quando menziona le quote di esportazione verso il resto dell’Europa chieste dai produttori aventi sede in Italia, a una quota stimata di 1,5 per l’«Austria», che corrisponde alla quantità di «1 500», venduta o chiesta non dall’Austria Draht, ma dai produttori aventi sede in Italia. La Commissione non è stata in grado di contestare tale interpretazione, che sembra plausibile alla luce del resoconto.

319    Quanto all’annotazione «sig. T. [il rappresentante della DWK] + Austria», che figura nel resoconto redatto dal sig. P., non sussistono motivi particolari per ritenere che detto termine non possa riferirsi semplicemente all’Austria, ma debba essere interpretato come un riferimento all’Austria Draht. In linea di principio, una siffatta interpretazione avrebbe dovuto risultare anche dall’elenco dei partecipanti alle riunioni ufficiose dell’ESIS presentato dall’Emesa. Inoltre, dal fascicolo emerge che era spesso il rappresentante della DWK ad agire come coordinatore dei partecipanti all’intesa per quanto riguardava l’Austria (v., ad esempio, le informazioni relative alla riunione del Club Europa del 27 settembre 2001).

320    In conclusione, nessuno degli elementi di prova invocati dalla Commissione consente di dimostrare in modo convincente la partecipazione di un rappresentante dell’Austria Draht alla riunione del Club di Zurigo del 28 maggio 1995, il cui contenuto non consente peraltro di considerare dimostrato che l’Austria Draht abbia partecipato alle discussioni del Club di Zurigo relative alla quota da concedere ai produttori italiani al fine di ridurre la pressione concorrenziale da essi esercitata al di fuori dell’Italia, o che essa sia stata a conoscenza di dette discussioni.

–       Sulla riunione del 9 gennaio 1996

321    Il contenuto della riunione del Club di Zurigo del 9 gennaio 1996 è esposto nell’allegato 2 della decisione impugnata. Si tratta di una riunione tenutasi a Bruxelles (Belgio), a margine di una riunione dell’ESIS.

322    Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 2 della decisione impugnata, la Commissione ha indicato che erano rappresentate la Tréfileurope, la Nedri, la WDI, la DWK, la Tycsa e l’Emesa, nonché la Redaelli e l’Austria Draht. Le ricorrenti ammettono la presenza del sig. Ro., uno dei dirigenti dell’Austria Draht, alla riunione dell’ESIS (v. allegato A.7 del ricorso, pag. 54).

323    Nella voce relativa a tale riunione figurante nell’allegato 2 della decisione impugnata, la Commissione presenta i punti oggetto della riunione del Club di Zurigo del 9 gennaio 1996 come segue:

–        «[d]iscussione sull’Italia: si è notato che gli italiani avevano raggiunto un accordo (interno) durante la riunione del 19.9. Si rammenta che è giunto il momento di trovare una soluzione comune su un sistema delle quote, secondo il sig. [T.] [della DWK], “qualunque cosa ciò significhi”»;

–        «[d]iscussione tra i membri del Club sul futuro dello stesso. – Tréfileurope (sig. [P.]) afferma che tutto crollerebbe senza un sistema di quote. Si chiede se non sarebbe una “guerra assurda”. Osserva che il 1996 ha registrato una contrazione e suggerisce di attendere “le proposte”»;

–        «NDI, la WDI, Austria Draht e Emesa esprimono dubbi circa la possibilità di applicare nuovamente [un sistema di quote] e Tycsa raccomanda professionalità»;

–        «[s]embrano essere favorevoli a un nuovo sistema di quote: Tycsa, Emesa, Nedri (NDI), Austria Draht e WDI. I Francesi non sono dello stesso parere. WDI ha asserito inoltre di ritenere che il Club non avesse alcun senso al momento»;

–        «[n]onostante ciò, si esamina una possibile assegnazione delle quote. Si discute una tabella (cifre espresse in percentuale) per paese a mero titolo informativo, [per] DWK + Trefd [Tréfilarbed], FU [Fontainunion], STCO [Sainte Colombe], WDI, NDI, I [Italia], AU [Austria Draht], SP [Spagna, vale a dire i gruppi Emesa e Tycsa] in base al mercato nel 1994. I paesi interessati sono “D-F-I-NL-UBL-SP-AUS”».

324    Tali informazioni provengono, da una parte, dalla risposta dell’Emesa del 25 ottobre 2002 a una richiesta di informazioni della Commissione, nella quale l’Emesa ha menzionato diverse «riunioni ufficiose con membri dell’ESIS», il cui oggetto consisteva nel «discutere dei prezzi, delle quote e dei progetti di contratto con grossi clienti» e, dall’altra, da appunti dell’Emesa, presentati dall’ArcelorMittal il 28 giugno 2007, che contengono un resoconto di detta riunione redatto dal sig. P., rappresentante dell’Emesa (v. allegato A.41 del ricorso, allegati B.9, B.11 e B.13 del controricorso e allegato G.14 della risposta della Commissione alle misure di organizzazione del procedimento).

325    Alla luce di tali elementi, si possono formulare tre osservazioni per quanto riguarda l’Austria Draht.

326    In primo luogo, la partecipazione dell’Austria Draht a detta riunione non è controversa. Ciò è importante, poiché il nome dell’Austria Draht non figura nell’elenco dei partecipanti alle riunioni ufficiose dell’ESIS presentato dall’Emesa. Inoltre, a differenza dell’elenco dei partecipanti alla riunione redatto dal sig. P. nel suo resoconto della riunione del 28 maggio 1995, il suo resoconto della riunione del 9 gennaio 1996 fa riferimento sia ai nomi dei rappresentanti delle imprese partecipanti sia ai paesi che essi rappresentano. Vi si menzionano infatti l’Austria, l’Olanda, il Belgio e la Francia, ma anche «AD», «NDI» e il «sig. [P.] [della Tréfileurope]».

327    Il riferimento all’Austria non appare più, pertanto, come un’anomalia o come un’aggiunta alla persona del sig. T., rappresentante della DWK (v. supra, punto 319), e, in ogni caso, la partecipazione dell’Austria Draht alla riunione non è controversa.

328    In secondo luogo, come sostiene la Commissione, è possibile ritenere che, in occasione della riunione del 9 gennaio 1996, il rappresentante dell’Austria Draht sia venuto a conoscenza delle difficoltà incontrate dal Club Europa per coordinarsi con il Club Italia. Al riguardo, occorre rilevare che una delle imprese presenti a tale riunione è la Redaelli, la quale, in quel periodo dell’intesa, rappresentava i principali operatori del Club Italia nelle loro discussioni con il Club di Zurigo. Dal contenuto di detta riunione, che è riferito in un resoconto manoscritto redatto all’epoca dei fatti, risulta in tal senso che, alla luce delle predette difficoltà, si sarebbe prevista l’istituzione di un nuovo sistema di quote da concedere ai produttori italiani al fine di ridurre la pressione concorrenziale da essi esercitata al di fuori dell’Italia.

329    Tale quota di esportazioni costituisce uno degli elementi essenziali del piano d’insieme che caratterizza l’infrazione unica, poiché mira a coordinare gli operatori presenti nel Club di Zurigo con gli operatori concorrenti presenti nel Club Italia.

330    In terzo luogo, come osservano le ricorrenti, è anche possibile rilevare che l’Austria Draht, al pari di altre imprese, ha espresso dubbi in merito all’istituzione di un sistema di quote. Tali dubbi possono tuttavia essere ridimensionati dal fatto che l’Austria Draht è comunque apparsa favorevole a un nuovo sistema a tale riguardo.

331    In ogni caso, le ricorrenti sostengono che, subito dopo la riunione del Club di Zurigo del 9 gennaio 1996, nel corso di una riunione del Club Italia del 13 febbraio 1996, a cui erano presenti rappresentanti della Redaelli (la stessa persona che era presente alla riunione del 9 gennaio 1996), della CB (sig. C.), dell’ITC e dell’Itas, e in cui si è discusso dell’approccio da adottare per quanto riguardava gli stranieri, è stato affermato che «l’Austria Draht non voleva entrare» (v. voce relativa a tale riunione dell’allegato 3 della decisione impugnata, allegato A.42 del ricorso). Detta affermazione risulta da un resoconto manoscritto redatto dal rappresentante dell’ITC a tale riunione.

332    Una tale indicazione consente di considerare che, quantomeno per il rappresentante della Redaelli, che è il principale artefice del coordinamento tra il Club di Zurigo e il Club Italia, i «dubbi» che sarebbero stati espressi dal rappresentante dell’Austria Draht durante la riunione del Club di Zurigo del 9 gennaio 1996, secondo quanto riferito dal rappresentante dell’Emesa a tale riunione, si avvicinino più a una dissociazione effettiva dal contenuto delle discussioni di natura anticoncorrenziale che hanno avuto luogo nel corso di detta riunione.

333    Analogamente, quanto alla tabella menzionata nel resoconto della riunione del 9 gennaio 1996 redatto dal sig. P. (v. allegato B.13 del controricorso), occorre rilevare che essa, di cui viene detto che è stata presentata «soltanto a titolo informativo», si limita a riprodurre, per quanto riguarda la colonna «Aus», dati identici a quelli riprodotti al punto 149 della decisione impugnata per quanto concerne il 1994 e a proposito dei quali la Commissione ha rilevato, riproducendo le indicazioni fornite dalla richiedente l’immunità, la DWK, che «l’Austria Draht non avrebbe partecipato al Club di Zurigo, ma sarebbe stata inserita nella tabella esclusivamente per “scrupolo di completezza”».

334    Inoltre, le ricorrenti sostengono che, oltre agli elementi di cui sopra, dal fascicolo risulta che l’Austria Draht non ha partecipato alle numerose riunioni del Club di Zurigo o del Club Europa successive alla riunione del 9 gennaio 1996.

335    In tale contesto, è lecito ritenere, come sostengono le ricorrenti, che, anche se il rappresentante dell’Austria Draht alla riunione dell’ESIS era presente alla riunione del Club di Zurigo del 9 gennaio 1996, il cui contenuto è riferito nel resoconto redatto dal sig. P., detto rappresentante non abbia fornito alcuna informazione per quanto riguardava l’Austria Draht. È parimenti lecito considerare che, quand’anche il rappresentante dell’Austria Draht fosse venuto a conoscenza delle discussioni relative alle quote da concedere ai produttori italiani al fine di ridurre la pressione concorrenziale da essi esercitata al di fuori dell’Italia, il che non risulta chiaramente dai documenti del fascicolo, avrebbe dichiarato allora che l’Austria Draht non avrebbe partecipato a tale accordo.

336    In conclusione, da quanto precede risulta che la Commissione è legittimata a considerare che un rappresentante dell’Austria Draht era presente alla riunione del Club di Zurigo del 9 gennaio 1996 e che, in tale occasione, detto rappresentante è stato informato di uno degli elementi essenziali del piano d’insieme che caratterizza l’infrazione unica, vale a dire l’esistenza di discussioni tra i membri permanenti e i principali produttori italiani, rappresentati dalla Redaelli, in vista della concessione di una quota a questi ultimi al fine di ridurre la pressione concorrenziale da essi esercitata al di fuori dell’Italia.

337    Benché la Commissione non possa invocare gli elementi di prova sopra menzionati per dimostrare la partecipazione dell’Austria Draht al Club di Zurigo, cosa che del resto non ha fatto, essa può tuttavia farvi riferimento, come ha fatto al punto 652 della decisione impugnata, in quanto «indicazion[e del fatto] che Austria Draht abbia partecipato saltuariamente a discussioni anticoncorrenziali a livello paneuropeo e che fosse pertanto a conoscenza del livello paneuropeo del cartello dalla fase iniziale».

338    Il fatto che detta conoscenza preceda l’inizio del periodo di infrazione definito dalla Commissione per quanto riguarda le ricorrenti è irrilevante a tale riguardo.

 Elementi di prova relativi al Club Europa

339    Per quanto riguarda gli elementi invocati dalla Commissione in relazione alle riunioni del Club Europa a cui l’Austria Draht avrebbe partecipato direttamente, per mezzo dei suoi dipendenti e non tramite il sig. G., suo agente commerciale per l’Italia, occorre ricordare il contenuto di tali elementi.

340    In via preliminare, va rilevato che la Commissione invoca, da un lato, almeno quattro riunioni del Club Europa nella decisione impugnata, vale a dire le riunioni del 14 ottobre 1998, del 9 novembre 1998, del 28 febbraio 2000 e del 27 settembre 2001, e, dall’altro, nelle sue memorie, anche la riunione del 25 settembre 1997, a cui sarebbe stato presente un rappresentante dell’Austria Draht e in cui le discussioni si sarebbero incentrate su un accordo sui prezzi, secondo quanto affermato dalla Nedri nella sua domanda di trattamento favorevole. Tuttavia, risulta che le ricorrenti dimostrano chiaramente che, al contrario di quanto aveva affermato la Nedri senza addurre elementi di prova in proposito, il rappresentante dell’Austria Draht non poteva essere presente a Düsseldorf per partecipare a siffatta riunione in quanto si trovava a Salisburgo (Austria) in quella data (allegato A.7 del ricorso, pag. 46 e pagg. 815 e 816). Risulta inoltre che, nella voce dell’allegato 2 della decisione impugnata relativa alla riunione del Club Europa del 25 settembre 1997, la Commissione non ha indicato la presenza di un rappresentante dell’Austria Draht tra i partecipanti.

341    In tale contesto, nulla dimostra in modo concludente che l’Austria Draht abbia potuto partecipare alle discussioni del Club Europa relative a un accordo sui prezzi avvenute durante la riunione del 25 settembre 1997, o che essa sia stata a conoscenza di dette discussioni. Più in generale, occorre inoltre constatare, riguardo agli elementi addotti su tale punto dalla Commissione, che le dichiarazioni rese dalla Nedri nella sua domanda di trattamento favorevole per quanto riguarda l’Austria Draht non sono né autoincriminanti né corroborate da altri elementi di prova forniti da detta impresa.

–       Sulla riunione del 14 ottobre 1998

342    Il contenuto di tale riunione, tenutasi a Düsseldorf, è esposto nell’allegato 2 della decisione impugnata, in cui si precisa, alla voce corrispondente, che essa ha avuto ad oggetto «gli sviluppi del mercato dell’UE nel 1999» e che «Nedri e Tréfileurope confermano entrambe la presenza di Austria Draht».

343    Le imprese rappresentate a detta riunione erano i membri permanenti e l’Austria Draht.

344    Tali informazioni provengono, essenzialmente, da quelle comunicate nella sua domanda di trattamento favorevole dalla Nedri, la quale ha menzionato il nome di un rappresentante dell’Austria Draht come persona presente, e, inoltre, da quelle presentate nella sua domanda di trattamento favorevole dalla Tréfileurope, la quale ha menzionato la presenza degli «austriaci» a detta riunione (allegato B.7 del controricorso, allegati da H.8 a H.10 della risposta della Commissione alle misure istruttorie).

345    Alla luce dei documenti forniti alla Commissione su questo punto, occorre tuttavia constatare che le informazioni sopra menzionate, fornite da imprese che chiedono una riduzione della loro sanzione dopo aver subito un’ispezione da parte della Commissione, non dimostrano, a rigor di termini, elementi tali da poter essere definiti accordi anticoncorrenziali.

346    Per la Commissione, il riferimento a una «discussione sugli sviluppi del mercato europeo» sarebbe un «eufemismo» utilizzato dalla Nedri nella sua domanda di trattamento favorevole. Tale affermazione, fatta nel 2002 a proposito di una riunione tenutasi nel 1998, non presenta tuttavia il grado di precisione necessario per poterne dedurre che l’Austria Draht sia stata a conoscenza del piano d’insieme che caratterizzava l’infrazione unica.

347    Analogamente, risulta che le affermazioni fatte dalla Tréfileurope sono molto generiche. La menzione della presenza degli «austriaci» a Düsseldorf per quanto riguarda la riunione del 14 ottobre 1998 non è sufficiente a dimostrare che, in tale occasione, l’Austria Draht abbia partecipato a una riunione il cui oggetto era anticoncorrenziale per il fatto che, secondo la Tréfileurope, detta riunione faceva parte di una serie di riunioni in cui avrebbero avuto luogo discussioni anticoncorrenziali.

348    Di per sé, la presenza dell’Austria Draht alla riunione del 14 ottobre 1998 non è determinante e non può essere invocata dalla Commissione per dimostrare in modo giuridicamente sufficiente che essa costituisca un’«indicazion[e del fatto] che Austria Draht abbia partecipato saltuariamente a discussioni anticoncorrenziali a livello paneuropeo e che fosse pertanto a conoscenza del livello paneuropeo del cartello dalla fase iniziale». A tal fine, la Commissione avrebbe dovuto provare anche la natura anticoncorrenziale delle discussioni di cui trattasi con elementi più precisi rispetto alle affermazioni generiche, poco chiare o insufficientemente precise fatte dalle richiedenti il trattamento favorevole.

–       Sulla riunione del 9 novembre 1998

349    Il contenuto di tale riunione, tenutasi a Düsseldorf, è esposto nell’allegato 2 della decisione impugnata, in cui si precisa, alla voce corrispondente, che detta «riunione di metà anno dell’ESIS», secondo la Tréfileurope, ha avuto lo scopo di «discutere gli sviluppo del mercato dell’UE nel 1999», secondo la Nedri.

350    Al pari delle informazioni precedentemente menzionate, queste informazioni provengono essenzialmente dalla domanda di trattamento favorevole della Nedri, che fa riferimento alle medesime persone che erano presenti alla riunione del 14 ottobre 1998 (allegato B.7 del controricorso, allegato H.10 della risposta della Commissione alle misure istruttorie).

351    Nella sua domanda di trattamento favorevole, la Tréfileurope si è limitata a menzionare l’esistenza di una riunione semestrale dell’ESIS, senza indicare le persone presenti a tale riunione (allegato H.9 della risposta della Commissione alle misure istruttorie).

352    Anche in questo caso, occorre constatare che la mera presenza di un rappresentante dell’Austria Draht a una riunione dell’ESIS non è sufficiente a dimostrare in modo giuridicamente sufficiente che essa costituisca un’«indicazion[e del fatto] che Austria Draht abbia partecipato saltuariamente a discussioni anticoncorrenziali a livello paneuropeo e che fosse pertanto a conoscenza del livello paneuropeo del cartello dalla fase iniziale». Detta riunione non è dunque determinante.

–       Sulla riunione del 28 febbraio 2000

353    Il contenuto di tale riunione, tenutasi a Düsseldorf, è esposto nell’allegato 2 della decisione impugnata, in cui si precisa, alla voce corrispondente, che essa ha avuto ad oggetto l’«[a]ttuazione dell’accordo del maggio 1997» e una «discussione sulle vendite realizzate».

354    A detta riunione erano rappresentate le imprese Tréfileurope, Nedri, WDI, DWK e Tycsa, nonché Redaelli, Austria Draht, ITC e Socitrel.

355    Tali informazioni provengono dalla domanda di trattamento favorevole della Nedri del 23 ottobre 2002 (v. fascicolo amministrativo, pag. 7593).

356    La voce dell’allegato 2 della decisione impugnata corrispondente alla riunione del Club Europa del 28 febbraio 2000 menziona inoltre un resoconto della riunione dell’ESIS, redatto da tale associazione con data «29 febbraio 2000» e trasmesso alla Commissione dall’Austria Draht (v. allegato A.44 del ricorso), il cui contenuto citato è il seguente:

«[Il sig. T. della DWK] ha osservato che, nonostante un aumento del volume sul mercato europeo, non è stato possibile proporre un aumento dei prezzi per l’AP. Poiché questa tendenza è destinata probabilmente a continuare, è assolutamente necessario contrastarla. Al tempo stesso, tuttavia, sembra impossibile raggiungere questo obiettivo».

357    Anche in questo caso, i documenti citati dalla Commissione non sono molto concludenti per quanto riguarda l’Austria Draht.

358    Da una parte, per quanto concerne l’«attuazione dell’accordo del maggio 1997» e la «discussione sulle vendite realizzate» a cui fa riferimento la Nedri, da una tabella relativa a tale questione, citata nell’allegato 2 della decisione impugnata, risulta che le vendite in parola erano quelle realizzate per trimestre nel 1999 dai membri permanenti, vale a dire la Tréfileurope, la Nedri, la WDI, la DWK, la Tycsa e l’Emesa. L’Austria Draht non è menzionata in detta tabella.

359    Quanto all’«accordo del maggio 1997», dall’allegato 2 della decisione impugnata emerge che, il 12 e 13 maggio 1997, a Lione (Francia), è stato raggiunto un «accordo sulle quote» tra i membri permanenti, tutti presenti a detta riunione. Secondo tale accordo, i sei produttori dovevano scambiarsi ogni trimestre informazioni sulle loro vendite. Non viene riferita la presenza dell’Austria Draht a tale riunione, sulla quale la Commissione dispone di informazioni fornite dalle società Nedri, Tréfileurope, Emesa e Arcelor España (per quest’ultima, tramite gli appunti dell’Emesa presentati nel 2007).

360    Supponendo che un rappresentante dell’Austria Draht abbia effettivamente assistito alla riunione menzionata dalla Nedri, la sua presenza avrebbe consentito all’Austria Draht di essere informata dell’esistenza dell’«accordo del maggio 1997» e del contenuto delle vendite realizzate nel 1999 da ciascun membro permanente del Club Europa. In una siffatta ipotesi, la riunione del Club Europa del 28 febbraio 2000 costituirebbe effettivamente un’«indicazion[e del fatto] che Austria Draht abbia partecipato saltuariamente a discussioni anticoncorrenziali a livello paneuropeo e che fosse pertanto a conoscenza del livello paneuropeo del cartello dalla fase iniziale».

361    Poiché, tuttavia, la presenza dell’Austria Draht a tale riunione è stata menzionata da uno solo dei suoi partecipanti, vale a dire la Nedri, occorre ritenere che, di per sé, tale affermazione non sia sufficiente a dimostrare la presenza dell’Austria Draht alla discussione avvenuta tra i membri permanenti sul loro accordo concluso nel maggio 1997. Parimenti, occorre chiedersi per quale motivo le informazioni citate dalla Nedri siano state discusse in presenza di una persona che rappresentava una società che non faceva parte dell’accordo in questione. Sembra più probabile che la discussione di cui trattasi sia avvenuta al di fuori dell’ambito ufficiale dell’ESIS, in occasione di una riunione ufficiosa tra i sei produttori del Club Europa.

362    D’altra parte, alla luce del resoconto della riunione dell’ESIS redatto da tale associazione e presentato dalle ricorrenti, risulta che l’elenco delle persone presenti alla riunione del 28 febbraio 2000 (riunione menzionata dalla Nedri) e quello dei presenti alla riunione del 29 febbraio 2000 (riunione menzionata dall’ESIS) non coincidono. Secondo la Nedri, la cui dichiarazione è ripresa dalla Commissione, alla riunione del Club Europa del 28 febbraio 2000 erano presenti persone in rappresentanza delle società Tréfileurope, Nedri, WDI, DWK e Tycsa, nonché Redaelli, Austria Draht, ITC e Socitrel. Secondo le ricorrenti, che citano a questo proposito il resoconto dell’ESIS sulla riunione del 29 febbraio 2000, a tale riunione erano presenti le persone menzionate dalla Nedri, ma anche altre cinque persone non citate da quest’ultima. Risulta inoltre che il sig. K., della Tréfileurope, che secondo la Nedri era presente alla riunione del Club Europa del 28 febbraio 2000, non figura nell’elenco delle persone presenti secondo l’ESIS alla riunione del 29 febbraio 2000.

363    Tali discrepanze consentono anche di considerare l’ipotesi di due riunioni distinte, quella ufficiosa del Club Europa e quella ufficiale e successiva dell’ESIS.

364    A tal riguardo, si può anche rilevare, come osservato dalle ricorrenti, che, a differenza delle altre riunioni, il rappresentante dell’Austria Draht a tale riunione dell’ESIS non era uno dei suoi rappresentanti tradizionali, vale a dire uno dei suoi dirigenti, ma un dipendente di detta società. Ciò si spiega, secondo le ricorrenti, con il fatto che la riunione dell’ESIS in questione doveva essere dedicata in particolare a una norma tecnica (la norma EN 10138). In tale contesto, sembra ancora meno probabile che i rappresentanti dei membri permanenti decidano di coinvolgere nelle loro discussioni non uno dei dirigenti dell’Austria Draht, ma uno dei suoi dipendenti che non avevano incontrato in precedenza.

365    In conclusione, la Commissione non è in grado di dimostrare in modo concludente la partecipazione di un rappresentante dell’Austria Draht alla riunione del Club Europa del 28 febbraio 2000.

–       Sulla riunione del 27 settembre 2001

366    Il contenuto di tale riunione, tenutasi a Düsseldorf, è esposto nell’allegato 2 della decisione impugnata. Nella voce di detto allegato relativa a questa riunione, la Commissione presenta nel modo seguente i punti sui quali si è incentrata la riunione:

–        «Nedri (…): riunione informale a margine dell’incontro ufficiale dell’ESIS con discussione in merito alla situazione del mercato, alle forniture (quote) dei produttori italiani in Europa e ai prezzi minim[i] (...)»;

–        «Emesa: (…) [f]issazione di incontri con i coordinatori (“capitani”) in Italia il 12, in Francia il 18, nei Paesi Bassi il 14, in Germania il 10 e in Spagna il 2. [È inoltre presente un elenco dei coordinatori]: [un rappresentante della WDI] – Germania; [un rappresentante della Tréfileurope] – Belgio + Francia; [un rappresentante della Nedri] – Addtek; [un rappresentante della DWK] – Austria; Tycsa – “no!”»;

–        «[d]iscussione sulle vendite reali rispetto alle statistiche (“estable v propuestas”) per paese (Paesi Bassi, Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Francia»;

–        «[un rappresentante della Nedri] dà conto delle discussioni con l’Italia, ossia che il 4 ottobre era in programma un incontro con i produttori italiani per convincerli a collaborare; in caso contrario, Nedri e altri produttori avrebbero penetrato il mercato italiano»;

–        «[s]cambio di informazioni sulla situazione del mercato in Europa, in particolare in Germania. [Un rappresentante della Nedri] fa notare che, prima di abbassare i prezzi, si sarebbero dovuti esplorare altri mercati e comunica che i produttori italiani applicano un prezzo di 11 000 lire (che serve a “sovvenzionare” le loro esportazioni a basso costo) e che stanno cercando di vendere 60 000 tonnellate in Europa (14 000 nei Paesi Bassi, 10 000 in Germania, 18 000 in Francia, 2 000 in Spagna, ecc.)»;

–        «[a]ppunti rinvenuti presso Emesa e Tycsa: “Incontro tra i concorrenti per cercare di controllare il mercato dell’Europa centrale” (riunione del Club Europa): discussione sulla situazione del mercato in Germania e in Europa. Sono stati discussi nel dettaglio i prezzi di vari tipi di prodotti in vari paesi europei sono stati fissati prezzi minimi (in euro) per il 2002 per Paesi Bassi, Belgio, Francia, Austria, Svizzera, Germania, Spagna e Portogallo per prodotto (in base al diametro) con una maggiorazione in Francia e Belgio per i clienti minori. La ragione da riferire ai clienti è l’aumento dei prezzi delle vergelle e dei costi dell’energia. Emesa e Tycsa hanno però osservato che l’effettiva applicazione dei prezzi concordati per il 2002 continuava a dipendere dai colloqui che Nedri avrebbe avuto con i produttori italiani e ungheresi in merito a tale questione»;

–        «[s]econdo Tycsa, [un rappresentante della Nedri] sarebbe in contatto con i produttori italiani e ungheresi per la questione del rispetto dei prezzi; [un rappresentante della Nedri] avrebbe informato i membri del Club al riguardo. Si ricorda che il prezzo per l’anno (venturo) dipenderà dall’esito di tali discussioni. Tutti i partecipanti concordano che nell’Europa meridionale (E, P, I, GR) tutto va per il meglio, nell’Europa centrale (Germania, NL, B) la situazione è negativa, mentre in Scandinavia il livello dei prezzi è rimasto invariato»;

–        «Tycsa: i partecipanti hanno anche discusso la loro forma particolare di coordinamento nei confronti del cliente Addtek: “Addtek ha parlato con [un altro concorrente] per lamentarsi dei prezzi bassi, dal momento che [quest’ultimo] vendeva a prezzi inferiori alle sue normali tariffe, precisando che, se avesse continuato a praticare quella politica dei prezzi anche l’anno successivo, non avrebbero ricevuto nemmeno un chilogrammo dal gruppo Addtek”»;

–        «DWK (“ottobre 2001”). Riunione con altri coordinatori nazionali, con discussioni dettagliate sui prezzi».

367    Le imprese rappresentate a detta riunione erano i membri permanenti e l’Austria Draht.

368    Tali informazioni provengono da diverse fonti: la Nedri, la DWK, la Tycsa, l’Emesa e l’Arcelor España (per quest’ultima, tramite gli appunti dell’Emesa presentati nel 2007) (v. allegato A.45 del ricorso, per un resoconto redatto dalla Tycsa rinvenuto durante l’ispezione, fascicolo amministrativo, pagg. da 240 a 242 per gli appunti manoscritti della DWK, allegato B.15 del controricorso e fascicolo amministrativo, pagg. 11660, 28554 e 28555 per un resoconto redatto dall’Emesa e gli appunti dell’Emesa).

369    Alla luce di tali elementi, risulta che la riunione del Club Europa del 27 settembre 2001 ha chiaramente avuto un contenuto anticoncorrenziale. Dai resoconti della riunione del 27 settembre 2001 redatti all’epoca dei fatti dai rappresentanti dell’Emesa e della Tycsa, risulta infatti che, in detta occasione, si è discusso delle quote di esportazione da assegnare ai produttori italiani, delle vendite nonché delle vendite da praticare nel 2002.

370    Risulta inoltre che, in uno dei resoconti redatti dall’Emesa nonché nel resoconto redatto dalla Tycsa, è riferita la presenza dell’Austria Draht a tale riunione. A questo proposito, il resoconto redatto dalla Tycsa, rinvenuto durante l’ispezione, è significativo, in quanto vi si indica non solo il nome e le funzioni del rappresentante dell’Austria Draht, uno dei suoi dirigenti, ma anche che, in detta occasione, alcune persone hanno presentato i loro sostituti o dichiarato che esse sostituivano i loro predecessori. Tale resoconto precisa quindi che «anche l’Austria Draht era lì per la prima volta» («Austria Draht tambien ha estado la primera vez allí»), il che evidenzia ulteriormente la mancanza di attendibilità delle affermazioni rese dalla Nedri, menzionate ai precedenti punti 340, 344 e 350 e riprese nella decisione impugnata, per quanto riguarda la presenza di detto rappresentante dell’Austria Draht alle riunioni del Club Europa del 25 settembre 1997, del 14 ottobre 1998 e del 9 novembre 1998.

371    Nella risposta alla comunicazione degli addebiti e di nuovo dinanzi al Tribunale, le ricorrenti hanno tuttavia sostenuto che, sebbene esse ammettano la presenza del rappresentante dell’Austria Draht, sig. Ro., a detta riunione, occorrerebbe anche tener conto del fatto che, quando il sig. T., rappresentante della DWK, ha invitato il sig. Ro. a partecipare ad accordi anticoncorrenziali, quest’ultimo avrebbe rifiutato.

372    Si deve tuttavia constatare che tale rifiuto non risulta dagli elementi di prova disponibili, a differenza, ad esempio, del rifiuto che emerge dal resoconto redatto dal sig. P. dell’Emesa, quando la Tycsa ha risposto «NO!» all’elenco dei coordinatori previsti per diversi paesi (allegato B.15 del controricorso, pag. 257).

373    Le ricorrenti sostengono inoltre che il sig. Ro. ha partecipato solo a una parte della riunione del 27 settembre 2001, in quanto ha preso l’aereo da Graz (Austria) a Düsseldorf il giorno di tale riunione e ha dovuto abbandonarla alle ore 13:45 (partenza del volo di ritorno alle 14:50). Le ricorrenti negano quindi che gli argomenti trattati in presenza del sig. Ro. abbiano potuto fornirgli informazioni sull’intesa e sul dispositivo d’insieme.

374    Tuttavia, dagli elementi comunicati dalle ricorrenti risulta che esse riconoscono che il sig. Ro. poteva essere presente nei luoghi della riunione (il Drahthaus, a Düsseldorf), il 27 settembre 2001, dalle 9:35 alle 13:45. Tale periodo è sufficiente perché egli possa aver partecipato alla riunione per la quale la sua presenza è espressamente menzionata nel resoconto redatto dalla Tycsa (v. allegato 7 del ricorso, pag. 51, e fascicolo amministrativo pagg. da 841 a 845).

375    Del resto, va sottolineato che ciò che importa in questa sede è accertare se la Commissione possa considerare, alla luce degli elementi presenti nel fascicolo, che esistono «indicazioni [del fatto] che Austria Draht abbia partecipato saltuariamente a discussioni anticoncorrenziali a livello paneuropeo e che fosse pertanto a conoscenza del livello paneuropeo del cartello (...)».

376    La risposta è affermativa per quanto riguarda la riunione del Club Europa del 27 settembre 2001.

377    Tuttavia, il Tribunale non ritiene, diversamente dalla Commissione, che esistano elementi sufficienti per stabilire che l’Austria Draht ha partecipato al Club Europa.

378    Infatti, a parte la summenzionata affermazione della Tycsa, uno dei membri permanenti, che lascia intendere che è la prima volta che un rappresentante dell’Austria Draht assiste a una riunione del Club Europa (v. supra, punto 371), dagli elementi disponibili risulta altresì che l’Austria Draht non è presa in considerazione come coordinatore per l’Austria e che, secondo i dati forniti su questo punto dalle ricorrenti, i prezzi di vendita minimi da praticare nel 2002 nei diversi paesi menzionati alla riunione non corrispondono ai prezzi di vendita praticati dall’Austria Draht in quell’anno, i quali erano molto più bassi.

379    Risulta inoltre che, come osservano le ricorrenti, in nessuna riunione successiva del Club Europa viene menzionata la presenza dell’Austria Draht. Ciò dev’essere rilevato, poiché, per molte di queste riunioni, viene riferita la presenza del sig. C. della CB nonché quella del sig. G., il quale lavorava segnatamente ed essenzialmente per la CB nel periodo dell’infrazione contestata all’Austria Draht.

380    Così, il 10 o l’11 ottobre 2001, a Malpensa (Italia), quattro dei membri permanenti del Club Europa (le società Tréfileurope, Nedri, DWK e Tycsa) hanno avuto una riunione con membri del Club Italia (le società Redaelli, CB, Itas, ITC, Tréfileurope Italia e SLM), per la quale la Commissione menziona diverse fonti di informazioni e il cui oggetto era l’«integrazione con i produttori italiani».

381    Ancora, il 6 novembre 2001, a Düsseldorf, i membri permanenti del Club Europa hanno avuto una riunione con membri del Club Italia (le società Redaelli, CB, Itas, ITC e Tréfileurope Italia), per la quale la Commissione menziona diverse fonti di informazioni e il cui oggetto consisteva in «trattative sulle quote con i produttori italiani» e nella «ripartizione dei clienti». Il coordinatore per l’Austria menzionato a tali riunioni è lo stesso menzionato alla riunione del 27 settembre 2001, vale a dire un rappresentante della DWK.

382    Di nuovo, il 5 e 6 giugno 2002, a Düsseldorf, quattro dei membri permanenti del Club Europa (le società Tréfileurope, Nedri, WDI e Tycsa) hanno avuto una riunione con membri del Club Italia (le società Redaelli, CB e Tréfileurope Italia), per la quale la Commissione menziona diverse fonti di informazioni e il cui oggetto consisteva in «trattative sulle quote con i produttori italiani». Riunioni simili hanno avuto luogo il 1° luglio 2002 a Düsseldorf e il 2 luglio 2002 a Milano (Italia), in presenza del sig. C. della CB e del sig. G.

383    Nessuna informazione menzionata dalla Commissione nelle voci relative a tali riunioni nell’allegato 2 della decisione impugnata chiama in causa l’Austria Draht. Orbene, se l’Austria Draht avesse partecipato al Club Europa a partire dalla sua partecipazione alla riunione tenutasi a Düsseldorf il 27 settembre 2001, uno dei sei produttori che erano membri permanenti del Club Europa e che hanno tutti cooperato con la Commissione durante il procedimento amministrativo sarebbe stato certamente in grado di dimostrare una siffatta partecipazione, il che non è avvenuto nella fattispecie.

384    Inoltre, non può considerarsi che, quando il sig. G. era presente a una riunione del Club Europa a fianco del sig. C. della CB per discutere della quota di esportazioni da concedere ai principali produttori italiani al fine di ridurre la pressione concorrenziale da essi esercitata al di fuori dell’Italia, egli costituisse anche un’unità economica con l’Austria Draht. Infatti, una siffatta questione non rientra chiaramente nella missione di rappresentanza affidata dall’Austria Draht al suo agente in Italia, come è stato confermato in udienza alla luce delle risposte delle parti ai quesiti posti dal Tribunale a tale riguardo.

385    Inoltre, nessun elemento presente nel fascicolo consente di dimostrare che il sig. G. abbia trasmesso all’Austria Draht una qualche informazione sul contenuto delle discussioni alle quali egli partecipava per conto della CB (v. supra, punti 171 e segg.).

386    Pertanto, erroneamente la Commissione ha affermato, al punto 653 della decisione impugnata, che «Austria Draht [ha] preso parte, attraverso il sig. [G.], ad almeno sei riunioni sull’espansione del Club Europa», vale a dire la riunione del 27 settembre 2001, per la quale la presenza del sig. G. non viene riferita, al pari di quella del sig. C. della CB, mentre è attestata quella di un dirigente dell’Austria Draht (v. supra, punto 370), le riunioni del 10 e dell’11 ottobre 2001, del 6 novembre 2001, nel corso della quale il sig. G. è stato designato come possibile coordinatore nazionale per l’Italia, congiuntamente con il sig. A. (Itas) e il sig. C. (CB), del 5 e 6 giugno 2002, del 1° luglio 2002 e del 2 luglio 2002 (v. supra, punto 305).

387    In conclusione, da quanto precede risulta che la Commissione può invocare gli elementi di prova di cui dispone per quanto riguarda, da una parte, la riunione del Club di Zurigo del 9 gennaio 1996 e, dall’altra, la riunione del Club Europa del 27 settembre 2001, non per dimostrare la partecipazione dell’Austria Draht al Club Europa – che del resto non ha ravvisato, probabilmente a causa del carattere troppo episodico e isolato di tali elementi – ma in quanto «indicazioni [del fatto] che Austria Draht abbia partecipato saltuariamente a discussioni anticoncorrenziali a livello paneuropeo e che fosse pertanto a conoscenza del livello paneuropeo del cartello (...)».

388    Benché tali indicazioni consentano di dimostrare la conoscenza, da parte dell’Austria Draht, del piano d’insieme e quindi della dimensione paneuropea dell’infrazione unica, risulta che esse non sono comunque così «chiare» come ha affermato la Commissione nella decisione impugnata.

 Elementi che consentono di dimostrare la conoscenza dell’intesa per mezzo dell’agente

389    Infine, le ricorrenti sottolineano che, nel caso in cui il Tribunale considerasse che il comportamento dell’agente dell’Austria Draht in Italia può essere loro imputato, la conoscenza del dispositivo d’insieme non potrebbe essere presa in considerazione in tal modo per dimostrare la partecipazione dell’Austria Draht a un’infrazione unica.

390    Su questo punto, occorre ricordare che la Commissione ha in effetti errato nel considerare, nella decisione impugnata, che la conoscenza del piano d’insieme potesse essere imputata all’Austria Draht a causa della presenza del sig. G. a fianco del sig. C. della CB a varie riunioni del Club Europa per le quali non può ritenersi che il sig. G., in mancanza di un’autorizzazione contrattuale in tal senso, intervenisse per conto dell’Austria Draht (v. supra, punti da 379 a 386).

391    Per quanto riguarda le riunioni del Club Italia in cui si è discusso del Club Europa, occorre parimenti rilevare che, per gran parte di dette riunioni, e in particolare per quelle in cui la Redaelli o la Tréfileurope hanno presentato ai membri del Club Italia le grandi linee del Club Europa (quali le riunioni del 16 dicembre 1997, del 26 e 27 settembre 2000 e del 12 luglio 2001), la presenza del sig. G. non è riferita. Ciò può spiegarsi con il fatto che il sig. G. veniva piuttosto considerato un attore che interveniva al livello commerciale e non al livello decisionale più elevato.

392    Tuttavia, come sostiene la Commissione, risulta altresì che, in occasione di varie riunioni del Club Italia per le quali il sig. G. interveniva in qualità di agente in Italia per conto dell’Austria Draht, si è discusso non solo degli aspetti nazionali del Club Italia, ma anche del suo aspetto esterno, che consisteva, per i principali produttori italiani, nel ripartirsi una quota di esportazioni verso altri paesi europei.

393    Ad esempio, dagli elementi di prova relativi alla riunione del Club Italia del 19 settembre 2000, esaminati nell’ambito del primo motivo, risulta che, sebbene tale riunione abbia avuto ad oggetto la ripartizione dei clienti sul mercato italiano, il che potenzialmente interessava all’Austria Draht in considerazione della presenza a detta riunione del suo agente in Italia, vi si è discusso anche delle esportazioni e del fatto che la SLM desiderava restare fuori dal Club Europa (v. supra, punto 245). In tale contesto, è anche possibile imputare all’Austria Draht la conoscenza acquisita dal suo agente in Italia qualora ciò rientri nell’ambito dell’unità economica che essi costituiscono assieme.

394    In una simile ipotesi, la Commissione non è tenuta a dimostrare che il preponente sia stato a conoscenza del comportamento anticoncorrenziale dell’agente. Tenuto conto del contratto, e come nel caso di una società controllata al 100% o quasi dalla sua controllante o di un dipendente che agisce per conto del proprio datore di lavoro, si ritiene che l’agente agisca per conto del preponente e formi con quest’ultimo un’entità unica.

395    In considerazione di quanto precede, occorre distinguere:

–        da una parte, le riunioni del Club Italia in presenza del sig. G., in cui si discuteva non solo degli aspetti nazionali del Club Italia, ma anche degli aspetti paneuropei del Club Italia, per le quali il sig. G. agiva sia quale rappresentante della CB sia «per conto» dell’Austria Draht in Italia,

–        dall’altra, le riunioni del Club Europa in quanto tali, per le quali il sig. G. non agiva in qualità di agente dell’Austria Draht in Italia, ma necessariamente in qualità di rappresentante della CB, senza che ciò consenta di stabilire l’esistenza di un’entità economica unica tra il sig. G. e l’Austria Draht.

3.     Conclusione sul secondo motivo

396    In conclusione, la Commissione può considerare a buon diritto che, ai sensi della giurisprudenza richiamata ai precedenti punti da 116 a 128, e in particolare ai punti 120 e 124, l’Austria Draht ha partecipato all’infrazione unica, in questo caso complessa, per i seguenti motivi:

–        da una parte, l’Austria Draht ha «partecipato (...) al Club Italia, attraverso il suo agente di vendita in Italia, (...), [sig. G.], dal 15.4.1997 fino al 19.9.2002» (decisione impugnata, punto 769);

–        dall’altra, anche se l’Austria Draht non è considerata responsabile di una partecipazione diretta al Club di Zurigo o al Club Europa, sussistono indicazioni del fatto che «Austria Draht abbia partecipato saltuariamente a discussioni anticoncorrenziali a livello paneuropeo e che fosse pertanto a conoscenza del livello paneuropeo del cartello» (decisione impugnata, punto 652).

397    Il coinvolgimento dell’Austria Draht nel livello paneuropeo dell’intesa può dedursi sia dalla partecipazione diretta di uno dei suoi rappresentanti alla riunione del Club di Zurigo del 9 gennaio 1996 e alla riunione del Club Europa del 27 settembre 2001, sia dalle conoscenze acquisite dal sig. G. in occasione delle riunioni del Club Italia che erano incentrate tanto sugli aspetti interni del mercato italiano, quanto su alcuni aspetti paneuropei del settore dell’AP considerati dal punto di vista degli operatori di tale mercato.

398    Se non tutti gli indizi invocati dalla Commissione per dimostrare la conoscenza della dimensione paneuropea dell’intesa, presi singolarmente, possono essere considerati sufficientemente probanti, tali indizi, nel loro insieme, sono tuttavia sufficienti per dimostrare la conoscenza, da parte dell’Austria Draht, del livello paneuropeo dell’intesa, nel senso attribuito a tale nozione dalla giurisprudenza sopra richiamata.

399     Il secondo motivo deve pertanto essere respinto.

D –  Sul terzo motivo, relativo agli elementi da prendere in considerazione per valutare la sanzione

400    In subordine, qualora si accerti che può essere addebitata loro un’infrazione unica nel senso definito dalla Commissione, la voestalpine e l’Austria Draht sostengono che la Commissione è incorsa in gravi errori nel calcolare l’ammenda loro inflitta, in particolare per non aver tenuto conto del carattere secondario della partecipazione dell’Austria Draht all’intesa.

401    Con tale motivo, le ricorrenti sollevano tre serie di censure, vertenti, in primo luogo, sulla violazione dei principi di proporzionalità e della parità di trattamento, in secondo luogo, sulla violazione di alcune disposizioni degli orientamenti del 2006, vale a dire sulla fissazione erronea di un importo supplementare e sulla mancata considerazione delle circostanze attenuanti relative alla negligenza o alla partecipazione sostanzialmente ridotta all’infrazione e, in terzo luogo, sulla violazione dei diritti della difesa e del diritto a un processo equo.

402    La terza serie di censure dev’essere immediatamente respinta. A tale riguardo, le ricorrenti sostengono che, modificando in due occasioni la decisione iniziale dopo la scadenza del termine di ricorso, la Commissione ha violato i loro diritti della difesa e il loro diritto a un processo equo. Le ricorrenti osservano inoltre che, nella decisione impugnata, la Commissione ha sollevato per la prima volta una censura relativa a una riunione del 30 aprile 2002, censura in merito alla quale esse non avrebbero più avuto la previa possibilità di presentare le loro osservazioni.

403    Orbene, da una parte, risulta che, in occasione del procedimento dinanzi al Tribunale, le ricorrenti hanno potuto ottenere una copia delle decisioni di modifica e hanno avuto anche la possibilità di esprimere le loro osservazioni su queste ultime, come risulta dai precedenti punti da 44 a 48. Pertanto, le ricorrenti non sono più legittimate ad invocare una violazione dei loro diritti della difesa e del loro diritto a un processo equo per quanto riguarda le modifiche apportate alla decisione iniziale dalla prima decisione di modifica e dalla seconda decisione di modifica.

404    Dall’altra, per quanto riguarda il ragionamento seguito in definitiva dalla Commissione nella decisione impugnata per quanto riguarda il contenuto della riunione del 30 aprile 2002, occorre constatare anzitutto che non si tratta, a rigor di termini, di una nuova censura, bensì di una nuova interpretazione di un elemento di prova che era già stato portato a conoscenza delle ricorrenti. Inoltre, la modifica dell’analisi svolta dalla Commissione a tale riguardo fa seguito anche alle osservazioni presentate dalle ricorrenti sulla comunicazione degli addebiti. Peraltro, va rilevato che queste ultime hanno potuto presentare le loro osservazioni su tale nuova analisi in occasione del presente ricorso e che il Tribunale può, se necessario, pronunciarsi sul valore probatorio da attribuire agli elementi di prova relativi a detta riunione. Su questo punto, occorre quindi rinviare ai precedenti punti da 264 a 270, nei quali il Tribunale si pronuncia sugli argomenti delle ricorrenti relativi alla riunione del 30 aprile 2002.

1.     Sulla violazione del principio di proporzionalità

405    Le ricorrenti sostengono che un’ammenda di EUR 22 milioni è sproporzionata rispetto a ciò che è contestato loro. L’ammenda sarebbe inflitta a causa del comportamento di un agente non esclusivo all’interno del Club Italia, di cui l’Austria Draht non sapeva nulla, mentre non le è imputato di aver partecipato agli altri accordi anticoncorrenziali. Inoltre, tale agente, al pari degli altri partecipanti del Club Italia, contesterebbe il fatto che l’Austria Draht sia stata rappresentata in detto club e, in ogni caso, l’Austria Draht non può essere considerata un membro importante del Club Italia. Tenuto conto della situazione, le ricorrenti dovrebbero essere sanzionate soltanto con un’ammenda simbolica. Qualora un’ammenda simbolica non fosse adeguata, l’importo dell’ammenda dovrebbe tener conto soltanto delle vendite di AP dell’Austria Draht in Italia e non delle vendite di AP nell’intero SEE. Nella fattispecie, la parte dell’ammenda riconducibile al fatto di essere stata a conoscenza degli accordi a livello europeo, in modo isolato e senza averli approvati, sarebbe pari a quasi EUR 19 milioni. Basandosi sulle vendite in Italia e secondo il metodo della Commissione, l’ammenda dovrebbe essere di soli EUR 3,1 milioni. Inoltre, la Commissione non potrebbe giustificare la proporzionalità dell’ammenda osservando, da una parte, che la valutazione della gravità riguarda solo l’infrazione in sé e, dall’altra, che la situazione delle ricorrenti non costituisce una circostanza attenuante ai sensi degli orientamenti del 2006. La Commissione dovrebbe tenere conto del comportamento di ciascuna impresa interessata e del ruolo svolto nell’instaurazione delle pratiche concordate. Se alle ricorrenti viene contestata soltanto la partecipazione al Club Italia, l’unico mercato rilevante ai fini del calcolo dell’ammenda sarebbe, tutt’al più, l’Italia (ricorso, punti da 219 a 233; replica, punti da 79 a 87, 99 e 100).

406    Per la Commissione, se è vero che l’unica censura sollevata nei confronti dell’Austria Draht è quella di essere «membro» del Club Italia e, quindi, di aver partecipato agli accordi conclusi all’interno di tale club, è anche vero che l’Austria Draht ha assistito pure a una serie di riunioni del Club Europa. Tenuto conto dell’estensione geografica degli accordi del Club Italia e della loro stretta correlazione con gli accordi paneuropei, l’Austria Draht avrebbe «partecipato» all’insieme dell’intesa. Non sarebbe pertanto sproporzionato fondare la determinazione dell’importo dell’ammenda sulle vendite di AP realizzate a livello europeo, poiché non vi era una partecipazione limitata all’Italia (controricorso, punti 93 e 98; controreplica, punti da 51 a 54).

407    Al fine di esaminare tali argomenti, sembra opportuno ricordare i principi che si applicano per determinare l’importo dell’ammenda da infliggere per sanzionare la partecipazione individuale di un’impresa a un’infrazione al diritto della concorrenza.

a)     Proporzionalità della sanzione alla luce dell’insieme delle circostanze

408    Dall’articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali emerge che le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto all’infrazione.

409    A tale riguardo, l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’Accordo SEE dichiarano espressamente incompatibili con il mercato interno gli accordi e le pratiche concordate consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione o nel limitare o controllare la produzione o gli sbocchi. Le infrazioni di questo tipo, in particolare ove si tratti di intese orizzontali, sono qualificate come particolarmente gravi dalla giurisprudenza, dal momento che incidono direttamente sui parametri essenziali della concorrenza nel mercato considerato (sentenza dell’11 marzo 1999, Thyssen Stahl/Commissione, T‑141/94, Racc., EU:T:1999:48, punto 675).

410    Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, la Commissione può infliggere un’ammenda alle imprese che partecipano a una simile infrazione, purché l’importo dell’ammenda non superi, per ogni impresa partecipante all’infrazione, il 10% del suo fatturato totale realizzato nel corso del precedente esercizio sociale. L’articolo 23, paragrafo 3, di detto regolamento indica altresì che, per determinare l’importo dell’ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell’infrazione, anche della sua durata.

411    A tale riguardo, da costante giurisprudenza emerge che, in sede di determinazione dell’importo delle ammende, si deve tener conto di tutti gli elementi che possono rientrare nella valutazione della gravità delle menzionate infrazioni, quali, in particolare, il ruolo svolto da ciascuna delle parti nell’infrazione e la minaccia che infrazioni di questo tipo rappresentano per gli obiettivi dell’Unione (v. sentenza del 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a./Commissione, T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Racc., EU:T:2000:77, punto 4949 e giurisprudenza citata). Qualora un’infrazione sia stata commessa da più imprese, è necessario esaminare la gravità relativa della partecipazione di ciascuna di esse (v. sentenza dell’8 luglio 1999, Hercules Chemicals/Commissione, C‑51/92 P, Racc., EU:C:1999:357, punto 110 e giurisprudenza citata).

412    Inoltre, il fatto che un’impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa, o che abbia ricoperto un ruolo secondario negli aspetti cui ha partecipato, dev’essere tenuto in considerazione nel valutare la gravità dell’infrazione ed eventualmente nel determinare l’ammenda (sentenze Commissione/Anic Partecipazioni, punto 119 supra, EU:C:1999:356, punto 90, e Aalborg Portland e a./Commissione, punto 119 supra, EU:C:2004:6, punto 86) (v. supra, punto 124).

413    In presenza, segnatamente, di un’infrazione unica, ossia di un’infrazione complessa che abbraccia una serie di accordi e di pratiche concordate su mercati distinti, nei quali non tutti i contravventori sono presenti, oppure possono avere una conoscenza solo parziale del piano complessivo, le sanzioni devono essere personalizzate, nel senso che devono essere rapportate ai comportamenti e alle caratteristiche propri delle imprese coinvolte (v., per analogia, sentenza del 7 giugno 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, C‑76/06 P, Racc., EU:C:2007:326, punto 44).

414    In tale contesto, il principio di proporzionalità implica che l’importo dell’ammenda sia fissato in proporzione agli elementi da prendere in considerazione per valutare tanto la gravità oggettiva dell’infrazione in sé, quanto la gravità relativa della partecipazione all’infrazione dell’impresa sanzionata (v., in tal senso e in considerazione della distinzione poi operata tra gravità oggettiva dell’infrazione, ai sensi dei punti 22 e 23 degli orientamenti del 2006, e gravità relativa della partecipazione all’infrazione dell’impresa sanzionata, valutata alla luce delle circostanze proprie di tale impresa ai sensi dei punti 27 e seguenti di detti orientamenti, sentenza del 27 settembre 2006, Jungbunzlauer/Commissione, T‑43/02, Racc., EU:T:2006:270, punti da 226 a 228 e giurisprudenza ivi citata).

415    Così, in materia di sanzione inflitta per violazione del diritto della concorrenza relativo alle intese, la Commissione deve provvedere a personalizzare le pene rispetto all’infrazione tenendo conto della specifica situazione di ciascun contravventore (v., in tal senso, sentenze del 15 settembre 2011, Lucite International e Lucite International UK/Commissione, T‑216/06, EU:T:2011:475, punti 87 e 88, del 16 settembre 2013, Hansa Metallwerke e a./Commissione, T‑375/10, EU:T:2013:475, punto 80 e del 14 maggio 2014, Donau Chemie/Commissione, T‑406/09, Racc., EU:T:2014:254, punto 92). Pertanto, un contravventore che non sia ritenuto responsabile di taluni aspetti di un’infrazione unica non può aver avuto un ruolo nell’attuazione dei medesimi. In ragione della limitata portata dell’infrazione accertata nei suoi confronti, la violazione del diritto della concorrenza è necessariamente meno grave di quella imputata ai contravventori che abbiano partecipato a tutti gli aspetti dell’infrazione.

416    In pratica, l’individualizzazione della pena rispetto all’infrazione può essere compiuta in diverse fasi della determinazione dell’importo dell’ammenda, come è avvenuto nella decisione impugnata.

417    In primo luogo, la Commissione può riconoscere la specificità della partecipazione di un’impresa all’infrazione in sede di valutazione della gravità oggettiva dell’infrazione unica. Nella fattispecie, gli elementi che essa ha preso in considerazione in tale sede erano, da un lato, la limitazione materiale (caso della Fundia, che ha partecipato solo al coordinamento riguardante l’Addtek) o geografica (caso della Socitrel, della Fapricela e della Proderac, che hanno partecipato soltanto al Club España, riguardante unicamente Spagna e Portogallo) della partecipazione all’infrazione unica e, dall’altro, la tardiva presa di conoscenza della sua dimensione paneuropea (maggio 2001 per le imprese citate).

418    Per quanto riguarda l’Austria Draht, dai punti da 947 a 949 della decisione impugnata risulta che, quando la Commissione ha valutato l’estensione geografica dell’infrazione unica, ha respinto la richiesta delle ricorrenti di non tenere conto del valore delle vendite dell’AP realizzate in Spagna e in Portogallo in quanto l’Austria Draht non era attiva nel Club España, sulla base del rilievo che tali due paesi erano compresi comunque nell’estensione geografica del Club Italia.

419    Il ragionamento della Commissione a tale proposito, per quanto riguarda le ricorrenti, si fonda, come essa afferma nelle sue memorie, sulla valutazione della gravità dell’infrazione in quanto tale, vale a dire su una serie di fattori quali la natura dell’infrazione unica, la quota di mercato aggregata di tutte le imprese interessate, l’estensione geografica dell’intesa globale e il fatto che quest’ultima sia stata o meno attuata (v. punto 22 degli orientamenti del 2006), e non sulla valutazione della partecipazione individuale della singola impresa all’infrazione.

420    In secondo luogo, la Commissione può riconoscere la specificità della partecipazione di un’impresa all’infrazione in sede di valutazione delle circostanze attenuanti indicate al punto 29 degli orientamenti del 2006 a titolo di valutazione globale di tutte le circostanze rilevanti (v. punto 27 degli orientamenti del 2006). Anche se nessuna impresa, incluse le ricorrenti, ha potuto fornire la prova, richiesta dalla Commissione, che l’infrazione era stata commessa per negligenza, la Commissione ha riconosciuto che il ruolo della Proderac e della Trame (Emme) era sostanzialmente più limitato di quello degli altri partecipanti all’intesa e che doveva quindi essere loro concessa una riduzione dell’importo dell’ammenda (nella fattispecie, del 5%).

421    Per contro, la Commissione ha ritenuto che le ricorrenti non avessero dimostrato che la partecipazione dell’Austria Draht all’infrazione unica fosse sostanzialmente più limitata di quella degli altri partecipanti. Il livello di prova richiesto dalla Commissione per soddisfare tale criterio è particolarmente elevato, poiché l’impresa che rivendica il beneficio di una siffatta circostanza è tenuta a dimostrare che, «nel periodo in cui ha aderito agli accordi illeciti, non ha di fatto dato loro applicazione adottando un comportamento concorrenziale sul mercato».

422    Su tale punto, la Commissione ha considerato che le cifre delle vendite per il periodo 1998-2001 (aspetto relativo alle quote) e per il periodo 2001-2002 (aspetto relativo ai prezzi) presentate dall’Austria Draht non erano sufficienti, in quanto erano certificate soltanto dall’Austria Draht, e che, in ogni caso, comportamenti occasionalmente scorretti in relazione ai prezzi fissati o alla spartizione di quote o clienti non dimostravano di per sé che una parte non avesse applicato gli accordi di cartello (decisione impugnata, punti 1016 e 1018).

423    In terzo luogo, la Commissione può riconoscere la specificità della partecipazione di un’impresa all’infrazione in una fase successiva a quella della valutazione della gravità oggettiva dell’infrazione o delle circostanze attenuanti invocate dalle imprese interessate. Il punto 36 degli orientamenti del 2006 indica, in tal senso, che in alcuni casi la Commissione può imporre un’ammenda simbolica, ed essa può inoltre, come prospettato al punto 37 di detti orientamenti, discostarsi dalla metodologia generale esposta per la fissazione dell’importo delle ammende alla luce, in particolare, delle specificità di un determinato caso.

424    Nel caso in esame, la Commissione, nel determinare l’importo dell’ammenda, non ha accettato di tener conto della situazione particolare prospettata dalle ricorrenti né nella fase iniziale della valutazione della gravità dell’infrazione in quanto tale, né nella fase successiva della discussione relativa alle circostanze attenuanti, né in qualsiasi altra fase.

425    Di conseguenza, in mancanza di una benché minima circostanza attenuante o particolare, la Commissione ha applicato alle ricorrenti la stessa formula utilizzata per sanzionare le imprese che hanno partecipato a tutti gli elementi costitutivi dell’intesa complessiva, e non solamente a taluni di essi. Tale formula è la seguente: il 19% del valore delle vendite di AP nel SEE dell’impresa interessata (a titolo di gravità dell’infrazione in quanto tale) moltiplicato per il numero di anni e di mesi di partecipazione all’infrazione (la durata della partecipazione individuale dell’Austria Draht all’infrazione), al quale viene aggiunto il 19% del valore delle vendite di AP nel SEE dell’impresa interessata (a titolo di importo supplementare).

426    Nel caso delle ricorrenti, poiché il risultato di tale formula, vale a dire EUR 22 milioni di ammenda, è inferiore al 10% del fatturato realizzato dall’impresa interessata nel corso del pertinente esercizio sociale precedente la sanzione, la Commissione ha inflitto detta sanzione nella decisione impugnata.

b)     Sulla considerazione della particolare situazione delle ricorrenti

427    Nella presente causa, il Tribunale deve esaminare se, nel sanzionare le ricorrenti con un’ammenda di importo pari a EUR 22 milioni – calcolato considerando, segnatamente, l’insieme delle vendite di AP realizzate nel SEE dall’Austria Draht, la gravità oggettiva dell’infrazione in quanto tale, la durata della partecipazione dell’Austria Draht al Club Italia tramite il sig. G., e senza rilevare alcuna circostanza attenuante (v. supra, punti da 103 a 115) –, la Commissione abbia adeguatamente valutato le circostanze del caso di specie e, in tal modo, abbia inflitto una sanzione proporzionata all’infrazione unica contestata all’Austria Draht.

 Modalità di partecipazione al Club Italia

428    Con riferimento alla partecipazione al Club Italia, possono essere fatte tre osservazioni per valutare la sanzione da infliggere all’Austria Draht, alla luce di quanto è stato indicato nel primo motivo.

429    In primo luogo, come sostenuto d’altronde dalla Commissione, gli accordi conclusi all’interno del Club Italia hanno indubbiamente una portata geografica che supera i confini dell’Italia. Al di là dell’aspetto italiano di tale Club, quest’ultimo ha ugualmente consentito a un certo numero di imprese, ossia lo zoccolo duro composto dalla Redaelli, dalla CB, dall’ITC, dall’Itas (presenti in Italia) nonché dalla Tréfileurope (presente in Italia e nel resto d’Europa), ma anche ad altre imprese italiane più piccole (quale la SLM), di coordinare gli sforzi diretti all’esportazione dei produttori italiani e, simmetricamente, di definire una politica comune in reazione ai tentativi dei produttori degli altri paesi europei (quali la Tycsa, la Nedri e la DWK, che talora intervenivano nel Club Italia) di limitare tali sforzi proponendo ai produttori italiani una quota di esportazione nel resto dell’Europa.

430    Tuttavia, va constatato che l’Austria Draht, che non era un produttore italiano che esportava verso il resto d’Europa, non è stata né poteva essere coinvolta nelle attività dei membri del Club Italia volte a coordinare i loro sforzi diretti all’esportazione. Tale elemento deve essere preso in considerazione in sede di valutazione dell’importo della sanzione da infliggere alle ricorrenti.

431    In secondo luogo, va rilevato che, in ogni caso, il rappresentante dell’Austria Draht nel Club Italia non poteva agire per conto dell’Austria Draht al di fuori dell’attività che gli era stata affidata, vale a dire la «rappresentanza esclusiva per l’Italia» per quanto riguarda l’AP. Del resto, dal fascicolo risulta che la natura dell’attività affidata al sig. G. dall’Austria Draht era perfettamente nota ai partecipanti al Club Italia (quali, ad esempio, la Tréfileurope, l’ITC e la CB).

432    Nessun elemento consente di dimostrare che il sig. G. fosse considerato in grado di impegnare l’Austria Draht al di fuori dell’Italia.

433    Anche siffatta limitazione dev’essere presa in considerazione nel valutare l’importo della sanzione da infliggere alle ricorrenti, poiché anche tale elemento è idoneo a limitare la portata geografica del comportamento del sig. G. all’interno del Club Italia. Va rilevato peraltro che la Commissione è consapevole di detto limite, poiché essa non imputa all’Austria Draht, ma soltanto alla CB, il comportamento del sig. G. all’interno del Club Europa. Così, nella parte relativa all’«accordo paneuropeo: Club Europa (1997-2002)» dell’allegato 1.1 della decisione impugnata, i «nomi dei dipendenti coinvolti» in tali accordi sono quelli del sig. Ra. e del sig. Ro. per l’Austria Draht e, per rinvio, quello del sig. G., insieme ad altre persone, per la CB. Lo stesso vale per l’allegato 2 della decisione impugnata relativo al Club Europa. Per contro, il nome del sig. G. è menzionato nella parte relativa al «Club Italia» dell’allegato 1.2 della decisione impugnata, sia per l’Austria Draht (si tratta del suo «agente di vendita per l’Italia») sia per la CB (tramite la Studio Crema).

434    In terzo luogo, va rilevato altresì che, a prescindere da ciò che abbia fatto il sig. G. all’interno del Club Italia (per conto dell’Austria Draht o meno), la Commissione non ha dimostrato che l’Austria Draht ne fosse a conoscenza. Nessun elemento del fascicolo e, in particolare, come ammette la Commissione, nessuno dei documenti scambiati tra il sig. G. e l’Austria Draht prodotti in risposta a una richiesta di informazioni della Commissione consentono di dimostrare una siffatta conoscenza.

435    Orbene, se, da un lato, è possibile imputare direttamente all’Austria Draht il comportamento del sig. G. all’interno del Club Italia, poiché tale comportamento rientra nell’ambito delle attività svolte dall’agente per conto dell’Austria Draht, a prescindere dal fatto che quest’ultima ne fosse o meno a conoscenza, dall’altro, detto agente può essere considerato soltanto un organo ausiliario della CB quando non interviene per conto dell’Austria Draht.

436    In tale contesto, occorre considerare che, sul piano fattuale e ai fini della determinazione dell’importo della sanzione, la portata geografica del comportamento del sig. G. all’interno del Club Italia non può superare i confini dell’Italia, tenuto conto, da una parte, della limitazione del suo contratto di agenzia e, dall’altra, dell’assenza di qualsiasi dimostrazione del fatto che, quando il sig. G. non agiva per conto dell’Austria Draht al fine di commercializzare i suoi prodotti in Italia, egli abbia ugualmente comunicato le informazioni che poteva ottenere all’interno del Club Italia con riferimento agli aspetti extra-italiani di tale club. Infatti, se così fosse stato, quod non, l’Austria Draht sarebbe stata allora in grado di adattare il proprio comportamento sugli altri mercati nei quali era presente (ad esempio, il mercato austriaco o i mercati belga e olandese).

 Mancata partecipazione al Club Europa e agli altri accordi

437    Per quanto riguarda le conseguenze da trarre dalla partecipazione saltuaria dell’Austria Draht al Club Europa, dall’esame del secondo motivo risulta che il mero fatto che l’Austria Draht possa essere stata a conoscenza della dimensione paneuropea dell’intesa non è sufficiente per affermare che è allora possibile prendere in considerazione il valore delle vendite realizzate su tali mercati, in relazione ai quali non è affatto dimostrato che l’Austria Draht abbia avuto un comportamento anticoncorrenziale.

438    Infatti, dalla decisione impugnata risulta chiaramente che la Commissione non ha ritenuto che l’Austria Draht avesse partecipato al Club Europa, come non lo ha ritenuto, del resto, per quanto riguarda gli altri aspetti dell’intesa globale (v. supra, punti da 460 a 462). Una «partecipazione saltuaria», risultante da «indicazioni», peraltro meno numerose di quanto ritenuto dalla Commissione, e che porta a concludere che l’Austria Draht «fosse pertanto a conoscenza del livello paneuropeo del cartello dalla fase iniziale», non può equivalere a una partecipazione effettiva e continua al Club Europa. Nella fattispecie, non è possibile andare oltre l’affermazione, contenuta nella decisione, secondo cui l’Austria Draht non ha partecipato al Club Europa e tanto meno al Club di Zurigo, al Club España o all’accordo meridionale.

439    Tale affermazione è suffragata del resto da vari elementi del fascicolo, da cui risulta la volontà dell’Austria Draht, sui mercati diversi dall’Italia, nei quali essa non si avvale del sig. G., di restare fuori da qualsiasi coordinamento del comportamento sui prezzi, sulle quantità o sui clienti.

440    A tale riguardo, si possono citare, tra gli altri elementi, i dati commerciali forniti dalle ricorrenti nella risposta alla comunicazione degli addebiti al fine di dimostrare il loro comportamento concorrenziale. Nella fattispecie, tali dati sono stati immediatamente scartati dalla Commissione nella decisione impugnata, in quanto sarebbero certificati solo dall’Austria Draht (decisione impugnata, punto 1018). Tuttavia, sarebbe stato facile per la Commissione, in caso di dubbi da parte sua sulla veridicità delle informazioni presentate dall’accusato per difendersi dagli addebiti formulati nei suoi confronti da un’autorità amministrativa, verificare le informazioni trasmesse presso le diverse parti interessate inviando loro una richiesta di informazioni. In generale, la Commissione ha ricordato altresì che «comportamenti occasionalmente scorretti in relazione ai prezzi fissati e/o alla spartizione di quote o clienti non dimostrano di per sé che una parte non abbia applicato gli accordi di cartello» (decisione impugnata, punti 1016 e 1018). Una simile motivazione non è tuttavia sufficiente per negare qualsiasi pertinenza a dati, precisi e dettagliati, che si riferiscono a periodi significativi. Dati siffatti sono pertinenti in quanto elementi di prova da prendere in considerazione per dimostrare la natura non collusiva del comportamento esposto.

441    La constatazione fatta dalla Commissione, secondo cui le ricorrenti non hanno partecipato all’intesa globale per quanto riguarda non soltanto, espressamente, il Club Europa, ma anche, implicitamente e necessariamente, gli altri elementi costitutivi di tale intesa (Club di Zurigo, Club España, accordo meridionale, ecc.) costituisce un elemento che avrebbe dovuto essere preso in considerazione dalla Commissione nel valutare la sanzione da infliggere alle ricorrenti.

2.     Conclusione sulla violazione del principio di proporzionalità

442    Di conseguenza, da quanto precede risulta che la sanzione inflitta alle ricorrenti è sproporzionata, non avendo la Commissione tenuto conto della specificità della situazione dell’Austria Draht nel sanzionare le ricorrenti con un’ammenda di importo pari a EUR 22 milioni, calcolato considerando, segnatamente, l’insieme delle vendite di AP realizzate nel SEE dall’Austria Draht, la gravità oggettiva dell’infrazione in quanto tale e la durata della partecipazione dell’Austria Draht al Club Italia tramite il sig. G., senza rilevare alcuna circostanza attenuante.

443    In particolare, la sanzione inflitta dalla Commissione alle ricorrenti non tiene minimamente conto del fatto che l’Austria Draht ha partecipato a un solo aspetto dell’infrazione unica (il Club Italia, e per mezzo del sig. G.) e che, per quanto riguarda tale aspetto, in mancanza di elementi di prova al riguardo, non si può ritenere che tanto l’oggetto quanto gli effetti di detta partecipazione abbiano oltrepassato i confini del territorio italiano.

444    Come osservano espressamente le ricorrenti, il fatto, riconosciuto nella decisione impugnata, che l’Austria Draht non abbia partecipato a tutti gli accordi sanzionati dalla Commissione non si tradurrebbe in un’ammenda più lieve. Al contrario, pur avendo riconosciuto che l’Austria Draht non ha partecipato al livello europeo dell’intesa e in assenza di elementi di prova che dimostrassero un comportamento anticoncorrenziale da parte dell’Austria Draht all’esterno del territorio italiano, la Commissione ha inflitto loro un’ammenda calcolata sulla base delle loro vendite al livello europeo, con il risultato che alle ricorrenti è stata inflitta un’ammenda identica a quella che avrebbero dovuto subire qualora fosse stata loro imputata una partecipazione dell’Austria Draht a tutti gli aspetti dell’infrazione unica.

445    Nel caso di specie, il principio di proporzionalità imponeva alla Commissione di prendere in considerazione, nel calcolare l’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti, alcune specificità proprie della situazione dell’Austria Draht, quali, in primo luogo, la limitazione territoriale del contratto di agenzia del sig. G., che autorizzava quest’ultimo ad agire per conto delle ricorrenti soltanto per quanto riguardava le vendite in Italia, e, in secondo luogo, l’assenza di qualsiasi elemento di prova che consentisse di dimostrare che, quand’anche il sig. G. fosse stato a conoscenza di elementi diversi da quelli relativi alle vendite in Italia, li avrebbe comunicati all’Austria Draht, la quale avrebbe potuto quindi adattare di conseguenza il proprio comportamento sui mercati dell’AP diversi da quello italiano.

446    Infatti, un’impresa la cui partecipazione all’infrazione unica sia accertata con riferimento a più componenti di tale intesa contribuisce alla sua efficacia e alla sua gravità più di un contravventore che abbia partecipato a una sola delle sue componenti. Di conseguenza, la prima impresa commette un’infrazione più grave di quella commessa dalla seconda, il che deve essere preso in considerazione nel determinare la sanzione.

447    L’articolo 2, punto 5, della decisione impugnata è annullato nella parte in cui infligge una sanzione sproporzionata alla voestalpine e alla voestalpine Wire Rod Austria.

448    Le conseguenze da trarre da quanto detto saranno esaminate in prosieguo, a titolo della competenza estesa al merito conferita al Tribunale, il cui esercizio è richiesto nella fattispecie.

449    Ciò considerato, non è più necessario esaminare gli argomenti delle parti sollevati nella censura vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento o nelle censure attinenti alla violazione di talune disposizioni degli orientamenti del 2006, censure che non sono idonee, nella fattispecie, a rimettere in discussione l’esito della suesposta valutazione.

E –  Sull’esercizio da parte del Tribunale della sua competenza estesa al merito e sulla determinazione dell’importo dell’ammenda

450    La competenza estesa al merito conferita al Tribunale, ai sensi dell’articolo 229 CE, dall’articolo 31 del regolamento n. 1/2003 legittima tale giudice, al di là del semplice controllo di legittimità della sanzione, che consente soltanto di respingere il ricorso di annullamento o di annullare l’atto impugnato, a sostituire la propria valutazione a quella della Commissione e, di conseguenza, a riformare l’atto impugnato, anche in assenza di annullamento, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto, modificando in particolare l’importo dell’ammenda inflitta nel caso in cui la questione dell’importo della stessa sia sottoposta al suo esame (v., in tal senso, sentenze dell’8 febbraio 2007, Groupe Danone/Commissione, C‑3/06 P, Racc., EU:C:2007:88, punti 61 e 62, e del 3 settembre 2009, Prym e Prym Consumer/Commissione, C‑534/07 P, Racc., EU:C:2009:505, punto 86 e giurisprudenza ivi citata).

451    In proposito si deve rilevare che, per sua natura, la fissazione di un’ammenda da parte del Tribunale non è un esercizio aritmetico preciso. Inoltre, il Tribunale, quando statuisce in forza della sua competenza estesa al merito, non è vincolato ai calcoli effettuati dalla Commissione né agli orientamenti di questa, ma deve procedere ad una propria valutazione, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (v. sentenza del 5 ottobre 2011, Romana Tabacchi/Commissione, T‑11/06, Racc., EU:T:2011:560, punto 266 e giurisprudenza ivi citata).

452    Nella fattispecie, per determinare l’importo dell’ammenda destinata a sanzionare la partecipazione dell’Austria Draht all’infrazione unica, il Tribunale deve tenere conto delle circostanze di seguito elencate.

453    In primo luogo, risulta sufficientemente provato dagli elementi contenuti nel fascicolo che, per mezzo del sig. G., suo agente in Italia, l’Austria Draht ha partecipato a svariate riunioni del Club Italia, che hanno avuto ad oggetto l’assegnazione di quote e la fissazione dei prezzi sul mercato italiano. Siffatti accordi rientrano per la loro stessa natura tra le restrizioni più gravi della concorrenza. Tale partecipazione è iniziata il 15 aprile 1997 ed è proseguita, senza interruzioni significative, fino al giorno in cui la Commissione ha effettuato verifiche nei locali della CB, l’altra impresa per la quale il sig. G. esercitava funzioni.

454    La partecipazione dell’Austria Draht al Club Italia per mezzo del sig. G., al quale l’Austria Draht aveva affidato il potere di negoziare la vendita del suo AP in Italia, è un elemento essenziale per la valutazione della sanzione.

455    In secondo luogo, è corretto considerare che l’Austria Draht ha «partecipato saltuariamente» a discussioni anticoncorrenziali a livello paneuropeo. Ciò risulta sia dalla partecipazione diretta di un rappresentante dell’Austria Draht alla riunione del Club di Zurigo del 9 gennaio 1996 e alla riunione del Club Europa del 27 settembre 2001, sia dal fatto che, con la sua presenza ad alcune riunioni del Club Italia in cui il sig. G. agiva nell’esercizio delle funzioni affidate dall’Austria Draht, quest’ultimo ha potuto conoscere informazioni vertenti non solo sugli aspetti nazionali del mercato italiano, ma anche sui mercati verso i quali esportavano i produttori aventi sede in Italia, in particolare i mercati tedesco, spagnolo e francese.

456    Per la valutazione della sanzione, si deve quindi tenere conto anche, in via incidentale, della saltuaria partecipazione diretta e indiretta di rappresentanti dell’Austria Draht in discussioni anticoncorrenziali a livello europeo.

457    In terzo luogo, occorre tuttavia tenere conto anche del fatto che la partecipazione all’infrazione unica contestata all’Austria Draht presenta talune specificità.

458    Sotto un primo profilo, occorre rilevare anzitutto che la Commissione non ha dimostrato che l’Austria Draht avesse partecipato al Club di Zurigo, al Club Europa o al Club España, che costituiscono aspetti essenziali dell’infrazione unica. Tale specificità è tanto più rilevante in quanto, sul piano commerciale, l’Austria Draht, a differenza del sig. G., non aveva un interesse reale ad essere associata al Club Italia. Infatti, supponendo che l’Austria Draht abbia partecipato all’infrazione unica descritta dalla Commissione con i propri mezzi, e non tramite il sig. G., i suoi interessi commerciali erano piuttosto di operare all’interno del Club Europa, il quale riuniva i produttori che non realizzavano la maggior parte delle loro vendite in Italia, al fine di lottare in particolare contro le esportazioni effettuate sul territorio del Club Europa dai produttori presenti essenzialmente in Italia.

459    Orbene, nessun elemento di prova consente di dimostrare che le discussioni a cui un rappresentante dell’Austria Draht abbia potuto assistere nel 1996 e nel 2001 siano state seguite da altre riunioni che consentano di dimostrare non più la «partecipazione saltuaria», ma la partecipazione effettiva dell’Austria Draht al Club Europa. In particolare, ad esempio, occorre rilevare che i vari elementi di prova invocati dinanzi al Tribunale non consentono affatto di dimostrare che l’Austria Draht abbia avuto un comportamento illecito in Austria. Al contrario, le ricorrenti sostengono, senza essere contraddette in modo convincente dalla Commissione, che i membri dell’intesa percepivano tale società come una minaccia e un ostacolo per i loro comportamenti in detto Stato membro, come d’altronde nel resto del SEE.

460    Su questo punto, come è stato riconosciuto in udienza dalla Commissione, risulta effettivamente, alla luce del fascicolo – dal quale traspare segnatamente, per il Club Europa, la cooperazione dei sei produttori (v. supra, punto 69) –, che se l’Austria Draht avesse partecipato al Club Europa, almeno uno di tali sei produttori avrebbe dovuto necessariamente farne menzione.

461    La conclusione secondo cui l’Austria Draht e, di conseguenza, la voestalpine non hanno partecipato al Club Europa vale sia nell’ipotesi di una partecipazione diretta dell’Austria Draht al Club Europa tramite i suoi dipendenti, sia nell’ipotesi di una partecipazione dell’Austria Draht a tale componente dell’infrazione unica per mezzo del sig. G.

462    Infatti, a parte l’assenza di elementi di prova che consentano di dimostrare in modo convincente una siffatta partecipazione durante il periodo dell’infrazione unica contestata all’Austria Draht nonché il principio della presunzione di innocenza al quale le ricorrenti possono appellarsi, occorre rilevare inoltre, da un lato, che la Commissione ha dichiarato espressamente, al punto 652 della decisione impugnata, di non considerare l’Austria Draht responsabile di una partecipazione diretta al Club Europa, né peraltro al Club di Zurigo che l’ha preceduto. Si deve osservare, dall’altro, che la Commissione stessa ha dichiarato altresì, negli allegati 1 e 2 della decisione impugnata, relativi al Club Europa, che il comportamento illecito che potrebbe essere contestato al sig. G. in relazione a tale club era imputabile alla CB, e non all’Austria Draht, il che si spiega con la limitazione territoriale delle attività affidate dall’Austria Draht al sig. G.

463    Sotto un secondo profilo, risulta in ogni caso che, per tutta la durata dell’infrazione, il sig. G. ha effettuato transazioni per conto dell’Austria Draht esclusivamente per il mercato italiano. Tale caratteristica della partecipazione dell’Austria Draht all’infrazione unica, che risulta dal contratto concluso con il sig. G., è stata confermata inoltre dalle ricorrenti in risposta ai quesiti del Tribunale su questo punto, senza che ciò sia contraddetto in modo convincente dalla Commissione nelle sue osservazioni al riguardo.

464    Sotto un terzo profilo, va rilevato che nessun elemento di prova consente di dimostrare la conoscenza, da parte dell’Austria Draht, del comportamento illecito del sig. G., il che vale sia per quanto riguarda il mercato italiano, nel quale il sig. G. era autorizzato ad operare, sia per gli altri mercati in cui egli non ha mai effettuato transazioni per conto dell’Austria Draht.

465    La partecipazione dell’Austria Draht all’infrazione unica risulta pertanto consistere soprattutto nel fatto di un intermediario, il sig. G., suo agente in Italia, al quale l’Austria Draht aveva affidato le proprie attività commerciali in quel paese e del quale niente consente di ritenere che abbia trasmesso all’Austria Draht un qualche elemento relativo alle conoscenze acquisite a causa del suo comportamento anticoncorrenziale. Una siffatta situazione non è irrilevante ai fini della valutazione della sanzione.

466    Di conseguenza, è essenzialmente il comportamento anticoncorrenziale del sig. G., che deve ritenersi essere stato posto in essere per conto dell’Austria Draht, che va preso in considerazione per determinare l’importo dell’ammenda da infliggere all’Austria Draht. Al pari della Commissione, il Tribunale ritiene ugualmente opportuno tener conto anche della saltuaria partecipazione dell’Austria Draht a discussioni anticoncorrenziali a livello paneuropeo, senza che tuttavia ciò possa avvalorare l’idea che sia corretto determinare l’importo dell’ammenda in considerazione di tutte le vendite di AP realizzate dall’Austria Draht nel SEE.

467    In considerazione delle suddette circostanze, il Tribunale ritiene che un’ammenda d’importo pari a EUR 7,5 milioni consenta di reprimere efficacemente il comportamento illecito dell’Austria Draht in modo non trascurabile e che rimane sufficientemente dissuasivo. Qualunque ammenda superiore a tale importo sarebbe sproporzionata rispetto all’infrazione contestata alle ricorrenti, valutata alla luce di tutte le circostanze che caratterizzano la partecipazione dell’Austria Draht all’infrazione unica.

468    Per i motivi esposti nella decisione impugnata, che del resto non sono contestati dalle ricorrenti, si deve considerare la voestalpine solidalmente responsabile del pagamento di tale ammenda.

469    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre, in primo luogo, annullare l’articolo 2, punto 5, della decisione impugnata, nella parte in cui infligge alle ricorrenti un’ammenda sproporzionata per sanzionare la partecipazione dell’Austria Draht all’infrazione unica dal 15 aprile 1997 al 19 settembre 2002, in secondo luogo, ridurre l’importo dell’ammenda inflitta in solido alle ricorrenti da EUR 22 milioni a EUR 7,5 milioni e, in terzo luogo, respingere il ricorso per il resto.

 Sulle spese

470    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, se ciò appare giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese dell’altra parte.

471    Nelle circostanze del caso di specie, tenuto conto della riduzione sostanziale dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti dalla Commissione, occorre disporre che la Commissione sopporterà le proprie spese nonché i due terzi di quelle sostenute dalle ricorrenti, le quali sopporteranno quindi un terzo delle loro spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      L’articolo 2, punto 5, della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 – Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, è annullato.

2)      L’importo dell’ammenda inflitta in solido alla voestalpine AG e alla voestalpine Wire Rod Austria GmbH è ridotto da EUR 22 milioni a EUR 7,5 milioni.

3)      Il ricorso è respinto per il resto.

4)      La Commissione europea sopporterà le proprie spese nonché i due terzi delle spese della voestalpine e della voestalpine Wire Rod Austria.

5)      La voestalpine e la voestalpine Wire Rod Austria sopporteranno un terzo delle proprie spese.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 luglio 2015.

Indice


Oggetto della controversia

Fatti all’origine della controversia

I –  Settore interessato dal procedimento

A –  Prodotto

B –  Struttura dell’offerta

C –  Struttura della domanda

D –  Scambi all’interno dell’Unione europea e del SEE

II –  Voestalpine e Austria Draht

III –  Procedimento amministrativo

A –  Prima richiesta di trattamento favorevole e immunità concessa alla DWK

B –  Ispezioni e richieste di informazioni

C –  Altre richieste di trattamento favorevole e risposte fornite dalla Commissione

D –  Avvio del procedimento e comunicazione degli addebiti

E –  Accesso al fascicolo, audizione e capacità contributiva

F –  Ulteriori richieste di informazioni

IV –  Decisione impugnata

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

A –  Osservazioni preliminari

1.  Contenuto della decisione impugnata

a)  Componenti dell’intesa e descrizione dell’infrazione unica

b)  Elementi considerati per quanto riguarda l’Austria Draht e la voestalpine

Contratto con il sig. G.

Club Italia (dal 15 aprile 1997 al 19 settembre 2002)

a)  Club Europa e sistema paneuropeo

2.  Destinatari della decisione impugnata e durata individuale della responsabilità

Situazione dell’Austria Draht

Situazione della voestalpine

c)  Calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta alla voestalpine e all’Austria Draht

2.  Richiamo dei principi

a)  Prova dell’esistenza e della durata dell’infrazione

b)  Nozione d’infrazione unica, nel senso d’infrazione complessa

c)  Nozione di dissociazione in caso di partecipazione a una riunione

B –  Sul primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe a torto considerato che le ricorrenti hanno partecipato a una componente dell’infrazione unica tramite il loro agente in Italia

1.  Imputazione al preponente del comportamento dell’agente

a)  Condizioni di imputabilità al preponente del comportamento dell’agente

b)  Contratto di agenzia e assunzione del rischio economico

c)  Incidenza della doppia rappresentanza esercitata dall’agente

d)  Mancanza di conoscenza, di controllo e di approvazione

2.  Elementi di prova del comportamento illecito dell’agente

a)  Sulla riunione del 15 aprile 1997

b)  Sulla riunione del 24 giugno 1997

c)  Sulla riunione dell’11 marzo 1998

d)  Sulla riunione del 30 marzo 1998

e)  Sulla riunione del 18 maggio 1998

f)  Sulla riunione del 19 ottobre 1998

g)  Sulla riunione del 18 gennaio 1999

h)  Sulla riunione del 14 dicembre 1999

i)  Sulla riunione del 12 gennaio 2000

j)  Sulla riunione del 19 settembre 2000

k)  Sulla riunione del 10 giugno 2001

l)  Sulla riunione del 23 ottobre 2001

m)  Sulla riunione dell’11 gennaio 2002

n)  Sulla riunione del 30 aprile 2002

o)  Sulle altre riunioni e sugli altri documenti citati nella decisione impugnata

3.  Sulle varie dichiarazioni richiamate dalle parti

4.  Durata dell’infrazione contestata all’Austria Draht

5.  Conclusione sul primo motivo

C –  Sul secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe erroneamente dichiarato che le ricorrenti hanno partecipato a un’infrazione unica comprendente in particolare il Club Italia e il Club Europa

1.  Partecipazione a una componente dell’infrazione unica

2.  Conoscenza del livello paneuropeo dell’intesa

a)  Elementi di prova invocati nella decisione impugnata

b)  Analisi degli elementi di prova richiamati nella decisione impugnata

Elementi di prova relativi al Club di Zurigo

–  Sulla riunione del 28 maggio 1995

–  Sulla riunione del 9 gennaio 1996

Elementi di prova relativi al Club Europa

–  Sulla riunione del 14 ottobre 1998

–  Sulla riunione del 9 novembre 1998

–  Sulla riunione del 28 febbraio 2000

–  Sulla riunione del 27 settembre 2001

Elementi che consentono di dimostrare la conoscenza dell’intesa per mezzo dell’agente

3.  Conclusione sul secondo motivo

D –  Sul terzo motivo, relativo agli elementi da prendere in considerazione per valutare la sanzione

1.  Sulla violazione del principio di proporzionalità

a)  Proporzionalità della sanzione alla luce dell’insieme delle circostanze

b)  Sulla considerazione della particolare situazione delle ricorrenti

Modalità di partecipazione al Club Italia

Mancata partecipazione al Club Europa e agli altri accordi

2.  Conclusione sulla violazione del principio di proporzionalità

E –  Sull’esercizio da parte del Tribunale della sua competenza estesa al merito e sulla determinazione dell’importo dell’ammenda

Sulle spese


* Lingua processuale: il tedesco.