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Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 luglio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État - Francia) – Marle Participations SARL / Ministre de l'Économie et des Finances

(Causa C-320/17) 1

[Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articoli 2, 9 e 168 – Attività economica – Interferenza diretta o indiretta di una holding nella gestione delle sue controllate – Locazione di un immobile da parte di una società holding alla sua controllata – Detrazione dell’imposta assolta a monte – IVA versata da una società holding sulle spese effettuate per acquisire partecipazioni in altre imprese]

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Marle Participations SARL

Convenuto: Ministre de l'Économie et des Finances

Dispositivo

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che la locazione di un immobile da parte di una società holding alla sua controllata costituisce una «interferenza nella gestione» di quest’ultima, che deve essere considerata un’attività economica, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva citata, facente sorgere un diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle spese sostenute dalla società per l’acquisto di partecipazioni in tale controllata, qualora detta prestazione di servizi abbia carattere stabile, sia effettuata a titolo oneroso e sia soggetta ad imposta – il che implica che la locazione di cui trattasi non sia esente – ed esista un nesso diretto tra il servizio fornito dal prestatore e il controvalore ricevuto dal beneficiario. Le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipi alla loro gestione dando loro in locazione un immobile e che, a tale titolo, eserciti un’attività economica, devono essere considerate rientranti nelle sue spese generali e, in linea di principio, l’imposta sul valore aggiunto assolta su tali spese deve poter essere integralmente detratta.

Le spese connesse all’acquisizione di partecipazioni nelle sue controllate, sostenute da una società holding che partecipi alla gestione di solo alcune di esse e che, riguardo alle altre, non eserciti invece alcuna attività economica, devono essere considerate rientranti solo in parte nelle spese generali di tale società, sicché l’IVA assolta su tali spese può essere detratta soltanto in proporzione a quelle che sono inerenti all’attività economica, secondo criteri di ripartizione definiti dagli Stati membri che, nell’esercizio di tale potere, devono tener conto dello scopo e dell’impianto sistematico della direttiva citata e devono prevedere, a tale titolo, un metodo di calcolo che rifletta oggettivamente la quota d’imputazione reale delle spese a monte all’attività economica e all’attività non economica, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

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1 GU C 269 del 14.8.2017.