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Ricorso presentato il 17 settembre 2010 - Armani/OHMI - Annunziata Del Prete (AJ AMICI JUNIOR)

(Causa T-420/10)

Lingua di deposito del ricorso: l'italiano

Parti

Ricorrente: Georgio Armani SpA (Milano, Italia) (rappresentante: M. Rapisardi, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Annunziata Del Prete (Napoli, Italia)

Conclusioni del ricorrente

Annullare della decisione R1360/2009-2 della seconda Commissione di ricorso del 08/07/2010 per erronea e contraria applicazione dell'art. 8 (1) (b) del Regolamento UE 207/2009 in quanto non è stato riconosciuto sussistere il rischio di confusione tra i marchi in conflitto;

Accogliere le ragioni avanzate dalla ricorrente, cosi come articolate nel procedimento di opposizione e conformemente alla decisione resa dalla Divisione di opposizione;

Rigettare integralmente la domanda di marchio comunitaria n. 6 314 462 a nome "Annunziata del Prete" ex art. 8 (1) (b) del Regolamento UE 207/2009 per i prodotti e servizi da essa contraddistinti;

Ordinare all'UAMI di dare esecuzione alla decisione e non ammettere a registrazione il marchio "AJ AMICI JUNIOR";

Condannare l'UAMI, congiuntamente e/o disgiuntamente con la richiedente Annunziata del Prete a rifondere integralmente a GIORGIO ARMANI SpA le spese sostenute per tutto il corso del procedimento;

Decidere, in ragione dell'annullamento, che vengano liquidate a favore della ricorrente le spese sostenute nel corso di tale procedimento, incluse quelle in grado di appello conformemente all'art. 91B delle Regole di procedura del 2 maggio 1991.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Annunziata del Prete.

Marchio comunitario interessato: Marchio figurativo che contiene l'elemento verbale "AJ Amici Junior" (domanda di registrazione n. 6 314 462) per contraddistinguere dei prodotti e servizi nelle classi 9, 25 e 35.

Titolare del marchio o del segno fatto valere nel procedimento di opposizione: La ricorrente.

Marchio o segno fatto valere: Marchio italiano figurativo che contiene l'elemento verbale "AJ Armani Jeans" (n..912 114), per dei prodotti nelle classi 9, 25 e 35, e marchio italiano denominativo che contiene l'elemento verbale "ARMANI JUNIOR" (n. 998 554) per dei prodotti nelle classi 25 e 35.

Decisione della divisione di opposizione: Accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: Accoglimento del ricorso.

Motivi dedotti: Violazione dell'articolo 8, par. 1, lettera b), del Regolamento Comunitari (EC) n. 207/2009 circa la sussistenza del rischio di confusione tra marchi in conflitto e prodotti da essi contraddistinti.

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