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Ricorso proposto il 15 settembre 2010 - Yoshida Metal Industry / UAMI - Pi-Design e altri (superficie ricoperta da cerchi neri)

(Causa T-416/10)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Yoshida Metal Industry Co., Ltd (Niigata, Giappone) (rappresentanti: avv.ti S. Verea, K. Muraro, M. Balestriero)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso: Pi-Design AG (Triengen, Svizzera), Bodum France SA (Neuilly sur Seine, Francia), Bodum Logistics A/S (Billund, Danimarca)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 20 maggio 2010, R 1237/2008-1;

confermare la decisione della divisione di annullamento 15 luglio 2008 relativa alla domanda di registrazione di marchio comunitario n. 1372580;

confermale la validità della registrazione di marchio comunitario n. 1372580;

condannare il convenuto e le controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo rappresentante una superficie ricoperta da cerchi neri, per prodotti delle classi 8 e 21 - registrazione di marchio comunitario n. 1372580

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: le controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio delle richiedenti la dichiarazione di nullità: la domanda delle richiedenti la dichiarazione di nullità si fonda sugli impedimenti assoluti alla registrazione di cui all'art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e dichiarazione di nullità della registrazione del marchio comunitario

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. e), sub ii), del regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato che le disposizioni di tale articolo non sono applicabili al marchio comunitario impugnato.

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