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Ricorso proposto il 20 settembre 2010 - Cooperativa Vitivinícola Arousana / UAMI - Constantina Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO)

(Causa T-421/10)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Cooperativa Vitivinícola Arousana, S. Coop. Galega (Meaño, Spagna) (rappresentante: E. Sánchez-Quiñones González, abogado)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: sig.ra Constantina Sotelo Ares (Cambados, Spagna)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso 19 luglio 2010 nel procedimento R-1804/2008-4;

Ordinare che si proceda alla registrazione del marchio 5635867 ROSALIA DE CASTRO per le classi 32, 33 e 35, e

condannare il convenuto alle spese, annullando la condanna alle spese del ricorso a carico della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente del marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo "ROSALIA DE CASTRO" per prodotti e servizi delle classi 32, 33 e 35.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: sig.ra Constantina Sotelo Ares.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: marchio denominativo spagnolo "ROSALIA" per prodotti e servizi della classe 33.

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e dell'opposizione.

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 1, in quanto non sussiste rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

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1 - Regolamento (CE) 2009 del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).